TAR LAZIO

(GU Parte Seconda n.72 del 19-6-2014)

 
      Notifica per pubblici proclami - Ricorso R.G. n. 251/2013 
 

  Con ricorso n. 251/2013 e motivi aggiunti Marina Bertollini rapp.ta
e difesa dall'avv. Adriano Casellato  presso  il  quale  e'  elett.te
dom.ta in Roma, viale Regina Margherita n. 290 impugna la delibera 24
ottobre 2012 n. 662  con  cui  l'Istituto  Nazionale  di  Statistica,
Direzione generale, Direzione centrale del personale, ha approvato la
graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed  esami,  a
complessivi n. 115 posti per l'accesso al  profilo  di  collaboratore
tecnico enti di ricerca di VI livello professionale,  di  cui  n.  69
posti per l'area tecnico-statistica, pubblicata  mediante  avviso  di
affissione all'albo Istat in G.U. 30 ottobre 2012 n. 85; nonche' ogni
atto del procedimento e tutti gli  atti  presupposti,  conseguenti  o
comunque connessi. La ricorrente denuncia: 1) violazione artt. 1 e 3,
legge 7 agosto 1990 n. 241, art.  97  Cost,  eccesso  di  potere  per
illogicita', travisamento, erroneita'  dei  presupposti,  difetto  di
motivazione: non sono  stati  valutati  tutti  i  periodi  di  lavoro
pregressi in violazione del bando;  2)  violazione  dei  principi  di
trasparenza e buon  andamento  della  p.a.,  eccesso  di  potere  per
contraddittorieta' con precedenti determinazioni: in altra  selezione
l'Istat ha attribuito al CV della ricorrente punteggio piu' alto;  3)
eccesso di  potere  per  travisamento,  erroneita'  dei  presupposti,
disparita' di trattamento, illogicita': vi  sono  incongruita'  nella
valutazione delle prove scritte della ricorrente; 4) violazione  art.
1, legge n. 241/90, art. 97 Cost., eccesso di potere per illogicita',
disparita' di trattamento: vi  sono  incongruita'  nella  valutazione
delle  prove  orali;  5)  eccesso  di  potere  per   erroneita'   dei
presupposti,   illogicita',   contraddittorieta',    disparita'    di
trattamento, violazione artt. 1 e 3, legge n. 241/90, art.  97  Cost,
difetto di motivazione: sono perplesse e  immotivate  le  valutazioni
delle prove scritte e orali; 6) violazione artt.  1  e  3,  legge  n.
241/90, art. 97 Cost, eccesso di  potere  per  travisamento,  difetto
d'istruttoria,   erroneita'   dei    presupposti,    illogicita'    e
contraddittorieta', difetto di motivazione: e' travisata  ed  erronea
la valutazione dei titoli. Con ordinanza Sez. III, 18 aprile 2014  n.
7998 il  TAR  ha  disposto  l'integrazione  del  contraddittorio  per
pubblici proclami  nei  confronti  dei  partecipanti  alla  procedura
collocati in graduatoria, con esenzione dall'indicazione  nominativa.
Quanto sopra si notifica per pubblici proclami ai  soggetti  indicati
nella graduatoria impugnata. 

                       avv. Adriano Casellato 

 
TS14ABA7933
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