CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

(GU Parte Seconda n.51 del 28-4-2016)

 
                          Circolare n. 1286 
 
Rinegoziazione dei prestiti concessi alle Provincie  ed  alle  Citta'
  Metropolitane dalla Cassa depositi e prestiti societa' per  azioni,
  ai sensi dell'articolo 1, comma 430, della Legge 23 dicembre  2014,
  n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 759, della Legge  28
  dicembre 2015, n. 208. 

  Premessa La Cassa depositi  e  prestiti  societa'  per  azioni  (di
seguito «CDP») si rende disponibile alla rinegoziazione dei  prestiti
attualmente  in   ammortamento   concessi   a   province   e   citta'
metropolitane (di seguito «Enti»), inclusi  quelli  gia'  oggetto  di
precedenti programmi di rinegoziazione, alle condizioni, nei  termini
e con le modalita' di seguito indicate. 
 
                             Parte prima 
 
 
                    Caratteristiche dei prestiti 
 
1. Caratteristiche dei prestiti originari rinegoziabili 
  Possono  essere  rinegoziati  i  prestiti  (di  seguito   «Prestiti
Originari») connotati dalle seguenti e contestuali caratteristiche: 
  a)  prestiti  ordinari  a  tasso  fisso,  variabile  e   flessibili
intestati a province e citta' metropolitane; 
  b)  con  oneri  di  ammortamento  interamente  a  carico  dell'Ente
beneficiario; 
  c) in ammortamento al 1° gennaio 2016, con debito  residuo  a  tale
data pari o superiore ad € 10.000,00. 
  Sono inclusi nella presente rinegoziazione anche i prestiti oggetto
di precedenti operazioni di rinegoziazione (ad esclusione  di  quelli
di cui al successivo punto I) attivati dalla CDP successivamente alla
trasformazione in societa' per azioni, nonche' quelli rinegoziati  ai
sensi del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  20
giugno 2003. Inoltre, sono rinegoziabili anche i  prestiti  intestati
ad enti  in  procedura  di  dissesto,  purche'  sia  stata  approvata
l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui  all'art.  259
del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267  («TUEL»),  esitato
positivamente ai sensi dell'art. 261, comma 3, del TUEL. 
  Non possono comunque essere rinegoziati i prestiti  che  presentino
una delle seguenti caratteristiche: 
  I. rinegoziati con struttura indicizzata all'inflazione italiana ai
sensi della Circolare n. 1257 del 29 aprile 2005; 
  II. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai  sensi
del decreto 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del decreto legge
30 settembre 2003, n. 269; 
  III. con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari; 
  IV. intestati ad enti commissariati per inquinamento mafioso  privi
degli organi elettivi ricostituiti; 
  V.  intestati  ad  enti  morosi  o  in   condizione   di   dissesto
finanziario,  che  non  abbiano  approvato  l'ipotesi   di   bilancio
stabilmente riequilibrato di  cui  all'art.  259  del  TUEL,  esitato
positivamente ai sensi dell'art. 261, comma 3, del TUEL; 
    VI. concessi in base a leggi speciali. 
  In ogni caso, l'elenco dei prestiti rinegoziabili sara' quello reso
disponibile dalla CDP attraverso l'Applicativo di cui  al  successivo
Punto 1, Parte Seconda (Procedura di adesione). 
    
2. Caratteristiche dei prestiti rinegoziati 
  Gli Enti beneficiari  di  prestiti  con  le  caratteristiche  sopra
elencate possono accedere alla  rinegoziazione  delle  condizioni  di
rimborso di ciascun finanziamento. 
  Per i prestiti oggetto  di  rinegoziazione  (di  seguito  «Prestiti
Rinegoziati») non e' previsto il pagamento di quote capitale nel 2016
e la quota interessi maturata nell'anno sara' corrisposta in un'unica
soluzione, a scelta dell'Ente, il  31  dicembre  2016  ovvero  il  31
gennaio 2017. 
  I Prestiti Rinegoziati avranno le seguenti caratteristiche: 
    durata post rinegoziazione  pari  a  quella  ante  rinegoziazione
maggiorata di un anno, fermo restando il limite al  30  giugno  2045.
Inoltre, l'Ente potra' scegliere ulteriori condizioni finanziarie  in
corrispondenza del 31 dicembre degli anni 2025,  2030,  2035  e  2040
qualora tali scadenze siano inferiori, ovvero  non  superiori  ad  un
anno rispetto a quella originaria; 
    tasso di interesse fisso  (se  il  tasso  regolante  il  Prestito
Originario e' fisso) o variabile (se il tasso regolante  il  Prestito
Originario e' variabile),  determinato  in  funzione  della  scadenza
prescelta e secondo il principio dell'equivalenza finanziaria,  sulla
base delle condizioni di mercato vigenti all'inizio  del  Periodo  di
adesione (successivo Punto 1, Parte Seconda) impiegando i fattori  di
sconto utilizzati per la determinazione dei tassi  settimanali  della
CDP per i prestiti ordinari concessi  agli  enti  locali(1)  ,  fermo
restando quanto previsto al successivo Punto 2.c, Parte Seconda; 
    nessun pagamento di quote  capitale  nel  2016  e  corresponsione
della sola  quota  interessi  maturata  nell'anno  2016  -  in  unica
soluzione, a scelta dell'Ente, il  31  dicembre  2016  ovvero  il  31
gennaio 2017 - composta dalla quota interessi relativa alla  rata  in
scadenza al  30  giugno  2016  prevista  dal  piano  di  ammortamento
attualmente vigente e dalla quota interessi maturata  dal  1°  luglio
2016  (incluso)  al  31  dicembre  2016  (incluso)  alle   condizioni
applicate al Prestito Rinegoziato. Le successive rate  semestrali,  a
partire dal 30 giugno 2017,  in  scadenza  al  30  giugno  ed  al  31
dicembre  di  ogni  anno,  saranno  determinate  secondo   piani   di
ammortamento di tipo «francese» a rate costanti (in caso di tasso  di
interesse fisso) o di tipo «italiano» a quote capitale  costanti  (in
caso di tasso di interesse variabile); 
    garanzia costituita da delegazione di  pagamento  irrevocabile  e
pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del
bilancio, ex art. 206 del TUEL. I covenant previsti nei contratti dei
Prestiti  Originari  continueranno  ad  essere  validi  anche  per  i
Prestiti Rinegoziati; 
    clausole  di  rimborso  anticipato   volontario   dei   prestiti,
interessi  di  mora  e  risoluzione  adeguate  a  quelle  attualmente
previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso e variabile
concessi agli enti locali, ai sensi della Circolare CDP n.  1280  del
27 giugno 2013. 
  I Prestiti Rinegoziati, per quanto compatibile e non  espressamente
modificato con  il  contratto  di  rinegoziazione,  continueranno  ad
essere regolati: 
  dal  decreto  del  Ministro  del  tesoro  del  bilancio   e   della
programmazione  economica   del   7   gennaio   1998   e   successive
modificazioni  e  dalle  relative  circolari  recanti  le  istruzioni
generali per l'accesso al credito della CDP, se i  relativi  Prestiti
Originari sono stati concessi precedentemente al 27 gennaio 2005; 
  dagli originari contratti  di  prestito,  se  i  relativi  Prestiti
Originari sono stati concessi a partire dal 27 gennaio 2005. 
  Si precisa che per i prestiti oggetto di differimento del pagamento
delle rate a seguito di eventi sismici nelle Regioni Emilia  Romagna,
Veneto, Lombardia e Abruzzo si  procedera'  alla  rinegoziazione  del
debito residuo comprensivo delle quote capitali  relative  alle  rate
non pagate nei semestri precedenti. Per  i  prestiti  intestati  agli
Enti interessati dagli eventi sismici nelle Regioni  Emilia  Romagna,
Veneto  e  Lombardia,  per  i  quali   e'   consentita   la   mancata
corresponsione delle rate relative al 2016, con  il  pagamento  delle
stesse in rate costanti a decorrere dal 30 giugno  2017  fino  al  31
dicembre 2026(2) , in caso di adesione alla rinegoziazione e'  dovuto
il pagamento della quota interessi relativa al 2016, in analogia agli
altri prestiti rinegoziati. 
    
 
                            Parte seconda 
 
 
               Procedura di adesione e perfezionamento 
 
  Di seguito viene descritta, tra l'altro, la procedura  di  adesione
alle  proposte  di  rinegoziazione  dei  prestiti  originari   e   di
perfezionamento dei contratti. 
    
1. Procedura di adesione 
  La CDP mette  a  disposizione  di  ciascun  Ente,  nel  periodo  di
adesione (di seguito «Periodo di Adesione»),  l'elenco  dei  Prestiti
Originari e rende note le condizioni  applicate  alla  rinegoziazione
tramite una sezione dedicata all'operazione nel proprio sito internet
www.cdp.it, con un apposito applicativo informatico di  gestione  (di
seguito «Applicativo»). 
  La procedura di adesione si articola nelle seguenti tre fasi: 
  1) scelta delle condizioni; 
  2) domanda di adesione; 
  3) perfezionamento del contratto. 
    
1.1 Scelta delle condizioni 
  Durante il Periodo di Adesione, dal 19  aprile  2016  al  4  maggio
2016, il soggetto abilitato  a  rappresentare  l'Ente  puo'  accedere
all'Applicativo mediante le credenziali utilizzate per  l'accesso  al
Portale Enti Locali e PA(3) ed effettuare le azioni sotto elencate: 
  1) selezionare i Prestiti Originari che l'Ente intende rinegoziare; 
  2)  indicare  la  scadenza  prescelta  per  ciascuno  dei  Prestiti
Rinegoziati, nonche' la  data  di  pagamento  della  quota  interessi
relativa al 2016; 
  3) prendere visione delle condizioni applicate  dalla  CDP  per  la
rinegoziazione dei Prestiti Originari in quel momento vigenti; 
  4) confermare di voler accettare e fissare le condizioni di cui  al
precedente punto 3; 
  5) firmare digitalmente la proposta  contrattuale  irrevocabile  di
rinegoziazione  (codice  02/31.00/001.00)  e  l'allegato  elenco  dei
Prestiti Originari che l'Ente intende rinegoziare (di seguito «Elenco
Prestiti»), nel quale,  in  base  alle  condizioni  e  alle  scadenze
prescelte, sono indicati i Prestiti Originari  da  rinegoziare;  tale
operazione sara' consentita fino all'11 maggio 2016; 
    6) stampare  la  delegazione  di  pagamento  relativa  a  ciascun
prestito, da  firmare  e  notificare  al  tesoriere  dell'ente;  tale
operazione sara' consentita fino all'11 maggio 2016. 
      
1.2 Domanda di adesione 
  L'Ente che intenda  aderire  alla  rinegoziazione  nel  Periodo  di
Adesione deve trasmettere alla CDP, entro l'11 maggio  2016,  tramite
l'Applicativo, la seguente documentazione firmata digitalmente: 
    a) la proposta contrattuale irrevocabile  di  rinegoziazione  dei
Prestiti Originari  (codice  02/31.00/001.00)  e  l'Elenco  Prestiti,
generati dall'Applicativo stesso, entrambi firmati digitalmente; 
    b) la determinazione a contrattare (il cui schema esemplificativo
e' disponibile nell'Applicativo), nella quale devono essere  indicati
gli estremi della delibera di consiglio(4) che  approva  l'operazione
di rinegoziazione, esecutiva a tutti gli effetti di legge. La  citata
determinazione dovra' essere munita dei pareri di regolarita' tecnica
e contabile di cui all'articolo 147-bis del TUEL, nonche'  del  visto
di regolarita' contabile di cui all'articolo 183 del TUEL, e  firmata
digitalmente da soggetto munito  di  idonei  poteri  e  dai  soggetti
abilitati al rilascio dei suddetti pareri e visti; 
    c)  il  modulo  per  l'attestazione  dei  poteri  di  firma   del
sottoscrittore  del  contratto,  completo  di  copia  del   documento
d'identita'  del   medesimo,   in   corso   di   validita',   firmato
digitalmente. 
  Inoltre dovra' pervenire, entro il medesimo termine dell'11  maggio
2016 e in originale, la delegazione di pagamento relativa  a  ciascun
Prestito  Rinegoziato,  generata  dall'Applicativo,  completa   della
relata di notifica al tesoriere dell'Ente e debitamente  firmata  dal
messo notificatore. La suddetta delegazione deve essere trasmessa  in
originale alla CDP  a  mezzo  corriere,  posta  o  consegna  a  mano,
all'indirizzo: 
  Cassa depositi e prestiti societa' per azioni - Area Enti Pubblici,
via Goito n. 4, 00185 Roma,  specificando:  «Rinegoziazione  Province
2016». 
  Ai fini del rispetto del suddetto termine per  la  ricezione  della
documentazione in originale, fa fede unicamente la data di  ricezione
della documentazione da parte della CDP. Gli orari  per  la  consegna
sono indicati nel sito internet della CDP. 
  La CDP provvedera' ad inviare, prima della scadenza dell'11  maggio
2016, e con congruo preavviso, e-mail di avviso a tutti gli Enti  che
abbiano confermato le condizioni per la rinegoziazione  dei  Prestiti
Originari ai sensi del precedente  punto  1.1,  e  per  i  quali  non
risulti ancora pervenuta la documentazione richiesta. 
    
1.3 Perfezionamento del contratto 
  La CDP provvede ad accettare le proposte contrattuali  irrevocabili
di rinegoziazione  -  valide  ed  accompagnate  dalla  documentazione
completa  ed  idonea,  comprensiva  delle  delegazioni  di  pagamento
relative a ciascun Prestito Rinegoziato - ricevute dalla CDP medesima
secondo le modalita' e nei termini sopra descritti.  La  trasmissione
via PEC da parte  della  CDP  all'Ente  della  proposta  contrattuale
controfirmata digitalmente, entro il  31  maggio  2016,  sancisce  il
perfezionamento del Contratto. 
    
2. Limitazioni 
  La rinegoziazione dei Prestiti Originari e' soggetta alle  seguenti
limitazioni: 
    a)  contestualmente   al   perfezionamento   del   contratto   di
rinegoziazione,  le  eventuali  domande   di   rimborso   anticipato,
riduzione e variazione di ente pagatore, nonche' eventuali  richieste
di variazione del regime di tasso di interesse da variabile  a  fisso
concernenti i Prestiti Originari in relazione alla data del 30 giugno
2016,  si  intenderanno   automaticamente   revocate   e,   pertanto,
resteranno prive di qualsiasi effetto; 
    b) eventuali richieste di diverso utilizzo dei Prestiti Originari
pervenute dopo il 1° gennaio 2016, ove accettate, avranno effetto sui
corrispondenti Prestiti Rinegoziati; 
    c) la CDP, infine, si riserva di non quotare alcune scadenze e di
modificare talune condizioni e opzioni offerte per la  rinegoziazione
indicate nella presente Circolare in  relazione  all'andamento  delle
condizioni dei mercati monetari e finanziari durante  il  Periodo  di
Adesione. 
________ 
   (1) Per quanto riguarda il principio dell'equivalenza finanziaria,
si rimanda alla Nota tecnica pubblicata nel sito internet www.cdp.it. 
   (2) Nota CDP del 6 aprile 2016 avente ad oggetto «Nuove iniziative
in favore degli enti colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29  maggio
2012». 
   (3) Ove l'Ente non sia in possesso delle credenziali  di  accesso,
potra' ottenerle inoltrando una  specifica  richiesta  in  tal  senso
mediante il modulo disponibile nel sito internet della CDP. 
   (4) O altro provvedimento equivalente. 

                      L'amministratore delegato 
                            Fabio Gallia 

 
TU16AAB3584
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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