PREFETTURA DELL'AQUILA

(GU Parte Seconda n.36 del 25-3-2017)

 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

  Il prefetto della Provincia dell'Aquila, 
  Vista la nota Prot. n. 0095617/17 del 25 gennaio 2017 con la  quale
la Filiale di L'Aquila della Banca  d'Italia  ha  comunicato  che  la
Banca Monte dei Paschi di  Siena  S.p.A.  ha  segnalato  l'irregolare
funzionamento delle seguenti filiali: 
    Gioia dei Marsi, Via Roma n. 52, 18 gennaio 2017; 
    Pescina, Piazza Mazzarino 29/30, 18 gennaio 2017; 
    San Benedetto dei Marsi, Largo Concezione n. 1, 18 gennaio 2017; 
    Sulmona, Via San Paolo n. 82, 18 gennaio 2017; 
    L'Aquila, Via G. De Vincenzo n. 2, 18 e 19 gennaio 2017; 
    L'Aquila, Ag. 3 Piazza Battaglione snc, 18 e 19 gennaio 2017; 
    L'Aquila (Paganica) Via Ten. Tascioni n. 21/23, 18 e  19  gennaio
2017; 
    Barisciano, Via Vetulasio Sestio Nepote  snc,  18  e  19  gennaio
2017; 
  a seguito degli eventi tellurici, che hanno compromesso la regolare
operativita' delle filiali medesime nei giorni sopraindicati; 
  Considerato che, in dipendenza di quanto sopra  ed  allo  scopo  di
tutelare gli interessi dell'istituto di credito  e  dei  clienti,  la
stessa Filiale  della  Banca  d'Italia  ha  chiesto  l'emissione  del
decreto di cui all'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n.
1, di proroga  dei  termini  legali  e  convenzionali  scaduti  nelle
giornate in questione e nei cinque giorni successivi; 
  Ritenuto che nei giorni indicati si sia  effettivamente  verificato
l'evento di carattere eccezionale  che  giustifica  il  provvedimento
richiesto; 
  Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 
 
                              Decreta: 
 
  ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948,
n.  1,  viene  riconosciuto  come  causato  da  evento  di  carattere
eccezionale l'irregolare  svolgimento  dei  servizi,  nelle  suddette
giornate,  presso  le  sopra  specificate  filiali  dell'istituto  di
credito in premessa indicato. 
  Sono conseguentemente prorogati di quindici giorni i termini legali
e convenzionali scaduti nelle giornate medesime e nei  cinque  giorni
successivi. 
  Il presente provvedimento e' trasmesso all'Istituto  Poligrafico  e
Zecca dello Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31 della  legge  24  novembre
2000, n. 340. 

                             Il prefetto 
                               Linardi 

 
TU17ABP2713 (Gratuito)
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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