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Fusione transfrontaliera - Avviso ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo del 30 maggio 2008 n. 108 1. Societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera. Minoronzoni S.r.l., societa' a responsabilita' limitata di diritto italiano, con sede lesale in via Enrico Fermi snc. Ponte San Pietro (BG), Italia; codice fiscale n. 01638680163; iscritta al registro delle imprese di Bergamo al n. 01638680163; capitale sociale di € 7.000.000,00 interamente versato («la Societa' Incorporante») e Bellarma S.r.l., societa' a responsabilita' di diritto romeno, con sede legale in via Europa Unita n. 13, Sibiu, Romania iscritta all'ufficio del registro delle imprese presso il Tribunale di Sibiu al n. J32/245/2000, capitale sociale di RON 4.505.010 interamente versato («la Societa' incorporanda»). 2. Modalita' di esercizio dei diritti dei creditori. I creditori della societa' incorporante, i quali vantino un credito sorto anteriormente all'iscrizione del progetto comune di fusione transfrontaliera presso il registro delle imprese di Bergamo ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile, hanno diritto di proporre opposizione alla fusione ai sensi dell'art. 2503 del codice civile, entro sessanta giorni dall'iscrizione della decisione in ordine alla fusione presso il registro delle imprese di Bergamo. I creditori della Societa' Incorporanda, i quali vantino un titolo che sia certo, documentato e sorto prima della pubblicazione del progetto comune di fusione transfrontaliera nella Gazzetta Ufficiale romena e che non dispongano gia' di garanzie appropriate dei loro crediti, ai sensi dell'art. 2519 della legge n. 31 del 1990 possono presentare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del progetto comune di fusione transfrontaliera nella Gazzetta Ufficiale romena. 3. Modalita' di esercizio dei diritti dei soci di minoranza. I soci di minoranza della Societa' Incorporante hanno diritto, ai sensi dell'art. 2501-septies del codice civile, di prendere visione e ottenere gratuitamente copia del progetto comune di fusione transfrontaliera, dei bilanci degli ultimi tre esercizi delle societa' partecipanti alla fusione e delle situazioni patrimoniali di cui all'art. 2501-quater del codice civile; a loro richiesta, le copie sono loro trasmesse telematicamente. La fusione, in ogni caso, sara' votata dall'assemblea straordinaria della Societa' Incorporante ai sensi dell'art. 2502 del codice civile. Con riferimento alla Societa' Incorporanda non esistono soci di minoranza, poiche' intero capitale della Societa' Incorporanda e' detenuto dalla Societa' Incorporante. 4. Disponibilita' di informazioni gratuite sulla fusione. Ulteriori e piu' dettagliate informazioni sono gratuitamente messe a disposizione degli aventi diritto presso le sedi sopra indicate delle societa' che partecipano alla fusione transfrontaliera e/o facendone richiesta presso l'indirizzo di posta elettronica certificata «certificata.minoronzoni@legalmail.it». L'amministratore unico di Minoronzoni S.r.l. Giacomo Ronzoni TU18AAB2373