CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

(GU Parte Seconda n.127 del 28-10-2017)

 
                          Circolare n. 1289 
 

  Oggetto: Rinegoziazione per il secondo semestre 2017  dei  prestiti
concessi ai comuni dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  societa'  per
azioni. 
 
                              Premessa 
 
  La Cassa depositi e prestiti societa' per azioni (di seguito «CDP»)
si rende disponibile alla rinegoziazione dei prestiti attualmente  in
ammortamento concessi ai comuni (di seguito, anche, «Enti») - che non
siano gia' stati rinegoziati nel primo semestre 2017, ai sensi  della
Circolare n. 1287 del 12 aprile 2017 - alle condizioni, nei termini e
con le modalita' di seguito indicate. 
 
                             Parte prima 
 
 
                    Caratteristiche dei prestiti 
 
  1. caratteristiche dei prestiti originari rinegoziabili 
  Possono  essere  rinegoziati  i  prestiti  (di  seguito   «Prestiti
Originari») connotati dalle seguenti e contestuali caratteristiche: 
    a) prestiti  ordinari  a  tasso  fisso,  variabile  e  flessibili
intestati a comuni; 
    b) con oneri  di  ammortamento  interamente  a  carico  dell'Ente
beneficiario; 
    c) in ammortamento al 1° luglio, 2017, con debito residuo a  tale
data pari o superiore ad euro 10.000,00 e scadenza  dell'ammortamento
successiva al 31 dicembre 2021. 
  Sono inclusi nella presente rinegoziazione anche i prestiti oggetto
di precedenti operazioni di rinegoziazione (ad esclusione  di  quelli
di cui ai successivi punti I e II) attivate dalla CDP successivamente
alla  trasformazione  in  societa'   per   azioni,   nonche'   quelli
rinegoziati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze del 20 giugno 2003. 
  Non possono comunque essere rinegoziati i prestiti  che  presentino
una delle seguenti caratteristiche: 
    I. rinegoziati nel primo semestre 2017 al sensi  della  Circolare
n. 1287 del 12 aprile 2017; 
    II. rinegoziati con struttura indicizzata all'inflazione italiana
al sensi della Circolare n. 1257 del 29 aprile 2005; 
    III. con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari; 
    IV. intestati ad  enti  commissariati  per  inquinamento  mafioso
privi degli organi elettivi ricostituiti; 
    V.  intestati  ad  enti  morosi  o  in  condizione  di   dissesto
finanziario,  che  non  abbiano  approvato  l'ipotesi   di   bilancio
stabilmente riequilibrato di  cui  all'art.  259  del  TUEL,  esitato
positivamente ai sensi dell'art. 261, comma 3, del TUEL; 
    VI. concessi in base a leggi speciali; 
    VII. trasferiti al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  ai
sensi del  decreto  5  dicembre  2003,  adottato  in  attuazione  del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269. 
  In ogni caso, l'elenco dei prestiti rinegoziabili sara' quello reso
disponibile dalla CDP attraverso l'Applicativo di cui  al  successivo
Punto 1, Parte seconda (Procedura di adesione). 
  2. Caratteristiche del prestiti rinegoziati 
  Gli Enti beneficiari  di  prestiti  con  le  caratteristiche  sopra
elencate possono accedere alla rinegoziazione  secondo  le  modalita'
indicate nella Parte seconda della  presente  Circolare;  i  prestiti
oggetto di rinegoziazione (di seguito «Prestiti Rinegoziati») avranno
le seguenti caratteristiche: 
    - durata post rinegoziazione pari a  quella  ante  rinegoziazione
maggiorata di due anni, ferma restando la  scadenza  massima  del  31
dicembre 2045. Inoltre, l'Ente potra' scegliere ulteriori  condizioni
finanziarie in corrispondenza delle scadenze del  31  dicembre  degli
anni 2026 e 2036, qualora tali scadenze siano inferiori,  ovvero  non
superiori a due anni rispetto a quella originaria; 
    - tasso di interesse fisso (se il  tasso  regolante  il  Prestito
Originario e' fisso) o variabile (se il tasso regolante  il  Prestito
Originario e' variabile) determinato -  in  funzione  della  scadenza
prescelta e della modalita' di rimborso scelta dall'Ente  di  cui  al
punto successivo - secondo il principio dell'equivalenza finanziaria,
sulla base  delle  condizioni  di  mercato  vigenti  nel  Periodo  di
adesione (di cui al successivo Punto 1, Parte seconda), impiegando  i
fattori  di  sconto  utilizzati  per  la  determinazione  dei   tassi
settimanali della CDP per i  prestiti  ordinari  concessi  agli  enti
locali(1) , fermo restando quanto previsto al successivo  Punto  2.d,
Parte seconda; 
    - rimborso dei prestiti, alternativamente, a scelta dell'Ente: 
      a. mediante il pagamento al 31 dicembre 2017 della  sola  quota
interessi prevista nei vigenti piani di  ammortamento  (calcolata  al
tasso/spread  ante),  che  potra'  essere   corrisposta,   a   scelta
dell'ente, il 31 gennaio 2018; le successive rate di  ammortamento  a
partire dal 30 giugno 2018 fino a  scadenza  saranno  comprensive  di
quota  capitale  e  interessi   (calcolate   al   tasso/spread   post
rinegoziazione), secondo piani di ammortamento  a  rata  costante  di
tipo «francese» (per i prestiti a tasso fisso)  o  a  quota  capitale
costante di tipo «italiano»  (per  i  prestiti  a  tasso  variabile),
ovvero 
      b. mediante il pagamento al 31  dicembre  2017  della  rata  di
ammortamento  (comprensiva  di  quota  capitale  e  quota   interessi
calcolata  al  tasso/spread  ante)  prevista  nei  vigenti  piani  di
ammortamento e al 30 giugno 2018 della sola quota interessi  maturata
nel 10 semestre 2018 (calcolata sul debito residuo al 10 gennaio 2018
al  tasso/spread  post  rinegoziazione);  le   successive   rate   di
ammortamento a partire dal 31 dicembre 2018 fino a  scadenza  saranno
comprensive  di  quota  capitale  e  quota  interessi  (calcolata  al
tasso/spread post rinegoziazione), secondo piani  di  ammortamento  a
rata costante di tipo «francese» (per i prestiti a tasso fisso)  o  a
quota capitale costante di tipo «italiano» (per i  prestiti  a  tasso
variabile); 
    - garanzia costituita da delegazione di pagamento irrevocabile  e
pro solvendo a valere sulle entrate afferenti al primi tre titoli del
bilancio, ex art. 206 del TUEL. I covenant previsti nei contratti del
Prestiti  Originari  continueranno  ad  essere  validi  anche  per  i
Prestiti Rinegoziati; 
    - regolamento del rimborso anticipato  volontario  dei  prestiti,
della risoluzione, del  calcolo  degli  interessi  di  mora  e  degli
eventuali  importi  riconosciuti  all'Ente  sulle  somme  rimaste  da
erogare sulla base delle clausole attualmente previste dal  contratti
di prestito ordinari a tasso fisso e  variabile  concessi  agli  enti
locali, al sensi della Circolare CDP n. 1280 del  27  giugno  2013  e
successive modifiche e integrazioni. 
  I Prestiti Rinegoziati, per quanto compatibile e non  espressamente
modificato con  il  contratto  di  rinegoziazione,  continueranno  ad
essere regolati: 
    - dal decreto del  Ministro  del  tesoro  del  bilancio  e  della
programmazione  economica   del   7   gennaio   1998   e   successive
modificazioni  e  dalle  relative  circolari  recanti  le  istruzioni
generali per l'accesso al credito della CDP, se i  relativi  Prestiti
Originari sono stati concessi precedentemente al 27 gennaio 2005; 
    - dagli originari contratti di prestito, se i  relativi  Prestiti
Originari sono stati concessi a partire dal 27 gennaio 2005. 
  Si precisa che per i prestiti oggetto di differimento del pagamento
delle rate a seguito di eventi sismici nelle Regioni Abruzzo (2009  e
2016), Emilia Romagna, Veneto e Lombardia  (2012),  Lazio,  Marche  e
Umbria (2016), si procedera' alla rinegoziazione del  debito  residuo
comprensivo delle quote capitale relative alle rate  non  pagate  nei
semestri precedenti. Inoltre, con riferimento al  prestiti  intestati
agli Enti colpiti dagli eventi sismici sopracitati e per i  quali  e'
consentita la  mancata  corresponsione  della  rata  relativa  al  31
dicembre 2017, in caso di adesione alla rinegoziazione previsto -  in
analogia agli  altri  prestiti  rinegoziati  -  il  pagamento  al  31
dicembre 2017 della  quota  interessi  (nel  caso  l'Ente  scelga  la
modalita'  di  rimborso  di  cui   alla   precedente   lettera   «a»,
eventualmente pagabile il 31 gennaio 2018), ovvero  della  rata  (nel
caso l'Ente scelga la modalita' di rimborso di  cui  alla  precedente
lettera «b») attualmente prevista in relazione al Prestiti Originari. 
 
                            Parte seconda 
 
 
               Procedura di adesione e perfezionamento 
 
  Di seguito viene descritta la procedura di adesione  alle  proposte
di rinegoziazione del Prestiti Originari  e  di  perfezionamento  del
contratti. 
  1. Procedura di adesione 
  La CDP mette  a  disposizione  di  ciascun  Ente,  nel  periodo  di
adesione (di seguito «Periodo di Adesione»),  l'elenco  del  Prestiti
Originari e rende  note  le  condizioni  finanziarie  applicate  alla
rinegoziazione  tramite  una  sezione  dedicata  all'operazione   nel
proprio sito  Internet  www.cdp.it  ,  con  un  apposito  applicativo
informatico di gestione (di seguito «Applicativo»). 
  La procedura di adesione Si articola nelle seguenti tre fasi: 
    1) scelta delle condizioni; 
    2) domanda di adesione; 
    3) perfezionamento del contratto. 
  1.1 Scelta delle condizioni 
  Durante il Periodo di Adesione, dal 17 ottobre al 3 novembre  2017,
il  soggetto  abilitato  a   rappresentare   l'Ente   puo'   accedere
all'Applicativo mediante le credenziali utilizzate per  l'accesso  al
Portale Enti Locali e PA(2) ed effettuare le azioni sotto elencate: 
    1)  scegliere  alternativamente  la  modalita'  di  rimborso  del
Prestiti Rinegoziati di cui alle lettere «a» e «b» al Punto  2  della
Parte prima; tale scelta unica per tutti i prestiti che l'ente vorra'
rinegoziare; 
    2)  selezionare  i  Prestiti   Originari   che   l'Ente   intende
rinegoziare ed indicare la relativa scadenza prescelta  per  ciascuno
del Prestiti Rinegoziati, a  cui  e'  associato  nell'Applicativo  il
tasso/spread post rinegoziazione e la relativa rata/quota capitale; 
    3) solo nel caso in cui l'Ente scelga la modalita' di rimborso di
cui alla lettera «a» del Punto 2, Parte prima, indicare  la  data  di
pagamento della quota interessi relativa al secondo semestre 2017 (il
31 dicembre 2017 ovvero il 31 gennaio 2018); tale scelta e' unica per
tutti i prestiti che l'ente vorra' rinegoziare; 
    4) prendere visione delle condizioni finanziarie applicate  dalla
CDP per la rinegoziazione del  Prestiti  Originari  in  quel  momento
vigenti, ed inserire l'indirizzo PEC(3) al quale verranno  inviati  i
documenti controfirmati per  accettazione  dalla  CDP  al  sensi  del
successivo punto 1.3; 
    5) confermare di voler accettare e fissare le condizioni  di  cui
al precedente punto 4; 
    6) compilare, entro il 10 novembre 2017, il form documentale  con
tutte le  informazioni  richieste  e  necessarie  per  la  successiva
generazione in automatico dei documenti di cui al successivo punto 7; 
    7) effettuare il download entro il 10 novembre  2017,)  i)  della
proposta  contrattuale  irrevocabile  di  rinegoziazione,   ii)   del
relativo  documento  con  il  quale  l'Ente  attesta   l'approvazione
specifica delle clausole vessatorie ex art. 1341, secondo  comma  del
codice civile, iii) dell'elenco dei  Prestiti  Originari  che  l'Ente
intende rinegoziare (di seguito «Elenco  Prestiti»),  nel  quale,  in
base alle condizioni finanziarie  e  alle  scadenze  prescelte,  sono
indicate, tra l'altro, le caratteristiche  post  rinegoziazione,  iv)
del modulo di attestazione del poteri di firma del sottoscrittore del
contratto, v) della  delegazione  di  pagamento  relativa  a  ciascun
prestito. Tali documenti dovranno essere firmati e trasmessi  secondo
quanto previsto dal successivo punto 1.2. 
  Si precisa che nell'Elenco Prestiti  sara'  data  indicazione,  tra
l'altro, della somma delle quote capitale  del  prestiti  rinegoziati
che l'Ente, nel caso in cui scelga la modalita' di  rimborso  di  cui
alla lettera «a» del Punto 2, Parte prima,  comunichera'  al  proprio
tesoriere in caso di perfezionamento dell'operazione, al  fine  della
determinazione dell'ammontare della rata in scadenza al  31  dicembre
2017.  Non  e'  infatti  previsto  l'invio  di  avvisi  di  pagamento
successivamente  al  perfezionamento  della   rinegoziazione,   fermo
restando che gli addebiti diretti in conto (SDD) terranno conto degli
effetti della suddetta operazione. 
  1.2 Domanda di adesione 
  L'Ente che intenda  aderire  alla  rinegoziazione  nel  Periodo  di
Adesione, deve trasmettere alla  CDP,  entro  il  10  novembre  2017,
tramite   l'Applicativo,   la   seguente    documentazione    firmata
digitalmente da soggetto munito di idonei poteri: 
    a) la proposta contrattuale irrevocabile  di  rinegoziazione  del
Prestiti Originari, il relativo Elenco Prestiti ed  il  documento  di
approvazione specifica delle clausole ex art.  1341,  secondo  comma,
del  codice  civile,  generati  dall'Applicativo,  ciascuno   firmato
digitalmente; 
    b)  il  modulo  per  l'attestazione  dei  poteri  di  firma   del
sottoscrittore  del  contratto,  completo  di  copia  del   documento
d'identita'  del   medesimo,   in   corso   di   validita',   firmato
digitalmente; 
    c) la determinazione a contrattare (il cui schema esemplificativo
e' disponibile nell'Applicativo), nella quale devono essere  indicati
gli estremi della delibera di consiglio(4) che  approva  l'operazione
di rinegoziazione, esecutiva a tutti gli effetti di  legge,  e  della
delibera di  approvazione  del  bilancio  di  previsione  o  relativa
variazione. La citata determinazione dovra' essere munita del  pareri
di regolarita' tecnica e contabile di cui all'art. 147-bis del  TUEL,
nonche' del visto di regolarita' contabile di cui all'art. 183, comma
7, del TUEL, e firmata digitalmente  da  soggetto  munito  di  idonei
poteri e dal soggetti abilitati al rilascio  dei  suddetti  pareri  e
visti. 
  Inoltre dovranno pervenire  alla  CDP,  entro  il  termine  del  14
novembre 2017 e in originale, le delegazioni di pagamento relative  a
ciascun Prestito Rinegoziato,  generate  ,dall'Applicativo,  complete
delle relate di notifica at tesoriere dell'Ente, debitamente  firmate
da soqqetto munito di idonei poteri  e  dal  messo  notificatore.  Le
suddette delegazioni devono essere trasmesse in originale alla CDP  a
mezzo corriere, posta o consegna a mano, all'indirizzo: 
  Cassa depositi e prestiti societa' per azioni - Area Enti  Pubblici
- via Goito, 4 - 00185  Roma,  specificando:  «Rinegoziazione  comuni
secondo semestre 2017». 
  Ai fini del rispetto del suddetto termine per  la  ricezione  della
documentazione in originale, fa fede unicamente la data di  ricezione
delta documentazione da parte della CDP. Gli orari  per  la  consegna
sono indicati nel sito Internet della CDP. 
  La CDP provvedera' ad inviare, prima della scadenza del 10 novembre
2017, e con congruo preavviso, e-mail di avviso a tutti gli Enti  che
abbiano confermato le condizioni per la rinegoziazione  dei  Prestiti
Originari ai sensi del precedente  punto  1.1,  e  per  i  quali  non
risulti ancora pervenuta la documentazione richiesta. 
  1.3 Perfezionamento del contratto 
  La CDP provvede ad accettare le proposte contrattuali  irrevocabili
di rinegoziazione  -  valide  ed  accompagnate  dalla  documentazione
completa  ed  idonea,  comprensiva  delle  delegazioni  di  pagamento
relative a ciascun Prestito Rinegoziato - ricevute dalla CDP medesima
secondo le modalita' e nei termini sopra descritti.  La  trasmissione
via PEC da parte della CDP all'Ente della proposta contrattuale e del
relativo Elenco Prestiti, controfirmati  digitalmente,  entro  il  24
novembre 2017, sancisce il perfezionamento del Contratto. 
  2. Limitazioni 
  La rinegoziazione dei Prestiti Originari e soggetta  alle  seguenti
limitazioni: 
    a) per  poter  accedere  alla  rinegoziazione  l'Ente  deve  aver
approvato il bilancio di previsione o relativa variazione; 
    b)  contestualmente   al   perfezionamento   del   contratto   di
rinegoziazione, si intenderanno automaticamente revocate e, pertanto,
resteranno prive  di  qualsiasi  effetto  le  eventuali  domande:  di
rimborso anticipato con effetto al 31 dicembre 2017, di  riduzione  o
di variazione di ente  pagatore  con  effetto  al  1°  gennaio  2018,
nonche' eventuali richieste di variazione  del  regime  di  tasso  di
interesse da variabile a fisso concernenti i  Prestiti  Originari  in
relazione alla data del 31 dicembre 2017; 
    c) eventuali richieste di diverso utilizzo dei Prestiti Originari
pervenute dopo il 1° luglio 2017, ove accettate, avranno effetto  sui
corrispondenti Prestiti Rinegoziati; 
    d) la CDP, infine, si riserva di non quotare alcune scadenze e di
modificare talune condizioni finanziarie e  opzioni  offerte  per  la
rinegoziazione  indicate  nella  presente  Circolare   in   relazione
all'andamento delle condizioni  dei  mercati  monetari  e  finanziari
durante il Periodo di Adesione. 
______ 
 
                                NOTE 
 
   (1) Per quanto riguarda il principio dell'equivalenza finanziaria,
si rimanda alla Nota tecnica pubblicata nel sito internet www.cdp.it 
   (2) Ove l'Ente non sia  possesso  delle  credenziali  di  accesso,
potra' ottenerle  inoltrando  una  specifica  richiesta  mediante  il
modulo disponibile nel sito internet della CDP. 
   (3)  L'applicativo  effettua  in  automatico  una  verifica  sulla
validita' dell'indirizzo PEC inserito  dall'Ente;  solo  in  caso  di
esito positivo della verifica - che potra' richiedere alcuni minuti -
l'Ente potra' scaricare i documenti di cui al punto 7. 
   (4) O altro provvedimento equivalente. 

                      L'amministratore delegato 
                            Fabio Gallia 

 
TU17AAB10844
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.