MCC RMBS S.R.L.

Societa' di cartolarizzazione con socio unico costituita ai sensi
della Legge 30 aprile 1999, n. 130, come successivamente modificata e
integrata

Sede legale: via Eleonora Duse n. 53 - 00197 Roma (RM)
Capitale sociale: euro 10.000 interamente versato
Registro delle imprese: Roma 13940211009
Codice Fiscale: 13940211009
Partita IVA: 13940211009

(GU Parte Seconda n.128 del 27-10-2016)

 
Avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai  sensi  del
combinato disposto dell'articolo 4 della Legge  30  aprile  1999,  n.
130, come successivamente modificata e  integrata  (la  "Legge  sulla
Cartolarizzazione") e dell'articolo 58  del  D.Lgs.  n.  385  del  1°
settembre 1993,  come  successivamente  modificato  e  integrato  (il
"Testo  Unico  Bancario")  ed  informativa  ai  debitori  ceduti  sul
trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del  D.Lgs.
30 giugno 2003, n. 196, come successivamente modificato  e  integrato
                    (il "Codice della Privacy"). 
 

  MCC RMBS S.r.l. (la "Societa'")  comunica  che,  con  contratto  di
cessione concluso in data 21 ottobre 2016 ai sensi degli articoli 1 e
4 della Legge sulla Cartolarizzazione (il "Contratto  di  Cessione"),
ha acquistato pro soluto e in  blocco  da  Banca  del  Mezzogiorno  -
MedioCredito Centrale  S.p.A.,  una  banca  costituita  in  forma  di
societa' per azioni, con sede legale e direzione  generale  in  Roma,
Viale America, 351, capitale sociale  Euro  364.508.690  (interamente
versato), codice fiscale e numero di iscrizione  nel  Registro  delle
Imprese  di  Roma  00594040586,  Partita  IVA  00915101000,  iscritta
all'Albo delle Banche al n. 74762.60, aderente al Fondo Interbancario
di  Tutela  dei  Depositi  ed  al   Fondo   Nazionale   di   Garanzia
(l'"Originator"), con efficacia economica  dalle  ore  23:59  del  30
settembre 2016 (la  "Data  di  Valutazione"),  tutti  i  crediti  per
capitale, interessi (anche di mora), spese  (con  la  sola  eccezione
delle commissioni di incasso), ulteriori danni,  indennizzi  e  altri
accessori derivanti da contratti di mutuo ipotecario che,  alla  Data
di Valutazione, risultavano nella titolarita' dell'Originator  e  che
alla medesima data, soddisfino cumulativamente i seguenti criteri  (i
"Crediti"): 
  (1) mutui erogati dall'Originator nel periodo compreso  tra  il  24
ottobre 2012 (incluso) e il 31 agosto 2016 (incluso), ivi  inclusi  i
mutui che sono stati oggetto di  convenzione  di  accollo  notificata
all'Originator nel periodo compreso tra il 24 ottobre 2012  (incluso)
e il 31 agosto 2016 (incluso); 
  (2) mutui stipulati ai sensi della normativa sul credito  fondiario
di cui agli articoli 38 e seguenti del Testo Unico Bancario; 
  (3) mutui il cui debitore principale  (o  debitori  principali,  in
caso di cointestazioni), eventualmente anche  a  seguito  di  accollo
liberatorio, sia una persona fisica; 
  (4) mutui i cui debitori principali, eventualmente anche a  seguito
di convenzioni di accollo, sono tutti residenti in Italia; 
  (5) mutui interamente  erogati  per  i  quali  non  sussista  alcun
obbligo o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; 
  (6) mutui denominati in Euro; 
  (7) mutui regolati dal diritto italiano; 
  (8) mutui in relazione ai quali,  alla  Data  di  Valutazione,  non
sussista piu' di una rata scaduta e non pagata  (anche  parzialmente)
da piu' di 30 (trenta) giorni; 
  (9)  mutui  garantiti  da  ipoteca  che  alla  relativa   data   di
costituzione era di primo grado economico  su  immobili  intendendosi
per tale: 
  (a) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero 
  (b) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al  primo  nel
caso in cui (A) le ipoteche di grado legale  precedente  siano  state
cancellate; o (B) le obbligazioni garantite dalle ipoteche  di  grado
legale precedente siano state integralmente soddisfatte; ovvero 
  (c) un'ipoteca volontaria di secondo grado legale nel caso  in  cui
l'Originator sia il creditore garantito sia rispetto a detta  ipoteca
di secondo grado legale sia  rispetto  all'ipoteca  di  grado  legale
precedente; 
  (10) mutui in relazione ai quali sia stata pagata almeno  una  rata
in conto capitale; 
  (11)  mutui  garantiti  da  ipoteca  su  immobili  localizzati  sul
territorio della Repubblica Italiana; 
  (12) mutui il cui pagamento rateale abbia una scadenza mensile. 
  Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti  dai  mutui
che, pur essendo nella titolarita' dell'Originator e pur  presentando
le caratteristiche sopra indicate, presentano altresi' alla  Data  di
Valutazione una o piu' delle seguenti caratteristiche: 
  (13) mutui  (i)  agevolati  o  comunque  usufruenti  di  contributi
pubblici (regionali e/o statali) ovvero comunitari in conto interessi
e/o capitale ovvero di altra forma  di  agevolazione  prevista  dalla
normativa statale, regionale o comunitaria ovvero (ii)  in  relazione
ai quali, alla Data di Valutazione,  il  relativo  debitore  benefici
della sospensione del pagamento delle rate, sia per la componente  in
conto capitale sia per la componente in conto interessi ovvero  anche
soltanto per una delle due componenti, concessa ai sensi del relativo
contratto di mutuo e/o di  una  qualsiasi  legge  ovvero  protocollo,
convenzione, intesa o altro simile provvedimento a  cui  l'Originator
abbia aderito; 
  (14) mutui che siano stati concessi a, o che siano stati  accollati
da, soggetti che erano  dipendenti  o  esponenti  bancari  (ai  sensi
dell'articolo 136 del Testo Unico Bancario) dell'Originator; 
  (15) mutui classificati alla data di stipulazione come mutui agrari
ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del Testo Unico Bancario; 
  (16)  mutui  garantiti  da  ipoteca  su  immobili  localizzati  sul
territorio  della  Repubblica  Italiana  aventi  caratteristiche  non
residenziali, per tali intendendosi gli immobili  che  alla  data  di
stipulazione del relativo contratto di mutuo non ricadevano in almeno
una delle seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5,  A6,  A7,
A8, A9 e A11; e 
  (17) mutui che rispecchiano i criteri  da  1  a  16  alla  Data  di
Valutazione e che non siano esistenti alla data del 9 ottobre 2016. 
  Ai sensi del combinato disposto  dell'articolo  58,  comma  3,  del
Testo  Unico  Bancario  e   dall'articolo   4   della   Legge   sulla
Cartolarizzazione,  unitamente  ai  Crediti   sono   stati   altresi'
trasferiti alla Societa' tutti gli  accessori  e  gli  altri  diritti
spettanti all'Originator in  relazione  ai  Crediti,  ivi  inclusi  i
diritti derivanti dalle polizze assicurative, dai contratti di  mutuo
ipotecario e dai beni immobili ipotecati e, piu'  in  generale,  ogni
diritto, ragione e pretesa (anche  di  danni),  azione  ed  eccezione
sostanziale e processuale ad essi inerenti o  comunque  accessori,  e
tutte le garanzie ipotecarie e le altre garanzie reali e personali, i
privilegi e le cause di prelazione che  assistono  e  garantiscono  i
Crediti od altrimenti ad  essi  inerenti,  senza  bisogno  di  alcuna
formalita' e annotazione salvo il presente avviso e l'iscrizione  del
medesimo avviso nel registro imprese ai sensi  dell'articolo  58  del
Testo Unico Bancario. 
  La Societa' ha conferito incarico  all'Originator  ai  sensi  della
Legge sulla Cartolarizzazione affinche' in suo nome e per suo  conto,
in qualita' di soggetto incaricato  della  riscossione  dei  Crediti,
provveda alla gestione e all'incasso dei Crediti e delle garanzie che
li assistono (nei limiti sopra indicati). Pertanto, i debitori ceduti
e gli  eventuali  loro  garanti,  successori  o  aventi  causa,  sono
legittimati a continuare a  pagare  all'Originator,  in  qualita'  di
mandatario con rappresentanza, ogni  somma  dovuta  in  relazione  ai
Crediti e ai diritti ceduti, nelle forme nelle quali il pagamento  di
tali  somme  era  loro  consentito,  per  legge  o   per   contratto,
anteriormente alla cessione  e/o  in  conformita'  con  le  eventuali
ulteriori istruzioni che potranno loro essere comunicate  in  futuro.
Dell'eventuale  cessazione  di  tale  incarico  verra'  data  notizia
mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. 
  L'Originator continuera' altresi' ad essere  responsabile  a  tutti
gli effetti delle  comunicazioni  (documenti  di  sintesi  periodici,
rendiconti, ecc.) che gli intermediari sono  tenuti  a  fornire  alla
clientela in quanto previste dalla  Sezione  IV  (Comunicazioni  alla
Clientela) delle Disposizioni di Banca  d'Italia  sulla  "Trasparenza
delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari". 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Banca  del
Mezzogiorno -  MedioCredito  Centrale  S.p.A.,  Viale  America,  351,
00144, Roma. 
  Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Codice della Privacy 
  La cessione dei Crediti da parte dell'Originator alla Societa',  ai
sensi e per gli effetti del Contratto di  Cessione,  unitamente  alla
cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali
Crediti, ha comportato il necessario trasferimento alla Societa'  dei
dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai  rispettivi  garanti
(i "Dati Personali") contenuti in documenti ed evidenze  informatiche
connesse ai Crediti. La  Societa'  e'  dunque  tenuta  a  fornire  ai
debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed  aventi
causa l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice della Privacy. 
  La Societa', in qualita' di titolare del trattamento,  trattera'  i
Dati Personali cosi' acquisiti nel rispetto del Codice della Privacy,
per finalita' strettamente connesse e strumentali alla  gestione  del
portafoglio di Crediti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo  e
di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei  crediti
oggetto della cessione),  all'emissione  di  titoli  da  parte  della
Societa' ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti  e,  piu'  in
generale, per la realizzazione di un'operazione di  cartolarizzazione
dei Crediti, ai sensi del combinato disposto  dell'articolo  4  della
Legge sulla Cartolarizzazione e  dell'articolo  58  del  Testo  Unico
Bancario. 
  La Societa', inoltre, trattera' i Dati Personali nell'ambito  delle
attivita'  legate  al  perseguimento  dell'oggetto  sociale   e   per
finalita' strettamente legate all'adempimento ad obblighi  di  legge,
regolamenti e normativa comunitaria ovvero a  disposizioni  impartite
da organi di vigilanza e controllo e da Autorita' a cio'  legittimate
dalla legge. L'acquisizione dei dati e' obbligatoria  per  realizzare
l'operazione di cessione dei Crediti e la loro cartolarizzazione, che
in assenza sarebbero precluse. 
  La Societa' precisa, inoltre, che, in virtu' di accordi  intercorsi
tra le parti, la documentazione relativa ai singoli  Crediti  non  e'
stata trasferita materialmente alla Societa'  ma  e'  rimasta  presso
l'Originator, che continuera' a svolgere le  attivita'  di  gestione,
amministrazione, incasso ed eventuale recupero dei Crediti oggetto di
cessione. In particolare, l'Originator, in relazione all'attivita' di
servicing  cui  e'  tenuta  contrattualmente  nei   confronti   della
Societa', continuera' a trattare i dati personali dei debitori ceduti
come in precedenza, con le stesse modalita' e per le stesse finalita'
relative, tra l'altro, alla gestione, amministrazione, riscossione  e
recupero dei Crediti e con l'ulteriore finalita' della  realizzazione
dell'operazione di cartolarizzazione, conservando la propria qualita'
di "Titolare" ai sensi del Codice della Privacy. 
  In relazione alle  finalita'  indicate,  il  trattamento  dei  Dati
Personali  avverra'  mediante  strumenti   manuali,   informatici   e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e
in modo  da  garantire  la  sicurezza  e  la  riservatezza  dei  Dati
Personali. Per le finalita' di cui sopra, i Dati  Personali  potranno
essere comunicati, a titolo esemplificativo, a societa', associazioni
o  studi  professionali  che  prestano  attivita'  di  assistenza   o
consulenza in  materia  legale  all'Originator  e  alla  Societa',  a
societa' controllate e a  societa'  collegate  a  queste,  nonche'  a
societa'  di  recupero   crediti.   Pertanto   le   persone   fisiche
appartenenti a tali  associazioni,  societa'  e  studi  professionali
potranno venire a  conoscenza  dei  Dati  Personali  in  qualita'  di
incaricati del trattamento e nell'ambito e nei limiti delle  mansioni
assegnate loro. 
  L'articolo  7  del  Codice  della  Privacy  attribuisce  a  ciascun
interessato specifici diritti tra  cui  il  diritto  di  chiedere  di
verificare i dati  personali  che  li  riguardano  e,  eventualmente,
correggerli o cancellarli  oppure  opporsi  ad  un  loro  particolare
utilizzo, ed esercitare gli altri diritti previsti dal  Codice  della
Privacy. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni  ulteriore  informazione  e
per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice  della  Privacy
all'Area Legale Generale della Banca del Mezzogiorno  -  MedioCredito
Centrale S.p.A., Viale America, 351, 00144, Roma. 
 
  Roma, 21 ottobre 2016 

  MCC RMBS S.r.l. - Il presidente del consiglio di amministrazione 
                            Franco Marini 

 
TX16AAB10082
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.