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Errata corrige
Errata corrige
Modifiche alla circolare CDP S.p.A. n. 1280 del 27 giugno 2013, recante "Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti societa' per azioni, ai sensi dell'art.5 comma 7 lettera a), primo periodo, del D.L. 30-9-2003 n. 269, convertito nella Legge 24 novembre n. 2003, n. 326, da parte di enti locali di cui al D.Lgs. 18-8-2000, n. 267" Alla Circolare CDP S.p.A. 27 giugno 2013, n. 1280, recante «Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti societa' per azioni, ai sensi dell'art. 5 comma 7 lettera a), primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre n. 2003, n. 326, da parte di enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», sono apportate le modifiche di seguito indicate: alla Parte I: Ambito applicativo: 1. alla sez. 1 «Ambito soggettivo», al primo periodo, le parole: «e dai» sono sostituite dalle seguenti: «ed ai»; al secondo periodo, la parola: «esercizio» e' sostituita dalla parola: «previsione»; 2. alla sez. 2 «Ambito oggettivo», dopo il primo periodo, e' inserito il testo seguente: «Il prestito deve essere destinato esclusivamente alla realizzazione dell'investimento per il quale esso viene originariamente concesso ovvero al quale sia successivamente destinato mediante il diverso utilizzo di cui alla parte III, cap. 1, sez. 12 e cap. 2, sez. 4, par. 6. La CDP puo' effettuare qualsiasi accertamento volto a verificare l'effettiva destinazione del prestito e, a tal fine, l'ente e' tenuto a produrre alla CDP, su semplice richiesta di quest'ultima, qualsiasi documentazione utile alla predetta verifica. L'ente e' inoltre tenuto a consentire alle persone designate dalla CDP di effettuare visite ed ispezioni dei luoghi, impianti e lavori concernenti l'investimento finanziato, nonche' tutte le verifiche che esse ritengano opportune, agevolando il loro compito.»; alla Parte III: Condizioni generali, cap. 1 Prestiti ordinari: 1. alla sez. 1 «Ammortamento», par. 2, quarto periodo, ed alla successiva definizione dell'Euribor 6Mi, sono eliminate le parole: «e alla pagina 248 del circuito Telerate»; 2. alla sez. 8 «Erogazione», il secondo periodo e' sostituito come segue: «La domanda di erogazione, firmata digitalmente dal responsabile del procedimento/dirigente competente, completa dell'atto/determinazione dirigenziale di liquidazione e del documento di riconoscimento dovra' essere trasmessa alla CDP esclusivamente tramite il canale Web nell'area riservata enti locali del sito internet della CDP.»; 3. alla sez. 10 «Rimborso anticipato», i periodi dal primo all'ottavo sono sostituiti come segue: «L'ente puo' rimborsare anticipatamente il prestito alla CDP, in misura totale o parziale, unicamente in corrispondenza della scadenza di ciascuna rata di ammortamento. Il rimborso anticipato parziale e' consentito esclusivamente nel caso in cui il prestito sia interamente erogato. A seguito del rimborso anticipato parziale, il piano di ammortamento e' rideterminato tenendo conto della quota del prestito della quale l'ente richieda il rimborso anticipato volontario («Somma da Rimborsare»), del tasso di interesse e della durata residua del prestito. Nel caso di rimborso anticipato l'ente deve corrispondere alla CDP l'intera rata (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza alla data di pagamento prescelta per il rimborso e la Somma da Rimborsare. Nel caso di rimborso anticipato totale, qualora la quota di capitale ammortizzata risulti superiore a quella erogata, la differenza e' corrisposta dalla CDP all'ente. A fronte dell'esercizio della facolta' di rimborso anticipato, l'ente deve inoltre corrispondere alla CDP un indennizzo, determinato con le seguenti modalita', relative, rispettivamente, ai prestiti a tasso fisso ed ai prestiti a tasso variabile. Nel caso di rimborso anticipato di un prestito a tasso fisso, l'ente deve corrispondere alla CDP un indennizzo di importo pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue, risultanti dal piano di ammortamento della Somma da Rimborsare, e la Somma da Rimborsare. I valori attuali delle rate di ammortamento residue sono calcolati con riferimento alla data di pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione dei tassi di interesse, pubblicati nel sito Internet della CDP e in vigore alle ore 12,00 del terzo venerdi' antecedente la data di pagamento prescelta per il rimborso, relativi ai prestiti ordinari a tasso fisso della CDP. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tali fattori di sconto non fossero disponibili, i valori attuali delle rate di ammortamento residue sono calcolati sulla base di un tasso di reimpiego pari al tasso Interest rate swap (IRS) quotato, il terzo venerdi' antecedente la data di pagamento prescelta per il rimborso, per una scadenza pari alla meta' della durata residua del prestito da rimborsare, arrotondata all'intero superiore corrispondente ad una scadenza per cui e' rilevabile una quotazione dalla pagina ICESWAP2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters. Qualora il venerdi' non sia un Giorno Target e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si fara' riferimento al Giorno Target, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente. Nel caso di rimborso anticipato di un prestito a tasso variabile, l'ente deve corrispondere alla CDP un indennizzo di importo pari allo 0,125% della Somma da Rimborsare.»; 4. alla sez. 14 «Risoluzione del contratto», dopo la lettera i), e' inserito il testo seguente: «j) inadempimento da parte dell'ente dell'obbligo di esibire e/o produrre alla CDP la documentazione ritenuta utile ai fini dell'accertamento circa l'effettiva destinazione del prestito e/o dell'obbligo di consentire alle persone designate dalla CDP di effettuare visite ed ispezioni dei luoghi, impianti e lavori concernenti l'investimento finanziato, nonche' tutte le verifiche ritenute opportune, agevolando il loro compito.»; 5. alla sez. 15 «Prestiti per debiti fuori bilancio», alla fine del secondo periodo e' eliminata la parola: «annuale»; al decimo periodo, dopo le parole: «La contrazione dei prestiti deve intervenire nel medesimo anno solare nel quale e' deliberato il riconoscimento dei debiti finanziati» sono eliminate le parole: «, salvo che il riconoscimento sia deliberato in data successiva al 30 novembre, nel qual caso la stipula puo' intervenire nell'anno solare successivo»; alla Parte III: Condizioni generali, cap. 2 Prestiti flessibili: 1. alla premessa, primo periodo, e' eliminata la parola: «annuale»; 2. alla sez. 6 «Rimborso anticipato», par. 2.2, ultimo periodo, sono aggiunte le parole: «, moltiplicato per il rapporto tra (i) l'importo rimborsato anticipatamente e (ii) il debito residuo relativo a detta quota.» Roma, 21 novembre 2016 L'amministratore delegato Fabio Gallia TU16AAB11913