Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Sezione Prima Bis R.G. n. 2321/2011. Il dott. Stefano Braciola ha impugnato, con ricorso R.G. 2321/2011, il provvedimento del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, del 20 dicembre 2010, n. prot. 0000254 con il quale e' stato escluso dal concorso pubblico, per titoli ed esami a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco bandito con D.M. del Ministero dell'Interno n. 5140 del 6 novembre 2008, nonche' il giudizio di non idoneita' della Commissione medica ivi richiamato e la graduatoria finale del concorso pubblico approvata con D.M. n. 88 del 14 luglio 2010 e successive modificazioni, chiedendone l'annullamento. In particolare il ricorrente ha contestato il provvedimento di esclusione dalla graduatoria finale motivato con l'assenza del requisito di idoneita' fisica e fondato su un giudizio della Commissione medica, anch'esso oggetto di contestazione, deducendo la violazione della legge n. 241/1990 e della disciplina concorsuale e l'eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche della contraddittorieta', del difetto di istruttoria e di motivazione e di erroneita' dei presupposti. Con successiva memoria (da valere anche come motivi aggiunti) il ricorrente ha poi contestato, per i medesimi motivi, la relazione medico-legale del Comando generale della Guardia di Finanza, redatta all'esito della verificazione disposta dal TAR con ordinanza interlocutoria n. 3874/2011, con la quale e' stato confermato il giudizio di non idoneita' del ricorrente. Con ordinanza del 14 luglio 2011 n. 6301 il TAR Lazio ha accolto l'istanza cautelare, fissato l'udienza di merito del 19 ottobre 2011 e ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio, autorizzando la notifica nominativa per pubblici proclami nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nei confronti di tutti i concorrenti collocati nella graduatoria finale di merito e titolari di un interesse uguale e contrario a quello azionato dal ricorrente. Con ordinanza del 28 luglio 2011 n. 6738 il TAR Lazio - a parziale rettifica della precedente ordinanza - ha esonerato parte ricorrente dalla indicazione nominativa dei contraddittori nella notifica per pubblici proclami. Roma, 2 agosto 2011 avv. Mario Sanino avv. Franco Coccoli TS11ABA11494