TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

(GU Parte Seconda n.90 del 6-8-2011)

 
                          Sezione Prima Bis 
 

R.G. n. 2321/2011. 
  Il dott. Stefano Braciola ha impugnato, con ricorso R.G. 2321/2011,
il provvedimento del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili
del fuoco del  soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile,  del  20
dicembre 2010, n. prot. 0000254 con il quale  e'  stato  escluso  dal
concorso pubblico, per titoli ed esami a 814 posti nella qualifica di
vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del  Corpo  Nazionale
dei vigili del fuoco bandito con D.M. del Ministero  dell'Interno  n.
5140 del 6 novembre 2008, nonche' il giudizio di non idoneita'  della
Commissione  medica  ivi  richiamato  e  la  graduatoria  finale  del
concorso pubblico approvata con D.M. n.  88  del  14  luglio  2010  e
successive modificazioni, chiedendone l'annullamento. In  particolare
il ricorrente ha contestato  il  provvedimento  di  esclusione  dalla
graduatoria finale motivato con l'assenza del requisito di  idoneita'
fisica e fondato su un giudizio della Commissione  medica,  anch'esso
oggetto di contestazione, deducendo  la  violazione  della  legge  n.
241/1990 e della disciplina concorsuale e l'eccesso di  potere  nelle
sue figure sintomatiche  della  contraddittorieta',  del  difetto  di
istruttoria e di motivazione e di  erroneita'  dei  presupposti.  Con
successiva  memoria  (da  valere  anche  come  motivi  aggiunti)   il
ricorrente ha poi contestato, per i  medesimi  motivi,  la  relazione
medico-legale del Comando generale della Guardia di Finanza,  redatta
all'esito  della  verificazione  disposta  dal  TAR   con   ordinanza
interlocutoria n. 3874/2011, con la  quale  e'  stato  confermato  il
giudizio di non idoneita' del ricorrente. Con ordinanza del 14 luglio
2011 n. 6301 il TAR Lazio ha  accolto  l'istanza  cautelare,  fissato
l'udienza di merito del 19 ottobre 2011 e ordinato al  ricorrente  di
integrare il contraddittorio, autorizzando la notifica nominativa per
pubblici proclami nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
nei confronti di tutti  i  concorrenti  collocati  nella  graduatoria
finale di merito e titolari di un  interesse  uguale  e  contrario  a
quello azionato dal ricorrente. 
  Con ordinanza del 28 luglio 2011 n. 6738 il TAR Lazio - a  parziale
rettifica della precedente ordinanza - ha esonerato parte  ricorrente
dalla indicazione nominativa dei contraddittori  nella  notifica  per
pubblici proclami. 
    Roma, 2 agosto 2011 

                                avv. 
                            Mario Sanino 
                                avv. 
                           Franco Coccoli 

 
TS11ABA11494
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