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Errata corrige
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Notifica per pubblici proclami Notifica per pubblici proclami dell'atto di citazione per usucapione. In data 17 marzo 2016 il presidente del tribunale civile di Roma, a seguito di istanza degli avvocati Christian Voccia e Nicolina Nicodemo, nella qualita' di procuratori e domiciliatari dei signori Cervini Bruno e Antonacci Marcella, entrambi residenti in Aprilia (Latina), alla via Taburno n. 5, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 del codice di procedura civile, dell'atto di citazione, mediante il quale gli attori, oltre che l'Agenzia del demanio - direzione regionale del Lazio, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, alla via Piacenza n. 3 - citano Tozzi Achille, e/o eventuali eredi, a comparire avanti il tribunale civile di Roma per l'udienza del 25 ottobre 2016, con invito a costituirsi venti giorni prima dell'udienza sopra indicata e nelle forme di cui all'art. 166 del codice di procedura civile, con l'espresso avvertimento che la mancata costituzione nei termini di cui sopra implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 del codice di procedura civile e che in difetto di costituzione, si procedera' in loro declaranda contumacia per ivi senti accogliere le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa declaratoria di accertamento del possesso continuato per oltre 20 anni dei signori Cervini Bruno, nato a Roma il 13 febbraio 1946 (codice fiscale CRVBRN46B13H501T) e Antonacci Marcella, nata a Veroli (Frosinone) il 13 aprile 1952 (codice fiscale NTNMCL52D53L780C), entrambi residenti in Aprilia (Latina), alla via Taburno n. 5, contrariis rejectis, visto l'art. 1158 del codice civile, dichiarare gli stessi, proprietari per intervenuta usucapione del terreno: in comune di Roma, localita' La Mandriola, alla via Laurentina km 15, censiti nel catasto terreni di Roma, al foglio n. 1163, particella n. 105 di mq 900 circa, R.D. E 0,75 e particella n. 82 di mq 690 circa, R.D. E 0,53, il tutto in virtu' del possesso pubblico, pacifico continuato ed ininterrotto per oltre venti anni, con gli incombenti formali di trascrizione dell'emananda sentenza rimessi dall'onorevole giudicante al competente conservatore dei registri immobiliari di Roma e con esenzione da responsabilita' per il medesimo. Roma, 14 aprile 2016 avv. Nicolina Nicodemo TU16ABA3442