PREFETTURA DI PISA

(GU Parte Seconda n.51 del 3-5-2018)

Protocollo: 8636/2018
 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

  Il prefetto della Provincia di Pisa, 
  Visto l'art. 2  del  decreto  legislativo  15  gennaio  1948  n.  1
riguardante  la  proroga   dei   termini   legali   o   convenzionali
nell'ipotesi  di  chiusura  delle  aziende  di  credito   o   singole
dipendenze a causa di eventi eccezionali; 
  Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340; 
  Vista la nota prot. n. 0276100/18 del 6 marzo 2018, con la quale la
Banca d'Italia, filiale  di  Livorno,  ha  chiesto  l'emanazione  del
provvedimento  prefettizio  di   proroga   dei   termini   legali   e
convenzionali, ai sensi del citato  disposto  normativo  del  decreto
legislativo n. 1/1948, relativamente  alle  filiali  della  Cassa  di
Risparmio di San Miniato S.p.A. che avente sede in provincia di Pisa,
in data  1°  marzo  2018  non  sono  state  in  grado  di  funzionare
regolarmente a causa delle avverse condizioni metereologiche; 
 
                              Decreta: 
 
  ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio  1948
n. 1 e' riconosciuto il mancato funzionamento, per il giorno 1° marzo
2018, delle filiali della UBI S.p.A. di seguito indicate: 
    Bientina - Capanne - Orentano -  Capannoli  -  Casciana  Terme  -
Palaia. 
    Pisa, 12 marzo 2018 

                p. Il prefetto - Il capo di Gabinetto 
                         dott.ssa Castellani 

 
TU18ABP4764 (Gratuito)
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