TAR LAZIO - ROMA

(GU Parte Seconda n.20 del 16-2-2016)

 
       Notifica per pubblici proclami - Ordinanza n. 461/2016 
 

  Giudizio avente ruolo generale n. 9199/2015, pendente dinanzi  alla
sezione II quater, del  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il
Lazio - Roma, proposto da La Bilancia soc. coop.  a  r.l.  (d'ora  in
avanti il «ricorrente») (c.f.  03584950582)  in  persona  del  legale
rappresentante p.t., con sede legale in Milano, via Riccardo  Pifferi
n. 56/58, con domicilio eletto in Roma, via G. Calderini n.  68  (c/o
avv. Francesco Buonanno), PEC: avvfrancescobuonanno@puntopec.it, tel.
06.94363127, fax 06.94364591,  contro  Ministero  per  i  Beni  e  le
Attivita' Culturali e del Turismo  (d'ora  in  avanti  «Mibact»).  Il
ricorso, depositato il 23 luglio 2015 e i motivi aggiunti, depositati
il  2  ottobre  2015,  concernono  la  mancata   qualificazione   del
ricorrente quale Centro di Produzione Teatrale ai sensi dell'art.  15
del decreto ministeriale 1° luglio 2014 e la mancata concessione  del
relativo finanziamento, nonche' l'illegittima decisione del Mibact di
transitare la domanda di ammissione  a  finanziamento,  proposta  dal
ricorrente ai sensi del citato art.  15,  nel  novero  delle  domande
presentate ai sensi dell'art.  14,  comma  1,  dello  stesso  decreto
ministeriale  1°  luglio   2014,   con   conseguente   ammissione   a
finanziamento del ricorrente come Impresa di Produzione Teatrale.  Il
ricorrente chiede di essere ammesso a finanziamento nella qualita' di
Centro di Produzione Teatrale ai sensi  del  citato  art.  15  e,  in
particolare, domanda al Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il
Lazio - Roma l'annullamento: - del  provvedimento  con  il  quale  e'
stata respinta la domanda presentata dal ricorrente  come  Centro  di
Produzione Teatrale per il triennio 2015/2017  e  per  l'assegnazione
del relativo contributo; - della nota del 7 maggio 2015, con la quale
la Commissione consultiva  per  il  teatro  non  ha  espresso  parere
favorevole al riconoscimento del ricorrente come Centro di Produzione
Teatrale; - del parere  reso  dalla  Commissione  consultiva  per  il
teatro nella seduta del 24 aprile 2015 (verbale n. 9); - dei  verbali
della Commissione consultiva per il teatro n. 6 del 17 febbraio  2015
e n. 10 del 3 giugno 2015; - del D. M. n. 1891 del 1°  dicembre  2014
(nei limiti di cui al ricorso); - del decreto ministeriale 1°  luglio
2014 (nei limiti di cui al ricorso); - del verbale della  Commissione
consultiva per il teatro del 21 novembre 2014; - del D.D. n. 658  del
3 luglio 2015; - degli atti connessi. Il ricorrente  deduce  a  mezzo
del proprio  ricorso  e  dei  motivi  aggiunti  menzionati  sopra,  i
seguenti motivi di censura:  carenza  di  motivazione  e  difetto  di
istruttoria;  errore  nei  presupposti;   ingiustizia   manifesta   e
violazione dei principi  in  materia  di  giudizi  comparativi  e  di
assegnazione di pubblici  finanziamenti;  irrazionalita',  violazione
dei principi  di  par  condicio,  non  discriminazione,  concorrenza,
proporzionalita', trasparenza  e  buon  andamento  (art.  97  Cost.);
sviamento del pubblico potere; violazione  e  falsa  applicazione  di
legge con riferimento all'art. 5, comma 3, comma 4 e allegato C),  in
particolare tabella 8 e allegato D) e comma 15, art. 14,  comma  1  e
comma 15 del decreto ministeriale 1° luglio 2014; articoli 1, 3 e  12
della L.n. 241/90 e s.m.i.; articoli 1, 2, 83, comma  2  e  comma  4,
decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.. In ragione di tali censure,
il ricorrente: deduce di essere in possesso dei requisiti oggettivi e
soggettivi di legge per essere qualificato quale Centro di Produzione
Teatrale e ricevere il relativo finanziamento; censura la valutazione
della «qualita'  artistica»  del  proprio  progetto  da  parte  della
Commissione consultiva per il teatro in misura inferiore al minimo di
punti 10, in carenza di motivazione analitica e in  presenza  di  una
griglia di punteggio generica e indeterminata quanto ai parametri  di
valutazione  e  al  contrario  riferita  ad  un  range  di  punteggio
attribuibile eccessivamente ampio;  censura  l'impianto  del  decreto
ministeriale 1°  luglio  2014  nella  parte  in  cui  stabilisce  che
soltanto il concorrente che ottenga il massimo punteggio per la  voce
«qualita' indicizzata» puo' conseguire l'accesso alla graduatoria dei
progetti finanziabili ai sensi dell'art. 15 citato anche nell'ipotesi
in cui il detto concorrente abbia conseguito un punteggio inferiore a
punti 10 per la voce «qualita' artistica»;  censura  la  manomissione
della domanda di ammissione a contributo  presentata  dal  ricorrente
con inserimento di locuzioni  quali  «innovazione»  che  rimandano  a
parametri valutativi non previsti espressamente dall'art.  15  e  che
premiano illegittimamente il concorrente che presenti una non  meglio
precisata offerta di teatro sperimentale. Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio - Roma, sezione II quater, all'udienza dell'11
gennaio 2016, ritenendo che l'accoglimento del ricorso e  dei  motivi
aggiunti potrebbe pregiudicare i diritti ed  interessi  dei  soggetti
ammessi quali Centro di Produzione Teatrale a finanziamento da  parte
del Mibact, con ordinanza n. 461/2016, depositata il 18 gennaio 2016,
ha ordinato l'integrazione del contraddittorio processuale,  anche  a
mezzo di notificazione per  pubblici  proclami,  mediante  inserzione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di  un  sunto  del
ricorso  e  dei  motivi  aggiunti  depositati  dal  ricorrente,   nei
confronti di tutti i soggetti qualificati come Centro  di  Produzione
Teatrale, ai sensi dell'art. 15 del decreto  ministeriale  1°  luglio
2014, individuati con decreto del Mibact n. 658  del  3  luglio  2015
(pubblicato sul  sito  www.spettacolodalvivo.beniculturali.it),  agli
articoli 2 e 3 e pertanto nei confronti di tutti i soggetti  che  qui
di seguito si elencano: Fondazione Teatro di Napoli/Teatro  Nazionale
del Mediterraneo Nuova Commedia (Napoli); Centro d'Arte Contemporanea
Teatro  Carcano  srl  (Milano);  Fondazione  Teatro   dell'Archivolto
(Genova); Cooperativa Attori e Tecnici a rl (Roma);  Diana  Oris  snc
(Napoli);  Associazione  Teatrale  Pistoiese   (Pistoia);   Accademia
Perduta Romagna Teatro soc. coop. a rl (Ravenna); Teatro del  Buratto
soc. coop. sociale (Milano);  Fondazione  Teatro  Ragazzi  e  Giovani
Onlus (Torino); Fondazione  CRT/Centro  Ricerche  Teatrali  (Milano);
Teatro Gioco Vita srl (Piacenza); La Piccionaia  soc.  coop.  sociale
(Vicenza); La Baracca soc. coop. sociale Onlus (Bologna); CSS  Teatro
Stabile di Innovazione del FVG  soc.  coop.  a  rl  (Udine);  Ravenna
Teatro soc.  coop.  (Ravenna);  Casa  del  Contemporaneo  Ass.  Cult.
(Salerno); Solares Fondazione delle Arti (Parma); Fondazione  Palazzo
Litta per Arti Onlus  (Milano);  Elsinor  soc.  coop.  sociale  Onlus
(Milano); Tieffe Teatro Milano soc. coop. Impresa  Sociale  (Milano);
Fondazione Sipario Toscana Onlus (Cascina-Pisa);  Coop.  La  Fabbrica
dell'Attore Onus (Roma); Fontemaggiore soc.  coop.  a  rl  (Perugia);
Ass. Teatro Libero Palermo Onlus (Palermo); Koreja soc.  coop.  a  rl
(Lecce); Florian Metateatro Ass. Cult.  (Pescara);  Pupi  e  Fresedde
Ass./Teatro di Rifredi (Firenze); Assemblea Teatro soc.  coop.  a  rl
(Torino); Pandemonium Teatro Coop.  sociale  (Bergamo).  Il  giudizio
proseguira' all'udienza del 12 luglio 2016 ore 12 presso il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, sezione II quater,  via
Flaminia n. 189, 00196 Roma, noti  locali.  Il  ricorso  e  i  motivi
aggiunti nonche' tutti  i  documenti  depositati  dal  ricorrente  si
trovano nella cancelleria della detta sezione  II  quater  presso  il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma.  Informazioni
possono    essere    altresi'    tratte     dal     sito     internet
www.giustizia-amministrativa.it. 
    Roma, 10 febbraio 2016 

                       avv. Francesco Buonanno 

 
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