Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Con ordinanza presidenziale n. 4687/2011 del 28 luglio 2011 il presidente della Seconda Sezione del TAR del Lazio - Roma - in riferimento al ricorso n. 6004/2010 R.G. ha autorizzato i ricorrenti, sig. Buonocore Alfonso Jr Renato, Boggiani Gabriella, Meli Francesca rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesca Bellocco e Roberto Di Mattei presso il cui studio, sito in Roma, via G. Boni n. 1, sono elettivamente domiciliati a procedere alla integrazione del contraddittorio mediante notifica del sunto dei motivi aggiunti al ricorso nei confronti dei vincitori della selezione a mezzo di pubblici proclami. I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso e per l'annullamento, previa sospensiva, della graduatoria finale pubblicata il 20 settembre 2010 adottata in esecuzione del provvedimento in autotutela del 5 aprile 2010 e di tutti gli atti della procedura concorsuale compreso ogni atto presupposto, connesso, successivo e consequenziale. Denunciano i ricorrenti: A) Violazione di legge per violazione dei principi in tema di rinnovazione delle procedure concorsuali; eccesso di potere. Si ribadisce l'illegittimita' della procedura in esame per avere Zetema provveduto incomprensibilmente alla nomina di una nuova commissione. B) Mancata predeterminazione dei criteri valutativi della conoscenza della lingua inglese e dell'informatica. Violazione del principio di trasparenza. Riconosciuta l'illegittimita' del proprio operato Zetema ha provveduto alla rinnovazione parziale della procedura relativamente alla valutazione dei titoli attinenti alla conoscenza della lingua inglese e dell'informatica. Ma nel fare cio' ha omesso di indicare sulla base di quali criteri la Commissione avrebbe provveduto a operare detta valutazione. C) Genericita' ed insufficienza dei criteri di valutazione dei titoli formativi e professionali previsti nell'avviso di selezione del 29 maggio 2009. D) Mancata e/o errata valutazione dei titoli formativi e professionali posseduti dai ricorrenti. La mancata e/o errata valutazione dei titoli formativi e professionali dei ricorrenti avrebbe consentito loro di collocarsi in posizione utile nella graduatoria di merito. Tali doglianze permangono anche dopo l'emanazione del provvedimento in autotutela e la conseguente nuova graduatoria, non essendo sostanzialmente mutato l'assetto della stessa e avendo i candidati mantenuto tutti pressoche' la medesima posizione. avv. Bellocco Francesca TS11ABA11810