Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di retrocessione di crediti pro soluto ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (in seguito, il "Testo Unico Bancario") RCI Banque S.A., Filiale Italiana («RCI Banque») e Cars Alliance Fundingltaly 2012 S.r.l. (la «Societa'») hanno sottoscritto in data 16 luglio 2012 un contratto di cessione di crediti pecuniari (come successivamente modificato e integrato, il «Contratto Quadro di Cessione»), per effetto del quale RCI Banque ha ceduto pro soluto alla Societa', e la Societa' ha acquistato pro soluto, ai sensi delle legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la «Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti»): (i) un portafoglio iniziale (il «Portafoglio Iniziale») di crediti pecuniari individuabili in blocco e derivanti da finanziamenti, finalizzati all'acquisto di autoveicoli, erogati da RCI Banque alle propria clientela (i «Crediti»); e (ii) successivamente, nell'ambito della cessione di crediti di tipo rotativo prevista dal Contratto Quadro d Cessione, successivi ulteriori portafogli di Crediti (i «Portafogli Successivi»). Di tali cessioni e' stata data comunicazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario mediante pubblicazione di un avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e registrazione presso il registro delle imprese di Milano. In data 26 giugno 2015, RCI Banque, in qualita' di originator dei Crediti e di portatore dei titoli di Classe B emessi dalla Societa' nell'ambito dell'operazione da essa realizzata ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti, ha comunicato alla Societa' - mediante l'invio di una richiesta di riacquisto (la «Richiesta di Riacquisto») - la propria intenzione di riacquistare tutti i Crediti ceduti alla stessa Societa' ai sensi del Contratto Quadro di Cessione che risultino ancora non rimborsati a tale data. In virtu' di quanto sopra, in data 1° luglio 2015 RCI Banque e la Societa' hanno sottoscritto un contratto di retrocessione di crediti pecuniari (il «Contratto di Retrocessione») ai sensi del quale la Societa' ha retrocesso pro-soluto a RCI Banque, e RCI Banque ha riacquistato pro soluto dalla Societa', ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, con efficacia economica dal 10 giugno 2015, i Crediti precedentemente ceduti da RCI Banque alla Societa' ai sensi del Contratto Quadro di Cessione. In particolare, sono stati oggetto di retrocessione pro soluto a RCI Banque tutti i Crediti esistenti che alla data del 10 giugno 2015 rispettavano i seguenti criteri: 1. siano stati ceduti da RCI Banque alla Societa' ai sensi del Contratto Quadro di Cessione, nel contesto della Cartolarizzazione; e 2. non siano ancora stati rimborsati a tale data, affinche' gli stessi costituiscano una pluralita' di crediti pecuniari individuabili in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario e delle relative applicabili Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia. Pertanto, il riacquisto di tali Crediti da parte di RCI Banque e' effettuato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario e delle relative Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia. Inoltre, a seguito della retrocessione, RCI Banque e' divenuto esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, «Titolare» del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, in materia di protezione dei dati personali (la «Legge Privacy»). Ai sensi e per gli effetti della Legge Privacy (in particolare i commi 1 e 2 dell'articolo 13), RCI Banque non tratteranno dati definiti dalla stessa Legge Privacy come «sensibili». I dati personali relativi ai debitori ceduti continueranno ad essere trattati con le stesse modalita' e per le stesse finalita' per le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, cosi come a suo tempo illustrate. In particolare, RCI Banque trattera' i dati personali per finalita' connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di Crediti retrocessi, al recupero del credito (ad es. conferimento a legali dell'incarico professionale del recupero del credito, etc.), agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonche' da disposizioni emesse da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Per lo svolgimento delle attivita' di gestione e recupero crediti ed amministrazione del portafoglio sopra elencate, RCI Banque sara' anche «Responsabile» del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti della Legge Privacy. RCI Banque potra' comunicare i dati personali per le «finalita' del trattamento cui sono destinati i dati», a persone, societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale e societa' di recupero crediti. In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i medesimi in qualita' di «titolari» ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso il Responsabile. I diritti previsti all'articolo 7 della Legge Privacy potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta al Responsabile, RCI Banque S.A., Filiale Italiana, Via Tiburtina n. 1159, 00156 - Roma, Italia. Roma, 1° luglio 2015 RCI Banque S.A., Filiale Italiana - Legale rappresentante Stephane Johan TS15AAB9537