Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami Tribunale di Perugia Sezione lavoro, procedimento n. 232/2015 R.G. In esecuzione del decreto dell'11 marzo 2015 depositato in data 12 marzo 2015, con il quale e' stata fissata l'udienza di discussione per il 28 settembre 2016 e dell'ordinanza Presidenziale autorizzativa alla notifica per pubblici proclami del 13 marzo 2015 depositata in pari data, si provvede alla notificazione per pubblici proclami del ricorso in forma di sunto. Il ricorso e' stato proposto dalla sig.ra Stefania Casini, residente in Bastia Umbra (PG) Via Giovanni Pascoli n. 35, rappresentata dall'Avv. Matteo Frenguelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Perugia Via Cesarei n. 4, contro l'Istituto scolastico «Don Bosco» di Bastia Umbra (PG), il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dell'Ufficio scolastico regionale di Perugia, nonche' nei confronti dei signori Carmela Borrelli, Angela Bugiantelli, Federica Ficola, Marta Lucarelli, Jessica Marinucci, Barbara Paggi, Valentina Staccioni, Mara Tabacchioni, Raffaella Pedone, Maria Ferone, Eleonora Raspa, Roberta Bevilacqua, Matteo Conti, Cinzia Monachesi, Federica Tarquini, Lucia Morosi, Veronica Di Donato, Marta Socci, Stefania Flori, Elisa Caporaletti, Cristina Falchetti, Maria Iazzetta, Daniela Pallini, Angela Carifi, Francesca Lutazi, Ilaria Catana, Francesca Manzo, Rosaria Wirz, Rosaria Ventre, Melinda Cavalli, Marta Faccendini, Amalia Ribecco, Marta Goretti, Francesca Alunno, Isabella Calzuola, Andrea Giglietti, Lucia Rella, Luana Monachesi, Giorgia Ciliberto, Alessandra Papi, Laura Palmeri, Francesca Sforna, Anna Chiara Balducci, Pina Angelucci, Vanessa Anastasi, Claudia Sardo, Deborah Acone, Silvia Grasselli, Chiara Specchio, Margherita Liliana Pierri, Mariarosaria Pizzoni, Caterina Guglielmi, Lorella Sensidoni, Annalisa Placidi, Stefania Balzarini, Marina Micheli, Monica Carotenuto, Sonia Lampadini, Elisa Pupilli, Ornella Di Motta, Gabriella Petesse, Catia Staffa, Simona Santucci, Serena Morosi, Laura Tosti, Sabrina Apostolico, Vania Felicetti, Daniela Titi, Pamela Sirci, Viviana Alleanza, Carolina Capobianco, Debora Santopaolo, Antonina Dipaola, Simonetta Cucco, Francesca Stangoni, Francesca Masciolini, Raffaella Gravina, Maria Concetta Vergari, Marina Piermatti, Vesna Draskovic, Noela Mastrini, Chiara Stellati, Manuela Siculi, Lina Indolfi, Maria Angela Pireddu, Pasquina Rella, Romina Zara, Lucia Passeri, Vincenza Cossentino, Francesca Marullo, Silvia Serangeli, Stefania Saioni, Erika Cianetti, Melissa Cascioli, Danila Donnini, Fabiana Moretti, Valentina Matteucci, Elisabetta Luchini, Cornelia Rausch, Erika Evangelisti, Angela Turchetti, Michela Bovi, Lucia Paoli, Fabio Marinangeli, Ilaria Cervelli, Michela Mancinelli, Irene Gammaitoni, David Pieroni, Elisabetta Bigini, Marta Ronca, Anna Castagnoli, Raffaella Carta, Monica Draicchio, Vissia Vinti, Marta Palazzoni, Elisa Caccinelli, Serena Serio, Angela Azzurro Galoppo, Amedeo Vagnetti, Cristina Torti, Monia Amico, Moira Tiradossi, Irene Sestri, Moira Berrettoni, Francesca Difino, Maria Letizia Valloni, Arianna Di Stefano, Silvia Ciuchetti, Marta Paggi, Antonella Carlucci, Elvira Piredda, Stefano Safina e Valentina Felici. La ricorrente agisce per vedersi riconosciuto, previa disapplicazione della valutazione complessiva operata dall'Istituto Don Bosco di Bastia Umbra resa in data 21 giugno 2014 e della conseguente graduatoria d'Istituto di II Fascia personale docente Scuola infanzia PGEE01700A del 27 settembre 2014, il diritto a vedersi riconosciuto nelle graduatorie il punteggio maturato in virtu' del servizio prestato presso l'Istituto Serafico di Assisi dal 5 febbraio 1996 al 18 novembre 2003 e, in particolare a vedersi riconosciuti, per detto servizio, 102 punti - o il diverso punteggio che risultera' di giustizia in corso di causa - per quindi essere collocata nella posizione cui la stessa ha diritto nella graduatoria d'Istituto di II Fascia personale docente Scuola infanzia PGEE01700A, con conseguente condanna delle Amministrazioni convenute a riconoscere formalmente alla sig.ra Casini il punteggio maturato in ragione del servizio prestato presso il detto Istituto Serefico di Assisi e a rettificare le graduatoria in questione. L'Amministrazione scolastica non ha infatti considerato che il servizio svolto dagli educatori presso l'Istituto Serafico di Assisi, sorto per effetto di statizzazione, ai sensi della legge n. 1463/1952, dell'ente ecclesiastico Istituto Serafico di Assisi, e' stato da sempre riconosciuto come assimilabile sotto ogni profilo a quello dei docenti, anche considerato che la giurisprudenza ha, a piu' riprese, ritenuto che detto servizio corrisponde al servizio di cui alla lettera c) dell'ordinanza ministeriale n. 125 del 1982 e cioe' quello relativo all'assistente educatore negli istituti statali per sordomuti e non vedenti, in quanto il servizio in oggetto deve essere equiparato a quello prestato dal personale docente indipendentemente dalla qualificazione del rapporto giuridico al quale accede. Non e' stato altresi' considerato dall'Amministrazione Scolastica che il servizio svolto dal personale assistente educativo presso l'Istituto Serafico, data l'inscindibilita' dei compiti didattici ed educativi assistenziali nell'istruzione elementare dei bambini ciechi, puo' ritenersi equiparato al servizio di insegnamento e sostegno nelle scuole materne ed elementari statali. La Corte di Appello di Perugia, con la sentenza n. 279/2011, ha infatti affermato che il servizio prestato in qualita' di educatore presso l'Istituto Serafico deve ritenersi di insegnamento sia ai fini dell'accesso ai ruoli della scuola mediante le graduatorie permanenti sia ai fini della carriera. Tale principio e' stato, peraltro, recentemente recepito anche dal Giudice del lavoro di Perugia con la sentenza n. 224/2014. Anche l'art. 127 del C.C.N.L. vigente definisce univocamente gli educatori come veri e propri docenti dotati di competenze psicopedagogiche, metodologiche ed organizzativo - relazionali che si sostanziano in una serie di attivita' che comprendono quella educativa vera e propria, quelle ad essa funzionali e le attivita' aggiuntive. Fermo quanto precede, la ricorrente, alla luce della tabella 2 allegata al decreto ministeriale n. 62 del 13 luglio 2011 in cui si riconosce che il servizio prestato in qualita' di istitutore e' valutato come specifico nella corrispondente graduatoria e come servizio non specifico nelle altre graduatorie di insegnamento, ha diritto di vedersi riconosciuti 12 punti per ciascun anno di servizio e 2 punti per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni in cui ha prestato servizio presso l'Istituto Serafico. Considerato che anche il decreto ministeriale n. 123/2000 equipara il servizio prestato dagli educatori al servizio di docenza prestato presso le scuole pubbliche, non vi e' alcuna ragione che giustifichi la mancata attribuzione alla ricorrente di punteggio per i titoli di servizio dalla stessa maturati conseguendone l'illegittimita' del provvedimento con il quale l'Istituto Don Bosco non ha riconosciuto alla sig.ra Casini il punteggio conseguito in seguito al servizio prestato presso l'Istituto Serafico. In conseguenza, alla ricorrente deve essere riconosciuto un punteggio di 102, e cioe' 12 punti per ciascuno degli 7 anni di servizio prestati presso l'Istituto Serafico oltre a 2 punti per ciascuno degli ulteriori 9 mesi eccedenti i detti 7 anni, da sommarsi ai 15 punti gia' attribuiti alla ricorrente, riconoscendosi complessivamente alla stessa 117 punti (o il diverso punteggio che risultera' di giustizia) con conseguente collocazione della ricorrente nella posizione cui la stessa ha diritto. Con vittoria di spese e dei compensi di difese, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 150 del codice di procedura civile una copia del ricorso, del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione, dell'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e del relativo provvedimento sara' depositata presso la casa comunale del Comune di Perugia sino alla definizione del giudizio per la libera visione da parte di tutti i controinteressati del procedimento. avv. Matteo Frenguelli TV16ABA5654