TAR LAZIO
Sezione II Ter

(GU Parte Seconda n.34 del 26-3-2011)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  Con ordinanza n.  1486/2011  il  TAR  Lazio,  Sezione  II  Ter,  ha
ordinato la notifica per pubblici proclami di un sunto del ricorso n.
10500/2010   proposto   contro   ENAMA   (Ente   Nazionale   per   la
Meccanizzazione Agricola) e  Ministero  delle  politiche  Agricole  e
Forestali dalla Soc. Agr. La Fattoria di Omenetto Giampietro e C. ss,
elett.te dom.ta in Roma, piazzale Clodio n. 18, presso l'avv. Daniele
Proietti che la rappresenta e  difende  per  procura  a  margine  del
ricorso, avverso la nota prot. 429 del 30 luglio 2010  relativa  alla
approvazione della graduatoria inerente il  «bando  per  l'erogazione
del contributo finalizzato alla realizzazione  di  impianti  connessi
alla produzione di energia da biomasse»,  la  scheda  di  valutazione
tecnica e la graduatoria finale dei progetti col punteggio attribuito
(34), il bando di selezione del 16 febbraio 2010 e  ogni  altro  atto
presupposto,  connesso  o   consequenziale.   Motivi   del   ricorso:
Violazione dell'art. 3, legge n.  241/1990;  motivazione  erronea  ed
insufficiente;  difetto  di  istruttoria;  eccesso  di   potere   per
sviamento, illogicita' e difetto dei  presupposti.  Riassuntivamente,
la Commissione di valutazione ha provveduto a correggere il punteggio
autoassegnatosi dalla ricorrente con riferimento al progetto  tecnico
presentato, riducendolo di ben 6 punti (da 34 a 29).  Tale  riduzione
e' scaturita dalla diversa valutazione effettuata  dalla  Commissione
con riguardo ai seguenti criteri previsti dal bando (art. 8): 
    criterio D, concernente la valorizzazione  della  percentuale  di
energia termica di recupero, al netto dei consumi interni  (punteggio
ridotto da 5 a 3 punti); 
    criterio E4, concernente la «Territorialita'» (punteggio  ridotto
da 3 a 0); 
    criterio F1, relativo alla «Qualita' del piano dell'attivita'  di
divulgazione/dimostrazione» (ridotto da 4 a 3); 
    criterio F2, relativo alla «Qualita' del piano dell'attivita'  di
monitoraggio»,  (ridotto  da  2  a  1).  Il  Tribunale  ha   ritenuto
necessario disporre l'integrazione  del  contraddittorio  anche  agli
altri soggetti interessati  alla  corresponsione  del  contributo  in
quanto in possesso dei requisiti indicati dall'art. 4 del Bando. 
    Roma, 21 marzo 2011 

                        Avv. Daniele Proietti 

 
TS11ABA3410
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