Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, come successivamente modificato e integrato (il "Testo Unico Bancario") Carismi Finance S.r.l. (la "Societa'") comunica che in data 20 aprile 2016 ha concluso con Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. ("Cassa di Risparmio di San Miniato" o la "Banca Cedente") un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto di Cessione"). In virtu' del Contratto di Cessione, la Societa' ha acquistato pro soluto, con effetti economici alle ore 00.01 del 12 aprile 2016 (la "Data di Godimento"), da Cassa di Risparmio di San Miniato ogni e qualsiasi credito pecuniario (collettivamente, i "Crediti") derivante da contratti di mutuo assistiti da ipoteche volontarie su beni immobili (i "Contratti di Mutuo") (nonche' i relativi crediti nascenti dalle polizze assicurative stipulate a garanzia dei Mutui "Crediti da Polizze Assicurative") stipulati da Cassa di Risparmio di San Miniato in base ai quali sono stati erogati finanziamenti (ciascuno un "Mutuo") che, alla data del 31 dicembre 2015 (la "Data di Valutazione") e/o alla data dell'11 aprile 2016 (la "Data di Valutazione Ulteriore"), a seconda dei casi, o alla diversa data indicata in relazione al relativo criterio, soddisfacevano i seguenti criteri di selezione: Criteri verificati sia alla Data di Valutazione che alla Data di Valutazione Ulteriore: (i) Mutui denominati in Euro e derivanti da Contratti di Mutuo nei quali non vi siano previsioni che ne permettano la conversione in diversa valuta; (ii) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo regolati dalla legge italiana; (iii) Mutui erogati a persone fisiche che in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) sono ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica) n. 600 ("famiglie consumatrici"), n. 614 ("artigiani"), n. 615 ("Altre famiglie produttrici") o n. 773("famiglie consumatrici dei paesi UE membri dell'area dell'Euro"); (iv) Mutui garantiti da Ipoteca su Beni Immobili ubicati nel territorio italiano; (v) Mutui in relazione ai quali sia stata pagata almeno una Rata comprensiva di capitale e/o interessi; (vi) Mutui derivanti da contratti che prevedano un piano di ammortamento cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna Rata e' suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi (ivi inclusi i Mutui a durata variabile, tasso di interesse variabile e Rata di importo iniziale costante, che prevedano, in caso di aumento dei tassi che comporterebbe il mancato rimborso di tale Mutuo entro la data di allungamento massima del piano di ammortamento contrattualmente stabilita, una "maxi rata" finale); ad esclusione dei: (vii) Mutui erogati a favore di soggetti che siano amministratori o dipendenti della Banca Cedente; (viii) Mutui non interamente erogati; (ix) Mutui per i quali il Bene Immobile oggetto di Ipoteca non risulti interamente costruito; (x) Mutui con scadenza precedente al 30 giugno 2016 (incluso); (xi) Mutui concessi a Debitori Ceduti che presentassero, nei confronti della Banca Cedente: (a) inadempienze probabili ("unlikely to pay") (come definite nella sessione "B", paragrafo 2, della Circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti), come successivamente modificata ed integrata; o (b) inadempimenti persistenti (intendendosi per tali crediti scaduti con un ritardo nel pagamento di almeno una rata superiore a 180 (centoottanta) giorni); al fine di valutare la conformita' del proprio mutuo al criterio di esclusione di cui al presente punto (xi), ciascun mutuatario potra' conoscere la propria categoria di appartenenza nonche' se il relativo mutuo sia stato classificato quale inadempienza probabile ("unlikely to pay") rivolgendosi alla filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo; Criteri verificati esclusivamente alla Data di Valutazione Ulteriore: I. Mutui, diversi dai Mutui a Rata fissa e durata variabile, con scadenza entro il 31 dicembre 2045; II. Mutui a Rata fissa e durata variabile con la data massima di allungamento del piano di ammortamento non superiore ai 5 anni successivi alla prima tra il (i) 31 dicembre 2045 e (ii) la scadenza del Mutuo fissata contrattualmente al momento dell'erogazione del relativo Mutuo; III. Mutui derivanti da contratti che siano stati stipulati entro il 30 dicembre 2015 (incluso); IV. Mutui non derivanti da contratti agevolati o comunque usufruenti di contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi, di alcun tipo ai sensi di legge o convenzione, concessi da un soggetto terzo in favore del relativo Debitore Ceduto (cd. "Mutui agevolati" e "Mutui convenzionati"); V. Mutui il cui debito residuo e' superiore ad € 0,00 (zero); VI. Mutui il cui debito residuo in linea capitale sia inferiore ad Euro 640.000,00 (seicentoquarantamila/00); VII. Mutui il cui debito originario in linea capitale sia non superiore ad Euro 800.000 (ottocentomila/00); ad esclusione dei: VIII. Mutui derivanti da contratti che siano stati oggetto di rinegoziazione ai sensi di quanto previsto dal D.L. 93/2008 come convertito dalla L. 126/2008 e dalla Convenzione sottoscritta tra l'Abi ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 19 giugno 2008; IX. Mutui identificati dai seguenti numeri di rapporto, come riportati nel relativo Contratto di Mutuo: 175 603 363337 127 603 356745 117 603 362599 139 603 360071 142 603 357674 179 603 355388 136 603 321896 195 603 363082 140 603 004603 111 603 351777 Criteri verificati alle date di seguito indicate: (a) Mutui i cui Debitori Ceduti siano persone fisiche residenti in Italia alla data di stipulazione del relativo Contratto di Mutuo; (b) Mutui derivanti da contratti che alla Data di Valutazione Ulteriore non presentavano rate scadute e non pagate per piu' di 10 (dieci) giorni; ad esclusione dei: (c) Mutui i cui Crediti siano alla Data di Godimento o siano stati classificati prima della Data di Godimento dalla Banca Cedente "sofferenze", "incagli", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute e/o sconfinanti" ai sensi della normativa di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia di volta in volta applicabile. Come previsto dal combinato disposto del comma 3 dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario e dall'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti ed/o i relativi Crediti da Polizze Assicurative sono stati altresi' trasferiti alla Societa' ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile i diritti accessori (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facolta' ad essi relativi) ai Crediti ed/o i relativi Crediti da Polizze Assicurative e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti ed i relativi Crediti da Polizze Assicurative od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore formalita' o annotazione salvo l'iscrizione nel registro delle imprese prevista dall'articolo 58 del Testo Unico Bancario. Restano escluse dal Contratto di Cessione le sole garanzie di natura generica (in particolare, le cd. fideiussioni omnibus), che siano state rilasciate fino ad un importo massimo predeterminato a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni, presenti e future, a carico del Debitore Ceduto nei confronti della Banca Cedente. La Societa' ha conferito incarico a Cassa di Risparmio di San Miniato ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinche' in suo nome e per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso dei Crediti e dei relativi Crediti da Polizze Assicurative e delle garanzie e dei privilegi che li assistono e garantiscono (nei limiti sopra indicati). Pertanto, i debitori ceduti da Cassa di Risparmio di San Miniato, i loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare a Cassa di Risparmio di San Miniato ogni somma dovuta in relazione ai Crediti ed ai relativi Crediti da Polizze Assicurative, nelle forme gia' previste dai relativi Contratti di Mutuo o dalle relative polizze assicurative o in forza di legge, nonche' in conformita' alle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere loro di volta in volta comunicate. Dell'eventuale cessazione di tali incarichi verra' data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A., Via IV Novembre 45, 56028 San Miniato (PI). Inoltre, a seguito della cessione, la Societa' e' divenuta esclusiva titolare dei Crediti e dei relativi Crediti da Polizze Assicurative e, di conseguenza, "Titolare" del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti. Tanto premesso, la Societa', in qualita' di "Titolare" del trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/03, con la presente intende fornire ai debitori ceduti alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/03 (in particolare i commi 1 e 2 dell'articolo 13), la Societa' non trattera' dati definiti come "sensibili". La Societa' trattera' i dati personali per finalita' connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di Crediti e dei relativi Crediti da Polizze Assicurative; alla riscossione ed al recupero del Credito e dei relativi Crediti da Polizze Assicurative (ad es.: conferimento a legali dell'incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonche' da disposizioni emesse da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Per il trattamento per le suestese finalita' non e' richiesto il consenso dei debitori ceduti, mentre l'eventuale opposizione al trattamento comportera' l'impossibilita' di proseguire il rapporto. In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Per lo svolgimento della propria attivita' di gestione e recupero dei Crediti e dei relativi Crediti da Polizze Assicurative, la Societa' comunichera' i dati personali per le "finalita' del trattamento cui sono destinati i dati", a persone, societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale e societa' di recupero crediti. Un elenco dettagliato di tali soggetti e' disponibile presso la sede della Societa', come sotto indicato. I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati del cliente, utilizzeranno i medesimi in qualita' di "titolari" ai sensi del decreto legislativo 196/03, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso la Societa'. I diritti previsti all'articolo 7 del decreto legislativo 196/03 potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta al "Titolare", Carismi Finance S.r.l., con sede in Via Alessandro Pestalozza, 12/14, 20131 Milano, all'attenzione dell'Amministratore Unico. Milano, 22 Aprile 2016 Carismi Finance S.r.l. - L'amministratore unico avv. Salvatore Pennisi TX16AAB3759