CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

(GU Parte Seconda n.149 del 20-12-2016)

Modifiche alla circolare CDP S.p.A.  n.  1280  del  27  giugno  2013,
  recante  "Condizioni  generali  per  l'accesso  al  credito   della
  gestione separata della Cassa  depositi  e  prestiti  societa'  per
  azioni, ai sensi dell'art.5 comma 7 lettera a), primo periodo,  del
  D.L. 30-9-2003 n. 269, convertito nella Legge 24 novembre n.  2003,
  n. 326, da parte di enti locali di cui al D.Lgs. 18-8-2000, n. 267" 

  Alla  Circolare  CDP  S.p.A.  27  giugno  2013,  n.  1280,  recante
«Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata
della Cassa  depositi  e  prestiti  societa'  per  azioni,  ai  sensi
dell'art. 5 comma 7 lettera a), primo periodo, del  decreto-legge  30
settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre n. 2003, n.
326, da parte di enti locali di cui al decreto legislativo 18  agosto
2000, n. 267», sono apportate le modifiche di seguito indicate: 
alla Parte I: Ambito applicativo: 
    1. alla sez. 1 «Ambito soggettivo», al primo periodo, le  parole:
«e dai» sono sostituite dalle seguenti: «ed ai»; al secondo  periodo,
la parola: «esercizio» e' sostituita dalla parola: «previsione»; 
    2. alla sez. 2 «Ambito oggettivo»,  dopo  il  primo  periodo,  e'
inserito il testo seguente: 
      «Il  prestito  deve  essere   destinato   esclusivamente   alla
realizzazione   dell'investimento   per   il   quale    esso    viene
originariamente  concesso  ovvero  al   quale   sia   successivamente
destinato mediante il diverso utilizzo di cui alla parte III, cap. 1,
sez. 12 e cap. 2, sez. 4, par. 6. 
  La CDP puo' effettuare qualsiasi accertamento  volto  a  verificare
l'effettiva destinazione del prestito e, a tal fine, l'ente e' tenuto
a produrre alla CDP, su semplice richiesta di quest'ultima, qualsiasi
documentazione utile alla predetta verifica. L'ente e' inoltre tenuto
a consentire alle persone designate dalla CDP di effettuare visite ed
ispezioni dei luoghi, impianti e  lavori  concernenti  l'investimento
finanziato, nonche' tutte le verifiche che esse ritengano  opportune,
agevolando il loro compito.»; 
alla Parte III: Condizioni generali, cap. 1 Prestiti ordinari: 
    1. alla sez. 1 «Ammortamento», par. 2, quarto  periodo,  ed  alla
successiva definizione dell'Euribor 6Mi, sono eliminate le parole: «e
alla pagina 248 del circuito Telerate»; 
    2. alla sez. 8 «Erogazione», il  secondo  periodo  e'  sostituito
come segue: 
      «La   domanda   di   erogazione,   firmata   digitalmente   dal
responsabile   del   procedimento/dirigente   competente,    completa
dell'atto/determinazione dirigenziale di liquidazione e del documento
di riconoscimento dovra' essere  trasmessa  alla  CDP  esclusivamente
tramite il canale  Web  nell'area  riservata  enti  locali  del  sito
internet della CDP.»; 
    3. alla sez.  10  «Rimborso  anticipato»,  i  periodi  dal  primo
all'ottavo sono sostituiti come segue: 
      «L'ente puo' rimborsare anticipatamente il prestito  alla  CDP,
in misura totale  o  parziale,  unicamente  in  corrispondenza  della
scadenza di ciascuna rata di ammortamento. 
  Il rimborso anticipato parziale e'  consentito  esclusivamente  nel
caso in cui il prestito sia interamente erogato. 
  A  seguito  del  rimborso  anticipato   parziale,   il   piano   di
ammortamento e' rideterminato tenendo conto della quota del  prestito
della quale l'ente richieda il rimborso anticipato volontario («Somma
da Rimborsare»), del tasso di interesse e della  durata  residua  del
prestito. 
  Nel caso di rimborso anticipato l'ente deve corrispondere alla  CDP
l'intera rata (comprensiva di quota capitale e  quota  interessi)  in
scadenza alla data di pagamento prescelta per il rimborso e la  Somma
da Rimborsare. 
  Nel caso  di  rimborso  anticipato  totale,  qualora  la  quota  di
capitale  ammortizzata  risulti  superiore  a  quella   erogata,   la
differenza e' corrisposta dalla CDP all'ente. 
  A fronte dell'esercizio  della  facolta'  di  rimborso  anticipato,
l'ente deve inoltre corrispondere alla CDP un indennizzo, determinato
con le seguenti modalita', relative, rispettivamente, ai  prestiti  a
tasso fisso ed ai prestiti a tasso variabile. Nel  caso  di  rimborso
anticipato di un prestito a tasso fisso,  l'ente  deve  corrispondere
alla CDP un indennizzo di importo pari al differenziale, se positivo,
tra la somma dei valori attuali delle rate di  ammortamento  residue,
risultanti dal piano di ammortamento della Somma da Rimborsare, e  la
Somma da Rimborsare. 
  I valori attuali delle rate di ammortamento residue sono  calcolati
con riferimento alla data di  pagamento  prescelta  per  il  rimborso
impiegando i fattori di sconto utilizzati per la  determinazione  dei
tassi di interesse, pubblicati nel  sito  Internet  della  CDP  e  in
vigore alle ore 12,00 del  terzo  venerdi'  antecedente  la  data  di
pagamento prescelta per il rimborso, relativi ai prestiti ordinari  a
tasso fisso della CDP. Nel caso in cui, per  qualsiasi  motivo,  tali
fattori di sconto non fossero disponibili,  i  valori  attuali  delle
rate di ammortamento residue sono calcolati sulla base di un tasso di
reimpiego pari al tasso Interest rate swap (IRS)  quotato,  il  terzo
venerdi' antecedente la data di pagamento prescelta per il  rimborso,
per una scadenza pari alla meta' della durata residua del prestito da
rimborsare, arrotondata all'intero superiore  corrispondente  ad  una
scadenza per cui e' rilevabile una quotazione dalla  pagina  ICESWAP2
(11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters. Qualora  il  venerdi'  non
sia un Giorno Target e/o non sia un giorno lavorativo bancario  sulla
piazza di Roma, si fara' riferimento al Giorno Target, che sia  anche
un giorno lavorativo bancario sulla piazza  di  Roma,  immediatamente
antecedente. 
  Nel caso di rimborso anticipato di un prestito a  tasso  variabile,
l'ente deve corrispondere alla CDP un indennizzo di importo pari allo
0,125% della Somma da Rimborsare.»; 
    4. alla sez. 14 «Risoluzione del contratto», dopo la lettera  i),
e' inserito il testo seguente: 
      «j) inadempimento da parte dell'ente  dell'obbligo  di  esibire
e/o produrre alla  CDP  la  documentazione  ritenuta  utile  ai  fini
dell'accertamento circa l'effettiva  destinazione  del  prestito  e/o
dell'obbligo di  consentire  alle  persone  designate  dalla  CDP  di
effettuare  visite  ed  ispezioni  dei  luoghi,  impianti  e   lavori
concernenti l'investimento finanziato,  nonche'  tutte  le  verifiche
ritenute opportune, agevolando il loro compito.»; 
    5. alla sez. 15 «Prestiti per debiti fuori bilancio»,  alla  fine
del secondo periodo e' eliminata  la  parola:  «annuale»;  al  decimo
periodo,  dopo  le  parole:  «La  contrazione   dei   prestiti   deve
intervenire nel medesimo anno  solare  nel  quale  e'  deliberato  il
riconoscimento dei debiti finanziati» sono eliminate  le  parole:  «,
salvo che il riconoscimento sia deliberato in data successiva  al  30
novembre, nel qual caso la stipula puo' intervenire nell'anno  solare
successivo»; 
alla Parte III: Condizioni generali, cap. 2 Prestiti flessibili: 
    1.  alla  premessa,  primo  periodo,  e'  eliminata  la   parola:
«annuale»; 
    2. alla sez. 6 «Rimborso anticipato», par. 2.2,  ultimo  periodo,
sono aggiunte le parole: «, moltiplicato  per  il  rapporto  tra  (i)
l'importo  rimborsato  anticipatamente  e  (ii)  il  debito   residuo
relativo a detta quota.» 
    Roma, 21 novembre 2016 

                      L'amministratore delegato 
                            Fabio Gallia 

 
TU16AAB11913
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