TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA

(GU Parte Seconda n.81 del 10-7-2014)

 
     Notifica per pubblici proclami - Ricorso R.G. n. 1493/2013 
 

  Tribunale di Perugia Sezione Lavoro, procedimento n. 1493/2013 R.G.
In esecuzione del decreto del 26 luglio 2013 con il  quale  e'  stata
fissata  l'udienza  di  discussione  per   il   6   maggio   2015   e
dell'ordinanza autorizzativa del 7 gennaio 2014 depositata in data 13
gennaio 2014, si provvede alla notificazione  per  pubblici  proclami
del ricorso in forma di sunto. Il ricorso  e'  stato  proposto  dalla
Sig.ra Stefania Casini, residente in Bastia Umbra (PG)  Via  Giovanni
Pascoli  n.  35,  rappresentata  dall'Avv.   Matteo   Frenguelli   ed
elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Perugia,  Via
Cesarei n. 4, contro l'Istituto  Scolastico  «Don  Bosco»  di  Bastia
Umbra,  il  Ministero  dell'Istruzione,  dell'Universita'   e   della
Ricerca, dell'Ufficio Scolastico Regionale di  Perugia,  nonche'  nei
confronti  dei  Sig.ri  Angela  Bugiantelli,  Barbara  Paggi,   Marta
Lucarelli, Maria Ferone, Elena Pancalli,  Daniela  Pallini,  Eleonora
Raspa, Stefania Balzarini, Melinda Cavalli, Carmela Borrelli, Daniela
Titi, Natascia Verde, Donatella Lupinacci, Angelina  Iacono,  Lorella
Sensidoni, Isabella Calzuola, Francesca Masciolini, Simonetta  Cucco,
Maria  Iazzetta,  Anna  Chiara  Balducci,  Monica  Carotenuto,   Sara
Baldoni, Moira Berrettoni,  Marta  Goretti,  Sonia  Ventanni,  Chiara
Pettirossi, Francesca Manzo, Romina Accorti, Maria Concetta  Vergari,
Romina Zara,  Carolina  Capobianco,  Erika  Cianetti,  Lina  Indolfi,
Stefania  Saioni,  David  Pieroni,  Bruna  Bonni,  Francesca  Vitale,
Francesca Stangoni,  Annalisa  Bandinelli,  Marta  Palazzoni,  Oriana
Microcchi, Barbara Pianura, Arianna Di  Stefano,  Elisabetta  Bigini,
Rema  Vagnarelli,   Nunzia   Cavallo,   Erika   Evangelisti,   Silvia
Serenageli, Marta Ronca, Sandra Remoli, Cristina  Pappone,  Maria  De
Vito,  Elisa  Masciotti,  Stefano  Safina,  Maria  Chiara   Muratore,
Francesca Difino,  Marialuisa  Castellone,  Stefania  Tafuto,  Reissa
Lanuti, Elisabetta Luchini e Noela Mastrini. La ricorrente agisce per
vedersi  riconosciuto  il  diritto,  previa   disapplicazione   della
valutazione complessiva operata dall'Istituto  Don  Bosco  di  Bastia
Umbra  in  data  8  agosto  2011  e  della  conseguente   graduatoria
d'Istituto di III Fascia Personale Docente Scuola Infanzia PGEE01700A
dell'8 novembre 2011, ad ottenere,  ai  fini  dell'inserimento  nelle
graduatorie, i punteggi maturati  in  virtu'  del  servizio  prestato
presso l'Istituto Serefico di  Assisi  dal  5  febbraio  1996  al  18
novembre 2003 e, in particolare a  vedersi  riconosciuti,  per  detto
servizio, 102 punti -  o  il  diverso  punteggio  che  risultera'  di
giustizia in corso di causa - per quindi essere collocata nella prima
posizione - o nella diversa posizione che risultera' di giustizia  in
corso di causa - della graduatoria d'Istituto di III Fascia Personale
Docente Scuola Infanzia PGEE01700A, con  conseguente  condanna  delle
Amministrazioni  convenute  a  riconoscere  formalmente  alla  Sig.ra
Casini il punteggio maturato in ragione del servizio prestato  presso
il detto Istituto Serefico di Assisi e a rettificare  le  graduatoria
in questione. L'Amministrazione Scolastica non ha infatti considerato
che il servizio svolto dagli educatori presso l'Istituto Serafico  di
Assisi, sorto per effetto di statizzazione, ai sensi della  Legge  n.
1463/1952, dell'ente ecclesiastico Istituto Serafico  di  Assisi,  e'
stato da sempre riconosciuto come assimilabile sotto ogni  profilo  a
quello dei docenti, anche considerato che  la  giurisprudenza  ha,  a
piu' riprese, ritenuto che detto servizio corrisponde al servizio  di
cui alla lettera c) dell'ordinanza ministeriale n.  125  del  1982  e
cioe' quello relativo all'assistente educatore negli istituti statali
per sordomuti e non vedenti, in quanto il servizio  in  oggetto  deve
essere  equiparato  a   quello   prestato   dal   personale   docente
indipendentemente dalla  qualificazione  del  rapporto  giuridico  al
quale accede. Non e' stato altresi' considerato  dall'Amministrazione
Scolastica che il servizio svolto dal personale assistente  educativo
presso  l'Istituto  Serafico,  data  l'inscindibilita'  dei   compiti
didattici ed educativi assistenziali nell'istruzione  elementare  dei
bambini ciechi, puo' ritenersi equiparato al servizio di insegnamento
e sostegno nelle scuole materne ed elementari statali.  La  Corte  di
Appello di Perugia, con la sentenza n. 279/2011, ha infatti affermato
che il servizio prestato in qualita' di educatore  presso  l'Istituto
Serafico deve ritenersi di insegnamento sia ai fini  dell'accesso  ai
ruoli della scuola mediante le graduatorie  permanenti  sia  ai  fini
della  carriera.  Anche  l'art.  127  del  CCNL   vigente   definisce
univocamente gli educatori come  veri  e  propri  docenti  dotati  di
competenze  psicopedagogiche,  metodologiche   ed   organizzativo   -
relazionali  che  si  sostanziano  in  una  serie  di  attivita'  che
comprendono  quella  educativa  vera  e  propria,  quelle   ad   essa
funzionali e  le  attivita'  aggiuntive.  Fermo  quanto  precede,  la
ricorrente, alla luce della tabella 1 allegata al D.M. n. 62  del  13
luglio 2011 in cui si riconosce che il servizio prestato in  qualita'
di  istitutore  e'  valutato  come  specifico  nella   corrispondente
graduatoria e come servizio non specifico nelle altre graduatorie  di
insegnamento, ha diritto di vedersi riconosciuti 12 punti per ciascun
anno di servizio e 2 punti per ogni mese o frazione di mese superiore
a quindici giorni in  cui  ha  prestato  servizio  presso  l'Istituto
Serafico. Considerato che anche il D.M. 123/2000 equipara il servizio
prestato dagli educatori al servizio di docenza  prestato  presso  le
scuole pubbliche, non vi e' alcuna ragione che giustifichi la mancata
attribuzione alla ricorrente di punteggio per i  titoli  di  servizio
dalla   stessa   maturati    conseguendone    l'illegittimita'    del
provvedimento con il quale l'Istituto Don Bosco non  ha  riconosciuto
alla Sig.ra Casini il punteggio conseguito  in  seguito  al  servizio
prestato presso l'Istituto Serafico. In conseguenza, alla  ricorrente
deve essere riconosciuto un punteggio di 102, e cioe'  12  punti  per
ciascuno degli 8 anni di servizio prestati presso l'Istituto Serafico
oltre a 2 punti per ciascuno dei tre mesi eccedenti i detti  8  anni,
da  sommarsi  ai  18,50  punti  gia'  attribuiti   alla   ricorrente,
riconoscendosi complessivamente alla stessa 120,50 punti  e,  quindi,
il primo posto nella graduatoria in questione. Con vittoria di  spese
funzioni ed onorari. Ai sensi dell'art.  150  c.p.c.  una  copia  del
ricorso,  del  pedissequo  decreto  di  fissazione  dell'udienza   di
discussione,  dell'istanza  di  autorizzazione  alla   notifica   per
pubblici proclami  e  del  relativo  provvedimento  sara'  depositata
presso la casa comunale del Comune di Perugia sino  alla  definizione
del  giudizio  per  la  libera  visione   da   parte   di   tutti   i
controinteressati del procedimento. 

                       avv. Matteo Frenguelli 

 
TS14ABA8749
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