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Errata corrige
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Ammortamento cambiario - 19652/2016RG Vol Il Presidente del Tribunale, Letto il ricorso, depositato il 7 dicembre 2016 da Bartoli Luigi, attuale proprietario dell'immobile di cui infra, per l'ammortamento di dieci effetti cambiari con scadenza 1° maggio 1999, di cui otto per £ 20.000.000 e due per £ 5.000.000 asseritamente andati smarriti a favore di Malagoli Antonietta e a carico di Cusinati Miriam; Vista la documentazione prodotta (atto di acquisto del 19 marzo 2002 da parte del ricorrente; nota di iscrizione dell'atto di concessione di ipoteca; copia atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca dell'11 dicembre 2000; denuncia di smarrimento del 30 novembre 2016 da parte del notaio Romano); Ritenuti attendibili i fatti esposti; Ritenuto che il ricorrente, attuale proprietario dell'immobile su indicato e legittimato all'odierna domanda in quanto subentrato nella posizione dell'originaria acquirente, ha altresi' interesse ad ottenere il provvedimento di ammortamento invocato; Ritenuto inoltre che non e' dubitabile che il debito, risultante dalle citate cambiali, risulta estinto, alla luce del richiamato consenso alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria; Ritenuto, pertanto, che il ricorso e' accoglibile; Visti gli articoli 89 e 102 ult. comma. regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669; P.Q.M. dichiara l'ammortamento delle dieci cambiali descritte in ricorso ed in particolare nella nota di iscrizione del 31 luglio 1997 al n. 11422 di formalita' allegata al ricorso, e i cui dati si abbiano qui per integralmente riportati, con efficacia dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purche' non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore. Roma, 23 dicembre 2016 Il notaio Romano Mario Enzo TU17ABC335