RCI BANQUE S.A., FILIALE ITALIANA

Iscritta al n. 5382 del registro delle banche tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 385 del 1 settembre
1993

Sede legale: via Tiburtina 1159 - 00156 Roma - Italia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale e registro delle
imprese di Roma n. 05574741004

CARS ALLIANCE FUNDING ITALY 2012 S.R.L.

Iscritta al n. 35033.0 nell'elenco delle societa' veicolo tenuto
dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 2 del provvedimento della
Banca d'Italia del 1 ottobre 2014

Sede legale: via Alessandro Pestalozza nn. 12/14 - 20131 Milano,
Italia
Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale e registro delle
imprese di Milano n. 07418800962

(GU Parte Seconda n.78 del 9-7-2015)

Avviso di retrocessione di crediti pro soluto ai sensi  dell'articolo
  58 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (in seguito, il "Testo Unico
  Bancario") 

  RCI Banque S.A., Filiale Italiana («RCI Banque»)  e  Cars  Alliance
Fundingltaly 2012 S.r.l. (la «Societa'») hanno sottoscritto  in  data
16 luglio 2012 un contratto di cessione di  crediti  pecuniari  (come
successivamente modificato  e  integrato,  il  «Contratto  Quadro  di
Cessione»), per effetto del quale RCI Banque  ha  ceduto  pro  soluto
alla Societa', e la Societa' ha acquistato pro soluto, ai sensi delle
legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la  «Legge  sulla  Cartolarizzazione
dei  Crediti»):  (i)  un  portafoglio   iniziale   (il   «Portafoglio
Iniziale») di crediti pecuniari individuabili in blocco  e  derivanti
da finanziamenti, finalizzati all'acquisto di autoveicoli, erogati da
RCI  Banque  alle   propria   clientela   (i   «Crediti»);   e   (ii)
successivamente,  nell'ambito  della  cessione  di  crediti  di  tipo
rotativo  prevista  dal  Contratto  Quadro  d  Cessione,   successivi
ulteriori portafogli di Crediti (i «Portafogli Successivi»). Di  tali
cessioni e' stata data  comunicazione  ai  sensi  della  Legge  sulla
Cartolarizzazione dei Crediti e  dell'articolo  58  del  Testo  Unico
Bancario mediante  pubblicazione  di  un  avviso  di  cessione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e  registrazione  presso
il registro delle imprese di Milano. 
  In data 26 giugno 2015, RCI Banque, in qualita' di  originator  dei
Crediti e di portatore dei titoli di Classe B emessi  dalla  Societa'
nell'ambito dell'operazione da essa realizzata ai sensi  della  Legge
sulla Cartolarizzazione dei Crediti, ha comunicato  alla  Societa'  -
mediante l'invio di una richiesta di  riacquisto  (la  «Richiesta  di
Riacquisto») - la propria intenzione di riacquistare tutti i  Crediti
ceduti alla stessa Societa' ai sensi del Contratto Quadro di Cessione
che risultino ancora non rimborsati a tale data. 
  In virtu' di quanto sopra, in data 1° luglio 2015 RCI Banque  e  la
Societa' hanno sottoscritto un contratto di retrocessione di  crediti
pecuniari (il «Contratto di Retrocessione») ai  sensi  del  quale  la
Societa' ha retrocesso pro-soluto a  RCI  Banque,  e  RCI  Banque  ha
riacquistato pro soluto dalla Societa', ai sensi e  per  gli  effetti
dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario,  con  efficacia  economica
dal 10 giugno 2015, i Crediti precedentemente ceduti  da  RCI  Banque
alla Societa' ai sensi del Contratto Quadro di Cessione. 
  In particolare, sono stati oggetto di retrocessione  pro  soluto  a
RCI Banque tutti i Crediti esistenti che alla data del 10 giugno 2015
rispettavano i seguenti criteri: 
    1. siano stati ceduti da RCI Banque alla Societa'  ai  sensi  del
Contratto Quadro di Cessione, nel contesto della Cartolarizzazione; e 
    2. non siano ancora stati rimborsati a tale data, 
affinche'  gli  stessi  costituiscano  una  pluralita'   di   crediti
pecuniari individuabili  in  blocco,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo  58  del  Testo  Unico  Bancario   e   delle   relative
applicabili Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia. 
  Pertanto, il riacquisto di tali Crediti da parte di RCI  Banque  e'
effettuato ai sensi e per gli  effetti  dell'articolo  58  del  Testo
Unico Bancario e delle relative Istruzioni di Vigilanza  della  Banca
d'Italia. 
  Inoltre, a seguito della  retrocessione,  RCI  Banque  e'  divenuto
esclusivo titolare dei Crediti  e,  di  conseguenza,  «Titolare»  del
trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai  sensi
e per gli effetti delle disposizioni del decreto legislativo  n.  196
del 30 giugno 2003, in materia di protezione dei dati  personali  (la
«Legge Privacy»). 
  Ai sensi e per gli effetti della Legge Privacy  (in  particolare  i
commi 1 e 2  dell'articolo  13),  RCI  Banque  non  tratteranno  dati
definiti dalla stessa Legge Privacy come «sensibili». 
  I dati personali  relativi  ai  debitori  ceduti  continueranno  ad
essere trattati con le stesse modalita' e per le stesse finalita' per
le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione  dei
rapporti, cosi come a suo tempo illustrate. 
  In particolare, RCI Banque trattera' i dati personali per finalita'
connesse  e  strumentali  alla  gestione   ed   amministrazione   del
portafoglio di Crediti retrocessi, al recupero del  credito  (ad  es.
conferimento a legali dell'incarico professionale  del  recupero  del
credito, etc.), agli obblighi previsti da  leggi,  da  regolamenti  e
dalla  normativa  comunitaria  nonche'  da  disposizioni  emesse   da
autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di  vigilanza  e
controllo. Per lo svolgimento delle attivita' di gestione e  recupero
crediti ed amministrazione del portafoglio sopra elencate, RCI Banque
sara'  anche  «Responsabile»  del  trattamento  dei  dati   personali
relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti  della  Legge
Privacy. 
  RCI Banque potra' comunicare i dati personali per le «finalita' del
trattamento  cui  sono  destinati  i  dati»,  a  persone,   societa',
associazioni  o  studi  professionali  che  prestano   attivita'   di
assistenza o consulenza in materia  legale  e  societa'  di  recupero
crediti. 
  In relazione alle  indicate  finalita',  il  trattamento  dei  dati
personali  avviene  mediante   strumenti   manuali,   informatici   e
telematici con logiche strettamente correlate alle  finalita'  stesse
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza  dei
dati stessi. 
  I soggetti esterni, ai  quali  possono  essere  comunicati  i  dati
sensibili del cliente a seguito del  suo  consenso,  utilizzeranno  i
medesimi in qualita' di «titolari» ai sensi del codice in materia  di
protezione dei dati personali, in piena autonomia,  essendo  estranei
all'originario trattamento effettuato presso il Responsabile. 
  I diritti previsti all'articolo  7  della  Legge  Privacy  potranno
essere esercitati anche mediante richiesta scritta  al  Responsabile,
RCI Banque S.A., Filiale Italiana, Via Tiburtina  n.  1159,  00156  -
Roma, Italia. 
 
    Roma, 1° luglio 2015 

      RCI Banque S.A., Filiale Italiana - Legale rappresentante 
                           Stephane Johan 

 
TS15AAB9537
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.