Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Protocollo: 48190/2019 Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Pisa, Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, recante disciplina della proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o di singole dipendenze a causa di eventi eccezionali; Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340; Vista la nota prot. n. 1321961/19 del 5 novembre 2019, con la quale la Banca d'Italia, filiale di Livorno, ha chiesto l'emanazione del provvedimento prefettizio di proroga dei termini legali e convenzionali, ai sensi del citato decreto legislativo n. 1/1948, per il mancato funzionamento dello sportello di Guardistallo della Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A., la cui direzione ha segnalato un guasto della rete TLC della zona nei giorni 30 ottobre 2019 (intera giornata) e 31 ottobre (dalle 08,15 alle 10,45); Considerato la sussistenza dei presupposti di legge per la proroga dei termini legali o convenzionali; Decreta: ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al decreto legislativo n. 1/1948, per la sede e nel periodo sopra indicati, sono prorogati di quindici giorni - a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico - i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi. Il presente decreto viene inviato alla filiale di Livorno della Banca d'Italia, nonche' all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale ultimo provvedera' alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000, con le stesse modalita' e condizioni previste per le inserzioni nel soppresso Foglio annunzi legali per le province. Pisa, 10 dicembre 2019 Il prefetto Castaldo TU20ABP1593 (Gratuito)