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Errata corrige
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Estratto di atto di citazione in appello Nel procedimento di impugnazione della sentenza n. 1935/2016 resa dal Tribunale di Bologna, gli appellanti Lamberti Giovannina, Lamberti Nicoletta, Lamberti Angela e Montaguti Giancarlo, assistiti, difesi e rappresentati dall'avv. Gianni Guidi, nonche' domiciliati presso il suo studio in Bologna, via Goito n. 3 citano per pubblici proclami ex art. 150 del codice di procedura civile giusta autorizzazione del Consigliere Delegato della Corte di appello di Bologna, gli eredi del defunto Mario Montaguti, nato a Bologna il 28 aprile 1966 e deceduto a Imola il 13 maggio 2014 a comparire avanti alla Corte di appello di Bologna ex art. 168-bis del codice di procedura civile per l'udienza del 28 febbraio 2017 con invito a costituirsi venti giorni prima dell'udienza sopraindicata e nelle forme di cui all'art. 166 e 347 del codice di procedura civile con espresso avvertimento che la mancata costituzione nei termini di cui sopra implica le decadenze di cui agli articoli 38, 167 e 343 del codice di procedura civile e che in difetto di costituzione si procedera' in loro declaranda contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: in riforma della sentenza impugnata: A) in via contrattuale, accertarsi e dichiararsi la invalidita' e/o inefficacia dei relativi contratti bancari (c/c 114542 e c/c 115977) e di conseguenza l'invalidita' e/o inefficacia di tutte le disposizioni patrimoniali in uscita registrate sui medesimi conti correnti; B) in via contrattuale, oltre che ai sensi dell'art. 2043 e ss. cc accertare le violazioni di Veneto Banca ai propri obblighi di diligenza, controllo e tutela sulla custodia e gestione dei fondi appartenenti alla defunta Bruna Lamberti; C) dichiarare illegittimi, inefficaci e senza titolo i trasferimenti patrimoniali dispersivi operati in danno della defunta Lamberti, nella circoscritta somma di € 101.709,5 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche quale perdita patrimoniale connessa alle malversazioni sofferte dalla defunta risparmiatrice; D) ad ogni effetto restitutorio e/o risarcitorio, anche ex articoli 2043, 2049 e 2033 del codice civile, condannare la banca convenuta a rifondere e restituire agli eredi Lamberti, detta somma capitale, oltre interessi e rivalutazioni dal febbraio 2005 al saldo. Bologna, 10 ottobre 2016 avv. Gianni Guidi TU16ABA9717