CARISMI FINANCE S.R.L.

Societa' unipersonale a responsabilita' limitata costituita ai sensi
dell'articolo 3 della Legge 130/99


Iscritta nell'elenco di cui al provvedimento della Banca d'Italia del
1° ottobre 2014 al n. 33679.2

Sede legale: via Alessandro Pestalozza, 12/14 - 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000 interamente versato
Registro delle imprese: Milano n. 07172340965
Codice Fiscale: 07172340965

(GU Parte Seconda n.51 del 28-4-2016)

 
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della Legge n.  130
del  30  aprile  1999  (la   "Legge   sulla   Cartolarizzazione")   e
dell'articolo 58 del Decreto Legislativo  n.  385  del  1°  settembre
1993, come successivamente modificato e integrato  (il  "Testo  Unico
                             Bancario") 
 

  Carismi Finance S.r.l. (la "Societa'")  comunica  che  in  data  20
aprile 2016 ha concluso con Cassa di Risparmio di San Miniato  S.p.A.
("Cassa di Risparmio  di  San  Miniato"  o  la  "Banca  Cedente")  un
contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai
sensi e  per  gli  effetti  della  Legge  sulla  Cartolarizzazione  e
dell'articolo  58  del  Testo  Unico  Bancario  (il   "Contratto   di
Cessione"). In virtu' del  Contratto  di  Cessione,  la  Societa'  ha
acquistato pro soluto, con effetti economici alle ore  00.01  del  12
aprile 2016 (la "Data di Godimento"), da Cassa di  Risparmio  di  San
Miniato ogni  e  qualsiasi  credito  pecuniario  (collettivamente,  i
"Crediti") derivante da contratti  di  mutuo  assistiti  da  ipoteche
volontarie su beni immobili  (i  "Contratti  di  Mutuo")  (nonche'  i
relativi crediti nascenti  dalle  polizze  assicurative  stipulate  a
garanzia dei Mutui "Crediti da Polizze  Assicurative")  stipulati  da
Cassa di Risparmio di San Miniato in base ai quali sono stati erogati
finanziamenti (ciascuno un "Mutuo") che, alla data  del  31  dicembre
2015 (la "Data di Valutazione") e/o alla data dell'11 aprile 2016 (la
"Data di Valutazione Ulteriore"), a seconda dei casi, o alla  diversa
data indicata in relazione al  relativo  criterio,  soddisfacevano  i
seguenti criteri di selezione: 
  Criteri verificati sia alla Data di Valutazione che  alla  Data  di
Valutazione Ulteriore: 
  (i) Mutui denominati in Euro e derivanti da Contratti di Mutuo  nei
quali non vi siano previsioni che ne  permettano  la  conversione  in
diversa valuta; 
  (ii) Mutui derivanti da Contratti di  Mutuo  regolati  dalla  legge
italiana; 
  (iii) Mutui erogati a persone fisiche  che  in  conformita'  con  i
criteri  di  classificazione  adottati  dalla  Banca   d'Italia   con
circolare  140  dell'11  febbraio  1991  (cosi'   come   in   seguito
modificata) sono ricomprese  in  una  delle  seguenti  categorie  SAE
(settore di attivita' economica) n. 600 ("famiglie consumatrici"), n.
614  ("artigiani"),  n.  615  ("Altre  famiglie  produttrici")  o  n.
773("famiglie consumatrici dei paesi UE membri dell'area dell'Euro"); 
  (iv) Mutui garantiti  da  Ipoteca  su  Beni  Immobili  ubicati  nel
territorio italiano; 
  (v) Mutui in relazione ai quali sia stata pagata  almeno  una  Rata
comprensiva di capitale e/o interessi; 
  (vi) Mutui  derivanti  da  contratti  che  prevedano  un  piano  di
ammortamento cosiddetto "alla francese",  per  tale  intendendosi  il
metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna Rata e' suddivisa
in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare  il
prestito ed in una quota interessi (ivi  inclusi  i  Mutui  a  durata
variabile, tasso di interesse variabile e Rata  di  importo  iniziale
costante,  che  prevedano,  in  caso  di  aumento   dei   tassi   che
comporterebbe il mancato rimborso di tale  Mutuo  entro  la  data  di
allungamento  massima  del  piano  di  ammortamento  contrattualmente
stabilita, una "maxi rata" finale); 
  ad esclusione dei: 
  (vii) Mutui erogati a favore di soggetti che siano amministratori o
dipendenti della Banca Cedente; 
  (viii) Mutui non interamente erogati; 
  (ix) Mutui per i quali il Bene  Immobile  oggetto  di  Ipoteca  non
risulti interamente costruito; 
  (x) Mutui con scadenza precedente al 30 giugno 2016 (incluso); 
  (xi) Mutui  concessi  a  Debitori  Ceduti  che  presentassero,  nei
confronti della Banca Cedente: (a) inadempienze probabili  ("unlikely
to pay") (come  definite  nella  sessione  "B",  paragrafo  2,  della
Circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio  2008  (Matrice  dei
Conti),  come  successivamente  modificata  ed   integrata;   o   (b)
inadempimenti persistenti (intendendosi per tali crediti scaduti  con
un  ritardo  nel  pagamento  di  almeno  una  rata  superiore  a  180
(centoottanta) giorni);  al  fine  di  valutare  la  conformita'  del
proprio mutuo al criterio di esclusione  di  cui  al  presente  punto
(xi), ciascun mutuatario potra' conoscere  la  propria  categoria  di
appartenenza nonche' se il  relativo  mutuo  sia  stato  classificato
quale inadempienza probabile ("unlikely to  pay")  rivolgendosi  alla
filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle  rate
del medesimo mutuo; 
  Criteri  verificati  esclusivamente  alla   Data   di   Valutazione
Ulteriore: 
  I. Mutui, diversi dai Mutui a Rata fissa e  durata  variabile,  con
scadenza entro il 31 dicembre 2045; 
  II. Mutui a Rata fissa e durata variabile con la  data  massima  di
allungamento del piano  di  ammortamento  non  superiore  ai  5  anni
successivi alla prima tra il (i) 31 dicembre 2045 e (ii) la  scadenza
del Mutuo fissata contrattualmente  al  momento  dell'erogazione  del
relativo Mutuo; 
  III. Mutui derivanti da contratti che siano stati  stipulati  entro
il 30 dicembre 2015 (incluso); 
  IV.  Mutui  non  derivanti  da  contratti  agevolati   o   comunque
usufruenti di contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi,
di alcun tipo ai  sensi  di  legge  o  convenzione,  concessi  da  un
soggetto terzo in favore del relativo  Debitore  Ceduto  (cd.  "Mutui
agevolati" e "Mutui convenzionati"); 
  V. Mutui il cui debito residuo e' superiore ad € 0,00 (zero); 
  VI. Mutui il cui debito residuo in linea capitale sia inferiore  ad
Euro 640.000,00 (seicentoquarantamila/00); 
  VII. Mutui il cui debito  originario  in  linea  capitale  sia  non
superiore ad Euro 800.000 (ottocentomila/00); 
  ad esclusione dei: 
  VIII. Mutui derivanti da  contratti  che  siano  stati  oggetto  di
rinegoziazione ai sensi di quanto  previsto  dal  D.L.  93/2008  come
convertito dalla L. 126/2008 e  dalla  Convenzione  sottoscritta  tra
l'Abi ed il Ministero dell'Economia e  delle  Finanze  il  19  giugno
2008; 
  IX. Mutui  identificati  dai  seguenti  numeri  di  rapporto,  come
riportati nel relativo Contratto di Mutuo: 
  175 603 363337 
  127 603 356745 
  117 603 362599 
  139 603 360071 
  142 603 357674 
  179 603 355388 
  136 603 321896 
  195 603 363082 
  140 603 004603 
  111 603 351777 
  Criteri verificati alle date di seguito indicate: 
  (a) Mutui i cui Debitori Ceduti siano persone fisiche residenti  in
Italia alla data di stipulazione del relativo Contratto di Mutuo; 
  (b) Mutui derivanti da  contratti  che  alla  Data  di  Valutazione
Ulteriore non presentavano rate scadute e non pagate per piu'  di  10
(dieci) giorni; 
  ad esclusione dei: 
  (c) Mutui i cui Crediti siano alla Data di Godimento o siano  stati
classificati prima  della  Data  di  Godimento  dalla  Banca  Cedente
"sofferenze", "incagli", "esposizioni ristrutturate"  o  "esposizioni
scadute e/o  sconfinanti"  ai  sensi  della  normativa  di  vigilanza
emanata dalla Banca d'Italia di volta in volta applicabile. 
  Come previsto dal combinato disposto del comma 3  dell'articolo  58
del  Testo  Unico  Bancario  e  dall'articolo  4  della  Legge  sulla
Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti ed/o i relativi  Crediti  da
Polizze Assicurative sono stati altresi' trasferiti alla Societa'  ai
sensi dell'articolo 1263 del codice civile i diritti  accessori  (ivi
inclusi diritti, azioni, eccezioni o facolta' ad  essi  relativi)  ai
Crediti ed/o i relativi Crediti da Polizze Assicurative  e  tutte  le
garanzie specifiche ed i privilegi che  assistono  e  garantiscono  i
Crediti ed i relativi Crediti da Polizze Assicurative  od  altrimenti
ad essi inerenti, senza bisogno  di  alcuna  ulteriore  formalita'  o
annotazione salvo l'iscrizione nel registro  delle  imprese  prevista
dall'articolo 58 del Testo Unico Bancario. 
  Restano escluse dal Contratto  di  Cessione  le  sole  garanzie  di
natura generica (in particolare, le cd.  fideiussioni  omnibus),  che
siano state rilasciate fino ad un importo  massimo  predeterminato  a
garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni,  presenti
e future, a carico del Debitore  Ceduto  nei  confronti  della  Banca
Cedente. 
  La Societa' ha conferito incarico  a  Cassa  di  Risparmio  di  San
Miniato ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinche' in suo
nome e per suo  conto,  in  qualita'  di  soggetto  incaricato  della
riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso dei Crediti e dei
relativi Crediti da Polizze  Assicurative  e  delle  garanzie  e  dei
privilegi  che  li  assistono  e  garantiscono  (nei   limiti   sopra
indicati). Pertanto, i debitori ceduti da Cassa di Risparmio  di  San
Miniato, i loro garanti, successori o aventi causa, sono  legittimati
a pagare a Cassa di Risparmio di San Miniato  ogni  somma  dovuta  in
relazione ai Crediti ed ai relativi Crediti da Polizze  Assicurative,
nelle forme gia' previste dai relativi Contratti  di  Mutuo  o  dalle
relative polizze  assicurative  o  in  forza  di  legge,  nonche'  in
conformita' alle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere
loro di volta in volta comunicate. Dell'eventuale cessazione di  tali
incarichi verra'  data  notizia  mediante  comunicazione  scritta  ai
debitori ceduti. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Cassa  di
Risparmio di San Miniato  S.p.A.,  Via  IV  Novembre  45,  56028  San
Miniato (PI). 
  Inoltre,  a  seguito  della  cessione,  la  Societa'  e'   divenuta
esclusiva titolare dei Crediti e  dei  relativi  Crediti  da  Polizze
Assicurative e, di conseguenza, "Titolare" del trattamento  dei  dati
personali relativi ai debitori ceduti. Tanto premesso,  la  Societa',
in qualita' di "Titolare" del trattamento dei dati personali ai sensi
del decreto legislativo 196/03, con la presente  intende  fornire  ai
debitori ceduti alcune informazioni riguardanti l'utilizzo  dei  dati
personali. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo  196/03
(in particolare i commi 1 e 2  dell'articolo  13),  la  Societa'  non
trattera' dati definiti come "sensibili".  La  Societa'  trattera'  i
dati personali per finalita' connesse e strumentali alla gestione  ed
amministrazione del portafoglio di Crediti e dei relativi Crediti  da
Polizze Assicurative; alla riscossione ed al recupero del  Credito  e
dei relativi Crediti da Polizze Assicurative (ad es.: conferimento  a
legali dell'incarico professionale del recupero del  credito,  etc.);
agli obblighi previsti da leggi, da  regolamenti  e  dalla  normativa
comunitaria, nonche' da  disposizioni  emesse  da  autorita'  a  cio'
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Per  il
trattamento per le suestese finalita' non e'  richiesto  il  consenso
dei debitori ceduti, mentre l'eventuale  opposizione  al  trattamento
comportera' l'impossibilita' di proseguire il rapporto. In  relazione
alle indicate finalita', il trattamento dei  dati  personali  avviene
mediante strumenti manuali,  informatici  e  telematici  con  logiche
strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo  da
garantire la sicurezza e la riservatezza  dei  dati  stessi.  Per  lo
svolgimento della  propria  attivita'  di  gestione  e  recupero  dei
Crediti e dei relativi Crediti da Polizze Assicurative,  la  Societa'
comunichera' i dati personali per le "finalita' del  trattamento  cui
sono destinati i dati", a persone,  societa',  associazioni  o  studi
professionali che prestano attivita' di assistenza  o  consulenza  in
materia legale e societa' di recupero crediti. Un elenco  dettagliato
di tali soggetti e' disponibile presso la sede della  Societa',  come
sotto  indicato.  I  soggetti  esterni,  ai  quali   possono   essere
comunicati i dati del cliente, utilizzeranno i medesimi  in  qualita'
di "titolari" ai sensi  del  decreto  legislativo  196/03,  in  piena
autonomia, essendo  estranei  all'originario  trattamento  effettuato
presso la Societa'. I diritti previsti  all'articolo  7  del  decreto
legislativo  196/03  potranno  essere   esercitati   anche   mediante
richiesta scritta al "Titolare", Carismi Finance S.r.l., con sede  in
Via  Alessandro  Pestalozza,  12/14,  20131  Milano,   all'attenzione
dell'Amministratore Unico. 
 
  Milano, 22 Aprile 2016 

           Carismi Finance S.r.l. - L'amministratore unico 
                       avv. Salvatore Pennisi 

 
TX16AAB3759
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.