TAR LAZIO - ROMA
Sezione Prima Ter

(GU Parte Seconda n.81 del 10-7-2014)

 
Integrazione del contraddittorio con notifica per  pubblici  proclami
                     nel ricorso R.G. 3543/2014 
 

  Con Ordinanza n. 5196 del 16/05/2014 il T.A.R. Lazio, Roma, sez.  I
Ter ha disposto, a cura di Annalisa Ferraro, ricorrente  nel  ricorso
R.G. n. 3543/14 contro il Ministero dell'interno, Dipartimento  della
P.S. (resistente) e nei confronti di Alessandra  Cicchetti,  Gesualdo
Masciopinto, Davide  Nozza,  Sergio  Papulino,  Giuseppe  Nicotera  e
Adelaide   Vigorita,    (controinteressati),    l'integrazione    del
contraddittorio processuale, con notifica per pubblici proclami,  nei
confronti dei concorrenti collocatisi utilmente nella graduatoria  di
merito definitiva del 102° corso di formazione per  Commissari  della
Polizia di Stato, del 30.12.2013, a firma del Direttore della  Scuola
Superiore di Polizia del Ministero dell'interno,  Dipartimento  della
P.S. trasmessa al Ministero dell'interno, Direzione Centrale  per  le
Risorse Umane, con nota del Direttore della Scuola il 30.12.2013,  n.
666/B/C/1C.214/3227/2013. La  ricorrente,  gia'  ispettore  superiore
della Polizia di Stato (rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Emanuela
Mazzola, con domicilio eletto presso  il  suo  studio  in  Roma,  via
Tacito 50), ha partecipato al concorso interno indetto dal  Ministero
dell'interno, con Decreto del 01.09.2010, a 20 posti per l'accesso al
ruolo dei Commissari della Polizia di Stato. E' risultata vincitrice.
Si e' collocata al 6° posto nella graduatoria  di  merito  con  punti
62,40. Queste le valutazioni parziali: media degli scritti, punti 22;
titoli, punti 22,4; voto orale, punti  18.  Ha  partecipato  al  102°
corso di formazione per Commissari della Polizia di  Stato.  Nominata
commissario  a  decorrere  dal  29.12.2011,  il   19.12.2013   veniva
informata di essere stata «collocato al 76° posto  della  graduatoria
finale»,  prendeva  visione  dell'elenco  delle  possibili  sedi   di
destinazione,  tra  le  quali  sceglieva   «Venezia   Questura».   Il
30.12.2013 e' stata  adottata  la  graduatoria  generale  ove  si  e'
collocata in posizione n. 76, punti 26,482. Con il ricorso al  T.A.R.
Lazio la ricorrente ha  chiesto  l'annullamento,  previa  sospensiva:
della  Graduatoria  generale  del  102°  corso  di   formazione   per
Commissari della Polizia  di  Stato,  del  30.12.2013,  a  firma  del
Direttore  della  Scuola   Superiore   di   Polizia   del   Ministero
dell'interno, Dipartimento della  Pubblica  Sicurezza,  trasmessa  al
Ministero medesimo, Direzione Centrale per le Risorse Umane, con Nota
a  firma  del  Direttore  della  scuola  in   data   30.12.2013,   n.
666/B/C/1C.214/3227/2013; delle operazioni di valutazione finale; del
provvedimento, di estremi sconosciuti, di  immissione  nel  ruolo  di
anzianita' quale commissario capo; del provvedimento di  assegnazione
della sede di  destinazione;  di  ogni  ulteriore  atto  presupposto,
conseguente,  connesso  e   comunque   collegato.   Ha   chiesto   il
riconoscimento del diritto ad essere inquadrata nella graduatoria  di
merito impugnata, nella  corretta  posizione,  previo  ricalcolo  del
punteggio alla stessa attribuito ed attribuibile, operando  la  media
tra i seguenti coefficienti: media voti I anno di corso,  media  voti
II anno di corso, voto esame finale  del  corso,  voto  concorso  per
commissario pari a 62,40 (e non a  20,00),  piu'  punti  0,500  quale
giudizio di idoneita', ai sensi e per gli effetti  dell'art.  19  del
D.M. 400/2003, con conseguente collocazione della stessa nel ruolo di
anzianita', in conformita' della esatta posizione in graduatoria come
ricalcolata, con  conseguente  diritto  all'assegnazione  a  sede  di
servizio congruamente determinata in corrispondenza  della  posizione
correttamente attribuita in graduatoria. 
  Motivi in diritto del ricorso: 
  1)  Illegittimita'  per  violazione  di  legge;  violazione,  falsa
interpretazione ed applicazione dell'art. 3  del  d.lgs.  334/2000  e
dell'art. 19 del D.M. 400/2003;  error  in  procedendo;  illogicita',
contraddittorieta'  dell'azione  amministrativa.   Cio'   in   quanto
l'Amministrazione ha violato l'art. 19 D.M. 400/2013  che  stabilisce
che la  graduatoria  finale  e'  formata  sulla  base  del  punteggio
complessivo  attribuito  a  ciascun  frequentatore,  aumentato   come
previsto dal comma 4. Il punteggio complessivo e' formato  calcolando
la media in trentesimi: 
  a) del voto riportato nel  concorso  per  l'accesso  al  ruolo  dei
commissari; 
  b) della media dei voti riportati negli esami e nelle  altre  prove
stabiliti dal piano di studio di cui all'art. 3, comma  2,  sostenuti
durante il primo ciclo del corso; 
  c) della media dei voti riportati negli esami e nelle  altre  prove
stabiliti dal piano di studio  di  cui  all'art.  3  c.  2  sostenuti
durante il secondo ciclo del corso; d) del voto riportato  nell'esame
finale. Il punteggio e' aumentato in proporzione alla valutazione  di
idoneita' al servizio di polizia attribuito  alla  fine  del  secondo
ciclo di: 
  a) 0,25 punti per la valutazione da 22 a 25/30; 
  b) 0,50 punti per la valutazione da 26 a 29/30; 
  c) 0,75 punti per la valutazione di 30/30. 
  Il punteggio della ricorrente e' stato calcolato in violazione  dei
criteri stabiliti nella norma indicata  perche'  con  riferimento  al
«voto riportato nel concorso per l'accesso al ruolo  dei  commissari»
e' stato  considerato  il  voto  riportato  nelle  prove  concorsuali
sottratto il voto attribuito ai titoli. 
  La ricorrente ha avuto il punteggio di 62,40 al concorso. Terminato
il corso di formazione, per la graduatoria finale,  l'Amministrazione
non ha utilizzato il voto di 62,40, ma la somma  dei  voti  riportati
nelle prove scritte ed orali e cioe' 40,00, ed ha  operato  la  media
(40:2 = 20). Questo il calcolo contestato: Voto concorso (20) + Media
I anno corso (26,800) + Media II anno corso (27,127) +  Esame  Finale
(30,00). Il totale e' stato diviso per 4, per la media, con risultato
di 25,982. Aggiungendo 0,500 per il giudizio di idoneita', il  totale
e' 26,482. Questo e' il calcolo che la P.A. avrebbe dovuto fare: Voto
concorso (62,40) + Media I  anno  corso  (26,800)  +  Media  II  anno
(27,127) + Esame Finale (30,00). Il totale e' 146,327 che,  diviso  4
per la media, e' 36,581. Sommando 0,500, il totale  attribuibile  era
37,081. La le-sione e' rilevante perche' lo scarto tra  il  punteggio
attribuito e quello spettante e' di circa 7  punti.  L'operato  della
P.A. e' contraddittorio perche' quando ha inserito la ricorrente  nel
ruolo  dei  commissari  ha   determinato   la   posizione   spettante
considerando  l'intero  punteggio  riportato  dalla  stessa  in  sede
concorsuale, comprensivo del punteggio attribuito ai  titoli,  mentre
questo punteggio non e' stato computato con riferimento  all'acquisto
della qualifica superiore, sempre per quanto attiene l'inserimento in
ruolo. 
  2) Illegittimita' per violazione di legge, violazione  dell'art.  3
del d.lgs.  334/2000,  dell'art.  19  del  D.M.  400/2003,  error  in
procedendo, vizio  di  motivazione,  violazione  delle  regole  sulla
trasparenza  amministrativa,   violazione   degli   art.   3   e   97
Costituzione,   violazione   del   principio    dello    affidamento,
discriminazione. L'Amministrazione ha violato  l'art.  3  del  d.lgs.
334/2000 che  prevede  per  l'accesso  al  ruolo  dei  commissari  un
concorso pubblico ed uno interno. Poiche' solo per  gli  appartenenti
ai  ruoli  sono  previsti  titoli  valutabili  in  sede   concorsuale
attinenti all'attivita' di servizio, e' chiaro che il legislatore  ha
voluto dare rilievo, nella valutazione del  candidato,  all'attivita'
di  servizio  prestata.  I  titoli  valutabili  sono   indice   della
esperienza maturata sul campo. Oltre alla violazione dell'art. 19 del
D.M. 400/2003, sussiste la violazione dell'art. 3 del  d.lgs.  334/00
che  prevedeva,  prima  della  modifica,  un  concorso  pubblico  per
commissari per soli esami, scritto ed orale.  Sussiste  il  vizio  di
motivazione e la violazione delle regole sulla  trasparenza,  perche'
l'Amministrazione  non  ha  indicato  le  modalita'   seguite   nella
determinazione del voto finale di cui alla graduatoria di fine  corso
impugnata ne' ha fornito la motivazione della scelta delle modalita',
in violazione della normativa vigente.  Sussiste  la  violazione  del
principio dell'affidamento  riposto  dalla  ricorrente  nel  rispetto
della  normativa  vigente  e  delle  regole   concorsuali.   Sussiste
discriminazione tra i vincitori di concorso interno e i vincitori del
concorso pubblico perche' a fronte di regole concorsuali  diverse  e'
stato seguito un identico criterio di calcolo del  punteggio  finale.
La fondatezza  dei  motivi  di  ricorso  risulta  dalle  proposte  di
modifica del D.M. 400/2003,  poi  non  approvate,  a  favore  di  una
valutazione dei frequentatori del corso da operare  solo  sulla  base
delle attitudini evidenziate e dei risultati  conseguiti  durante  il
ciclo di formazione. 
  Lo schema di Decreto e' composto  da  un  articolo  che  abroga  la
lettera a) degli artt. 19, comma 2, 22, comma 2, 27,  comma  2  e  32
comma I del D.M. 400/2003. Successivamente, altro schema  di  decreto
di modifica sulla stessa linea del precedente risulta proposto e  non
approvato. Le proposte di Decreti dimostrano che l'Amministrazione ha
consapevolmente  operato  in  violazione  della   normativa   vigente
nell'attribuzione del voto in graduatoria quale valutazione  di  fine
corso  di  formazione.  All'esito  della  Camera  di  Consiglio   del
15.05.2014, il T.A.R. Lazio, Roma,  sez.  I  Ter,  il  16.05.2014  ha
depositato l'ordinanza collegiale n. 5196 del 2014 con cui  autorizza
la ricorrente all'integrazione del contraddittorio mediante  notifica
per pubblici proclami. Ha rinviato la causa all'udienza pubblica  del
12.02.2015. Si notifica il  presente  ricorso  R.G.  3543/2014,  come
sopra sintetizzato, ai  candidati  Tesorino  Ferola  Roberto,  Felici
Adriano, Martire Roberta, Giuffrida Monica, Arciero Antonio,  D'Auria
Davide, Sonetti Serena,  Di  Biase  Giovanni,  Giustolisi  Francesco,
Quattrone Maurizia, Figoni  Andrea,  Meola  Domenico,  Riccio  Noemi,
Abbinante Enrico, Modica  Michele  Alessio,  Rota  Chiara,  Scialdone
Antonio, Biagioli Andrea, Mestichella Roberta,  Zuccarello  Marcolini
Alessia, Taraschi Cesare, Iannello  Giuseppe,  Bonazzi  Marco,  Russo
Antonella Manuela, Armano Ugo, Franconieri Pamela, Dipinto Antonella,
Franchi Filippo, Tommasi Sandro,  Pettierre  Massimo,  Tubia  Oriana,
Mastrolitto Teresa,  Stio  Marianna,  Fiorillo  Sabatino,  Bevilacqua
Federico, Del Grosso Francesco, Lupone Antonia,  De  Bartolis  Marco,
Nocita Fabrizio Valerio, Belvedere Salvatore  Costantino,  Di  Piazza
Vincenzo, Mannarelli Aldo, Lefemine Alessandro, Valenti Paolo,  Falso
Mattia, Cavallari Gianni, Pompei Daniele,  De  Servi  Davide,  Marino
Giovanni, Scudieri Costantino, Tuccio Laura, Padovani Rita, Di  Laura
Danilo, Toraldo Andrea, Sgro  Andrea,  Vigorita  Adelaide,  Cicchetti
Alessandra, Masciopinto Gesualdo,  Galli  Sabrina,  Scolamiero  Luca,
Garzo Giammaria, Scognamiglio Vincenzo,  Franze'  Alessandro,  Arcuri
Marco, Rogi Luca, Burbi  Enrico,  Guadagni  Fabio,  Fiumano'  Andrea,
Buffa Flavio, Gregorio  Elena,  Cetroni  Valentina,  Guidone  Ettore,
Nozza Davide, Papulino Sergio, Nicotera Giuseppe, Coppola Angela,  Di
Natale Genevieve, Ferraro Marco,  Calio'  Antonio,  Gaetani  Antonio,
Casaburi Carlo, Carabei Andrea, Ferrara Biagio, Natale Edoardo Maria,
Iobbi Luca, Passarella Luca, Giardina  Gabriella,  Salvatore  Nicola,
Silvestris Silvia, Demurtas Antonio, Bianco Francesco,  De  Dominicis
Franceschina, Cesarano Alfredo,  Montella  Vincenza,  Zonno  Michele,
Quaggiotto Paolo, Amatulli Michele, Monaco Andrea e Licciano Mirko. 
  L'andamento  del  processo  e'  consultabile  sul  sito   internet:
www.giustizia-amministrativa.it. optando per il T.A.R. Lazio, sede di
Roma, alla voce ricerca ricorsi, inserendo il numero R.G. del ricorso
3543 e l'anno 2014. 
 
    Roma, 4 luglio 2014 

                  Il richiedente per il ricorrente 
                        avv. Emanuela Mazzola 

 
TS14ABA8764
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