CREDICO FINANCE 16 S.R.L.
Sede legale: via Barberini, 47 - 00187 Roma - Italia
Capitale sociale: Euro 10,000 i.v.
Partita IVA: 13982771001

(GU Parte Seconda n.122 del 13-10-2016)

 
Avviso di cessione di  crediti  pro-soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 4 della legge 30  aprile  1999,  n.  130  (la
"Legge 130/99") e 58 del Decreto Legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385 (il "Testo Unico Bancario") - ed informativa ai  debitori  ceduti
sul trattamento dei dati personali, ai  sensi  dell'articolo  13  del
Decreto  Legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  (il  "Codice  della
                              Privacy") 
 

  Credico  Finance  16   S.r.l.,   societa'   costituita   ai   sensi
dell'articolo 3 della Legge 130/99  (la  "Societa'"),  comunica  che,
nell'ambito di una operazione di  cartolarizzazione  dei  crediti  ai
sensi della Legge 130/99, in forza di 16  contratti  di  cessione  di
crediti pecuniari conclusi in data 4  ottobre  2016  ai  sensi  degli
articoli 1 e 4 della Legge 130/99 (i  "Contratti  di  Cessione"),  ha
acquistato pro soluto dalle seguenti Banche di  Credito  Cooperativo:
BCC Umbria Credito Cooperativo - Societa'  Cooperativa,  Banca  della
Marca Credito Cooperativo - Soc.  Coop.,  Mantovabanca  1896  Credito
Cooperativo, Bassano Banca - Credito Cooperativo di  Romano  e  Santa
Caterina - Societa' Cooperativa per Azioni, Banca di Anghiari e  Stia
Credito Cooperativo S.C. , Cassa  Rurale  ed  Artigiana  di  Brendola
Credito  Cooperativo  -  Societa'  Cooperativa,  Banca   di   Credito
Cooperativo di Corinaldo - Societa'  Cooperativa,  Banca  di  Credito
Cooperativo  di  Fiumicello  ed  Aiello  del  Friuli  (UD)   Societa'
Cooperativa, Banca del Centroveneto Credito  Cooperativo  -  Societa'
Cooperativa  -  Longare,  Banco  Cooperativo   Emiliano   -   Credito
Cooperativo - Societa' Cooperativa, Banca di Credito  Cooperativo  di
Monterenzio - Societa' Cooperativa, Banca di Credito  Cooperativo  Di
Piove Di Sacco S.C., Centromarca Banca Credito Cooperativo di Treviso
Societa' Cooperativa per Azioni, Cassa Rurale ed Artigiana di Roana -
Credito Cooperativo Societa' Cooperativa, Banca  San  Giorgio  Quinto
Valle Agno Societa' Cooperativa e Cassa Rurale  -  Banca  di  Credito
Cooperativo di Treviglio (collettivamente le "Banche  Cedenti"),  con
effetti economici dalle ore 23:59 del 7 settembre 2016 (la  "Data  di
Godimento"), 16 portafogli di  crediti  individuabili  in  blocco  ai
sensi della Legge 130/99, qualificabili come in bonis  in  base  alla
normativa emanata dalla Banca d'Italia ed identificati sulla base  di
criteri oggettivi come di seguito indicati. In particolare sono stati
oggetto della cessione tutti i crediti per capitale residuo (compresa
la quota capitale delle rate scadute e non ancora pagate),  interessi
(anche di mora) maturati e maturandi alla Data di Godimento,  nonche'
quelli maturati e non scaduti a tale data (esclusi gli  interessi  di
mora) nonche' accessori, spese,  danni,  indennizzi,  ed  ogni  altra
somma  eventualmente  dovuta  (complessivamente   i   "Crediti")   in
relazione ai mutui erogati da ciascuna Banca Cedente (i "Contratti di
Mutuo") che soddisfino alla data del 24  giugno  2016  (la  "Data  di
Valutazione"),  o  alla  diversa  data  specificamente  indicata   in
relazione al relativo criterio, i seguenti criteri generali comuni  a
tutte  le  Banche  Cedenti  ("Criteri  Generali")  ed  altresi',  per
ciascuna Banca Cedente  gli  ulteriori  criteri  specifici  ("Criteri
Specifici")  successivamente  indicati  in  relazione  a  tale  Banca
Cedente: 
  Criteri generali 
  -Mutui denominati in Euro; 
  -Mutui classificati dalla relativa Banca Cedente come in  bonis  in
conformita' alla vigente normativa di vigilanza emanata  dalla  Banca
d'Italia; 
  -Mutui derivanti da Contratti di Mutuo in relazione ai quali almeno
una Rata sia stata pagata; 
  -Mutui garantiti da  un'ipoteca  in  favore  della  relativa  Banca
Cedente (i) di primo grado legale, o (ii) di primo  grado  economico,
intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado  successivo  al  primo
grado legale nel caso in cui alla Data di  Valutazione,  erano  state
integralmente  soddisfatte  le  obbligazioni  garantite   dalla/dalle
ipoteca/ipoteche  di  grado  precedente;  (b)  un'ipoteca  di   grado
successivo al primo grado legale nel caso in cui  tutte  le  ipoteche
aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente
le cui obbligazioni garantite siano state  integralmente  soddisfatte
alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa  Banca
Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri  Criteri
relativi alla stessa Banca Cedente; 
  -Mutui in relazione ai quali sia integralmente trascorso il periodo
di pre-ammortamento eventualmente previsto dal relativo Contratto  di
Mutuo; 
  -Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che  prevedano  il  rimborso
integrale ad una data non successiva al 31 dicembre 2045; 
  -Mutui non derivanti da contratti di mutuo agevolati o comunque non
usufruenti di contributi finanziari di alcun tipo ai sensi di legge o
convenzione (cd. "Mutui agevolati" e "Mutui convenzionati"); 
  -Mutui non derivanti da contratti di mutuo  concessi  a  favore  di
soggetti che siano dipendenti della relativa Banca Cedente; 
  -Mutui  non  derivanti  da  contratti  di  mutuo  qualificati  come
"credito agrario" ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico Bancario,
anche nel caso in cui  l'operazione  di  credito  agrario  sia  stata
effettuata mediante utilizzo di cambiale agraria; 
  -Mutui derivanti da Contratti di Mutuo  (1)  che,  in  relazione  a
tutte le Rate scadute, tranne l'ultima, non ne presentino alcuna  non
pagata alla Data di Valutazione; (2) in relazione ai  quali  l'ultima
Rata scaduta prima della Data di Valutazione  sia  stata  pagata  nei
quindici giorni successivi alla  scadenza;  (3)  che,  alla  Data  di
Godimento, non presentino Rate scadute e non pagate  per  piu'  di  7
giorni; 
  -Mutui interamente erogati, per i quali non sussista alcun  obbligo
di, ne' sia possibile, effettuare ulteriori erogazioni; 
  -Mutui derivanti da Contratti di Mutuo i cui Debitori Ceduti  ed  i
cui Garanti siano persone fisiche residenti in Italia  o  domiciliate
in Italia e comunque residenti nello spazio economico europeo; 
  -Mutui erogati a persone fisiche che, in conformita' con i  criteri
di classificazione adottati dalla Banca d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di  attivita'
economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615
("altre famiglie produttrici"); 
  -Mutui in relazione ai quali il Bene Immobile principale sul  quale
e' costituita l'Ipoteca - intendendosi per tale il Bene Immobile che,
nel caso di costituzione di una o piu' Ipoteche su piu' Beni Immobili
a garanzia dello stesso Mutuo, ha il  valore  risultante  da  perizia
piu' elevato - sia un Bene Immobile residenziale come risultante  (i)
dall'accatastamento di tale Bene Immobile principale nella  categoria
catastale compresa tra "A1" e "A9" oppure tra "R1" e "R3" oppure (ii)
nel caso  in  cui  il  Bene  Immobile  principale  sia  in  corso  di
accatastamento, dall'atto di compravendita a rogito di notaio o dalla
perizia relativa a tale Bene Immobile principale effettuata  in  sede
di erogazione del relativo Mutuo. 
  ad esclusione dei: 
  mutui che, seppure in bonis, siano stati classificati, in qualunque
momento prima della Data di  Godimento  (inclusa),  come  crediti  in
sofferenza  ai  sensi  delle  Istruzioni  di  Vigilanza  della  Banca
d'Italia; 
  mutui in relazione ai quali, alla Data di Godimento  (inclusa),  il
relativo debitore ceduto (i) abbia  inviato  alla  Banca  Cedente  la
comunicazione di accettazione dell'offerta di rinegoziazione,  ovvero
(ii) si sia recato in  una  filiale  della  Banca  Cedente  ed  abbia
accettato l'offerta di rinegoziazione, ai sensi  di  quanto  previsto
dal  D.L.  93/2008  come  convertito  dalla  L.  126/2008   e   dalla
Convenzione sottoscritta tra l'Abi ed il  Ministero  dell'Economia  e
delle Finanze il 19 giugno 2008; 
  mutui in relazione ai quali, al 7 settembre 2016 ore 23:59, (i)  la
Banca Cedente ed il relativo debitore ceduto  abbiano  in  essere  un
accordo di moratoria che preveda la sospensione del  pagamento  delle
rate (integralmente o per la sola  componente  capitale)  o  (ii)  il
relativo debitore abbia presentato alla  Banca  Cedente  domanda  per
l'ammissione ad un accordo di moratoria che  preveda  la  sospensione
del pagamento delle rate (integralmente  o  per  la  sola  componente
capitale). 
  Criteri Specifici 
  I crediti ceduti alla Societa'  da  Banco  Cooperativo  Emiliano  -
Credito Cooperativo - Societa' cooperativa,  sono  stati  selezionati
anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data
di Valutazione (od alla  specifica  data  indicata  in  relazione  al
relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
  -Mutui il cui debito residuo in linea capitale sia, alla  data  del
30 aprile 2016, superiore o uguale ad Euro 47.000 (quarantasettemila)
ed inferiore o uguale ad Euro 500.000 (cinquecentomila); 
  -Mutui che, se a tasso variabile (anche a seguito dell'esercizio di
una opzione di modifica del tasso  da  parte  del  relativo  Debitore
Ceduto), abbiano uno spread superiore o uguale all'1% ed inferiore  o
uguale al 5%; 
  -Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che  prevedano  il  rimborso
integrale ad una data non antecedente al 30 giugno 2016; 
  -Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che siano a tasso fisso o  a
tasso variabile, inclusi 
  (x) i Contratti di Mutuo che prevedano l'opzione  per  il  relativo
Debitore Ceduto di modificare periodicamente il tasso di interesse da
variabile  a  fisso  e/o  viceversa  e,  (y)   per   i   soli   Mutui
originariamente a tasso fisso, i Contratti di Mutuo che prevedano  la
possibilita' da parte del relativo Debitore Ceduto di esercitare,  ad
una certa data, l'opzione di passare al tasso variabile; 
  -Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 30  aprile
2016 non presentavano Rate scadute e non pagate; 
  -Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che prevedono  un  piano  di
ammortamento cosiddetto "alla francese",  per  tale  intendendosi  il
metodo di ammortamento  progressivo  per  cui  ciascuna  Rata  e'  di
importo iniziale costante e  suddivisa  in  una  quota  capitale  che
cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in  una  quota
interessi. 
  ad esclusione dei: 
  mutui erogati da un pool di  banche/enti  creditizi,  ivi  compresa
Banco  Cooperativo  Emiliano  -  Credito   Cooperativo   -   Societa'
cooperativa; 
  mutui garantiti da (i) ipoteca su terreni o (ii)  ipoteca  su  beni
immobili in costruzione non ancora accatastati; 
  mutui derivanti da contratti di  mutuo  che  prevedano  una  soglia
massima al di sopra del quale il tasso di interesse non  puo'  essere
aumentato (c.d. CAP); 
  mutui il  cui  relativo  debitore  risulti  essere  segnalato  come
"sofferenza" da parte di altri istituti  bancari,  diversi  da  Banco
Cooperativo Emiliano - Credito Cooperativo - Societa' cooperativa. 
  I crediti ceduti alla Societa' da Cassa Rurale - Banca  di  Credito
Cooperativo di Treviglio, sono stati selezionati anche sulla base dei
seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di  Valutazione  (od
alla specifica  data  indicata  in  relazione  al  relativo  Criterio
Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
  Mutui il cui debito residuo in linea capitale sia, alla data del  2
marzo 2016, superiore ad Euro 35.000 (trentacinquemila) ed  inferiore
o uguale ad Euro 500.000 (cinquecentomila); 
  Mutui a tasso variabile che abbiano uno spread superiore al  1%  ed
inferiore al 3%; 
  Mutui derivanti da Contratti di Mutuo  che  prevedano  il  rimborso
integrale ad una data non antecedente al 30 settembre 2016; 
  Mutui in relazione ai quali il pagamento delle Rate avvenga tramite
disposizione permanente di  addebito  su  un  conto  corrente  tenuto
presso Cassa Rurale - Banca di Credito Cooperativo di Treviglio; 
  Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che alla  data  del  2  marzo
2016 non presentavano Rate scadute e non pagate. 
  ad esclusione dei: 
  mutui a tasso fisso; 
  contratti di mutuo nei quali sia previsto il pagamento di una  maxi
rata finale alla scadenza del relativo mutuo; 
  mutui erogati da un pool di  banche/enti  creditizi,  ivi  compresa
Cassa Rurale - Banca di Credito Cooperativo di Treviglio; 
  mutui che alla data del 24 giugno  2016  risultavano  essere  nella
fase di pre-ammortamento; 
  mutui garantiti da (i) ipoteca su terreni o (ii)  ipoteca  su  beni
immobili in costruzione non ancora accatastati; 
  mutui derivanti da contratti di  mutuo  che  prevedano  una  soglia
massima al di sopra del quale il tasso di interesse non  puo'  essere
aumentato (c.d. CAP) 
  mutui il  cui  relativo  debitore  risulti  essere  segnalato  come
"sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla  Cassa
Rurale - Banca di Credito Cooperativo di Treviglio; 
  mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano  l'opzione  per
il relativo debitore di modificare (periodicamente  o  ad  una  certa
data) il tasso di interesse da variabile a fisso e/o viceversa. 
  I crediti ceduti alla Societa' da Banca San  Giorgio  Quinto  Valle
Agno Societa' Cooperativa, sono stati selezionati  anche  sulla  base
dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data  di  Valutazione
(od alla specifica data indicata in relazione  al  relativo  Criterio
Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
  Mutui il cui debito residuo in linea capitale sia, alla data del 16
febbraio 2016, superiore ad Euro 20.000 (ventimila) ed  inferiore  ad
Euro 400.000 (quattrocentomila); 
  Mutui derivanti da Contratti di Mutuo  che  prevedano  il  rimborso
integrale ad una data non antecedente al 16 maggio 2018; 
  Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che siano a tasso fisso  o  a
tasso variabile, inclusi i Contratti di Mutuo che prevedano l'opzione
per il relativo Debitore Ceduto di modificare periodicamente il tasso
di interesse da variabile a fisso e/o viceversa; 
  Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 16 febbraio
2016 non presentavano piu' di una Rata scaduta e non pagata. 
  ad esclusione dei: 
  contratti di mutuo nei quali sia previsto il pagamento di una  maxi
rata finale alla scadenza del relativo mutuo; 
  mutui erogati da un pool di  banche/enti  creditizi,  ivi  compresa
Banca San Giorgio Quinto Valle Agno Societa' Cooperativa; 
  mutui che alla data del 16 febbraio 2016 risultavano  essere  nella
fase di pre-ammortamento; 
  mutui garantiti da (i) ipoteca su terreni o (ii)  ipoteca  su  beni
immobili in costruzione non ancora accatastati; 
  mutui il  cui  relativo  debitore  risulti  essere  segnalato  come
"sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla  Banca
San Giorgio Quinto Valle Agno Societa' Cooperativa. 
  I crediti ceduti alla Societa' da  Cassa  Rurale  ed  Artigiana  di
Roana  -  Credito  Cooperativo  Societa'  Cooperativa,   sono   stati
selezionati  anche  sulla  base  dei   seguenti   Criteri   Specifici
applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata
in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale
Banca Cedente: 
  Mutui il cui debito residuo in linea capitale sia, alla data del 30
marzo 2016, superiore o  uguale  ad  Euro  15.000  (quindicimila)  ed
inferiore o uguale ad Euro 350.000 (trecentocinquantamila); 
  Mutui derivanti da Contratti di Mutuo  che  prevedano  il  rimborso
integrale ad una data non antecedente al 31 dicembre 2016; 
  Mutui a tasso variabile che abbiano uno spread superiore  o  uguale
allo 0,75% ed inferiore o uguale al 5%; 
  Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che alla data  del  30  marzo
2016 non presentavano piu' di una Rata scaduta e non pagata. 
  ad esclusione dei: 
  mutui a tasso fisso; 
  mutui erogati da un pool di banche/enti creditizi, ivi compresa  la
Cassa Rurale ed Artigiana di Roana  -  Credito  Cooperativo  Societa'
Cooperativa; 
  mutui garantiti da (i) ipoteca su terreni o (ii)  ipoteca  su  beni
immobili in costruzione non ancora accatastati; 
  mutui derivanti da contratti di  mutuo  che  prevedano  una  soglia
massima al di sopra del quale il tasso di interesse non  puo'  essere
aumentato (c.d. CAP); 
  mutui il  cui  relativo  debitore  risulti  essere  segnalato  come
"sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla  Cassa
Rurale  ed  Artigiana  di  Roana  -  Credito   Cooperativo   Societa'
Cooperativa; 
  mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano  l'opzione  per
il relativo debitore di modificare (periodicamente  o  ad  una  certa
data) il tasso di interesse da variabile a fisso e/o viceversa. 
  I  crediti  ceduti  alla  Societa'  da  Centromarca  Banca  Credito
Cooperativo di Treviso Societa' Cooperativa per  Azioni,  sono  stati
selezionati  anche  sulla  base  dei   seguenti   Criteri   Specifici
applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata
in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale
Banca Cedente: 
  Mutui il cui debito residuo in linea capitale sia, alla data del 29
marzo 2016, superiore o uguale ad Euro  25.000  (venticinquemila)  ed
inferiore o uguale ad Euro 400.000 (quattrocentomila); 
  Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che siano a tasso fisso  o  a
tasso variabile, inclusi 
  (x) i Contratti di Mutuo che prevedano l'opzione  per  il  relativo
Debitore Ceduto di modificare periodicamente il tasso di interesse da
variabile  a  fisso  e/o  viceversa  e,  (y)   per   i   soli   Mutui
originariamente a tasso fisso, i Contratti di Mutuo che prevedano  la
possibilita' da parte del relativo Debitore Ceduto di esercitare,  ad
una certa data, l'opzione di passare al tasso variabile; 
  Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che alla data  del  29  marzo
2016 non presentavano piu' di una Rata scaduta e non pagata. 
  ad esclusione dei: 
  mutui erogati da un pool di  banche/enti  creditizi,  ivi  compresa
Centromarca Banca Credito Cooperativo di Treviso Societa' Cooperativa
per Azioni; 
  mutui garantiti da (i) ipoteca su terreni o (ii)  ipoteca  su  beni
immobili in costruzione non ancora accatastati; 
  mutui il  cui  relativo  debitore  risulti  essere  segnalato  come
"sofferenza"  da  parte  di  altri  istituti  bancari,   diversi   da
Centromarca Banca Credito Cooperativo di Treviso Societa' Cooperativa
per Azioni. 
  mutui erogati a persone fisiche che, in conformita' con  i  criteri
di classificazione adottati dalla Banca d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di  attivita'
economica): 614("artigiani") o 615 ("altre famiglie produttrici"). 
  I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito  Cooperativo  Di
Piove Di Sacco S.C., sono stati  selezionati  anche  sulla  base  dei
seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di  Valutazione  (od
alla specifica  data  indicata  in  relazione  al  relativo  Criterio
Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
  Mutui il cui debito residuo in linea capitale sia, alla data del 24
febbraio 2016, superiore o uguale ad Euro 50.000  (cinquantamila)  ed
inferiore o uguale ad Euro 400.000 (quattrocentomila); 
  Mutui derivanti da Contratti di Mutuo  che  prevedano  il  rimborso
integrale ad una data non antecedente al 30 settembre 2016; 
  Mutui che, se a tasso variabile, abbiano  uno  spread  superiore  o
uguale all'1% ed inferiore al 4%; 
  Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 24 febbraio
2016 non presentavano piu' di una Rata scaduta e non pagata; 
  Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che  prevedono  un  piano  di
ammortamento cosiddetto "alla francese",  per  tale  intendendosi  il
metodo di ammortamento  progressivo  per  cui  ciascuna  Rata  e'  di
importo iniziale costante e  suddivisa  in  una  quota  capitale  che
cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in  una  quota
interessi. 
  ad esclusione dei: 
  mutui erogati da un pool di banche/enti creditizi, ivi compresa  la
Banca di Credito Cooperativo Di Piove Di Sacco S.C.; 
  mutui garantiti da (i) ipoteca su terreni o (ii)  ipoteca  su  beni
immobili in costruzione non ancora accatastati; 
  mutui derivanti da contratti di  mutuo  che  prevedano  una  soglia
massima al di sopra del quale il tasso di interesse non  puo'  essere
aumentato (c.d. CAP); 
  mutui il  cui  relativo  debitore  risulti  essere  segnalato  come
"sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla  Banca
di Credito Cooperativo Di Piove Di Sacco S.C.; 
  mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano  l'opzione  per
il relativo debitore di modificare (periodicamente  o  ad  una  certa
data) il tasso di interesse da variabile a fisso e/o viceversa. 
  I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito  Cooperativo  di
Monterenzio - Societa'  Cooperativa,  sono  stati  selezionati  anche
sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili  alla  Data  di
Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo
Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
  Mutui il cui debito residuo in linea capitale sia, alla data del 30
maggio 2016, superiore ad Euro 35.000 (trentaciquemila) ed  inferiore
ad Euro 300.000 (trecentomila); 
  Mutui derivanti da Contratti di Mutuo  che  prevedano  il  rimborso
integrale ad una data non antecedente al 31 dicembre 2016; 
  Mutui a tasso variabile che abbiano uno spread superiore all'1%  ed
inferiore o uguale al 3%; 
  Mutui in relazione ai quali il pagamento delle Rate avvenga tramite
disposizione permanente di  addebito  su  un  conto  corrente  tenuto
presso la Banca di Credito  Cooperativo  di  Monterenzio  -  Societa'
Cooperativa; 
  Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del  30  maggio
2016 non presentavano Rate scadute e non pagate. 
  ad esclusione dei: 
  mutui a tasso fisso; 
  mutui erogati da un pool di banche/enti creditizi, ivi compresa  la
Banca di Credito Cooperativo di Monterenzio - Societa' Cooperativa; 
  mutui che alla data del 30 maggio  2016  risultavano  essere  nella
fase di pre-ammortamento; 
  mutui garantiti da (i) ipoteca su terreni o (ii)  ipoteca  su  beni
immobili in costruzione non ancora accatastati; 
  mutui derivanti da contratti di  mutuo  che  prevedano  una  soglia
massima al di sopra del quale il tasso di interesse non  puo'  essere
aumentato (c.d. CAP); 
  mutui il  cui  relativo  debitore  risulti  essere  segnalato  come
"sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla  Banca
di Credito Cooperativo di Monterenzio - Societa' Cooperativa; 
  mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano  l'opzione  per
il relativo debitore di modificare (periodicamente  o  ad  una  certa
data) il tasso di interesse da variabile a fisso e/o viceversa. 
  I crediti ceduti alla Societa' da Banca  del  Centroveneto  Credito
Cooperativo - Societa' Cooperativa - Longare, sono stati  selezionati
anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data
di Valutazione (od alla  specifica  data  indicata  in  relazione  al
relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
  Mutui il cui debito residuo in linea capitale sia, alla data del 24
giugno 2016, superiore o uguale ad Euro 44.000  (quarantaquattromila)
ed inferiore o uguale ad Euro 486.000 (quattrocentottantaseimila); 
  Mutui che, se a tasso variabile, abbiano  uno  spread  superiore  o
uguale all'1% ed inferiore o uguale al 3,80%; 
  Mutui derivanti da Contratti di Mutuo  che  prevedano  il  rimborso
integrale ad una data non antecedente al 17 marzo 2017; 
  Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che siano a tasso fisso  o  a
tasso variabile, inclusi 
  (x) i Contratti di Mutuo che prevedano l'opzione  per  il  relativo
Debitore Ceduto di modificare periodicamente il tasso di interesse da
variabile  a  fisso  e/o  viceversa  e,  (y)   per   i   soli   Mutui
originariamente a tasso fisso, i Contratti di Mutuo che prevedano  la
possibilita' da parte del relativo Debitore Ceduto di esercitare,  ad
una certa data, l'opzione di passare al tasso variabile. 
  ad esclusione dei: 
  contratti di mutuo nei quali sia previsto il pagamento di una  maxi
rata finale alla scadenza del relativo mutuo; 
  mutui erogati da un pool di banche/enti creditizi, ivi compresa  la
Banca del Centroveneto Credito Cooperativo - Societa'  Cooperativa  -
Longare; 
  mutui che alla data del 24 giugno  2016  risultavano  essere  nella
fase di pre-ammortamento; 
  mutui garantiti da (i) ipoteca su terreni o (ii)  ipoteca  su  beni
immobili in costruzione non ancora accatastati; 
  mutui il  cui  relativo  debitore  risulti  essere  segnalato  come
"sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla  Banca
del  Centroveneto  Credito  Cooperativo  -  Societa'  Cooperativa   -
Longare; 
  mutui con data di erogazione antecedente al 1° gennaio 2008. 
  I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito  Cooperativo  di
Fiumicello ed Aiello del Friuli (UD) Societa' Cooperativa, sono stati
selezionati  anche  sulla  base  dei   seguenti   Criteri   Specifici
applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata
in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale
Banca Cedente: 
  Mutui il cui debito residuo in linea capitale sia, alla data del 24
giugno 2016, superiore o uguale ad Euro  75.000  (settantacinquemila)
ed inferiore o uguale ad Euro 421.000 (quattrocentoventunomila); 
  Mutui a tasso variabile che abbiano uno spread superiore  o  uguale
allo 0,75%; 
  Mutui derivanti da Contratti di Mutuo  che  prevedano  il  rimborso
integrale ad una data non antecedente al 30 giugno 2016; 
  Mutui con un LTV  (loan  to  value,  calcolato  come  rapporto  tra
ammontare in linea capitale del  Mutuo  erogato  e  valore  del  Bene
Immobile  come  risultante  dalla  perizia  effettuata  in  sede   di
deliberazione della concessione  del  Mutuo)  non  superiore  al  95%
(novantacinque per cento); 
  Mutui in relazione ai quali il pagamento delle Rate avvenga tramite
disposizione permanente di  addebito  su  un  conto  corrente  tenuto
presso la Banca di Credito Cooperativo di Fiumicello  ed  Aiello  del
Friuli (UD) Societa' Cooperativa; 
  Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che alla  data  del  4  marzo
2016 non presentavano piu' di una Rata scaduta e non pagata; 
  Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che  prevedono  un  piano  di
ammortamento cosiddetto "alla francese",  per  tale  intendendosi  il
metodo di ammortamento  progressivo  per  cui  ciascuna  Rata  e'  di
importo iniziale costante e  suddivisa  in  una  quota  capitale  che
cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in  una  quota
interessi. 
  ad esclusione dei: 
  mutui a tasso fisso; 
  mutui erogati da un pool di banche/enti creditizi, ivi compresa  la
Banca di Credito Cooperativo di Fiumicello ed Aiello del Friuli  (UD)
Societa' Cooperativa; 
  mutui che alla data del 24 giugno  2016  risultavano  essere  nella
fase di pre-ammortamento; 
  mutui garantiti da (i) ipoteca su terreni o (ii)  ipoteca  su  beni
immobili in costruzione non ancora accatastati; 
  mutui il  cui  relativo  debitore  risulti  essere  segnalato  come
"sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla  Banca
di Credito Cooperativo  di  Fiumicello  ed  Aiello  del  Friuli  (UD)
Societa' Cooperativa; 
  mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano  l'opzione  per
il relativo debitore di modificare (periodicamente  o  ad  una  certa
data) il tasso di interesse da variabile a fisso e/o viceversa. 
  I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito  Cooperativo  di
Corinaldo - Societa' Cooperativa, sono stati selezionati anche  sulla
base  dei  seguenti  Criteri  Specifici  applicabili  alla  Data   di
Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo
Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
  Mutui il cui debito residuo in linea capitale sia, alla data del 31
marzo 2016, superiore ad Euro  30.000  (trentamila)  ed  inferiore  o
uguale ad Euro 285.000 (duecentoottantacinquemila); 
  Mutui a tasso variabile che abbiano uno spread superiore  o  uguale
allo 0,8% ed inferiore o uguale al 5,75%; 
  Mutui derivanti da Contratti di Mutuo  che  prevedano  il  rimborso
integrale ad una data non antecedente al 16 dicembre 2016; 
  Mutui in relazione ai quali il pagamento delle Rate avvenga tramite
disposizione permanente di  addebito  su  un  conto  corrente  tenuto
presso la Banca  di  Credito  Cooperativo  di  Corinaldo  -  Societa'
Cooperativa; 
  Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che alla data  del  31  marzo
2016 non presentavano Rate scadute e non pagate; 
  Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che  prevedono  un  piano  di
ammortamento cosiddetto "alla francese",  per  tale  intendendosi  il
metodo di ammortamento  progressivo  per  cui  ciascuna  Rata  e'  di
importo iniziale costante e  suddivisa  in  una  quota  capitale  che
cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in  una  quota
interessi. 
  ad esclusione dei: 
  mutui a tasso fisso; 
  mutui erogati da un pool di banche/enti creditizi, ivi compresa  la
Banca di Credito Cooperativo di Corinaldo - Societa' Cooperativa; 
  mutui che alla data del 31 marzo 2016 risultavano essere nella fase
di pre-ammortamento; 
  mutui garantiti da (i) ipoteca su terreni o (ii)  ipoteca  su  beni
immobili in costruzione non ancora accatastati; 
  mutui il  cui  relativo  debitore  risulti  essere  segnalato  come
"sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla  Banca
di Credito Cooperativo di Corinaldo - Societa' Cooperativa; 
  mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano  l'opzione  per
il relativo debitore di modificare (periodicamente  o  ad  una  certa
data) il tasso di interesse da variabile a fisso e/o viceversa. 
  I crediti ceduti alla Societa' da  Cassa  Rurale  ed  Artigiana  di
Brendola Credito  Cooperativo  -  Societa'  Cooperativa,  sono  stati
selezionati  anche  sulla  base  dei   seguenti   Criteri   Specifici
applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata
in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale
Banca Cedente: 
  Mutui il cui debito residuo in linea capitale sia, alla data del 26
aprile 2016, superiore o uguale ad  Euro  50.000  (cinquantamila)  ed
inferiore o uguale ad Euro 500.000 (cinquecentomila); 
  Mutui a tasso variabile che abbiano uno spread superiore all'1%; 
  Mutui derivanti da Contratti di Mutuo  che  prevedano  il  rimborso
integrale ad una data non antecedente al 31 luglio 2016; 
  Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del  26  aprile
2016 non presentavano piu' di una Rata scaduta e non pagata. 
  ad esclusione dei: 
  mutui a tasso fisso; 
  mutui erogati da un pool di banche/enti creditizi, ivi compresa  la
Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola Credito Cooperativo -  Societa'
Cooperativa; 
  mutui che alla data del 26 aprile  2016  risultavano  essere  nella
fase di pre-ammortamento; 
  mutui garantiti da (i) ipoteca su terreni o (ii)  ipoteca  su  beni
immobili in costruzione non ancora accatastati; 
  mutui il  cui  relativo  debitore  risulti  essere  segnalato  come
"sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla  Cassa
Rurale ed  Artigiana  di  Brendola  Credito  Cooperativo  -  Societa'
Cooperativa; 
  mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano  l'opzione  per
il relativo debitore di modificare (periodicamente  o  ad  una  certa
data) il tasso di interesse da variabile a fisso e/o viceversa. 
  I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Anghiari e Stia  Credito
Cooperativo  S.C.,  sono  stati  selezionati  anche  sulla  base  dei
seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di  Valutazione  (od
alla specifica  data  indicata  in  relazione  al  relativo  Criterio
Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
  Mutui il cui debito residuo in linea capitale sia, alla data del 15
aprile    2016,    inferiore    o    uguale    ad    Euro     420.000
(quattrocentoventimila); 
  Mutui che, se a tasso variabile, abbiano uno spread superiore  allo
0,9%; 
  Mutui che, se a tasso fisso, prevedano un tasso  non  inferiore  al
2,25% (incluso) e non superiore al 7,86%; 
  Mutui che alla data del 15 aprile 2016 non presentavano piu' di due
Rate scadute e non pagate. 
  ad esclusione dei: 
  mutui erogati da un pool di banche/enti creditizi, ivi compresa  la
Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo S.C.; 
  mutui che alla data del 15 aprile  2016  risultavano  essere  nella
fase di pre-ammortamento; 
  mutui derivanti da contratti di  mutuo  che  prevedano  una  soglia
massima al di sopra del quale il tasso di interesse non  puo'  essere
aumentato (c.d. CAP); 
  mutui il  cui  relativo  debitore  risulti  essere  segnalato  come
"sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla  Banca
di Anghiari e Stia Credito Cooperativo S.C.; 
  mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano  l'opzione  per
il relativo debitore di modificare (periodicamente  o  ad  una  certa
data) il tasso di interesse da variabile a fisso e/o viceversa. 
  I  crediti  ceduti  alla  Societa'  da  Bassano  Banca  -   Credito
Cooperativo di Romano e Santa Caterina  -  Societa'  Cooperativa  per
Azioni, sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti  Criteri
Specifici applicabili alla Data di  Valutazione  (od  alla  specifica
data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico)  ai  mutui
erogati da tale Banca Cedente: 
  Mutui il cui debito  residuo  in  linea  capitale  sia,  alla  data
dell'11 marzo 2016, superiore o uguale ad Euro 20.000 (ventimila)  ed
inferiore o uguale ad Euro 318.000 (trecentodiciottomila); 
  Mutui a tasso variabile che abbiano uno spread superiore  o  uguale
allo 0,6%; 
  Mutui derivanti da Contratti di Mutuo  che  prevedano  il  rimborso
integrale ad una data non antecedente al 31 dicembre 2016; 
  Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che alla data  dell'11  marzo
2016 non presentavano piu' di una Rata scaduta e non pagata; 
  Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che  prevedono  un  piano  di
ammortamento cosiddetto "alla francese",  per  tale  intendendosi  il
metodo di ammortamento  progressivo  per  cui  ciascuna  Rata  e'  di
importo iniziale costante e  suddivisa  in  una  quota  capitale  che
cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in  una  quota
interessi; 
  Mutui erogati per finanziare l'acquisto e/o la ristrutturazione  di
beni immobili. 
  ad esclusione dei: 
  mutui a tasso fisso; 
  mutui derivanti da contratti di mutuo nei  quali  sia  previsto  il
pagamento di una maxi rata finale alla scadenza del relativo mutuo; 
  mutui erogati da un pool di banche/enti creditizi, ivi compresa  la
Bassano Banca - Credito Cooperativo di  Romano  e  Santa  Caterina  -
Societa' Cooperativa per Azioni; 
  mutui garantiti da (i) ipoteca su terreni o (ii)  ipoteca  su  beni
immobili in costruzione non ancora accatastati; 
  mutui derivanti da contratti di  mutuo  che  prevedano  una  soglia
massima al di sopra del quale il tasso di interesse non  puo'  essere
aumentato (c.d. CAP); 
  mutui il  cui  relativo  debitore  risulti  essere  segnalato  come
"sofferenza" da  parte  di  altri  istituti  bancari,  diversi  dalla
Bassano Banca - Credito Cooperativo di  Romano  e  Santa  Caterina  -
Societa' Cooperativa per Azioni; 
  mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano  l'opzione  per
il relativo debitore di modificare (periodicamente  o  ad  una  certa
data) il tasso di interesse da variabile a fisso e/o viceversa. 
  I  crediti  ceduti  alla  Societa'  da  Mantovabanca  1896  Credito
Cooperativo, sono stati selezionati anche  sulla  base  dei  seguenti
Criteri Specifici applicabili  alla  Data  di  Valutazione  (od  alla
specifica data indicata in relazione al relativo Criterio  Specifico)
ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
  Mutui il cui debito residuo in linea capitale sia, alla data del 26
febbraio 2016, superiore o uguale ad Euro  35.000  (trentacinquemila)
ed inferiore o uguale ad Euro 337.000 (trecentotrentasettemila); 
  Mutui a tasso variabile che abbiano uno spread superiore all'1%  ed
inferiore al 3%; 
  Mutui derivanti da Contratti di Mutuo  che  prevedano  il  rimborso
integrale ad una data non antecedente al 30 giugno 2016; 
  Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 26 febbraio
2016 non presentavano Rate scadute e non pagate. 
  ad esclusione dei: 
  mutui a tasso fisso; 
  mutui erogati da un pool di  banche/enti  creditizi,  ivi  compresa
Mantovabanca 1896 Credito Cooperativo; 
  mutui garantiti da (i) ipoteca su terreni o (ii)  ipoteca  su  beni
immobili in costruzione non ancora accatastati; 
  mutui derivanti da contratti di  mutuo  che  prevedano  una  soglia
massima al di sopra del quale il tasso di interesse non  puo'  essere
aumentato (c.d. CAP); 
  mutui il  cui  relativo  debitore  risulti  essere  segnalato  come
"sofferenza"  da  parte  di  altri  istituti  bancari,   diversi   da
Mantovabanca 1896 Credito Cooperativo; 
  mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano  l'opzione  per
il relativo debitore di modificare (periodicamente  o  ad  una  certa
data) il tasso di interesse da variabile a fisso e/o viceversa. 
  I crediti  ceduti  alla  Societa'  da  Banca  della  Marca  Credito
Cooperativo - Soc. Coop., sono stati selezionati anche sulla base dei
seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di  Valutazione  (od
alla specifica  data  indicata  in  relazione  al  relativo  Criterio
Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
  Mutui il cui debito residuo in linea capitale sia, alla data del 30
marzo 2016, superiore ad Euro 45.000 (quarantaciquemila) ed inferiore
ad Euro 800.000 (ottocentomila); 
  Mutui derivanti da Contratti di Mutuo  che  prevedano  il  rimborso
integrale ad una data non antecedente al 31 dicembre 2016; 
  Mutui che, se a tasso variabile (anche a seguito dell'esercizio  di
una opzione di modifica del tasso  da  parte  del  relativo  Debitore
Ceduto), abbiano uno spread superiore allo 0,9%; 
  Mutui a tasso fisso o a tasso variabile, inclusi i  Mutui  a  tasso
fisso che prevedano la possibilita' da parte del relativo debitore di
esercitare,  ad  una  certa  data,  l'opzione  di  passare  al  tasso
variabile; 
  Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che alla data  del  30  marzo
2016 non presentavano piu' di una Rata scaduta e non pagata; 
  Mutui che, se a tasso fisso (anche a seguito dell'esercizio di  una
opzione di modifica del tasso da parte del relativo Debitore Ceduto),
abbiano un tasso fisso non superiore al 4%. 
  ad esclusione dei: 
  mutui erogati da un pool di banche/enti creditizi, ivi compresa  la
Banca della Marca Credito Cooperativo - Soc. Coop.; 
  mutui garantiti da (i) ipoteca su terreni o (ii)  ipoteca  su  beni
immobili in costruzione non ancora accatastati; 
  mutui il  cui  relativo  debitore  risulti  essere  segnalato  come
"sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla  Banca
della Marca Credito Cooperativo - Soc. Coop.; 
  mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano  l'opzione  per
il  relativo  debitore  di  modificare  periodicamente  il  tasso  di
interesse da variabile a fisso e/o viceversa. 
  I crediti ceduti alla Societa' da BCC Umbria Credito Cooperativo  -
Societa' Cooperativa, sono stati selezionati  anche  sulla  base  dei
seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di  Valutazione  (od
alla specifica  data  indicata  in  relazione  al  relativo  Criterio
Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
  Mutui che: 
  Y. se erogati da ex BCC Mantignana (ora BCC Umbria),  rispettino  i
seguenti criteri di inclusione ed esclusione: 
  Mutui il cui debito residuo in linea capitale sia, alla data del 24
giugno 2016, superiore  o  uguale  ad  Euro  30.000  (trentamila)  ed
inferiore o uguale ad Euro 308.000 (trecentottomila); 
  Mutui che, se a tasso variabile (anche a seguito dell'esercizio  di
una opzione di modifica del tasso  da  parte  del  relativo  Debitore
Ceduto),  abbiano  uno  spread  superiore  o  uguale  allo  0,85%  ed
inferiore o uguale al 4,5%; 
  Mutui che, se a tasso fisso (anche a seguito dell'esercizio di  una
opzione di modifica del tasso da parte del relativo Debitore Ceduto),
abbiano un tasso superiore o uguale allo 1,5% ed inferiore al 4%; 
  Mutui derivanti da Contratti di Mutuo  che  prevedano  il  rimborso
integrale ad una data non antecedente al 30 settembre 2016; 
  Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che siano a tasso fisso  o  a
tasso variabile, inclusi i Contratti di Mutuo che prevedano l'opzione
per il relativo Debitore Ceduto di modificare periodicamente il tasso
di interesse da variabile a fisso e/o viceversa; 
  Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che alla  data  del  3  marzo
2016 non presentavano piu' di due Rate scadute e non pagate; 
  Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che  prevedono  un  piano  di
ammortamento cosiddetto "alla francese",  per  tale  intendendosi  il
metodo di ammortamento  progressivo  per  cui  ciascuna  Rata  e'  di
importo iniziale costante e  suddivisa  in  una  quota  capitale  che
cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in  una  quota
interessi. 
  ad esclusione dei: 
  contratti di mutuo nei quali sia previsto il pagamento di una  maxi
rata finale alla scadenza del relativo mutuo; 
  mutui erogati da un pool di banche/enti creditizi, ivi compresa  la
ex BCC Mantignana (ora BCC Umbria); 
  mutui garantiti da (i) ipoteca su terreni o (ii)  ipoteca  su  beni
immobili in costruzione non ancora accatastati; 
  mutui il  cui  relativo  debitore  risulti  essere  segnalato  come
"sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla ex BCC
Mantignana (ora BCC Umbria); e 
  Z. se erogati da ex BCC Crediumbria (ora BCC Umbria), rispettino  i
seguenti criteri di inclusione ed esclusione: 
  Mutui il cui debito residuo in linea capitale sia, alla data del  1
marzo 2016,  superiore  o  uguale  ad  Euro  30.000  (trentamila)  ed
inferiore o uguale ad Euro 365.000 (trecentosessantacinquemila); 
  Mutui a tasso variabile che abbiano uno spread superiore  all'1,45%
ed inferiore al 6%; 
  Mutui derivanti da Contratti di Mutuo  che  prevedano  il  rimborso
integrale ad una data non antecedente al 30 giugno 2016; 
  Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che alla  data  del  1  marzo
2016 non presentavano piu' di una Rata scaduta e non pagata. 
  ad esclusione dei: 
  mutui a tasso fisso; 
  mutui erogati da un pool di banche/enti creditizi, ivi compresa  la
ex BCC Crediumbria (ora BCC Umbria); 
  mutui che alla data del 24 giugno  2016  risultavano  essere  nella
fase di pre-ammortamento; 
  mutui garantiti da (i) ipoteca su terreni o (ii)  ipoteca  su  beni
immobili in costruzione non ancora accatastati; 
  mutui il  cui  relativo  debitore  risulti  essere  segnalato  come
"sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla ex BCC
Crediumbria (ora BCC Umbria); 
  mutui erogati prima del 1 gennaio 2011; 
  mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano  l'opzione  per
il relativo debitore di modificare (periodicamente  o  ad  una  certa
data) il tasso di interesse da variabile a fisso e/o viceversa. 
  Unitamente ai Crediti sono stati altresi' trasferiti alla Societa',
senza bisogno di alcuna formalita' e  annotazione,  salvo  iscrizione
della cessione presso il registro delle  imprese  e  salvo  eventuali
forme alternative di pubblicita' della cessione stabilite dalla Banca
d'Italia, ai sensi del combinato  disposto  degli  articoli  4  della
legge n. 130/1999 e 58 del Testo  Unico  Bancario,  tutti  gli  altri
diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti alle Banche Cedenti
in relazione ai Crediti, incluse le garanzie ipotecarie  e  le  altre
garanzie reali e personali, i privilegi e le cause di prelazione, gli
accessori, i diritti  derivanti  da  qualsiasi  polizza  assicurativa
sottoscritta in relazione ai Crediti, ai relativi contratti di  mutuo
e ai relativi beni  immobili  e,  piu'  in  generale,  ogni  diritto,
ragione e pretesa (anche ai danni), azione ed eccezione sostanziali e
processuali, facolta' e  prerogativa  ad  essi  inerenti  o  comunque
accessori, derivanti da ogni legge applicabile. 
  Restano escluse dal Contratto  di  Cessione  le  sole  garanzie  di
natura generica (in particolare, le cd.  fideiussioni  omnibus),  che
siano state rilasciate fino ad un importo  massimo  predeterminato  a
garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni,  presenti
e future, a carico del Debitore  Ceduto  nei  confronti  della  Banca
Cedente. 
  La  Societa'  ha  conferito  incarico  a  ciascuna  Banca   Cedente
affinche' in suo nome e per suo conto proceda all'incasso delle somme
dovute in relazione al portafoglio di Crediti  da  ciascuna  di  esse
ceduto. In virtu' di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali
loro garanti, successori o aventi causa, sono  legittimati  a  pagare
presso la relativa Banca Cedente ogni somma dovuta  in  relazione  ai
Crediti e ai diritti ceduti, nelle forme nelle quali il pagamento  di
tale somma era loro consentito, per legge e/o in conformita'  con  le
eventuali ulteriori indicazioni che potranno loro essere comunicate. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione  a  ciascuna
Banca di credito cooperativo, e in particolare:  BCC  Umbria  Credito
Cooperativo - Societa' Cooperativa, con sede legale in Perugia (PG) -
Piazza IV Novembre 31 06100, Banca della Marca Credito Cooperativo  -
Soc. Coop., con sede legale in Via Giuseppe  Garibaldi,  46  -  31010
Orsago (TV), Mantovabanca 1896 Credito Cooperativo, con  sede  legale
in Via della Vittoria 1 - 46041 Asola (MN), Bassano Banca  -  Credito
Cooperativo di Romano e Santa Caterina  -  Societa'  Cooperativa  per
Azioni, con sede legale in Via  G.  Giardino  n.  3  -  36060  Romano
d'Ezzelino (VI), Banca di Anghiari e Stia Credito  Cooperativo  S.C.,
con sede legale in Via Mazzini 17, 52031 Anghiari (AR), Cassa  Rurale
ed Artigiana di Brendola Credito Cooperativo - Societa'  Cooperativa,
con sede legale in Piazza del Mercato n. 23 -  36040  Brendola  (VI),
Banca di Credito Cooperativo di Corinaldo - Societa' Cooperativa, con
sede legale in Via del Corso 45 -  60013  Corinaldo  (AN),  Banca  di
Credito Cooperativo di Fiumicello ed Aiello del Friuli (UD)  Societa'
Cooperativa, con sede legale in Via Gramsci n. 12 - 33050  Fiumicello
(UD),  Banca  del  Centroveneto  Credito   Cooperativo   -   Societa'
Cooperativa - Longare, con sede legale in Via Ponte Costozza n. 12  -
36023 Longare (VI), Banco Cooperativo Emiliano - Credito  Cooperativo
- Societa' Cooperativa, con sede legale in Viale dei Mille 8 -  42121
Reggio dell'Emilia (RE), Banca di Credito Cooperativo di  Monterenzio
-  Societa'  Cooperativa,  con  sede  legale  in  Monterenzio   (BO),
localita' San Benedetto del Querceto, Via Centrale  n.  13  -  C.A.P.
40050, Banca di Credito Cooperativo Di Piove Di Sacco S.C., con  sede
legale in via A. Valerio, 78 - 35028 Piove di Sacco (PD), Centromarca
Banca Credito Cooperativo di Treviso Societa' Cooperativa per Azioni,
con sede legale in Via Riccardo Selvatico 2 -  31100  Treviso,  Cassa
Rurale  ed  Artigiana  di  Roana  -  Credito   Cooperativo   Societa'
Cooperativa, con sede legale in Piazza S. Giustina,  47  36010  Roana
(VI), Banca San Giorgio Quinto Valle Agno Societa'  Cooperativa,  con
sede legale in Via Perlena n. 78 - 36030 Fara Vicentino (VI) e  Cassa
Rurale - Banca di Credito Cooperativo di Treviglio, con  sede  legale
in Via Carlo Carcano 6 - Treviglio (BG). 
  Inoltre,  a  seguito  della  cessione,  la  Societa'  e'   divenuta
esclusiva  titolare  dei  Crediti  e,   di   conseguenza,   ulteriore
"Titolare" del trattamento dei dati personali  relativi  ai  debitori
ceduti; si precisa infatti che ciascuna Banca Cedente rimane titolare
dei relativi contratti di mutuo  e,  di  conseguenza,  "Titolare"  in
quell'ambito del trattamento dei dati personali dei debitori  ceduti,
per i quali rimane ferma l'informativa gia' a suo tempo resa. 
  Tanto premesso, la Societa', anche  per  conto  di  ciascuna  Banca
Cedente, in qualita' di "Titolare" del trattamento dei dati personali
ai sensi del Codice della Privacy, con la presente intende fornire ai
debitori  ceduti  e  agli  eventuali  garanti   alcune   informazioni
riguardanti l'utilizzo dei dati personali. 
  Ai sensi e per gli effetti del Codice della  Privacy,  la  Societa'
non trattera' dati definiti dal Codice della Privacy come "sensibili"
se non in stretta ottemperanza con quanto previsto dal  Codice  della
Privacy e dalla relativa normativa di attuazione. 
  I dati personali continueranno ad essere  trattati  con  le  stesse
modalita' e per le stesse finalita' per  le  quali  gli  stessi  sono
stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti,  cosi'  come  a
suo  tempo  illustrate.  In  particolare,  ciascuna   Banca   Cedente
trattera' i dati personali per finalita' connesse e strumentali  alla
gestione ed amministrazione del portafoglio  di  crediti  ceduti;  al
recupero del credito (ad  es.  conferimento  a  legali  dell'incarico
professionale del recupero del credito, etc.); agli obblighi previsti
da leggi, da regolamenti e dalla  normativa  comunitaria  nonche'  da
disposizioni emesse da autorita' a cio' legittimate dalla legge e  da
organi di vigilanza e controllo. 
  Per il trattamento per le suestese finalita' non  e'  richiesto  il
consenso dei  debitori  ceduti,  mentre  l'eventuale  opposizione  al
trattamento comportera' l'impossibilita' di prosecuzione del rapporto
di mutuo, imponendo l'immediata estinzione del debito residuo. 
  In relazione alle  indicate  finalita',  il  trattamento  dei  dati
personali  avviene  mediante   strumenti   manuali,   informatici   e
telematici con logiche strettamente correlate alle  finalita'  stesse
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza  dei
dati stessi. 
  Per lo svolgimento della propria attivita' di gestione  e  recupero
crediti, la Societa' comunichera' i dati personali per le  "finalita'
del trattamento cui sono destinati  i  dati",  a  persone,  societa',
associazioni  o  studi  professionali  che  prestano   attivita'   di
assistenza o consulenza in materia  legale  e  societa'  di  recupero
crediti. 
  I dati potranno essere comunicati anche a societa' esterne per  (i)
lo  svolgimento  di  attivita'  necessarie  per  l'esecuzione   delle
disposizioni ricevute dalla clientela; (ii) il controllo delle  frodi
e il recupero dei crediti; (iii)  il  controllo  della  qualita'  dei
servizi forniti alla clientela nonche' l'espansione  dell'offerta  di
prodotti. 
  Un elenco dettagliato di tali soggetti  e'  disponibile  presso  la
sede della Societa', come sotto indicato. 
  I soggetti esterni, ai  quali  possono  essere  comunicati  i  dati
sensibili  del  cliente  a  seguito  del   suo   espresso   consenso,
utilizzeranno i medesimi in  qualita'  di  "titolari"  ai  sensi  del
Codice  della  Privacy,  in   piena   autonomia,   essendo   estranei
all'originario trattamento effettuato presso la Societa'.  I  diritti
previsti all'articolo 7 del  Codice  della  Privacy  potranno  essere
esercitati anche mediante  richiesta  scritta  al  nuovo  "Titolare",
Credico Finance 16 S.r.l., con sede  in  Via  Barberini,  47,  00187,
Roma, Italia,  all'attenzione  dell'Amministratore  Unico,  Pierpaolo
Guzzo. 
  Ogni informazione potra' essere piu' agevolmente  richiesta  presso
le sedi in cui e' sorto il rapporto contrattuale ovvero per  iscritto
a: BCC Umbria Credito Cooperativo - Societa'  Cooperativa,  con  sede
legale in Perugia (PG) - Piazza IV Novembre  31  06100,  Banca  della
Marca Credito Cooperativo -  Soc.  Coop.,  con  sede  legale  in  Via
Giuseppe Garibaldi, 46 - 31010 Orsago (TV), Mantovabanca 1896 Credito
Cooperativo, con sede legale in Via della Vittoria 1  -  46041  Asola
(MN), Bassano Banca - Credito Cooperativo di Romano e Santa  Caterina
- Societa' Cooperativa per Azioni, con sede legale in Via G. Giardino
n. 3 - 36060 Romano d'Ezzelino (VI), Banca di Anghiari e Stia Credito
Cooperativo S.C., con sede legale in Via Mazzini 17,  52031  Anghiari
(AR), Cassa Rurale ed Artigiana di  Brendola  Credito  Cooperativo  -
Societa' Cooperativa, con sede legale in Piazza del Mercato n.  23  -
36040 Brendola (VI), Banca di  Credito  Cooperativo  di  Corinaldo  -
Societa' Cooperativa, con sede legale in Via del  Corso  45  -  60013
Corinaldo (AN), Banca di Credito Cooperativo di Fiumicello ed  Aiello
del Friuli (UD) Societa' Cooperativa, con sede legale in Via  Gramsci
n. 12  -  33050  Fiumicello  (UD),  Banca  del  Centroveneto  Credito
Cooperativo - Societa' Cooperativa - Longare, con sede legale in  Via
Ponte Costozza n. 12 - 36023 Longare (VI), Banco Cooperativo Emiliano
- Credito Cooperativo - Societa'  Cooperativa,  con  sede  legale  in
Viale dei Mille 8 - 42121 Reggio dell'Emilia (RE), Banca  di  Credito
Cooperativo di Monterenzio - Societa' Cooperativa, con sede legale in
Monterenzio (BO), localita' San Benedetto del Querceto, Via  Centrale
n. 13 - C.A.P. 40050, Banca di Credito Cooperativo Di Piove Di  Sacco
S.C., con sede legale in via A. Valerio, 78 - 35028  Piove  di  Sacco
(PD), Centromarca  Banca  Credito  Cooperativo  di  Treviso  Societa'
Cooperativa per Azioni, con sede legale in Via Riccardo Selvatico 2 -
31100  Treviso,  Cassa  Rurale  ed  Artigiana  di  Roana  -   Credito
Cooperativo Societa'  Cooperativa,  con  sede  legale  in  Piazza  S.
Giustina, 47 36010 Roana (VI), Banca San Giorgio  Quinto  Valle  Agno
Societa' Cooperativa, con sede legale in Via Perlena n.  78  -  36030
Fara Vicentino (VI) e Cassa Rurale - Banca di Credito Cooperativo  di
Treviglio, con sede legale in Via Carlo Carcano 6 -  Treviglio  (BG),
ciascuna in qualita' di "Responsabile" designato  dalla  Societa'  in
relaziona ai Crediti da ciascuna di essi ceduti ai sensi dell'art. 29
del Codice della Privacy. 
  Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della  Sezione
IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa sulla  "Trasparenza
delle  Operazioni  e  dei  Servizi  Bancari  e  Finanziari"   saranno
adempiuti da ciascuna delle Banche Cedenti, in qualita'  di  soggetto
responsabile di tali obblighi di comunicazione. 

         Credico Finance 16 S.r.l. - L'amministratore unico 
                        dott. Pierpaolo Guzzo 

 
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