Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130, come successivamente modificata e integrata (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, come successivamente modificato e integrato (il "Testo Unico Bancario") ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come successivamente modificato e integrato (il "Codice della Privacy"). MCC RMBS S.r.l. (la "Societa'") comunica che, con contratto di cessione concluso in data 21 ottobre 2016 ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (il "Contratto di Cessione"), ha acquistato pro soluto e in blocco da Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A., una banca costituita in forma di societa' per azioni, con sede legale e direzione generale in Roma, Viale America, 351, capitale sociale Euro 364.508.690 (interamente versato), codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00594040586, Partita IVA 00915101000, iscritta all'Albo delle Banche al n. 74762.60, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia (l'"Originator"), con efficacia economica dalle ore 23:59 del 30 settembre 2016 (la "Data di Valutazione"), tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese (con la sola eccezione delle commissioni di incasso), ulteriori danni, indennizzi e altri accessori derivanti da contratti di mutuo ipotecario che, alla Data di Valutazione, risultavano nella titolarita' dell'Originator e che alla medesima data, soddisfino cumulativamente i seguenti criteri (i "Crediti"): (1) mutui erogati dall'Originator nel periodo compreso tra il 24 ottobre 2012 (incluso) e il 31 agosto 2016 (incluso), ivi inclusi i mutui che sono stati oggetto di convenzione di accollo notificata all'Originator nel periodo compreso tra il 24 ottobre 2012 (incluso) e il 31 agosto 2016 (incluso); (2) mutui stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di cui agli articoli 38 e seguenti del Testo Unico Bancario; (3) mutui il cui debitore principale (o debitori principali, in caso di cointestazioni), eventualmente anche a seguito di accollo liberatorio, sia una persona fisica; (4) mutui i cui debitori principali, eventualmente anche a seguito di convenzioni di accollo, sono tutti residenti in Italia; (5) mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun obbligo o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; (6) mutui denominati in Euro; (7) mutui regolati dal diritto italiano; (8) mutui in relazione ai quali, alla Data di Valutazione, non sussista piu' di una rata scaduta e non pagata (anche parzialmente) da piu' di 30 (trenta) giorni; (9) mutui garantiti da ipoteca che alla relativa data di costituzione era di primo grado economico su immobili intendendosi per tale: (a) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero (b) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo nel caso in cui (A) le ipoteche di grado legale precedente siano state cancellate; o (B) le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale precedente siano state integralmente soddisfatte; ovvero (c) un'ipoteca volontaria di secondo grado legale nel caso in cui l'Originator sia il creditore garantito sia rispetto a detta ipoteca di secondo grado legale sia rispetto all'ipoteca di grado legale precedente; (10) mutui in relazione ai quali sia stata pagata almeno una rata in conto capitale; (11) mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica Italiana; (12) mutui il cui pagamento rateale abbia una scadenza mensile. Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui che, pur essendo nella titolarita' dell'Originator e pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano altresi' alla Data di Valutazione una o piu' delle seguenti caratteristiche: (13) mutui (i) agevolati o comunque usufruenti di contributi pubblici (regionali e/o statali) ovvero comunitari in conto interessi e/o capitale ovvero di altra forma di agevolazione prevista dalla normativa statale, regionale o comunitaria ovvero (ii) in relazione ai quali, alla Data di Valutazione, il relativo debitore benefici della sospensione del pagamento delle rate, sia per la componente in conto capitale sia per la componente in conto interessi ovvero anche soltanto per una delle due componenti, concessa ai sensi del relativo contratto di mutuo e/o di una qualsiasi legge ovvero protocollo, convenzione, intesa o altro simile provvedimento a cui l'Originator abbia aderito; (14) mutui che siano stati concessi a, o che siano stati accollati da, soggetti che erano dipendenti o esponenti bancari (ai sensi dell'articolo 136 del Testo Unico Bancario) dell'Originator; (15) mutui classificati alla data di stipulazione come mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del Testo Unico Bancario; (16) mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica Italiana aventi caratteristiche non residenziali, per tali intendendosi gli immobili che alla data di stipulazione del relativo contratto di mutuo non ricadevano in almeno una delle seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 e A11; e (17) mutui che rispecchiano i criteri da 1 a 16 alla Data di Valutazione e che non siano esistenti alla data del 9 ottobre 2016. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 58, comma 3, del Testo Unico Bancario e dall'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti sono stati altresi' trasferiti alla Societa' tutti gli accessori e gli altri diritti spettanti all'Originator in relazione ai Crediti, ivi inclusi i diritti derivanti dalle polizze assicurative, dai contratti di mutuo ipotecario e dai beni immobili ipotecati e, piu' in generale, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziale e processuale ad essi inerenti o comunque accessori, e tutte le garanzie ipotecarie e le altre garanzie reali e personali, i privilegi e le cause di prelazione che assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna formalita' e annotazione salvo il presente avviso e l'iscrizione del medesimo avviso nel registro imprese ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. La Societa' ha conferito incarico all'Originator ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinche' in suo nome e per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti, provveda alla gestione e all'incasso dei Crediti e delle garanzie che li assistono (nei limiti sopra indicati). Pertanto, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a continuare a pagare all'Originator, in qualita' di mandatario con rappresentanza, ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e ai diritti ceduti, nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era loro consentito, per legge o per contratto, anteriormente alla cessione e/o in conformita' con le eventuali ulteriori istruzioni che potranno loro essere comunicate in futuro. Dell'eventuale cessazione di tale incarico verra' data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. L'Originator continuera' altresi' ad essere responsabile a tutti gli effetti delle comunicazioni (documenti di sintesi periodici, rendiconti, ecc.) che gli intermediari sono tenuti a fornire alla clientela in quanto previste dalla Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) delle Disposizioni di Banca d'Italia sulla "Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari". I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A., Viale America, 351, 00144, Roma. Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Codice della Privacy La cessione dei Crediti da parte dell'Originator alla Societa', ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali Crediti, ha comportato il necessario trasferimento alla Societa' dei dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali") contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai Crediti. La Societa' e' dunque tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice della Privacy. La Societa', in qualita' di titolare del trattamento, trattera' i Dati Personali cosi' acquisiti nel rispetto del Codice della Privacy, per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione), all'emissione di titoli da parte della Societa' ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti e, piu' in generale, per la realizzazione di un'operazione di cartolarizzazione dei Crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. La Societa', inoltre, trattera' i Dati Personali nell'ambito delle attivita' legate al perseguimento dell'oggetto sociale e per finalita' strettamente legate all'adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da Autorita' a cio' legittimate dalla legge. L'acquisizione dei dati e' obbligatoria per realizzare l'operazione di cessione dei Crediti e la loro cartolarizzazione, che in assenza sarebbero precluse. La Societa' precisa, inoltre, che, in virtu' di accordi intercorsi tra le parti, la documentazione relativa ai singoli Crediti non e' stata trasferita materialmente alla Societa' ma e' rimasta presso l'Originator, che continuera' a svolgere le attivita' di gestione, amministrazione, incasso ed eventuale recupero dei Crediti oggetto di cessione. In particolare, l'Originator, in relazione all'attivita' di servicing cui e' tenuta contrattualmente nei confronti della Societa', continuera' a trattare i dati personali dei debitori ceduti come in precedenza, con le stesse modalita' e per le stesse finalita' relative, tra l'altro, alla gestione, amministrazione, riscossione e recupero dei Crediti e con l'ulteriore finalita' della realizzazione dell'operazione di cartolarizzazione, conservando la propria qualita' di "Titolare" ai sensi del Codice della Privacy. In relazione alle finalita' indicate, il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali. Per le finalita' di cui sopra, i Dati Personali potranno essere comunicati, a titolo esemplificativo, a societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale all'Originator e alla Societa', a societa' controllate e a societa' collegate a queste, nonche' a societa' di recupero crediti. Pertanto le persone fisiche appartenenti a tali associazioni, societa' e studi professionali potranno venire a conoscenza dei Dati Personali in qualita' di incaricati del trattamento e nell'ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro. L'articolo 7 del Codice della Privacy attribuisce a ciascun interessato specifici diritti tra cui il diritto di chiedere di verificare i dati personali che li riguardano e, eventualmente, correggerli o cancellarli oppure opporsi ad un loro particolare utilizzo, ed esercitare gli altri diritti previsti dal Codice della Privacy. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice della Privacy all'Area Legale Generale della Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A., Viale America, 351, 00144, Roma. Roma, 21 ottobre 2016 MCC RMBS S.r.l. - Il presidente del consiglio di amministrazione Franco Marini TX16AAB10082