BANCO DI BRESCIA S.P.A.

Iscritta al n. 5393 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre
1993


Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane, iscritto
al n. 3111.2 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 64 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993

Sede sociale: Corso Martiri della Liberta', 13 - 25122 Brescia,
Italia
Registro delle imprese: Brescia 03480180177
Codice Fiscale: 03480180177

UBI SPV GROUP 2016 S.R.L.
Sede legale: Foro Buonaparte, 70 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 09508210961
Codice Fiscale: 09508210961

(GU Parte Seconda n.82 del 12-7-2016)

 
Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999  (la
"Legge 130") e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1°  settembre  1993
(il "Testo Unico Bancario"), e Informativa ai sensi dell'art. 13  del
D.Lgs  n.  196  del  30  giugno  2003  (il  "CodicePrivacy")  e   del
Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18
gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei
                               crediti 
 

  (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.
24 del 30 gennaio 2007). 
  Nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione, UBI  SPV  Group
2016 S.r.l (il "Cessionario") ha concluso in data 30 giugno 2016  con
Banco di Brescia S.p.A. (il "Cedente" o "BdB"), un  contratto  quadro
di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai  sensi  e
per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4  della
Legge 130 e dell'art.  58  del  Testo  Unico  Bancario(il  "Contratto
Quadro di Cessione BdB"). Ai sensi del Contratto Quadro  di  Cessione
BdB, il Cedente (i)  ha  ceduto  pro  soluto  al  Cessionario,  e  il
Cessionario ha acquistato pro  soluto  dal  Cedente,  alcuni  crediti
derivanti dai mutui ipotecari residenziali e  (ii)  potra'  cedere  e
trasferire pro soluto al Cessionario, e  il  Cessionario  acquistera'
pro soluto da BdB, ulteriori crediti  derivanti  da  mutui  ipotecari
residenziali alle condizioni e termini ivi previsti. 
  Nell'ambito  del  programma  di   cessione   sopra   indicato,   il
Cessionario comunica di aver acquistato pro soluto da BdB, ai sensi e
per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4  della
Legge 130 e dell'art. 58 del  Testo  Unico  Bancario,  ai  sensi  del
Contratto Quadro di Cessione BdB,  con  efficacia  giuridica  dal  30
giugno  2016  e   con   efficacia   economica   dal13   giugno   2016
(inclusa),tutti i crediti, unitamente a ogni altro diritto,  garanzia
e titolo in relazione a tali crediti, derivanti da mutui garantiti da
ipoteca su immobili residenziali, erogati ai sensi  di  contratti  di
mutuo (rispettivamente, i "Mutui" e i "Contratti di Mutuo"), che alla
data del 31 marzo 2016(incluso)(la "Data di Individuazione") (o  alla
diversa   data   indicata   in   relazione   a    ciascun    criterio
distintivo)soddisfacevano i seguenti criteri: 
  1. che non siano  stati  erogati  ai  sensi  della  disciplina  del
credito al consumo; 
  2. che non siano mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44  e  45
del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  3. che siano garantiti  da  ipoteca  costituita  su  beni  immobili
residenziali siti sul territorio della Repubblica Italiana; 
  4. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile  alla
relativa ipoteca sia interamente decorso e la  relativa  ipoteca  non
sia soggetta ad azione revocatoria  ai  sensi  dell'articolo  67  del
Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 ovvero  dell'articolo  39,
comma quarto del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  5.  che  non  siano  classificati   come   "attivita'   finanziarie
deteriorate",  ai  sensi  delle  disposizioni  emanate  dalla   Banca
d'Italia con la circolare numero 272 del 30 luglio 2008; 
  6. in relazione ai quali non sussiste alcuna  rata  scaduta  e  non
pagata da piu' di 90 giorni dalla relativa data di pagamento; 
  7. il cui profilo di ammortamento sia lineare, alla francese o  con
rate costanti; 
  8. che siano garantiti da ipoteca di primo grado; 
  9. il cui debitore e' una persona fisica residente in  Italia  che,
in accordo  con  i  criteri  di  classificazione  di  Banca  d'Italia
definiti dalla Circolare n. 140 dell'11  febbraio  1991,  cosi'  come
modificata  il  7  Agosto  1998,  rientra  nella  categoria  SAE  600
("Famiglie consumatrici") (tale categoria include un individuo  o  un
gruppo di individui la cui funzione principale consiste nel consumare
e quindi, in particolare, gli operai,  gli  impiegati,  i  lavoratori
dipendenti, i  pensionati,  i  redditieri,  i  beneficiari  di  altri
trasferimenti e  in  genere  tutti  coloro  che  non  possono  essere
considerati  imprenditori  o  anche  piccoli   imprenditori),   nella
categoria SAE 614 ("Artigiani") (tale categoria  include  le  persone
che svolgono attivita' artigianali ai sensi  della  Legge  443/85)  e
nella  categoria  SAE  615  ("Altre  Famiglie   Produttrici")   (tale
categoria include le famiglie che svolgono  attivita'  diverse  dalle
attivita'  artigianali,  compresi  gli  ausiliari  finanziari   senza
dipendenti), fermo  restando  che  i  Debitori  che  rientrano  nelle
categorie SAE 614 e SAE 615 non hanno stipulato il relativo Contratto
di Mutuo per motivi connessi all'esercizio di impresa; 
  10. che non derivino da Contratti di Mutuo che beneficiano di forme
di agevolazione finanziaria,  ovvero  che  siano  stati  stipulati  e
conclusi ai sensi di  qualsivoglia  legge  o  normativa  che  preveda
agevolazioni finanziarie (cd. "mutui agevolati"), contributi pubblici
di qualunque natura, sconti di legge, limiti massimi contrattuali  al
tasso d'interesse e/o altre previsioni che concedano  agevolazioni  o
riduzioni ai debitori, ai datori d'ipoteca o ai garanti  riguardo  al
capitale e/o agli interessi; 
  11. che siano stati interamente erogati e  rispetto  ai  quali  non
sussistano obblighi o possibilita' di ulteriori erogazioni; 
  12. che siano disciplinati dalla legge italiana; 
  13. che siano denominati in Euro; 
  14. in relazione ai quali almeno  una  rata  comprensiva  di  quota
capitale  sia   stata   pagata   prima   della   relativa   Data   di
Individuazione; 
  15. che prevedano modalita' di pagamento  con  ordine  di  addebito
diretto in conto corrente, pagamento mediante avviso (MAV) o mediante
altri rapporti interbancari diretti (RID o SSD); 
  (i) il cui importo capitale residuo  del  relativo  Mutuo  non  sia
superiore al 200% del valore, relativamente ai soli  beni  di  natura
residenziale, dell'ultima valorizzazione del Bene Immobile oggetto di
Ipoteca ottenuta in conformita' con il Regolamento (UE) n. 575/2013; 
  (ii) il cui importo originario  del  Mutuo  come  erogato  non  sia
superiore al 200% del valore, relativamente ai soli  beni  di  natura
residenziale, dell'ultima valorizzazione del Bene Immobile oggetto di
Ipoteca ottenuta in conformita' con il Regolamento (UE) n. 575/2013; 
  16.  che  prevedano  il  pagamento  di  rate  mensili,   bimensili,
trimestrali o semestrali; 
  17. che siano stati erogati o acquistati unicamente dal Cedente; 
  18. i cui Contratti di Mutuo non  contengano  alcuna  clausola  che
limiti la possibilita' per il Cedente di cedere  i  crediti  da  essi
derivanti o, qualora prevedano la necessita' del Debitore di prestare
il consenso alla cessione, che tale consenso sia stato ottenuto; 
  19. le cui rate non sono  destinate  al  rimborso  di  uno  o  piu'
finanziamenti preesistenti, rispetto al Contratto di Mutuo,  concessi
allo stesso debitore; 
  20. il  cui  rimborso  non  sia  garantito  da  garanzie  personali
rilasciate dal garante in favore del Cedente  per  l'adempimento  sia
delle obbligazioni nascenti dal relativo Contratto di Mutuo,  sia  di
ulteriori obbligazioni assunte dal Debitore nei confronti del Cedente
(c.d. garanzie omnibus); 
  21. che non siano garantiti da garanzia ipotecaria prestata anche a
garanzia del rimborso  di  altri  finanziamenti  i  cui  crediti  non
rispettano i presenti criteri e pertanto non sono oggetto di cessione
da parte del Cedente; 
  22. la cui rata periodica non sia costituita interamente dalla sola
componente interesse (c.d. interest-only); 
  23.  che  derivino  da  Contratti  di  Mutuo  il  cui  profilo   di
ammortamento   non   preveda   una   maxi-rata   finale   (cosiddetti
finanziamenti "balloon"); 
  24. in relazione ai quali non e' stato promosso o risulta  pendente
alcun  procedimento  giudiziale  o  procedimento  di   mediazione   o
conciliazione ivi inclusi i procedimenti di  mediazione  disciplinati
dal  D.Lgs.  n.  28/2010,  procedimenti  di  negoziazione   assistita
regolati dal D.L. n. 132/2014, e i procedimenti di risoluzione  delle
controversie di cui all'art. 128-bis del Testo Unico Bancario; 
  25. che derivino da Contratti di Mutuo il  cui  debito  residuo  in
linea capitale sia superiore a Euro 1.000 (mille/00) e non  superiore
a Euro 3.100.000 (tremilionicentomila/00); 
  26. in relazione  ai  quali  il  Cedente  non  abbia  concesso  una
sospensione dell'obbligo di pagamento delle rate  dovute  ovvero  non
abbia  posticipato  l'esigibilita'  delle  stesse  a   fronte   della
concessione della proroga della scadenze delle rate medesime; 
  27. che derivino  da  Contratti  di  Mutuo  che  non  prevedono  la
facolta' per il debitore di  compensare  gli  interessi  maturati  in
relazione al Credito e interessi dovuti dal Cedente in relazione agli
eventuali depositi aperti dal debitore presso lo stesso Cedente (c.d.
contratti di mutuo "twin"). 
  28. che siano stati erogati  entro  il  30  settembre  2015  per  i
crediti fondiari ai sensi degli articoli 38 e  seguenti  del  decreto
legislativo numero 385 del 1° settembre 1993, e il 20 marzo 2016  per
i crediti non fondiari; 
  29. in relazione ai quali l'ultima data di pagamento sia successiva
al 30 giugno 2017 e non sia successiva al 31 dicembre 2061; 
  Sono  tuttavia  esclusi  dalla  cessione  i  Crediti  nascenti   da
Contratti di Mutuo che,  pur  presentando  le  caratteristiche  sopra
indicate,  presentano,  altresi',   una   o   piu'   delle   seguenti
caratteristiche: 
  A. abbiano i seguenti  codice  contratto:  4001001849,  4001070722,
4001006487 
  B. presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche: 
  1) che sono crediti ipotecari residenziali (i)  aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile  alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  3) che sono stati erogati o acquistati da BdB; 
  4) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  5) che sono in bonis e in relazione ai  quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  6) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per  BdB
di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono
che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di  tale
cessione e BdB abbia ottenuto tale consenso; 
  7) che prevedono il pagamento  da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti  dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  9) che sono stati interamente erogati; 
  10) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane; 
  11) che sono stati concessi a una persona fisica o a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  12)  che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano  al  tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  13) che prevedono il pagamento da parte del debitore di  una  delle
seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso
fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile,  dopo  un
anno dalla data di erogazione, avente, alla Data  di  Individuazione,
tasso  fisso;  tasso  variabile   soggetto   a   rinegoziazioni   con
variabilita' periodica; 
  14) che sono stati interamente erogati entro e non  oltre  la  data
limite del 31 dicembre 2015; 
  15) che non prevedano il completo rimborso ad una  data  precedente
al 30 giugno 2017; 
  16) in relazione ai quali almeno un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore entro il 31 marzo 2016; 
  17) la cui proposta di contratto non sia  stata  veicolata  tramite
Tecnocasa Franchising S.p.A.; 
  18) che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa  da  mutuo
ipotecario con piano di  ammortamento  a  medio/lungo  termine;  (ii)
finanziamenti registrati nella  procedura  denominata  ABACO  (Attivi
Bancari Collateralizzati),  gestita  da  Banca  d'Italia;  e/o  (iii)
ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista; 
  19) garantiti da ipoteca di primo grado; 
  20) che siano garantiti  da  ipoteca  rilasciata  su  immobili  con
categoria catastale diversa dalle  seguenti:  B/2  (case  di  cura  e
ospedali), B/3 (prigioni e riformatori),  B/5  (scuole  e  laboratori
scientifici),  B/7  (cappelle  ed  oratori)   e   C/5   (stabilimenti
balneari); 
  21) sono tuttavia esclusi dalla  cessione  i  Crediti  nascenti  da
Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche di cui  al
presente punto B, presentano, altresi', una  o  piu'  delle  seguenti
caratteristiche: 
  a. (a) l'ammontare per cui la  relativa  ipoteca  e'  iscritta  sia
maggiore di 3 volte  l'importo  erogato  al  debitore  ai  sensi  del
relativo Contratto di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo
sia maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra
l'ammontare per cui la relativa  ipoteca  e'  iscritta  e  il  valore
dell'immobile  ipotecato   al   momento   dell'ultima   rivalutazione
antecedente  alla  Data  di  Individuazione  sia  superiore  ad  Euro
50.000,00; 
  b. (a) il valore dell'immobile  ipotecato  al  momento  dell'ultima
rivalutazione antecedente alla Data di Individuazionesia maggiore  di
5 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto
di Mutuo e, congiuntamente, (b) il debito  residuo  sia  maggiore  di
Euro 10.000 e (c) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato
al  momento  dell'ultima  rivalutazione  e  il  valore  dell'immobile
ipotecato al momento della prima perizia  tecnica  sia  superiore  ad
Euro 250.000,00; 
  c. (a) la differenza  tra  il  valore  dell'immobile  ipotecato  al
momento  dell'ultima   rivalutazione   antecedente   alla   Data   di
Individuazionee l'ammontare per cui la relativa ipoteca  e'  iscritta
sia  superiore  a  Euro  1.000.000,00;  e,  congiuntamente,  (b)   la
differenza  tra  il  valore  dell'immobile   ipotecato   al   momento
dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Individuazionee il
valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica
sia superiore ad Euro 250.000,00. 
  d. l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di
Mutuo sia superiore al  valore  dell'immobile  ipotecato  al  momento
della prima perizia tecnica; 
  e. che siano garantiti da  ipoteca  la  quale,  oltre  a  garantire
crediti che rispettano i criteri richiamati nella presente punto  B.,
garantisce anche ulteriori crediti che  non  rispettano  uno  o  piu'
criteri sopra indicati; 
  C. presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche: 
  1) che sono alternativamente: (I)  crediti  ipotecari  residenziali
(i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e
il cui rapporto fra importo  capitale  residuo  sommato  al  capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti  sul
medesimo  bene  immobile  non  e'  superiore   all'80%   del   valore
dell'immobile, in  conformita'  alle  disposizioni  del  Decreto  del
Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310  del  14  dicembre
2006, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa
garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un  immobile  residenziale,
che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in
relazione al quale il rapporto tra importo capitale  residuo  sommato
al capitale residuo di eventuali precedenti  finanziamenti  ipotecari
gravanti sul medesimo bene immobile  non  e'  superiore  all'80%  del
valore dell'immobile; ovvero (II) crediti ipotecari  commerciali  (i)
aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e  il
cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo
di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile commerciale, che  abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile; 
  2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile  alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  3) che sono stati erogati o acquistati da BdB; 
  4) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  5) che sono in bonis e in relazione ai  quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 30 giorni dalla relativa  data
prevista di pagamento; 
  6) che non prevedono clausole  che  limitano  la  possibilita'  per
BdBdi cedere  i  crediti  derivanti  dal  relativo  contratto  o  che
dispongono che il consenso del relativo debitore  sia  necessario  ai
fini di tale cessione e BdB abbia ottenuto tale consenso; 
  7) in relazione ai quali almeno  un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore; 
  8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti  dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  9) che sono stati interamente erogati; 
  10) che sono stati concessi a una persona fisica  (incluse  persone
fisiche  che  sono,  o  erano  alla  relativa  data  di   erogazione,
dipendenti di societa' appartenente  al  gruppo  bancario  Unione  di
Banche Italiane S.p.A.), a una persona giuridica (ad esclusione degli
enti  del  settore  pubblico,  enti  territoriali  e  amministrazioni
centrali e banche centrali) o a piu' persone fisiche cointestatarie; 
  11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di  una  delle
seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso
fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile,  dopo  un
anno dalla data di erogazione, avente alla  Data  di  Individuazione,
tasso  fisso;  tasso  variabile   soggetto   a   rinegoziazioni   con
variabilita' periodica; 
  12) che sono stati interamente erogati entro  e  non  oltre  il  31
dicembre 2015; 
  13) che non prevedono il completo rimborso ad una  data  precedente
al 30 giugno 2017; 
  14)  che  non  sono  mutui  agevolati  che  prevedevano  al   tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  15) che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa  da  mutuo
ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo  termine;  e  (ii)
ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista; 
  16) garantiti da ipoteca di primo grado; 
  17) sono tuttavia esclusi dalla  cessione  i  Crediti  nascenti  da
Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche di cui  al
presente punto C, presentano, altresi', una  o  piu'  delle  seguenti
caratteristiche: 
  a.  crediti  ipotecari  residenziali  concessi  a  persone  fisiche
diverse da persone fisiche che sono o erano  alla  relativa  data  di
erogazione, dipendenti di societa' appartenente  al  gruppo  bancario
Unione di Banche Italiane per i  quali  sia  prevista  una  specifica
periodicita' di ammortamento o per i quali il pagamento  della  quota
capitale sia previsto per tutte le scadenze; 
  b.  che  siano  garantiti  da  ipoteca   rilasciata   su   immobili
appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5,  B/7  e
C/5; 
  c.  che  siano  costituiti  in  garanzia  attraverso  la  procedura
denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da  Banca
d'Italia; 
  d. la cui proposta  di  contratto  di  mutuo  sia  stata  veicolata
tramite Tecnocasa Franchising S.p.A.; 
  e. che siano stati erogati ad una  controparte  rientrante  in  una
delle  seguenti  categorie:  Ente  Religioso,  Societa'  o  Enti  con
residenza fiscale al di fuori della Repubblica Italiana, Enti privati
con personalita' giuridica non aventi finalita' di lucro; 
  f. che siano garantiti da  ipoteca  la  quale,  oltre  a  garantire
crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati,  garantisce  anche
ulteriori crediti. 
    
  L'elenco  dei  crediti  acquistati  pro  soluto   dal   Cessionario
(individuati sulla base del rispettivo codice pratica), che alla Data
di Individuazione rispettavano i crediti cumulativi  sopra  elencati,
e'   disponibile   presso   (i)    il    seguente    sito    internet
http://www.ubibanca.com/bancodibrescia; (ii) presso la sede di  Banco
di Brescia  S.p.A.  e  (iii)  depositato  presso  il  Notaio  Lorenzo
Stucchi, avente sede inVia Ulrico Hoepli, 7 - 20121 Milano, con  atto
di deposito Repertorio n. 4630 Raccolta n. 2232. 
  Il Cessionario ha conferito incarico a Unione  di  Banche  Italiane
S.p.A. ai sensi della Legge 130 affinche' per suo conto, in  qualita'
di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti,  proceda
all'incasso delle somme dovuteed Unione di Banche Italiane S.p.A.  ha
a sua volta demandato a BdB lo svolgimento delle suddette  attivita'.
Per effetto di  quanto  precede,  i  debitori  ceduti  ai  sensi  del
presente avviso (i "Debitori Ceduti") continueranno a  pagare  a  BdB
ogni somma dovuta in relazione ai Crediti ceduti nelle forme previste
dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali
ulteriori informazioni che potranno  essere  comunicate  ai  Debitori
Ceduti. 
  Tutto cio' premesso, ai sensi dell'articolo 13 del Codice  Privacy,
informiamo i Debitori Ceduti sull'uso dei Loro dati personali  e  sui
Loro diritti. I dati personali in possesso del Cessionario sono stati
raccolti presso BdB. Ai Debitori Ceduti precisiamo che  non  verranno
trattati  dati  «sensibili».  Sono  considerati  sensibili   i   dati
relativi, ad esempio, al Loro stato di  salute,  alle  Loro  opinioni
politiche e sindacali ed alle Loro convinzioni religiose (articolo  4
del  Codice  Privacy).  I  dati  personali  dell'interessato  saranno
trattati  nell'ambito  della  normale  attivita'  dei  titolari   del
trattamento e, precisamente, per quanto riguarda il Cessionario,  per
finalita' connesse e strumentali alla  gestione  del  portafoglio  di
Crediti, finalita' connesse  agli  obblighi  previsti  da  leggi,  da
regolamenti e dalla normativa  comunitaria  nonche'  da  disposizioni
impartite da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi  di
vigilanza  e  controllo,  finalita'  connesse  alla  gestione  ed  al
recupero del credito e, per quanto riguarda Unione di Banche Italiane
S.p.A.,per finalita' connesse all'effettuazione di servizi di calcolo
e di reportistica in  merito  agli  incassi  su  base  aggregata  dei
Crediti  oggetto  della  cessione  e  taluni  servizi  di   carattere
amministrativo fra i quali la tenuta  della  documentazione  relativa
all'operazione  di  emissione  di  titoli  e   della   documentazione
societaria. In relazione alle indicate finalita', il trattamento  dei
dati personali avviene  mediante  strumenti  manuali,  informatici  e
telematici con logiche strettamente correlate alle  finalita'  stesse
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza  dei
dati stessi. Si precisa che i dati personali dei Debitori  Ceduti  in
nostro  possesso  vengono  registrati   e   formeranno   oggetto   di
trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero  sono  strettamente
funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale (per i  quali  il
consenso  dell'interessato  non  e',  quindi,  richiesto).   I   dati
personali dei Debitori  Ceduti  verranno  comunicati  ai  destinatari
della  comunicazione  strettamente   collegati   alle   sopraindicate
finalita' del trattamento e, in particolare, a societa', associazioni
o  studi  professionali  che  prestano  attivita'  di  assistenza   o
consulenza  in  materia  legale,  societa'  controllate  e   societa'
collegate, societa' di recupero crediti, ecc. I soggetti appartenenti
alle  categorie  ai  quali   i   dati   possono   essere   comunicati
utilizzeranno i dati in qualita' di «titolari» ai sensi della  legge,
in  piena  autonomia,  essendo  estranei  all'originario  trattamento
effettuato. I Debitori Ceduti e gli eventuali loro  garanti  potranno
rivolgersi  ai  titolari  e  al  responsabile  del  trattamento   per
esercitare i diritti riconosciuti loro  dall'articolo  7  del  Codice
Privacy (cancellazione, integrazione,  opposizione,  ecc.):  UBI  SPV
Group 2016 S.r.l Foro Buonaparte, 70, 20121 Milano,  Italia;Banco  di
Brescia S.p.A., Corso Martiri  della  Liberta',  13,  25122  Brescia,
Italia; Unione di Banche Italiane S.p.A., Piazza Vittorio  Veneto  8,
24122 Bergamo, Italia. 
  Il predetto articolo 7 attribuisce a ciascun interessato  specifici
diritti tra cui il  diritto  di  chiedere  ed  ottenere  la  conferma
dell'esistenza  o  meno  dei  propri  dati  personali,  di  conoscere
l'origine degli stessi, le finalita' e le modalita' del  trattamento,
l'aggiornamento,  la  rettificazione  nonche',   qualora   vi   abbia
interesse, l'integrazione dei dati personali medesimi. 
  I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a  UBI  SPV
Group 2016 S.r.l Foro Buonaparte, 70, 20121 Milano, Italia; Unione di
Banche Italiane S.p.A., Piazza  Vittorio  Veneto  8,  24122  Bergamo,
Italia; Banco di Brescia S.p.A., Corso Martiri  della  Liberta',  13,
25122 Brescia, Italia. 
  L'informativa completa sara' inviata ai clienti  interessati  dalla
cessione alla prima occasione utile. 
  Milano, 5 luglio 2016 

             UBI SPV Group 2016 S.r.l. - Un consigliere 
                        dott. Andrea Di Cola 

 
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