Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami - Ricorso R.G. n. 1493/2013 Tribunale di Perugia Sezione Lavoro, procedimento n. 1493/2013 R.G. In esecuzione del decreto del 26 luglio 2013 con il quale e' stata fissata l'udienza di discussione per il 6 maggio 2015 e dell'ordinanza autorizzativa del 7 gennaio 2014 depositata in data 13 gennaio 2014, si provvede alla notificazione per pubblici proclami del ricorso in forma di sunto. Il ricorso e' stato proposto dalla Sig.ra Stefania Casini, residente in Bastia Umbra (PG) Via Giovanni Pascoli n. 35, rappresentata dall'Avv. Matteo Frenguelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Perugia, Via Cesarei n. 4, contro l'Istituto Scolastico «Don Bosco» di Bastia Umbra, il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, dell'Ufficio Scolastico Regionale di Perugia, nonche' nei confronti dei Sig.ri Angela Bugiantelli, Barbara Paggi, Marta Lucarelli, Maria Ferone, Elena Pancalli, Daniela Pallini, Eleonora Raspa, Stefania Balzarini, Melinda Cavalli, Carmela Borrelli, Daniela Titi, Natascia Verde, Donatella Lupinacci, Angelina Iacono, Lorella Sensidoni, Isabella Calzuola, Francesca Masciolini, Simonetta Cucco, Maria Iazzetta, Anna Chiara Balducci, Monica Carotenuto, Sara Baldoni, Moira Berrettoni, Marta Goretti, Sonia Ventanni, Chiara Pettirossi, Francesca Manzo, Romina Accorti, Maria Concetta Vergari, Romina Zara, Carolina Capobianco, Erika Cianetti, Lina Indolfi, Stefania Saioni, David Pieroni, Bruna Bonni, Francesca Vitale, Francesca Stangoni, Annalisa Bandinelli, Marta Palazzoni, Oriana Microcchi, Barbara Pianura, Arianna Di Stefano, Elisabetta Bigini, Rema Vagnarelli, Nunzia Cavallo, Erika Evangelisti, Silvia Serenageli, Marta Ronca, Sandra Remoli, Cristina Pappone, Maria De Vito, Elisa Masciotti, Stefano Safina, Maria Chiara Muratore, Francesca Difino, Marialuisa Castellone, Stefania Tafuto, Reissa Lanuti, Elisabetta Luchini e Noela Mastrini. La ricorrente agisce per vedersi riconosciuto il diritto, previa disapplicazione della valutazione complessiva operata dall'Istituto Don Bosco di Bastia Umbra in data 8 agosto 2011 e della conseguente graduatoria d'Istituto di III Fascia Personale Docente Scuola Infanzia PGEE01700A dell'8 novembre 2011, ad ottenere, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie, i punteggi maturati in virtu' del servizio prestato presso l'Istituto Serefico di Assisi dal 5 febbraio 1996 al 18 novembre 2003 e, in particolare a vedersi riconosciuti, per detto servizio, 102 punti - o il diverso punteggio che risultera' di giustizia in corso di causa - per quindi essere collocata nella prima posizione - o nella diversa posizione che risultera' di giustizia in corso di causa - della graduatoria d'Istituto di III Fascia Personale Docente Scuola Infanzia PGEE01700A, con conseguente condanna delle Amministrazioni convenute a riconoscere formalmente alla Sig.ra Casini il punteggio maturato in ragione del servizio prestato presso il detto Istituto Serefico di Assisi e a rettificare le graduatoria in questione. L'Amministrazione Scolastica non ha infatti considerato che il servizio svolto dagli educatori presso l'Istituto Serafico di Assisi, sorto per effetto di statizzazione, ai sensi della Legge n. 1463/1952, dell'ente ecclesiastico Istituto Serafico di Assisi, e' stato da sempre riconosciuto come assimilabile sotto ogni profilo a quello dei docenti, anche considerato che la giurisprudenza ha, a piu' riprese, ritenuto che detto servizio corrisponde al servizio di cui alla lettera c) dell'ordinanza ministeriale n. 125 del 1982 e cioe' quello relativo all'assistente educatore negli istituti statali per sordomuti e non vedenti, in quanto il servizio in oggetto deve essere equiparato a quello prestato dal personale docente indipendentemente dalla qualificazione del rapporto giuridico al quale accede. Non e' stato altresi' considerato dall'Amministrazione Scolastica che il servizio svolto dal personale assistente educativo presso l'Istituto Serafico, data l'inscindibilita' dei compiti didattici ed educativi assistenziali nell'istruzione elementare dei bambini ciechi, puo' ritenersi equiparato al servizio di insegnamento e sostegno nelle scuole materne ed elementari statali. La Corte di Appello di Perugia, con la sentenza n. 279/2011, ha infatti affermato che il servizio prestato in qualita' di educatore presso l'Istituto Serafico deve ritenersi di insegnamento sia ai fini dell'accesso ai ruoli della scuola mediante le graduatorie permanenti sia ai fini della carriera. Anche l'art. 127 del CCNL vigente definisce univocamente gli educatori come veri e propri docenti dotati di competenze psicopedagogiche, metodologiche ed organizzativo - relazionali che si sostanziano in una serie di attivita' che comprendono quella educativa vera e propria, quelle ad essa funzionali e le attivita' aggiuntive. Fermo quanto precede, la ricorrente, alla luce della tabella 1 allegata al D.M. n. 62 del 13 luglio 2011 in cui si riconosce che il servizio prestato in qualita' di istitutore e' valutato come specifico nella corrispondente graduatoria e come servizio non specifico nelle altre graduatorie di insegnamento, ha diritto di vedersi riconosciuti 12 punti per ciascun anno di servizio e 2 punti per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni in cui ha prestato servizio presso l'Istituto Serafico. Considerato che anche il D.M. 123/2000 equipara il servizio prestato dagli educatori al servizio di docenza prestato presso le scuole pubbliche, non vi e' alcuna ragione che giustifichi la mancata attribuzione alla ricorrente di punteggio per i titoli di servizio dalla stessa maturati conseguendone l'illegittimita' del provvedimento con il quale l'Istituto Don Bosco non ha riconosciuto alla Sig.ra Casini il punteggio conseguito in seguito al servizio prestato presso l'Istituto Serafico. In conseguenza, alla ricorrente deve essere riconosciuto un punteggio di 102, e cioe' 12 punti per ciascuno degli 8 anni di servizio prestati presso l'Istituto Serafico oltre a 2 punti per ciascuno dei tre mesi eccedenti i detti 8 anni, da sommarsi ai 18,50 punti gia' attribuiti alla ricorrente, riconoscendosi complessivamente alla stessa 120,50 punti e, quindi, il primo posto nella graduatoria in questione. Con vittoria di spese funzioni ed onorari. Ai sensi dell'art. 150 c.p.c. una copia del ricorso, del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione, dell'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e del relativo provvedimento sara' depositata presso la casa comunale del Comune di Perugia sino alla definizione del giudizio per la libera visione da parte di tutti i controinteressati del procedimento. avv. Matteo Frenguelli TS14ABA8749