TAR LAZIO
Sezione II

(GU Parte Seconda n.30 del 14-3-2015)

Atto di integrazione del contraddittorio mediante  notificazione  per
  pubblici proclami - RG 8159/14 - Udienza 17 giugno 2015. 

  La dott.ssa Manuela Cicchetti,  rappresentata  e  difesa  dall'avv.
Fabio Baglioni, presso cui ha eletto domicilio in Roma, via Nizza  n.
59, ha proposto al TAR  Lazio  Ricorso  n.  8159/14  RG  contro  Roma
Capitale per l'annullamento della Determinazione Dirigenziale n.  817
emessa dal Direttore del Dipartimento Risorse Umane, Ufficio Concorsi
il 2 maggio 2014, notificata all'interessata l'8 maggio 2014, con cui
veniva disposto lo scioglimento in senso negativo della riserva posta
nei suoi confronti con la DD n. 2878/2012 e con cui  veniva  disposta
la  sua  esclusione  dalla  procedura  selettiva  pubblica   per   il
conferimento di' n. 300 posti nel profilo  di  insegnante  di  scuola
dell'infanzia, nonche' per l'annullamento di ogni atto connesso,  tra
cui la DD n. 2715 del 12 novembre 2012. 
  Nel  ricorso  si   censura   l'illegittimita'   del   provvedimento
dell'Amministrazione di esclusione della ricorrente dal concorso  per
inidoneita'  del  titolo  di  studio,  per  i  seguenti  motivi:   1)
Violazione di legge, illogicita' e contraddittorieta'. La  ricorrente
era in possesso della laurea in filosofia con  indirizzo  pedagogico,
titolo di studio idoneo per la partecipazione al  bando.  Necessita',
in ossequio a quanto stabilito dall'art. 1 del bando, di valutare  il
corso  di  studi  e le  discipline  oggetto  del  percorso  formativo
universitario della ricorrente;  2)  Violazione  di'  legge,  erronea
valutazione dei fatti, carenza di  motivazione,  anche  in  punto  di
interesse pubblico. L'interpretazione del bando data dal Dipartimento
Risorse Umane con la DD n. 2715 del 12 novembre 2012 e  con  la  nota
dell'Avvocatura n. 22326 del 5 marzo  2014  e'  errata.  Comunque  la
laurea  in  filosofia  con  indirizzo  pedagogico   posseduta   dalla
ricorrente doveva ritenersi idonea all'accesso al concorso anche alla
luce dell'interpretazione data dall'Amministrazione con la DD n. 2715
del 12 novembre  2012;  3)  Disparita'  di  trattamento,  ingiustizia
manifesta.  Molti  dei  titoli   di   studio   ritenuti   ammissibili
dall'Amministrazione hanno  minor  attinenza  con  le  discipline  di
Scienze della  Formazione  Primaria  rispetto  al  titolo  di  studio
posseduto  dalla  ricorrente  ritenuto  non  idoneo.  Illogicita'   e
contraddittorieta' del  provvedimento  impugnato.  4)  Violazione  di
legge, eccesso di potere. La  «laurea  in  scienze  della  formazione
primaria» non e' equipollente ad altro titolo accademico del  vecchio
ordinamento.   Necessita'   di   attenersi   a    quanto    attestato
dall'Universita' presso la  quale  la  ricorrente  ha  conseguito  la
laurea  (D.I.  9.7.09).  5)  Ingiustizia  Manifesta,  illogicita'   e
contraddittorieta'. La ricorrente ha prestato servizio per  oltre  un
anno e mezzo come insegnante nelle Scuole dell'infanzia del Comune di
Roma, essendo stata inserita nella graduatoria provvisoria. 
  Con ordinanza collegiale n. 1118 del 22  gennaio  2015  il  TAR  ha
fissato per la trattazione l'udienza  pubblica  del  17  giugno  2015
ordinando l'integrazione del contraddittorio «nei confronti di  tutti
i soggetti collocati nella graduatoria di  merito  che,  in  caso  di
reinserimento della dott.ssa  Cicchetti,  verrebbero  a  trovarsi  in
posizione deteriore» e autorizzando  la  notificazione  per  pubblici
proclami. Con ordinanza collegiale n. 2859 del 19  febbraio  2015  il
TAR ha disposto che la notifica per pubblici proclami sia  effettuata
«senza indicazione nominativa dei destinatari». 
  In esecuzione della  predetta  ordinanza  si  integra  pertanto  il
contraddittorio e si procede alla notifica nei confronti  di  tutti i
partecipanti alla procedura selettiva  pubblica  suddetta,  collocati
nella graduatoria di merito  in  posizione  inferiore  alla  n.  415.
L'elenco dei controinteressati e' contenuto nella graduatoria finale,
pubblicata con DD n. 817 del 2 maggio 2014 del  Dipartimento  Risorse
Umane   di   Roma   Capitale,   ed   e'   consultabile    sul    sito
www.comune.roma.it nella sezione  Amministrazione  Trasparente,  Albo
pretorio online. L'evoluzione del processo e  l'ordinanza  richiamata
possono consultarsi  sul  sito  www.giustizia-amministrativa.it,  TAR
Lazio Roma, ricorso  RG  8159/14.  Copia  integrale  del  ricorso  e'
depositata presso la segreteria del TAR Lazio. 
    Roma, 3 marzo 2015 

                         avv. Fabio Baglioni 

 
TS15ABA3429
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