TRIBUNALE DI PERUGIA

(GU Parte Seconda n.72 del 18-6-2016)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  Tribunale di Perugia Sezione lavoro, procedimento n. 232/2015  R.G.
In esecuzione del decreto dell'11 marzo 2015 depositato  in  data  12
marzo 2015, con il quale e' stata fissata  l'udienza  di  discussione
per il 28 settembre 2016 e dell'ordinanza Presidenziale autorizzativa
alla notifica per pubblici proclami del 13 marzo 2015  depositata  in
pari data, si provvede alla notificazione per pubblici  proclami  del
ricorso in forma di sunto. Il ricorso e' stato proposto dalla  sig.ra
Stefania Casini, residente in Bastia Umbra (PG) Via Giovanni  Pascoli
n. 35, rappresentata dall'Avv.  Matteo  Frenguelli  ed  elettivamente
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Perugia  Via  Cesarei
n. 4, contro l'Istituto scolastico «Don Bosco» di Bastia Umbra  (PG),
il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,
dell'Ufficio scolastico regionale di Perugia, nonche'  nei  confronti
dei signori Carmela Borrelli, Angela  Bugiantelli,  Federica  Ficola,
Marta  Lucarelli,  Jessica  Marinucci,   Barbara   Paggi,   Valentina
Staccioni, Mara Tabacchioni, Raffaella Pedone, Maria Ferone, Eleonora
Raspa, Roberta Bevilacqua, Matteo Conti, Cinzia  Monachesi,  Federica
Tarquini, Lucia Morosi, Veronica Di  Donato,  Marta  Socci,  Stefania
Flori, Elisa Caporaletti, Cristina Falchetti, Maria Iazzetta, Daniela
Pallini, Angela Carifi, Francesca Lutazi,  Ilaria  Catana,  Francesca
Manzo,  Rosaria  Wirz,  Rosaria  Ventre,   Melinda   Cavalli,   Marta
Faccendini, Amalia Ribecco, Marta Goretti, Francesca Alunno, Isabella
Calzuola, Andrea Giglietti, Lucia  Rella,  Luana  Monachesi,  Giorgia
Ciliberto, Alessandra Papi, Laura  Palmeri,  Francesca  Sforna,  Anna
Chiara Balducci, Pina Angelucci,  Vanessa  Anastasi,  Claudia  Sardo,
Deborah Acone, Silvia Grasselli, Chiara Specchio, Margherita  Liliana
Pierri, Mariarosaria Pizzoni, Caterina Guglielmi, Lorella  Sensidoni,
Annalisa  Placidi,  Stefania  Balzarini,   Marina   Micheli,   Monica
Carotenuto,  Sonia  Lampadini,  Elisa  Pupilli,  Ornella  Di   Motta,
Gabriella Petesse, Catia  Staffa,  Simona  Santucci,  Serena  Morosi,
Laura Tosti,  Sabrina  Apostolico,  Vania  Felicetti,  Daniela  Titi,
Pamela  Sirci,  Viviana   Alleanza,   Carolina   Capobianco,   Debora
Santopaolo, Antonina Dipaola, Simonetta  Cucco,  Francesca  Stangoni,
Francesca Masciolini,  Raffaella  Gravina,  Maria  Concetta  Vergari,
Marina Piermatti, Vesna Draskovic, Noela Mastrini,  Chiara  Stellati,
Manuela Siculi, Lina Indolfi, Maria Angela Pireddu,  Pasquina  Rella,
Romina Zara, Lucia Passeri, Vincenza Cossentino,  Francesca  Marullo,
Silvia Serangeli, Stefania Saioni, Erika Cianetti, Melissa  Cascioli,
Danila Donnini,  Fabiana  Moretti,  Valentina  Matteucci,  Elisabetta
Luchini,  Cornelia  Rausch,  Erika  Evangelisti,  Angela   Turchetti,
Michela  Bovi,  Lucia  Paoli,  Fabio  Marinangeli,  Ilaria  Cervelli,
Michela  Mancinelli,  Irene  Gammaitoni,  David  Pieroni,  Elisabetta
Bigini,  Marta  Ronca,  Anna  Castagnoli,  Raffaella  Carta,   Monica
Draicchio, Vissia Vinti, Marta Palazzoni,  Elisa  Caccinelli,  Serena
Serio, Angela Azzurro Galoppo, Amedeo Vagnetti, Cristina Torti, Monia
Amico, Moira Tiradossi, Irene  Sestri,  Moira  Berrettoni,  Francesca
Difino, Maria Letizia Valloni, Arianna Di Stefano, Silvia  Ciuchetti,
Marta Paggi, Antonella Carlucci, Elvira  Piredda,  Stefano  Safina  e
Valentina Felici. La  ricorrente  agisce  per  vedersi  riconosciuto,
previa  disapplicazione   della   valutazione   complessiva   operata
dall'Istituto Don Bosco di Bastia Umbra resa in data 21 giugno 2014 e
della conseguente  graduatoria  d'Istituto  di  II  Fascia  personale
docente Scuola infanzia PGEE01700A del 27 settembre 2014, il  diritto
a vedersi riconosciuto nelle graduatorie  il  punteggio  maturato  in
virtu' del servizio prestato presso l'Istituto Serafico di Assisi dal
5 febbraio 1996 al 18 novembre  2003  e,  in  particolare  a  vedersi
riconosciuti, per detto servizio, 102 punti - o il diverso  punteggio
che risultera' di giustizia in corso di causa  -  per  quindi  essere
collocata nella posizione cui la stessa ha diritto nella  graduatoria
d'Istituto di II Fascia personale docente Scuola infanzia PGEE01700A,
con  conseguente   condanna   delle   Amministrazioni   convenute   a
riconoscere formalmente alla sig.ra Casini il punteggio  maturato  in
ragione del servizio prestato presso il detto  Istituto  Serefico  di
Assisi e a rettificare le graduatoria in questione. L'Amministrazione
scolastica non ha infatti considerato che il  servizio  svolto  dagli
educatori presso l'Istituto Serafico di Assisi, sorto per effetto  di
statizzazione,  ai  sensi  della  legge   n.   1463/1952,   dell'ente
ecclesiastico  Istituto  Serafico  di  Assisi,  e'  stato  da  sempre
riconosciuto come  assimilabile  sotto  ogni  profilo  a  quello  dei
docenti, anche considerato che la giurisprudenza ha, a piu'  riprese,
ritenuto che detto servizio  corrisponde  al  servizio  di  cui  alla
lettera c) dell'ordinanza ministeriale n. 125 del 1982 e cioe' quello
relativo  all'assistente  educatore  negli   istituti   statali   per
sordomuti e non vedenti, in quanto il servizio in oggetto deve essere
equiparato a quello prestato dal personale docente  indipendentemente
dalla qualificazione del rapporto giuridico al quale accede.  Non  e'
stato altresi' considerato  dall'Amministrazione  Scolastica  che  il
servizio svolto dal personale assistente educativo presso  l'Istituto
Serafico, data l'inscindibilita' dei compiti didattici  ed  educativi
assistenziali nell'istruzione elementare  dei  bambini  ciechi,  puo'
ritenersi equiparato al servizio di  insegnamento  e  sostegno  nelle
scuole materne ed elementari statali. La Corte di Appello di Perugia,
con la sentenza n. 279/2011, ha infatti  affermato  che  il  servizio
prestato in qualita' di educatore  presso  l'Istituto  Serafico  deve
ritenersi di insegnamento sia ai fini  dell'accesso  ai  ruoli  della
scuola mediante le graduatorie permanenti sia ai fini della carriera.
Tale principio e' stato, peraltro, recentemente  recepito  anche  dal
Giudice del lavoro di Perugia con  la  sentenza  n.  224/2014.  Anche
l'art. 127 del C.C.N.L. vigente definisce univocamente gli  educatori
come veri e propri docenti  dotati  di  competenze  psicopedagogiche,
metodologiche ed organizzativo - relazionali che  si  sostanziano  in
una serie di  attivita'  che  comprendono  quella  educativa  vera  e
propria, quelle ad essa funzionali e le attivita'  aggiuntive.  Fermo
quanto precede, la ricorrente, alla luce della tabella 2 allegata  al
decreto ministeriale n. 62 del 13 luglio 2011 in cui si riconosce che
il servizio prestato in  qualita'  di  istitutore  e'  valutato  come
specifico  nella  corrispondente  graduatoria  e  come  servizio  non
specifico nelle altre graduatorie  di  insegnamento,  ha  diritto  di
vedersi riconosciuti 12 punti per ciascun anno di servizio e 2  punti
per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni  in  cui
ha prestato servizio  presso  l'Istituto  Serafico.  Considerato  che
anche il  decreto  ministeriale  n.  123/2000  equipara  il  servizio
prestato dagli educatori al servizio di docenza  prestato  presso  le
scuole pubbliche, non vi e' alcuna ragione che giustifichi la mancata
attribuzione alla ricorrente di punteggio per i  titoli  di  servizio
dalla   stessa   maturati    conseguendone    l'illegittimita'    del
provvedimento con il quale l'Istituto Don Bosco non  ha  riconosciuto
alla sig.ra Casini il punteggio conseguito  in  seguito  al  servizio
prestato presso l'Istituto Serafico. In conseguenza, alla  ricorrente
deve essere riconosciuto un punteggio di 102, e cioe'  12  punti  per
ciascuno degli 7 anni di servizio prestati presso l'Istituto Serafico
oltre a 2 punti per ciascuno degli ulteriori 9 mesi eccedenti i detti
7 anni, da sommarsi ai 15  punti  gia'  attribuiti  alla  ricorrente,
riconoscendosi complessivamente alla stessa 117 punti (o  il  diverso
punteggio che risultera' di giustizia) con  conseguente  collocazione
della ricorrente nella  posizione  cui  la  stessa  ha  diritto.  Con
vittoria  di  spese  e  dei  compensi  di  difese,   oltre   rimborso
forfettario ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 150 del  codice
di procedura civile una copia del ricorso, del pedissequo decreto  di
fissazione   dell'udienza    di    discussione,    dell'istanza    di
autorizzazione alla notifica per pubblici  proclami  e  del  relativo
provvedimento sara' depositata presso la casa comunale del Comune  di
Perugia sino alla definizione del giudizio per la libera  visione  da
parte di tutti i controinteressati del procedimento. 

                       avv. Matteo Frenguelli 

 
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