CONSIGLIO DI STATO
Sede giurisdizionale - Sezione Quinta

(GU Parte Seconda n.56 del 17-5-2011)

Atto di integrazione  del  contradditorio  per  pubblici  proclami  -
  Concorso  interno  per  titoli  ed  esami  per  381  posti  di   7^
  q.f./istruttore  direttivo  della  Regione  Puglia   -   Esecuzione
  giudicato 

  Concorso  interno  per  titoli  ed  esami  per  381  posti  di   7ª
q.f./istruttore  direttivo  della   Regione   Puglia   -   Esecuzione
giudicato. Atto di  integrazione  del  contraddittorio  per  pubblici
proclami. 
  Con ricorso dinnanzi al Consiglio di  Stato  R.G.  n.  97/2008,  il
signor Lauda Antonio, rappresentato e difeso dall'avv.  Vito  Aurelio
Pappalepore, con  domicilio  eletto  presso  la  signora  Antonia  de
Angelis in Roma, via Portuense n. 104, ha chiesto l'annullamento e la
riforma della sentenza del TAR Puglia, Bari,  Sez.  II,  n.  3780/06,
resa nel giudizio R.G. n. 188/2006, con la  quale  veniva  dichiarato
improcedibile il ricorso per  l'esecuzione  del  giudicato  formatosi
sulla sentenza del TAR Puglia, Bari, Sez. II, n.  5226/2004  con  cui
erano stati annullati gli atti  relativi  al  «concorso  interno  per
titoli ed esami per 381 posti di 7ª Q.F.-Istruttore  Direttivo  (art.
30, L.R. n. 7/97)». 
  Oggetto  di  appello  e',  quindi,  l'ottemperanza  alla   predetta
decisione definitiva n. 5226/2004 che, in  accoglimento  del  ricorso
R.G. n. 1753 del 1999, proposto dal signor Lauda Antonio,  dipendente
della Regione Puglia, inquadrato nella III qualifica  funzionale  del
ruolo unico regionale ed in possesso del diploma di laurea, a seguito
della   pronunzia   (Corte   Cost.   sent.   n.   373    del    2002)
d'incostituzionalita' del «combinato disposto» di  cui  all'art.  32,
comma 1, della L.R. Puglia n. 7 del 1977  e  dell'articolo  39  della
L.R. Puglia n. 26 del 1984, annullava il provvedimento di  esclusione
dal concorso interno, per titoli ed esami per n.  381  posti  di  VII
qualifica funzionale, disposto inizialmente con la determinazione del
dirigente il Settore Personale della Regione Puglia  n.  515  del  23
aprile 1999, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
del 25 aprile 1999, ma poi revocata per autotutela con determinazione
n.  534,  del  28  aprile  1999,  e  nuovamente   disposto   con   la
determinazione del  dirigente  il  Settore  Personale  della  Regione
Puglia n. 541 del 29 aprile 1999, pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della  Regione  Puglia  del  29  aprile  1999,   e'   successivamente
conosciuta, e  di  tutti  gli  atti  presupposti  e/o  connessi,  ivi
compreso  il  bando  di  concorso  emanato  con  determinazione   del
dirigente  del  Settore  Personale  n.  158  del  22  febbraio  1999,
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 20 del 25
febbraio 1999, qualora  interpretato  nel  senso  fatto  proprio  dal
provvedimento impugnato. 
  Con ordinanza n. 1510/2011 in data 6 aprile 2011, il  Consiglio  di
Stato, Sez V, ha  disposto  l'integrazione  del  contraddittorio  nei
confronti di ogni controinteressato,  anche  per  pubblici  proclami,
fissando la successiva camera di Consiglio per il 15 novembre 2011. 
  Pertanto il presente estratto,  pubblicato  nella  G.U.R.I.,  viene
notificato a tutti i partecipanti al concorso interno per  titoli  ed
esami per 381 posti di 7ª qualifica, di cui alla  determinazione  del
dirigente  del  Settore  Personale  n.  158  del  22  febbraio  1999,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 20 del 25
febbraio 1999. 

                                avv. 
                      Vito Aurelio Pappalepore 

 
TS11ABA7306
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