Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Circolare n. 1286 Rinegoziazione dei prestiti concessi alle Provincie ed alle Citta' Metropolitane dalla Cassa depositi e prestiti societa' per azioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 430, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 759, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Premessa La Cassa depositi e prestiti societa' per azioni (di seguito «CDP») si rende disponibile alla rinegoziazione dei prestiti attualmente in ammortamento concessi a province e citta' metropolitane (di seguito «Enti»), inclusi quelli gia' oggetto di precedenti programmi di rinegoziazione, alle condizioni, nei termini e con le modalita' di seguito indicate. Parte prima Caratteristiche dei prestiti 1. Caratteristiche dei prestiti originari rinegoziabili Possono essere rinegoziati i prestiti (di seguito «Prestiti Originari») connotati dalle seguenti e contestuali caratteristiche: a) prestiti ordinari a tasso fisso, variabile e flessibili intestati a province e citta' metropolitane; b) con oneri di ammortamento interamente a carico dell'Ente beneficiario; c) in ammortamento al 1° gennaio 2016, con debito residuo a tale data pari o superiore ad € 10.000,00. Sono inclusi nella presente rinegoziazione anche i prestiti oggetto di precedenti operazioni di rinegoziazione (ad esclusione di quelli di cui al successivo punto I) attivati dalla CDP successivamente alla trasformazione in societa' per azioni, nonche' quelli rinegoziati ai sensi del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2003. Inoltre, sono rinegoziabili anche i prestiti intestati ad enti in procedura di dissesto, purche' sia stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'art. 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 («TUEL»), esitato positivamente ai sensi dell'art. 261, comma 3, del TUEL. Non possono comunque essere rinegoziati i prestiti che presentino una delle seguenti caratteristiche: I. rinegoziati con struttura indicizzata all'inflazione italiana ai sensi della Circolare n. 1257 del 29 aprile 2005; II. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269; III. con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari; IV. intestati ad enti commissariati per inquinamento mafioso privi degli organi elettivi ricostituiti; V. intestati ad enti morosi o in condizione di dissesto finanziario, che non abbiano approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'art. 259 del TUEL, esitato positivamente ai sensi dell'art. 261, comma 3, del TUEL; VI. concessi in base a leggi speciali. In ogni caso, l'elenco dei prestiti rinegoziabili sara' quello reso disponibile dalla CDP attraverso l'Applicativo di cui al successivo Punto 1, Parte Seconda (Procedura di adesione). 2. Caratteristiche dei prestiti rinegoziati Gli Enti beneficiari di prestiti con le caratteristiche sopra elencate possono accedere alla rinegoziazione delle condizioni di rimborso di ciascun finanziamento. Per i prestiti oggetto di rinegoziazione (di seguito «Prestiti Rinegoziati») non e' previsto il pagamento di quote capitale nel 2016 e la quota interessi maturata nell'anno sara' corrisposta in un'unica soluzione, a scelta dell'Ente, il 31 dicembre 2016 ovvero il 31 gennaio 2017. I Prestiti Rinegoziati avranno le seguenti caratteristiche: durata post rinegoziazione pari a quella ante rinegoziazione maggiorata di un anno, fermo restando il limite al 30 giugno 2045. Inoltre, l'Ente potra' scegliere ulteriori condizioni finanziarie in corrispondenza del 31 dicembre degli anni 2025, 2030, 2035 e 2040 qualora tali scadenze siano inferiori, ovvero non superiori ad un anno rispetto a quella originaria; tasso di interesse fisso (se il tasso regolante il Prestito Originario e' fisso) o variabile (se il tasso regolante il Prestito Originario e' variabile), determinato in funzione della scadenza prescelta e secondo il principio dell'equivalenza finanziaria, sulla base delle condizioni di mercato vigenti all'inizio del Periodo di adesione (successivo Punto 1, Parte Seconda) impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione dei tassi settimanali della CDP per i prestiti ordinari concessi agli enti locali(1) , fermo restando quanto previsto al successivo Punto 2.c, Parte Seconda; nessun pagamento di quote capitale nel 2016 e corresponsione della sola quota interessi maturata nell'anno 2016 - in unica soluzione, a scelta dell'Ente, il 31 dicembre 2016 ovvero il 31 gennaio 2017 - composta dalla quota interessi relativa alla rata in scadenza al 30 giugno 2016 prevista dal piano di ammortamento attualmente vigente e dalla quota interessi maturata dal 1° luglio 2016 (incluso) al 31 dicembre 2016 (incluso) alle condizioni applicate al Prestito Rinegoziato. Le successive rate semestrali, a partire dal 30 giugno 2017, in scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno, saranno determinate secondo piani di ammortamento di tipo «francese» a rate costanti (in caso di tasso di interesse fisso) o di tipo «italiano» a quote capitale costanti (in caso di tasso di interesse variabile); garanzia costituita da delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio, ex art. 206 del TUEL. I covenant previsti nei contratti dei Prestiti Originari continueranno ad essere validi anche per i Prestiti Rinegoziati; clausole di rimborso anticipato volontario dei prestiti, interessi di mora e risoluzione adeguate a quelle attualmente previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso e variabile concessi agli enti locali, ai sensi della Circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013. I Prestiti Rinegoziati, per quanto compatibile e non espressamente modificato con il contratto di rinegoziazione, continueranno ad essere regolati: dal decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modificazioni e dalle relative circolari recanti le istruzioni generali per l'accesso al credito della CDP, se i relativi Prestiti Originari sono stati concessi precedentemente al 27 gennaio 2005; dagli originari contratti di prestito, se i relativi Prestiti Originari sono stati concessi a partire dal 27 gennaio 2005. Si precisa che per i prestiti oggetto di differimento del pagamento delle rate a seguito di eventi sismici nelle Regioni Emilia Romagna, Veneto, Lombardia e Abruzzo si procedera' alla rinegoziazione del debito residuo comprensivo delle quote capitali relative alle rate non pagate nei semestri precedenti. Per i prestiti intestati agli Enti interessati dagli eventi sismici nelle Regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, per i quali e' consentita la mancata corresponsione delle rate relative al 2016, con il pagamento delle stesse in rate costanti a decorrere dal 30 giugno 2017 fino al 31 dicembre 2026(2) , in caso di adesione alla rinegoziazione e' dovuto il pagamento della quota interessi relativa al 2016, in analogia agli altri prestiti rinegoziati. Parte seconda Procedura di adesione e perfezionamento Di seguito viene descritta, tra l'altro, la procedura di adesione alle proposte di rinegoziazione dei prestiti originari e di perfezionamento dei contratti. 1. Procedura di adesione La CDP mette a disposizione di ciascun Ente, nel periodo di adesione (di seguito «Periodo di Adesione»), l'elenco dei Prestiti Originari e rende note le condizioni applicate alla rinegoziazione tramite una sezione dedicata all'operazione nel proprio sito internet www.cdp.it, con un apposito applicativo informatico di gestione (di seguito «Applicativo»). La procedura di adesione si articola nelle seguenti tre fasi: 1) scelta delle condizioni; 2) domanda di adesione; 3) perfezionamento del contratto. 1.1 Scelta delle condizioni Durante il Periodo di Adesione, dal 19 aprile 2016 al 4 maggio 2016, il soggetto abilitato a rappresentare l'Ente puo' accedere all'Applicativo mediante le credenziali utilizzate per l'accesso al Portale Enti Locali e PA(3) ed effettuare le azioni sotto elencate: 1) selezionare i Prestiti Originari che l'Ente intende rinegoziare; 2) indicare la scadenza prescelta per ciascuno dei Prestiti Rinegoziati, nonche' la data di pagamento della quota interessi relativa al 2016; 3) prendere visione delle condizioni applicate dalla CDP per la rinegoziazione dei Prestiti Originari in quel momento vigenti; 4) confermare di voler accettare e fissare le condizioni di cui al precedente punto 3; 5) firmare digitalmente la proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione (codice 02/31.00/001.00) e l'allegato elenco dei Prestiti Originari che l'Ente intende rinegoziare (di seguito «Elenco Prestiti»), nel quale, in base alle condizioni e alle scadenze prescelte, sono indicati i Prestiti Originari da rinegoziare; tale operazione sara' consentita fino all'11 maggio 2016; 6) stampare la delegazione di pagamento relativa a ciascun prestito, da firmare e notificare al tesoriere dell'ente; tale operazione sara' consentita fino all'11 maggio 2016. 1.2 Domanda di adesione L'Ente che intenda aderire alla rinegoziazione nel Periodo di Adesione deve trasmettere alla CDP, entro l'11 maggio 2016, tramite l'Applicativo, la seguente documentazione firmata digitalmente: a) la proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione dei Prestiti Originari (codice 02/31.00/001.00) e l'Elenco Prestiti, generati dall'Applicativo stesso, entrambi firmati digitalmente; b) la determinazione a contrattare (il cui schema esemplificativo e' disponibile nell'Applicativo), nella quale devono essere indicati gli estremi della delibera di consiglio(4) che approva l'operazione di rinegoziazione, esecutiva a tutti gli effetti di legge. La citata determinazione dovra' essere munita dei pareri di regolarita' tecnica e contabile di cui all'articolo 147-bis del TUEL, nonche' del visto di regolarita' contabile di cui all'articolo 183 del TUEL, e firmata digitalmente da soggetto munito di idonei poteri e dai soggetti abilitati al rilascio dei suddetti pareri e visti; c) il modulo per l'attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore del contratto, completo di copia del documento d'identita' del medesimo, in corso di validita', firmato digitalmente. Inoltre dovra' pervenire, entro il medesimo termine dell'11 maggio 2016 e in originale, la delegazione di pagamento relativa a ciascun Prestito Rinegoziato, generata dall'Applicativo, completa della relata di notifica al tesoriere dell'Ente e debitamente firmata dal messo notificatore. La suddetta delegazione deve essere trasmessa in originale alla CDP a mezzo corriere, posta o consegna a mano, all'indirizzo: Cassa depositi e prestiti societa' per azioni - Area Enti Pubblici, via Goito n. 4, 00185 Roma, specificando: «Rinegoziazione Province 2016». Ai fini del rispetto del suddetto termine per la ricezione della documentazione in originale, fa fede unicamente la data di ricezione della documentazione da parte della CDP. Gli orari per la consegna sono indicati nel sito internet della CDP. La CDP provvedera' ad inviare, prima della scadenza dell'11 maggio 2016, e con congruo preavviso, e-mail di avviso a tutti gli Enti che abbiano confermato le condizioni per la rinegoziazione dei Prestiti Originari ai sensi del precedente punto 1.1, e per i quali non risulti ancora pervenuta la documentazione richiesta. 1.3 Perfezionamento del contratto La CDP provvede ad accettare le proposte contrattuali irrevocabili di rinegoziazione - valide ed accompagnate dalla documentazione completa ed idonea, comprensiva delle delegazioni di pagamento relative a ciascun Prestito Rinegoziato - ricevute dalla CDP medesima secondo le modalita' e nei termini sopra descritti. La trasmissione via PEC da parte della CDP all'Ente della proposta contrattuale controfirmata digitalmente, entro il 31 maggio 2016, sancisce il perfezionamento del Contratto. 2. Limitazioni La rinegoziazione dei Prestiti Originari e' soggetta alle seguenti limitazioni: a) contestualmente al perfezionamento del contratto di rinegoziazione, le eventuali domande di rimborso anticipato, riduzione e variazione di ente pagatore, nonche' eventuali richieste di variazione del regime di tasso di interesse da variabile a fisso concernenti i Prestiti Originari in relazione alla data del 30 giugno 2016, si intenderanno automaticamente revocate e, pertanto, resteranno prive di qualsiasi effetto; b) eventuali richieste di diverso utilizzo dei Prestiti Originari pervenute dopo il 1° gennaio 2016, ove accettate, avranno effetto sui corrispondenti Prestiti Rinegoziati; c) la CDP, infine, si riserva di non quotare alcune scadenze e di modificare talune condizioni e opzioni offerte per la rinegoziazione indicate nella presente Circolare in relazione all'andamento delle condizioni dei mercati monetari e finanziari durante il Periodo di Adesione. ________ (1) Per quanto riguarda il principio dell'equivalenza finanziaria, si rimanda alla Nota tecnica pubblicata nel sito internet www.cdp.it. (2) Nota CDP del 6 aprile 2016 avente ad oggetto «Nuove iniziative in favore degli enti colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012». (3) Ove l'Ente non sia in possesso delle credenziali di accesso, potra' ottenerle inoltrando una specifica richiesta in tal senso mediante il modulo disponibile nel sito internet della CDP. (4) O altro provvedimento equivalente. L'amministratore delegato Fabio Gallia TU16AAB3584