CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

(GU Parte Seconda n.124 del 18-10-2016)

 
              Estratto di atto di citazione in appello 
 

  Nel procedimento di impugnazione della sentenza n.  1935/2016  resa
dal  Tribunale  di  Bologna,  gli  appellanti  Lamberti   Giovannina,
Lamberti Nicoletta, Lamberti Angela e Montaguti Giancarlo, assistiti,
difesi e rappresentati dall'avv. Gianni  Guidi,  nonche'  domiciliati
presso il suo studio in Bologna, via Goito n. 3 citano  per  pubblici
proclami  ex  art.  150  del  codice  di  procedura   civile   giusta
autorizzazione del Consigliere Delegato della  Corte  di  appello  di
Bologna, gli eredi del defunto Mario Montaguti, nato a Bologna il  28
aprile 1966 e deceduto a Imola il 13 maggio 2014 a  comparire  avanti
alla Corte di appello di  Bologna  ex  art.  168-bis  del  codice  di
procedura civile per l'udienza del 28  febbraio  2017  con  invito  a
costituirsi venti giorni prima  dell'udienza  sopraindicata  e  nelle
forme di cui all'art. 166 e 347 del codice di  procedura  civile  con
espresso avvertimento che la mancata costituzione nei termini di  cui
sopra implica le decadenze di cui agli articoli 38,  167  e  343  del
codice di procedura civile  e  che  in  difetto  di  costituzione  si
procedera' in loro declaranda contumacia per ivi sentir accogliere le
seguenti conclusioni: in riforma della sentenza impugnata: A) in  via
contrattuale, accertarsi e dichiararsi la invalidita' e/o inefficacia
dei relativi contratti  bancari  (c/c  114542  e  c/c  115977)  e  di
conseguenza l'invalidita' e/o inefficacia di  tutte  le  disposizioni
patrimoniali in uscita registrate sui medesimi conti correnti; B)  in
via contrattuale,  oltre  che  ai  sensi  dell'art.  2043  e  ss.  cc
accertare le  violazioni  di  Veneto  Banca  ai  propri  obblighi  di
diligenza, controllo e tutela sulla custodia  e  gestione  dei  fondi
appartenenti alla defunta Bruna Lamberti; C) dichiarare  illegittimi,
inefficaci e senza titolo  i  trasferimenti  patrimoniali  dispersivi
operati in danno della defunta Lamberti, nella circoscritta somma  di
€ 101.709,5 o di quella maggiore  o  minore  ritenuta  di  giustizia,
anche quale perdita patrimoniale connessa alle malversazioni sofferte
dalla defunta risparmiatrice; D) ad  ogni  effetto  restitutorio  e/o
risarcitorio, anche ex articoli 2043, 2049 e 2033 del codice  civile,
condannare la banca convenuta a rifondere  e  restituire  agli  eredi
Lamberti, detta somma capitale, oltre interessi e  rivalutazioni  dal
febbraio 2005 al saldo. 
    Bologna, 10 ottobre 2016 

                          avv. Gianni Guidi 

 
TU16ABA9717
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