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Errata corrige
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Proroga dei termini legali e convenzionali Vista la nota n. 0512985/19 in data 16 aprile 2019, con la quale il titolare della Divisione vigilanza della Banca d'Italia comunica che, a causa della sospensione dei servizi di recapito della corrispondenza, da e verso le filiali, da parte del vettore incaricato S.G.T. S.p.a., le filiali della Banca Carige, di seguito elencate, non hanno potuto operare regolarmente dal 18 marzo 2019 al 29 marzo 2019; Filiale di Mira via Nazionale, 187; Filiale di Portogruaro Borgo San Giovanni, 2/C; Agenzia di Chioggia viale Mediterraneo, 234; Agenzia di Venezia calle Goldoni, 4481; Considerato che con la medesima nota il titolare Divisione vigilanza della Banca d'Italia ha chiesto l'emanazione del decreto per la proroga dei termini legali e convenzionali; Ritenuto di dover provvedere in tal senso sussistendo i presupposti previsti dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: Il mancato regolare funzionamento delle summenzionate Agenzie di Credito, e' riconosciuto come dovuto ad evento eccezionale per i giorni suddetti. Il presente decreto, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2, del citato decreto legislativo n. 1/48 e 31, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed affisso nei locali dei suindicati Istituti di Credito. Venezia, 30 aprile 2019 Il prefetto Zappalorto TU19ABP5707 (Gratuito)