AIM GROUP INTERNATIONAL S.P.A.
Sede legale: via Giuseppe Ripamonti n.129 - 20141 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05075630482
Partita IVA: 06486081000

AIMS INTERNATIONAL GROUP HOLDING GMBH

(GU Parte Seconda n.143 del 3-12-2016)

 
                      Fusione transfrontaliera 
 
 
Avviso ai sensi dell'art. 7 del Decreto  Legislativo  del  30  maggio
                             2008 n. 108 
 

  I. SOCIETA' COINVOLTE NELLA FUSIONE TRANSFRONTALIERA 
  AIMS INTERNATIONAL GROUP HOLDING GMBH, Societa'  a  responsabilita'
limitata costituita ai sensi del diritto austriaco, con  sede  legale
in Mariannengasse 32, 1090  Vienna,  Austria,  numero  di  iscrizione
presso il nel registro delle imprese  del  tribunale  commerciale  di
Vienna, Austria, al  n.  FN257239v,  capitale  sociale  pari  a  Euro
35.000,00 interamente versato (la "Societa' Incorporanda"); 
  e AIM GROUP INTERNATIONAL S.P.A., Societa' per azioni costituita ai
sensi  del  diritto  italiano,  con  sede  legale  in,  Via  Giuseppe
Ripamonti n. 129, 20141 Milano, Italia, C.F. 05075630482,  numero  di
iscrizione presso il  Registro  delle  Imprese  MI-1662372,  capitale
sociale pari a Euro 10.000.000,00 interamente versato  (la  "Societa'
Incorporante"). 
  II. ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI CREDITORI 
  - i creditori della Societa' Incorporanda hanno diritto di proporre
opposizione alla fusione  attraverso  l'invio  di  una  comunicazione
formale  di  opposizione  ai  sensi  dell'art.  13  (2)  della  legge
austriaca sulle fusioni transfrontaliere, entro due mesi dal  momento
in  cui  il  progetto  di  fusione  e'  stato   reso   pubblico   con
pubblicazione nella gazzetta della Wiener Zeitung austriaca  o  nella
banca dati dei editti e procedimenti  fallimentari  (Ediktsdatei)  ai
sensi  dell'art.  8  (2a)  della  legge   austriaca   sulle   fusioni
transfrontaliere. Ai creditori  spetta  tale  diritto  unicamente  se
motivano  che   la   fusione   comporta   un   pregiudizio   per   il
soddisfacimento del loro credito. 
  - i creditori della  Societa'  Incorporante,  i  quali  vantino  un
credito sorto anteriormente all'iscrizione del  progetto  di  fusione
presso il Registro delle Imprese di Milano, hanno diritto di proporre
opposizione alla fusione ai sensi dell'art. 2503 c.c. entro 60 giorni
dall'iscrizione della decisione di fusione presso il  Registro  delle
Imprese di Milano. 
  III. ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI SOCI DI MINORANZA 
  - non  esistono  soci  di  minoranza  della  Societa'  Incorporanda
poiche' l'intero capitale della  Societa'  Incorporanda  e'  detenuto
dalla Societa' Incorporante; 
  - in base al disposto dell'art. 2437 c.c. non sussistono  nel  caso
concreto le condizioni per l'esercizio  del  diritto  di  recesso  da
parte degli azionisti della Societa' Incorporante. 
  IV. DISPONIBILITA' DI INFORMAZIONI GRATUITE SULLA FUSIONE 
  Ulteriori informazioni sulla fusione  transfrontaliera  sono  messe
gratuitamente a disposizione degli  aventi  diritto  presso  la  sede
legale della Societa' Incorporante. 

p. Il consiglio di amministrazione di AIM Group International  S.p.A.
                           - Il presidente 
                         Gianluca Buongiorno 

 
TX16AAB11462
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.