TRIBUNALE DI ROMA

(GU Parte Seconda n.31 del 13-3-2014)

 
          Atto di citazione per riproposizione-riassunzione 
            ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 104/2010 
 

  La presente notifica da' esecuzione al provvedimento del Presidente
del Tribunale di Roma del 26  febbraio  2014  di  autorizzazione  dei
signori Francesco Patera e Rolli Laura,  Rolli  Anna  e  Leone  Lucia
quali eredi di Rolli Giovanni  a  notificare  per  pubblici  proclami
l'atto di citazione  per  riproposizione  del  giudizio  ex  art.  11
decreto legislativo n. 104/2010 contro il Ministero  delle  politiche
agricole e forestali ai soggetti ricompresi nell'elenco I allegato al
D.  M.  2  ottobre  1995  del  Ministero  delle  risorse  agricole  e
forestali.  Gli  attori,  soci  garanti  della  Cooperativa  Agricola
Enopolio,  Elaiopolio  Sociale  Salentino  hanno  diritto  a   vedere
inserito nell'elenco I del D.M. 2 ottobre 1995 dell'accollo da  parte
dello Stato ex art. 1 comma 1-bis della legge n. 237/93,  il  credito
del Centrobanca nei confronti della Cooperativa  Enopolio  Elaiopolio
Sociale Salentino, poiche'  la  Cooperativa  aveva  i  requisiti  per
potere  accedere  al  beneficio  dell'accollo,  poiche'   era   stata
dichiarata  fallita  nei  termini  stabiliti   dalla   normativa   di
riferimento e l'istanza della stessa era stata presentata nei termini
previsti dalla circolare  n.  17/1994  del  Ministero  delle  risorse
agricole  e  forestali  ed  era   stata   corredata   di   tutta   la
documentazione anche con riferimento al credito del Centrobanca.  Con
il presente atto  gli  attori  oltre  al  Ministero  delle  politiche
agricole e forestali e al Fallimento della Cooperativa Vinicola  Tres
Tabernae citano i soggetti individuati nell'elenco  1  contenente  la
graduatorie  delle  garanzie  ammissibili   prestate   da   soci   di
cooperative agricole ai sensi dell'art. 1-bis della legge n. 237/1993
allegato al D.M. del 2  ottobre  1995  del  Ministero  delle  risorse
agricole e forestali a comparire innanzi l'On.le Tribunale  di  Roma,
all'udienza del 14 gennaio 2015 ore di rito, con invito a costituirsi
almeno 20 giorni prima dell'udienza indicata  nelle  forme  stabilite
dall'art. 166 C.P.C. e con espressa avvertenza  che,  in  difetto  di
costituzione nel predetto termine, incorrera' nelle decadenze di  cui
agli artt. 167 e 38 C.P.C.  e,  in  difetto,  si  procedera'  in  sua
contumacia, per  ivi  sentire  accogliere  le  seguenti  conclusioni:
accertare  che  i  signori  Patera   Francesco   e   Rolli   Giovanni
rilasciarono a favore della Cooperativa Enopolio  Elaiopolio  Sociale
Salentino garanzie  per  il  credito  del  Centrobanca;  accertare  e
dichiarare che si sono verificate in capo ai soci fideiussori Rolli e
Patera della Cooperativa le condizioni previste nella 1. n.  237/1993
per accedere con riferimento al credito di  Centrobanca  ai  benefici
dell'accollo ex art. 1 comma 1-bis della  legge  n.  237/1993)  dello
Stato; dichiarare il diritto degli attori all'accollo  da  parte  del
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  delle   garanzie
prestate a favore del Centrobanca con  inserimento  del  credito  del
Centrobanca nell'elenco 1 delle garanzie ammissibili di cui  al  D.M.
Ministero delle risorse agricole e  forestali  del  2  ottobre  1995;
dichiarare il diritto degli attori ad ottenere  dal  Ministero  delle
politiche  agricole  e  forestali  il  risarcimento  dei  danni   non
patrimoniali e patrimoniali derivanti dal mancato accollo del credito
del Centrobanca ai titoli e per  le  causali  di  cui  in  narrativa;
condannare il Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  al
pagamento dei danni subiti dagli attori conseguenti a tutti i gravami
di cui alla procedura esecutiva  pendente  innanzi  al  Tribunale  di
Lecce di cui alla narrativa dell'atto riguardante il  debito  con  il
Centrobanca; condannare altresi' il Ministero  politiche  agricole  e
forestali al pagamento dei danni non patrimoniali di cui  al  mancato
accollo del debito del Centrobanca da liquidarsi, in  via  equitativa
nella somma non inferiore  a  € 250.000,00  per  ciascuno  ovvero  in
quella maggiore o minore che l'On.le giudicante riterra' di applicare
in base a valutazione in via equitativa.  Il  danno  patrimoniale  va
liquidato in separata sede. 
    Roma-Lecce, 8 febbraio 2014 

avv. Giovanni Gabellone - avv. Emanuele Santoro - avv. Rosalba Grasso 

 
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