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Fusione transfrontaliera Avviso ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo del 30 maggio 2008 n. 108 I. SOCIETA' COINVOLTE NELLA FUSIONE TRANSFRONTALIERA AIMS INTERNATIONAL GROUP HOLDING GMBH, Societa' a responsabilita' limitata costituita ai sensi del diritto austriaco, con sede legale in Mariannengasse 32, 1090 Vienna, Austria, numero di iscrizione presso il nel registro delle imprese del tribunale commerciale di Vienna, Austria, al n. FN257239v, capitale sociale pari a Euro 35.000,00 interamente versato (la "Societa' Incorporanda"); e AIM GROUP INTERNATIONAL S.P.A., Societa' per azioni costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in, Via Giuseppe Ripamonti n. 129, 20141 Milano, Italia, C.F. 05075630482, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese MI-1662372, capitale sociale pari a Euro 10.000.000,00 interamente versato (la "Societa' Incorporante"). II. ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI CREDITORI - i creditori della Societa' Incorporanda hanno diritto di proporre opposizione alla fusione attraverso l'invio di una comunicazione formale di opposizione ai sensi dell'art. 13 (2) della legge austriaca sulle fusioni transfrontaliere, entro due mesi dal momento in cui il progetto di fusione e' stato reso pubblico con pubblicazione nella gazzetta della Wiener Zeitung austriaca o nella banca dati dei editti e procedimenti fallimentari (Ediktsdatei) ai sensi dell'art. 8 (2a) della legge austriaca sulle fusioni transfrontaliere. Ai creditori spetta tale diritto unicamente se motivano che la fusione comporta un pregiudizio per il soddisfacimento del loro credito. - i creditori della Societa' Incorporante, i quali vantino un credito sorto anteriormente all'iscrizione del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese di Milano, hanno diritto di proporre opposizione alla fusione ai sensi dell'art. 2503 c.c. entro 60 giorni dall'iscrizione della decisione di fusione presso il Registro delle Imprese di Milano. III. ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI SOCI DI MINORANZA - non esistono soci di minoranza della Societa' Incorporanda poiche' l'intero capitale della Societa' Incorporanda e' detenuto dalla Societa' Incorporante; - in base al disposto dell'art. 2437 c.c. non sussistono nel caso concreto le condizioni per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti della Societa' Incorporante. IV. DISPONIBILITA' DI INFORMAZIONI GRATUITE SULLA FUSIONE Ulteriori informazioni sulla fusione transfrontaliera sono messe gratuitamente a disposizione degli aventi diritto presso la sede legale della Societa' Incorporante. p. Il consiglio di amministrazione di AIM Group International S.p.A. - Il presidente Gianluca Buongiorno TX16AAB11462