TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

(GU Parte Seconda n.93 del 13-8-2011)

  Con ordinanza presidenziale n. 4687/2011  del  28  luglio  2011  il
presidente della Seconda Sezione del  TAR  del  Lazio  -  Roma  -  in
riferimento al ricorso n. 6004/2010 R.G. ha autorizzato i ricorrenti,
sig. Buonocore Alfonso Jr Renato, Boggiani Gabriella, Meli  Francesca
rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesca Bellocco e  Roberto  Di
Mattei presso il cui studio, sito in Roma, via G.  Boni  n.  1,  sono
elettivamente  domiciliati  a   procedere   alla   integrazione   del
contraddittorio mediante notifica del sunto dei  motivi  aggiunti  al
ricorso nei confronti  dei  vincitori  della  selezione  a  mezzo  di
pubblici proclami. I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso e  per
l'annullamento,   previa   sospensiva,   della   graduatoria   finale
pubblicata  il  20  settembre  2010  adottata   in   esecuzione   del
provvedimento in autotutela del 5 aprile 2010 e  di  tutti  gli  atti
della procedura concorsuale compreso ogni atto presupposto, connesso,
successivo e consequenziale. Denunciano i ricorrenti:  A)  Violazione
di legge per violazione dei principi in tema  di  rinnovazione  delle
procedure   concorsuali;   eccesso   di    potere.    Si    ribadisce
l'illegittimita' della procedura in esame per avere Zetema provveduto
incomprensibilmente alla nomina di una nuova commissione. B)  Mancata
predeterminazione  dei  criteri  valutativi  della  conoscenza  della
lingua  inglese  e  dell'informatica.  Violazione  del  principio  di
trasparenza. Riconosciuta l'illegittimita' del proprio operato Zetema
ha   provveduto   alla   rinnovazione   parziale   della    procedura
relativamente alla valutazione dei titoli attinenti  alla  conoscenza
della lingua inglese e dell'informatica. Ma nel fare cio'  ha  omesso
di indicare sulla  base  di  quali  criteri  la  Commissione  avrebbe
provveduto  a  operare   detta   valutazione.   C)   Genericita'   ed
insufficienza dei criteri  di  valutazione  dei  titoli  formativi  e
professionali previsti nell'avviso di selezione del 29  maggio  2009.
D)  Mancata  e/o  errata   valutazione   dei   titoli   formativi   e
professionali  posseduti  dai  ricorrenti.  La  mancata  e/o   errata
valutazione dei  titoli  formativi  e  professionali  dei  ricorrenti
avrebbe consentito  loro  di  collocarsi  in  posizione  utile  nella
graduatoria  di  merito.  Tali  doglianze   permangono   anche   dopo
l'emanazione del provvedimento in autotutela e la  conseguente  nuova
graduatoria,  non  essendo  sostanzialmente  mutato  l'assetto  della
stessa e avendo i candidati mantenuto tutti  pressoche'  la  medesima
posizione. 

                                avv. 
                         Bellocco Francesca 

 
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