Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la "Legge 130/99") e 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il "Testo Unico Bancario") - ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice della Privacy") Credico Finance 16 S.r.l., societa' costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99 (la "Societa'"), comunica che, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della Legge 130/99, in forza di 16 contratti di cessione di crediti pecuniari conclusi in data 4 ottobre 2016 ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 130/99 (i "Contratti di Cessione"), ha acquistato pro soluto dalle seguenti Banche di Credito Cooperativo: BCC Umbria Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa, Banca della Marca Credito Cooperativo - Soc. Coop., Mantovabanca 1896 Credito Cooperativo, Bassano Banca - Credito Cooperativo di Romano e Santa Caterina - Societa' Cooperativa per Azioni, Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo S.C. , Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo di Corinaldo - Societa' Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo di Fiumicello ed Aiello del Friuli (UD) Societa' Cooperativa, Banca del Centroveneto Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa - Longare, Banco Cooperativo Emiliano - Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo di Monterenzio - Societa' Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo Di Piove Di Sacco S.C., Centromarca Banca Credito Cooperativo di Treviso Societa' Cooperativa per Azioni, Cassa Rurale ed Artigiana di Roana - Credito Cooperativo Societa' Cooperativa, Banca San Giorgio Quinto Valle Agno Societa' Cooperativa e Cassa Rurale - Banca di Credito Cooperativo di Treviglio (collettivamente le "Banche Cedenti"), con effetti economici dalle ore 23:59 del 7 settembre 2016 (la "Data di Godimento"), 16 portafogli di crediti individuabili in blocco ai sensi della Legge 130/99, qualificabili come in bonis in base alla normativa emanata dalla Banca d'Italia ed identificati sulla base di criteri oggettivi come di seguito indicati. In particolare sono stati oggetto della cessione tutti i crediti per capitale residuo (compresa la quota capitale delle rate scadute e non ancora pagate), interessi (anche di mora) maturati e maturandi alla Data di Godimento, nonche' quelli maturati e non scaduti a tale data (esclusi gli interessi di mora) nonche' accessori, spese, danni, indennizzi, ed ogni altra somma eventualmente dovuta (complessivamente i "Crediti") in relazione ai mutui erogati da ciascuna Banca Cedente (i "Contratti di Mutuo") che soddisfino alla data del 24 giugno 2016 (la "Data di Valutazione"), o alla diversa data specificamente indicata in relazione al relativo criterio, i seguenti criteri generali comuni a tutte le Banche Cedenti ("Criteri Generali") ed altresi', per ciascuna Banca Cedente gli ulteriori criteri specifici ("Criteri Specifici") successivamente indicati in relazione a tale Banca Cedente: Criteri generali -Mutui denominati in Euro; -Mutui classificati dalla relativa Banca Cedente come in bonis in conformita' alla vigente normativa di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia; -Mutui derivanti da Contratti di Mutuo in relazione ai quali almeno una Rata sia stata pagata; -Mutui garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca Cedente (i) di primo grado legale, o (ii) di primo grado economico, intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui alla Data di Valutazione, erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; (b) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente le cui obbligazioni garantite siano state integralmente soddisfatte alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri relativi alla stessa Banca Cedente; -Mutui in relazione ai quali sia integralmente trascorso il periodo di pre-ammortamento eventualmente previsto dal relativo Contratto di Mutuo; -Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano il rimborso integrale ad una data non successiva al 31 dicembre 2045; -Mutui non derivanti da contratti di mutuo agevolati o comunque non usufruenti di contributi finanziari di alcun tipo ai sensi di legge o convenzione (cd. "Mutui agevolati" e "Mutui convenzionati"); -Mutui non derivanti da contratti di mutuo concessi a favore di soggetti che siano dipendenti della relativa Banca Cedente; -Mutui non derivanti da contratti di mutuo qualificati come "credito agrario" ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico Bancario, anche nel caso in cui l'operazione di credito agrario sia stata effettuata mediante utilizzo di cambiale agraria; -Mutui derivanti da Contratti di Mutuo (1) che, in relazione a tutte le Rate scadute, tranne l'ultima, non ne presentino alcuna non pagata alla Data di Valutazione; (2) in relazione ai quali l'ultima Rata scaduta prima della Data di Valutazione sia stata pagata nei quindici giorni successivi alla scadenza; (3) che, alla Data di Godimento, non presentino Rate scadute e non pagate per piu' di 7 giorni; -Mutui interamente erogati, per i quali non sussista alcun obbligo di, ne' sia possibile, effettuare ulteriori erogazioni; -Mutui derivanti da Contratti di Mutuo i cui Debitori Ceduti ed i cui Garanti siano persone fisiche residenti in Italia o domiciliate in Italia e comunque residenti nello spazio economico europeo; -Mutui erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") o 615 ("altre famiglie produttrici"); -Mutui in relazione ai quali il Bene Immobile principale sul quale e' costituita l'Ipoteca - intendendosi per tale il Bene Immobile che, nel caso di costituzione di una o piu' Ipoteche su piu' Beni Immobili a garanzia dello stesso Mutuo, ha il valore risultante da perizia piu' elevato - sia un Bene Immobile residenziale come risultante (i) dall'accatastamento di tale Bene Immobile principale nella categoria catastale compresa tra "A1" e "A9" oppure tra "R1" e "R3" oppure (ii) nel caso in cui il Bene Immobile principale sia in corso di accatastamento, dall'atto di compravendita a rogito di notaio o dalla perizia relativa a tale Bene Immobile principale effettuata in sede di erogazione del relativo Mutuo. ad esclusione dei: mutui che, seppure in bonis, siano stati classificati, in qualunque momento prima della Data di Godimento (inclusa), come crediti in sofferenza ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia; mutui in relazione ai quali, alla Data di Godimento (inclusa), il relativo debitore ceduto (i) abbia inviato alla Banca Cedente la comunicazione di accettazione dell'offerta di rinegoziazione, ovvero (ii) si sia recato in una filiale della Banca Cedente ed abbia accettato l'offerta di rinegoziazione, ai sensi di quanto previsto dal D.L. 93/2008 come convertito dalla L. 126/2008 e dalla Convenzione sottoscritta tra l'Abi ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 19 giugno 2008; mutui in relazione ai quali, al 7 settembre 2016 ore 23:59, (i) la Banca Cedente ed il relativo debitore ceduto abbiano in essere un accordo di moratoria che preveda la sospensione del pagamento delle rate (integralmente o per la sola componente capitale) o (ii) il relativo debitore abbia presentato alla Banca Cedente domanda per l'ammissione ad un accordo di moratoria che preveda la sospensione del pagamento delle rate (integralmente o per la sola componente capitale). Criteri Specifici I crediti ceduti alla Societa' da Banco Cooperativo Emiliano - Credito Cooperativo - Societa' cooperativa, sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: -Mutui il cui debito residuo in linea capitale sia, alla data del 30 aprile 2016, superiore o uguale ad Euro 47.000 (quarantasettemila) ed inferiore o uguale ad Euro 500.000 (cinquecentomila); -Mutui che, se a tasso variabile (anche a seguito dell'esercizio di una opzione di modifica del tasso da parte del relativo Debitore Ceduto), abbiano uno spread superiore o uguale all'1% ed inferiore o uguale al 5%; -Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano il rimborso integrale ad una data non antecedente al 30 giugno 2016; -Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che siano a tasso fisso o a tasso variabile, inclusi (x) i Contratti di Mutuo che prevedano l'opzione per il relativo Debitore Ceduto di modificare periodicamente il tasso di interesse da variabile a fisso e/o viceversa e, (y) per i soli Mutui originariamente a tasso fisso, i Contratti di Mutuo che prevedano la possibilita' da parte del relativo Debitore Ceduto di esercitare, ad una certa data, l'opzione di passare al tasso variabile; -Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 30 aprile 2016 non presentavano Rate scadute e non pagate; -Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che prevedono un piano di ammortamento cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna Rata e' di importo iniziale costante e suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi. ad esclusione dei: mutui erogati da un pool di banche/enti creditizi, ivi compresa Banco Cooperativo Emiliano - Credito Cooperativo - Societa' cooperativa; mutui garantiti da (i) ipoteca su terreni o (ii) ipoteca su beni immobili in costruzione non ancora accatastati; mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano una soglia massima al di sopra del quale il tasso di interesse non puo' essere aumentato (c.d. CAP); mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato come "sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi da Banco Cooperativo Emiliano - Credito Cooperativo - Societa' cooperativa. I crediti ceduti alla Societa' da Cassa Rurale - Banca di Credito Cooperativo di Treviglio, sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: Mutui il cui debito residuo in linea capitale sia, alla data del 2 marzo 2016, superiore ad Euro 35.000 (trentacinquemila) ed inferiore o uguale ad Euro 500.000 (cinquecentomila); Mutui a tasso variabile che abbiano uno spread superiore al 1% ed inferiore al 3%; Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano il rimborso integrale ad una data non antecedente al 30 settembre 2016; Mutui in relazione ai quali il pagamento delle Rate avvenga tramite disposizione permanente di addebito su un conto corrente tenuto presso Cassa Rurale - Banca di Credito Cooperativo di Treviglio; Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 2 marzo 2016 non presentavano Rate scadute e non pagate. ad esclusione dei: mutui a tasso fisso; contratti di mutuo nei quali sia previsto il pagamento di una maxi rata finale alla scadenza del relativo mutuo; mutui erogati da un pool di banche/enti creditizi, ivi compresa Cassa Rurale - Banca di Credito Cooperativo di Treviglio; mutui che alla data del 24 giugno 2016 risultavano essere nella fase di pre-ammortamento; mutui garantiti da (i) ipoteca su terreni o (ii) ipoteca su beni immobili in costruzione non ancora accatastati; mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano una soglia massima al di sopra del quale il tasso di interesse non puo' essere aumentato (c.d. CAP) mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato come "sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla Cassa Rurale - Banca di Credito Cooperativo di Treviglio; mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano l'opzione per il relativo debitore di modificare (periodicamente o ad una certa data) il tasso di interesse da variabile a fisso e/o viceversa. I crediti ceduti alla Societa' da Banca San Giorgio Quinto Valle Agno Societa' Cooperativa, sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: Mutui il cui debito residuo in linea capitale sia, alla data del 16 febbraio 2016, superiore ad Euro 20.000 (ventimila) ed inferiore ad Euro 400.000 (quattrocentomila); Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano il rimborso integrale ad una data non antecedente al 16 maggio 2018; Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che siano a tasso fisso o a tasso variabile, inclusi i Contratti di Mutuo che prevedano l'opzione per il relativo Debitore Ceduto di modificare periodicamente il tasso di interesse da variabile a fisso e/o viceversa; Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 16 febbraio 2016 non presentavano piu' di una Rata scaduta e non pagata. ad esclusione dei: contratti di mutuo nei quali sia previsto il pagamento di una maxi rata finale alla scadenza del relativo mutuo; mutui erogati da un pool di banche/enti creditizi, ivi compresa Banca San Giorgio Quinto Valle Agno Societa' Cooperativa; mutui che alla data del 16 febbraio 2016 risultavano essere nella fase di pre-ammortamento; mutui garantiti da (i) ipoteca su terreni o (ii) ipoteca su beni immobili in costruzione non ancora accatastati; mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato come "sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla Banca San Giorgio Quinto Valle Agno Societa' Cooperativa. I crediti ceduti alla Societa' da Cassa Rurale ed Artigiana di Roana - Credito Cooperativo Societa' Cooperativa, sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: Mutui il cui debito residuo in linea capitale sia, alla data del 30 marzo 2016, superiore o uguale ad Euro 15.000 (quindicimila) ed inferiore o uguale ad Euro 350.000 (trecentocinquantamila); Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano il rimborso integrale ad una data non antecedente al 31 dicembre 2016; Mutui a tasso variabile che abbiano uno spread superiore o uguale allo 0,75% ed inferiore o uguale al 5%; Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 30 marzo 2016 non presentavano piu' di una Rata scaduta e non pagata. ad esclusione dei: mutui a tasso fisso; mutui erogati da un pool di banche/enti creditizi, ivi compresa la Cassa Rurale ed Artigiana di Roana - Credito Cooperativo Societa' Cooperativa; mutui garantiti da (i) ipoteca su terreni o (ii) ipoteca su beni immobili in costruzione non ancora accatastati; mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano una soglia massima al di sopra del quale il tasso di interesse non puo' essere aumentato (c.d. CAP); mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato come "sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Roana - Credito Cooperativo Societa' Cooperativa; mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano l'opzione per il relativo debitore di modificare (periodicamente o ad una certa data) il tasso di interesse da variabile a fisso e/o viceversa. I crediti ceduti alla Societa' da Centromarca Banca Credito Cooperativo di Treviso Societa' Cooperativa per Azioni, sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: Mutui il cui debito residuo in linea capitale sia, alla data del 29 marzo 2016, superiore o uguale ad Euro 25.000 (venticinquemila) ed inferiore o uguale ad Euro 400.000 (quattrocentomila); Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che siano a tasso fisso o a tasso variabile, inclusi (x) i Contratti di Mutuo che prevedano l'opzione per il relativo Debitore Ceduto di modificare periodicamente il tasso di interesse da variabile a fisso e/o viceversa e, (y) per i soli Mutui originariamente a tasso fisso, i Contratti di Mutuo che prevedano la possibilita' da parte del relativo Debitore Ceduto di esercitare, ad una certa data, l'opzione di passare al tasso variabile; Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 29 marzo 2016 non presentavano piu' di una Rata scaduta e non pagata. ad esclusione dei: mutui erogati da un pool di banche/enti creditizi, ivi compresa Centromarca Banca Credito Cooperativo di Treviso Societa' Cooperativa per Azioni; mutui garantiti da (i) ipoteca su terreni o (ii) ipoteca su beni immobili in costruzione non ancora accatastati; mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato come "sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi da Centromarca Banca Credito Cooperativo di Treviso Societa' Cooperativa per Azioni. mutui erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): 614("artigiani") o 615 ("altre famiglie produttrici"). I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito Cooperativo Di Piove Di Sacco S.C., sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: Mutui il cui debito residuo in linea capitale sia, alla data del 24 febbraio 2016, superiore o uguale ad Euro 50.000 (cinquantamila) ed inferiore o uguale ad Euro 400.000 (quattrocentomila); Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano il rimborso integrale ad una data non antecedente al 30 settembre 2016; Mutui che, se a tasso variabile, abbiano uno spread superiore o uguale all'1% ed inferiore al 4%; Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 24 febbraio 2016 non presentavano piu' di una Rata scaduta e non pagata; Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che prevedono un piano di ammortamento cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna Rata e' di importo iniziale costante e suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi. ad esclusione dei: mutui erogati da un pool di banche/enti creditizi, ivi compresa la Banca di Credito Cooperativo Di Piove Di Sacco S.C.; mutui garantiti da (i) ipoteca su terreni o (ii) ipoteca su beni immobili in costruzione non ancora accatastati; mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano una soglia massima al di sopra del quale il tasso di interesse non puo' essere aumentato (c.d. CAP); mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato come "sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla Banca di Credito Cooperativo Di Piove Di Sacco S.C.; mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano l'opzione per il relativo debitore di modificare (periodicamente o ad una certa data) il tasso di interesse da variabile a fisso e/o viceversa. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito Cooperativo di Monterenzio - Societa' Cooperativa, sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: Mutui il cui debito residuo in linea capitale sia, alla data del 30 maggio 2016, superiore ad Euro 35.000 (trentaciquemila) ed inferiore ad Euro 300.000 (trecentomila); Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano il rimborso integrale ad una data non antecedente al 31 dicembre 2016; Mutui a tasso variabile che abbiano uno spread superiore all'1% ed inferiore o uguale al 3%; Mutui in relazione ai quali il pagamento delle Rate avvenga tramite disposizione permanente di addebito su un conto corrente tenuto presso la Banca di Credito Cooperativo di Monterenzio - Societa' Cooperativa; Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 30 maggio 2016 non presentavano Rate scadute e non pagate. ad esclusione dei: mutui a tasso fisso; mutui erogati da un pool di banche/enti creditizi, ivi compresa la Banca di Credito Cooperativo di Monterenzio - Societa' Cooperativa; mutui che alla data del 30 maggio 2016 risultavano essere nella fase di pre-ammortamento; mutui garantiti da (i) ipoteca su terreni o (ii) ipoteca su beni immobili in costruzione non ancora accatastati; mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano una soglia massima al di sopra del quale il tasso di interesse non puo' essere aumentato (c.d. CAP); mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato come "sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla Banca di Credito Cooperativo di Monterenzio - Societa' Cooperativa; mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano l'opzione per il relativo debitore di modificare (periodicamente o ad una certa data) il tasso di interesse da variabile a fisso e/o viceversa. I crediti ceduti alla Societa' da Banca del Centroveneto Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa - Longare, sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: Mutui il cui debito residuo in linea capitale sia, alla data del 24 giugno 2016, superiore o uguale ad Euro 44.000 (quarantaquattromila) ed inferiore o uguale ad Euro 486.000 (quattrocentottantaseimila); Mutui che, se a tasso variabile, abbiano uno spread superiore o uguale all'1% ed inferiore o uguale al 3,80%; Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano il rimborso integrale ad una data non antecedente al 17 marzo 2017; Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che siano a tasso fisso o a tasso variabile, inclusi (x) i Contratti di Mutuo che prevedano l'opzione per il relativo Debitore Ceduto di modificare periodicamente il tasso di interesse da variabile a fisso e/o viceversa e, (y) per i soli Mutui originariamente a tasso fisso, i Contratti di Mutuo che prevedano la possibilita' da parte del relativo Debitore Ceduto di esercitare, ad una certa data, l'opzione di passare al tasso variabile. ad esclusione dei: contratti di mutuo nei quali sia previsto il pagamento di una maxi rata finale alla scadenza del relativo mutuo; mutui erogati da un pool di banche/enti creditizi, ivi compresa la Banca del Centroveneto Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa - Longare; mutui che alla data del 24 giugno 2016 risultavano essere nella fase di pre-ammortamento; mutui garantiti da (i) ipoteca su terreni o (ii) ipoteca su beni immobili in costruzione non ancora accatastati; mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato come "sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla Banca del Centroveneto Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa - Longare; mutui con data di erogazione antecedente al 1° gennaio 2008. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito Cooperativo di Fiumicello ed Aiello del Friuli (UD) Societa' Cooperativa, sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: Mutui il cui debito residuo in linea capitale sia, alla data del 24 giugno 2016, superiore o uguale ad Euro 75.000 (settantacinquemila) ed inferiore o uguale ad Euro 421.000 (quattrocentoventunomila); Mutui a tasso variabile che abbiano uno spread superiore o uguale allo 0,75%; Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano il rimborso integrale ad una data non antecedente al 30 giugno 2016; Mutui con un LTV (loan to value, calcolato come rapporto tra ammontare in linea capitale del Mutuo erogato e valore del Bene Immobile come risultante dalla perizia effettuata in sede di deliberazione della concessione del Mutuo) non superiore al 95% (novantacinque per cento); Mutui in relazione ai quali il pagamento delle Rate avvenga tramite disposizione permanente di addebito su un conto corrente tenuto presso la Banca di Credito Cooperativo di Fiumicello ed Aiello del Friuli (UD) Societa' Cooperativa; Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 4 marzo 2016 non presentavano piu' di una Rata scaduta e non pagata; Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che prevedono un piano di ammortamento cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna Rata e' di importo iniziale costante e suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi. ad esclusione dei: mutui a tasso fisso; mutui erogati da un pool di banche/enti creditizi, ivi compresa la Banca di Credito Cooperativo di Fiumicello ed Aiello del Friuli (UD) Societa' Cooperativa; mutui che alla data del 24 giugno 2016 risultavano essere nella fase di pre-ammortamento; mutui garantiti da (i) ipoteca su terreni o (ii) ipoteca su beni immobili in costruzione non ancora accatastati; mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato come "sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla Banca di Credito Cooperativo di Fiumicello ed Aiello del Friuli (UD) Societa' Cooperativa; mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano l'opzione per il relativo debitore di modificare (periodicamente o ad una certa data) il tasso di interesse da variabile a fisso e/o viceversa. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito Cooperativo di Corinaldo - Societa' Cooperativa, sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: Mutui il cui debito residuo in linea capitale sia, alla data del 31 marzo 2016, superiore ad Euro 30.000 (trentamila) ed inferiore o uguale ad Euro 285.000 (duecentoottantacinquemila); Mutui a tasso variabile che abbiano uno spread superiore o uguale allo 0,8% ed inferiore o uguale al 5,75%; Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano il rimborso integrale ad una data non antecedente al 16 dicembre 2016; Mutui in relazione ai quali il pagamento delle Rate avvenga tramite disposizione permanente di addebito su un conto corrente tenuto presso la Banca di Credito Cooperativo di Corinaldo - Societa' Cooperativa; Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 31 marzo 2016 non presentavano Rate scadute e non pagate; Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che prevedono un piano di ammortamento cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna Rata e' di importo iniziale costante e suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi. ad esclusione dei: mutui a tasso fisso; mutui erogati da un pool di banche/enti creditizi, ivi compresa la Banca di Credito Cooperativo di Corinaldo - Societa' Cooperativa; mutui che alla data del 31 marzo 2016 risultavano essere nella fase di pre-ammortamento; mutui garantiti da (i) ipoteca su terreni o (ii) ipoteca su beni immobili in costruzione non ancora accatastati; mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato come "sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla Banca di Credito Cooperativo di Corinaldo - Societa' Cooperativa; mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano l'opzione per il relativo debitore di modificare (periodicamente o ad una certa data) il tasso di interesse da variabile a fisso e/o viceversa. I crediti ceduti alla Societa' da Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa, sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: Mutui il cui debito residuo in linea capitale sia, alla data del 26 aprile 2016, superiore o uguale ad Euro 50.000 (cinquantamila) ed inferiore o uguale ad Euro 500.000 (cinquecentomila); Mutui a tasso variabile che abbiano uno spread superiore all'1%; Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano il rimborso integrale ad una data non antecedente al 31 luglio 2016; Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 26 aprile 2016 non presentavano piu' di una Rata scaduta e non pagata. ad esclusione dei: mutui a tasso fisso; mutui erogati da un pool di banche/enti creditizi, ivi compresa la Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa; mutui che alla data del 26 aprile 2016 risultavano essere nella fase di pre-ammortamento; mutui garantiti da (i) ipoteca su terreni o (ii) ipoteca su beni immobili in costruzione non ancora accatastati; mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato come "sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa; mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano l'opzione per il relativo debitore di modificare (periodicamente o ad una certa data) il tasso di interesse da variabile a fisso e/o viceversa. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo S.C., sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: Mutui il cui debito residuo in linea capitale sia, alla data del 15 aprile 2016, inferiore o uguale ad Euro 420.000 (quattrocentoventimila); Mutui che, se a tasso variabile, abbiano uno spread superiore allo 0,9%; Mutui che, se a tasso fisso, prevedano un tasso non inferiore al 2,25% (incluso) e non superiore al 7,86%; Mutui che alla data del 15 aprile 2016 non presentavano piu' di due Rate scadute e non pagate. ad esclusione dei: mutui erogati da un pool di banche/enti creditizi, ivi compresa la Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo S.C.; mutui che alla data del 15 aprile 2016 risultavano essere nella fase di pre-ammortamento; mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano una soglia massima al di sopra del quale il tasso di interesse non puo' essere aumentato (c.d. CAP); mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato come "sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo S.C.; mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano l'opzione per il relativo debitore di modificare (periodicamente o ad una certa data) il tasso di interesse da variabile a fisso e/o viceversa. I crediti ceduti alla Societa' da Bassano Banca - Credito Cooperativo di Romano e Santa Caterina - Societa' Cooperativa per Azioni, sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: Mutui il cui debito residuo in linea capitale sia, alla data dell'11 marzo 2016, superiore o uguale ad Euro 20.000 (ventimila) ed inferiore o uguale ad Euro 318.000 (trecentodiciottomila); Mutui a tasso variabile che abbiano uno spread superiore o uguale allo 0,6%; Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano il rimborso integrale ad una data non antecedente al 31 dicembre 2016; Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che alla data dell'11 marzo 2016 non presentavano piu' di una Rata scaduta e non pagata; Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che prevedono un piano di ammortamento cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna Rata e' di importo iniziale costante e suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi; Mutui erogati per finanziare l'acquisto e/o la ristrutturazione di beni immobili. ad esclusione dei: mutui a tasso fisso; mutui derivanti da contratti di mutuo nei quali sia previsto il pagamento di una maxi rata finale alla scadenza del relativo mutuo; mutui erogati da un pool di banche/enti creditizi, ivi compresa la Bassano Banca - Credito Cooperativo di Romano e Santa Caterina - Societa' Cooperativa per Azioni; mutui garantiti da (i) ipoteca su terreni o (ii) ipoteca su beni immobili in costruzione non ancora accatastati; mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano una soglia massima al di sopra del quale il tasso di interesse non puo' essere aumentato (c.d. CAP); mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato come "sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla Bassano Banca - Credito Cooperativo di Romano e Santa Caterina - Societa' Cooperativa per Azioni; mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano l'opzione per il relativo debitore di modificare (periodicamente o ad una certa data) il tasso di interesse da variabile a fisso e/o viceversa. I crediti ceduti alla Societa' da Mantovabanca 1896 Credito Cooperativo, sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: Mutui il cui debito residuo in linea capitale sia, alla data del 26 febbraio 2016, superiore o uguale ad Euro 35.000 (trentacinquemila) ed inferiore o uguale ad Euro 337.000 (trecentotrentasettemila); Mutui a tasso variabile che abbiano uno spread superiore all'1% ed inferiore al 3%; Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano il rimborso integrale ad una data non antecedente al 30 giugno 2016; Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 26 febbraio 2016 non presentavano Rate scadute e non pagate. ad esclusione dei: mutui a tasso fisso; mutui erogati da un pool di banche/enti creditizi, ivi compresa Mantovabanca 1896 Credito Cooperativo; mutui garantiti da (i) ipoteca su terreni o (ii) ipoteca su beni immobili in costruzione non ancora accatastati; mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano una soglia massima al di sopra del quale il tasso di interesse non puo' essere aumentato (c.d. CAP); mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato come "sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi da Mantovabanca 1896 Credito Cooperativo; mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano l'opzione per il relativo debitore di modificare (periodicamente o ad una certa data) il tasso di interesse da variabile a fisso e/o viceversa. I crediti ceduti alla Societa' da Banca della Marca Credito Cooperativo - Soc. Coop., sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: Mutui il cui debito residuo in linea capitale sia, alla data del 30 marzo 2016, superiore ad Euro 45.000 (quarantaciquemila) ed inferiore ad Euro 800.000 (ottocentomila); Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano il rimborso integrale ad una data non antecedente al 31 dicembre 2016; Mutui che, se a tasso variabile (anche a seguito dell'esercizio di una opzione di modifica del tasso da parte del relativo Debitore Ceduto), abbiano uno spread superiore allo 0,9%; Mutui a tasso fisso o a tasso variabile, inclusi i Mutui a tasso fisso che prevedano la possibilita' da parte del relativo debitore di esercitare, ad una certa data, l'opzione di passare al tasso variabile; Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 30 marzo 2016 non presentavano piu' di una Rata scaduta e non pagata; Mutui che, se a tasso fisso (anche a seguito dell'esercizio di una opzione di modifica del tasso da parte del relativo Debitore Ceduto), abbiano un tasso fisso non superiore al 4%. ad esclusione dei: mutui erogati da un pool di banche/enti creditizi, ivi compresa la Banca della Marca Credito Cooperativo - Soc. Coop.; mutui garantiti da (i) ipoteca su terreni o (ii) ipoteca su beni immobili in costruzione non ancora accatastati; mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato come "sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla Banca della Marca Credito Cooperativo - Soc. Coop.; mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano l'opzione per il relativo debitore di modificare periodicamente il tasso di interesse da variabile a fisso e/o viceversa. I crediti ceduti alla Societa' da BCC Umbria Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa, sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: Mutui che: Y. se erogati da ex BCC Mantignana (ora BCC Umbria), rispettino i seguenti criteri di inclusione ed esclusione: Mutui il cui debito residuo in linea capitale sia, alla data del 24 giugno 2016, superiore o uguale ad Euro 30.000 (trentamila) ed inferiore o uguale ad Euro 308.000 (trecentottomila); Mutui che, se a tasso variabile (anche a seguito dell'esercizio di una opzione di modifica del tasso da parte del relativo Debitore Ceduto), abbiano uno spread superiore o uguale allo 0,85% ed inferiore o uguale al 4,5%; Mutui che, se a tasso fisso (anche a seguito dell'esercizio di una opzione di modifica del tasso da parte del relativo Debitore Ceduto), abbiano un tasso superiore o uguale allo 1,5% ed inferiore al 4%; Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano il rimborso integrale ad una data non antecedente al 30 settembre 2016; Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che siano a tasso fisso o a tasso variabile, inclusi i Contratti di Mutuo che prevedano l'opzione per il relativo Debitore Ceduto di modificare periodicamente il tasso di interesse da variabile a fisso e/o viceversa; Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 3 marzo 2016 non presentavano piu' di due Rate scadute e non pagate; Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che prevedono un piano di ammortamento cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna Rata e' di importo iniziale costante e suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi. ad esclusione dei: contratti di mutuo nei quali sia previsto il pagamento di una maxi rata finale alla scadenza del relativo mutuo; mutui erogati da un pool di banche/enti creditizi, ivi compresa la ex BCC Mantignana (ora BCC Umbria); mutui garantiti da (i) ipoteca su terreni o (ii) ipoteca su beni immobili in costruzione non ancora accatastati; mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato come "sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla ex BCC Mantignana (ora BCC Umbria); e Z. se erogati da ex BCC Crediumbria (ora BCC Umbria), rispettino i seguenti criteri di inclusione ed esclusione: Mutui il cui debito residuo in linea capitale sia, alla data del 1 marzo 2016, superiore o uguale ad Euro 30.000 (trentamila) ed inferiore o uguale ad Euro 365.000 (trecentosessantacinquemila); Mutui a tasso variabile che abbiano uno spread superiore all'1,45% ed inferiore al 6%; Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano il rimborso integrale ad una data non antecedente al 30 giugno 2016; Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che alla data del 1 marzo 2016 non presentavano piu' di una Rata scaduta e non pagata. ad esclusione dei: mutui a tasso fisso; mutui erogati da un pool di banche/enti creditizi, ivi compresa la ex BCC Crediumbria (ora BCC Umbria); mutui che alla data del 24 giugno 2016 risultavano essere nella fase di pre-ammortamento; mutui garantiti da (i) ipoteca su terreni o (ii) ipoteca su beni immobili in costruzione non ancora accatastati; mutui il cui relativo debitore risulti essere segnalato come "sofferenza" da parte di altri istituti bancari, diversi dalla ex BCC Crediumbria (ora BCC Umbria); mutui erogati prima del 1 gennaio 2011; mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano l'opzione per il relativo debitore di modificare (periodicamente o ad una certa data) il tasso di interesse da variabile a fisso e/o viceversa. Unitamente ai Crediti sono stati altresi' trasferiti alla Societa', senza bisogno di alcuna formalita' e annotazione, salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese e salvo eventuali forme alternative di pubblicita' della cessione stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 della legge n. 130/1999 e 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti alle Banche Cedenti in relazione ai Crediti, incluse le garanzie ipotecarie e le altre garanzie reali e personali, i privilegi e le cause di prelazione, gli accessori, i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti, ai relativi contratti di mutuo e ai relativi beni immobili e, piu' in generale, ogni diritto, ragione e pretesa (anche ai danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facolta' e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti da ogni legge applicabile. Restano escluse dal Contratto di Cessione le sole garanzie di natura generica (in particolare, le cd. fideiussioni omnibus), che siano state rilasciate fino ad un importo massimo predeterminato a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni, presenti e future, a carico del Debitore Ceduto nei confronti della Banca Cedente. La Societa' ha conferito incarico a ciascuna Banca Cedente affinche' in suo nome e per suo conto proceda all'incasso delle somme dovute in relazione al portafoglio di Crediti da ciascuna di esse ceduto. In virtu' di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare presso la relativa Banca Cedente ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e ai diritti ceduti, nelle forme nelle quali il pagamento di tale somma era loro consentito, per legge e/o in conformita' con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno loro essere comunicate. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a ciascuna Banca di credito cooperativo, e in particolare: BCC Umbria Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa, con sede legale in Perugia (PG) - Piazza IV Novembre 31 06100, Banca della Marca Credito Cooperativo - Soc. Coop., con sede legale in Via Giuseppe Garibaldi, 46 - 31010 Orsago (TV), Mantovabanca 1896 Credito Cooperativo, con sede legale in Via della Vittoria 1 - 46041 Asola (MN), Bassano Banca - Credito Cooperativo di Romano e Santa Caterina - Societa' Cooperativa per Azioni, con sede legale in Via G. Giardino n. 3 - 36060 Romano d'Ezzelino (VI), Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo S.C., con sede legale in Via Mazzini 17, 52031 Anghiari (AR), Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa, con sede legale in Piazza del Mercato n. 23 - 36040 Brendola (VI), Banca di Credito Cooperativo di Corinaldo - Societa' Cooperativa, con sede legale in Via del Corso 45 - 60013 Corinaldo (AN), Banca di Credito Cooperativo di Fiumicello ed Aiello del Friuli (UD) Societa' Cooperativa, con sede legale in Via Gramsci n. 12 - 33050 Fiumicello (UD), Banca del Centroveneto Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa - Longare, con sede legale in Via Ponte Costozza n. 12 - 36023 Longare (VI), Banco Cooperativo Emiliano - Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa, con sede legale in Viale dei Mille 8 - 42121 Reggio dell'Emilia (RE), Banca di Credito Cooperativo di Monterenzio - Societa' Cooperativa, con sede legale in Monterenzio (BO), localita' San Benedetto del Querceto, Via Centrale n. 13 - C.A.P. 40050, Banca di Credito Cooperativo Di Piove Di Sacco S.C., con sede legale in via A. Valerio, 78 - 35028 Piove di Sacco (PD), Centromarca Banca Credito Cooperativo di Treviso Societa' Cooperativa per Azioni, con sede legale in Via Riccardo Selvatico 2 - 31100 Treviso, Cassa Rurale ed Artigiana di Roana - Credito Cooperativo Societa' Cooperativa, con sede legale in Piazza S. Giustina, 47 36010 Roana (VI), Banca San Giorgio Quinto Valle Agno Societa' Cooperativa, con sede legale in Via Perlena n. 78 - 36030 Fara Vicentino (VI) e Cassa Rurale - Banca di Credito Cooperativo di Treviglio, con sede legale in Via Carlo Carcano 6 - Treviglio (BG). Inoltre, a seguito della cessione, la Societa' e' divenuta esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, ulteriore "Titolare" del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti; si precisa infatti che ciascuna Banca Cedente rimane titolare dei relativi contratti di mutuo e, di conseguenza, "Titolare" in quell'ambito del trattamento dei dati personali dei debitori ceduti, per i quali rimane ferma l'informativa gia' a suo tempo resa. Tanto premesso, la Societa', anche per conto di ciascuna Banca Cedente, in qualita' di "Titolare" del trattamento dei dati personali ai sensi del Codice della Privacy, con la presente intende fornire ai debitori ceduti e agli eventuali garanti alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, la Societa' non trattera' dati definiti dal Codice della Privacy come "sensibili" se non in stretta ottemperanza con quanto previsto dal Codice della Privacy e dalla relativa normativa di attuazione. I dati personali continueranno ad essere trattati con le stesse modalita' e per le stesse finalita' per le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, cosi' come a suo tempo illustrate. In particolare, ciascuna Banca Cedente trattera' i dati personali per finalita' connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di crediti ceduti; al recupero del credito (ad es. conferimento a legali dell'incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonche' da disposizioni emesse da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Per il trattamento per le suestese finalita' non e' richiesto il consenso dei debitori ceduti, mentre l'eventuale opposizione al trattamento comportera' l'impossibilita' di prosecuzione del rapporto di mutuo, imponendo l'immediata estinzione del debito residuo. In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Per lo svolgimento della propria attivita' di gestione e recupero crediti, la Societa' comunichera' i dati personali per le "finalita' del trattamento cui sono destinati i dati", a persone, societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale e societa' di recupero crediti. I dati potranno essere comunicati anche a societa' esterne per (i) lo svolgimento di attivita' necessarie per l'esecuzione delle disposizioni ricevute dalla clientela; (ii) il controllo delle frodi e il recupero dei crediti; (iii) il controllo della qualita' dei servizi forniti alla clientela nonche' l'espansione dell'offerta di prodotti. Un elenco dettagliato di tali soggetti e' disponibile presso la sede della Societa', come sotto indicato. I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati sensibili del cliente a seguito del suo espresso consenso, utilizzeranno i medesimi in qualita' di "titolari" ai sensi del Codice della Privacy, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso la Societa'. I diritti previsti all'articolo 7 del Codice della Privacy potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta al nuovo "Titolare", Credico Finance 16 S.r.l., con sede in Via Barberini, 47, 00187, Roma, Italia, all'attenzione dell'Amministratore Unico, Pierpaolo Guzzo. Ogni informazione potra' essere piu' agevolmente richiesta presso le sedi in cui e' sorto il rapporto contrattuale ovvero per iscritto a: BCC Umbria Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa, con sede legale in Perugia (PG) - Piazza IV Novembre 31 06100, Banca della Marca Credito Cooperativo - Soc. Coop., con sede legale in Via Giuseppe Garibaldi, 46 - 31010 Orsago (TV), Mantovabanca 1896 Credito Cooperativo, con sede legale in Via della Vittoria 1 - 46041 Asola (MN), Bassano Banca - Credito Cooperativo di Romano e Santa Caterina - Societa' Cooperativa per Azioni, con sede legale in Via G. Giardino n. 3 - 36060 Romano d'Ezzelino (VI), Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo S.C., con sede legale in Via Mazzini 17, 52031 Anghiari (AR), Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa, con sede legale in Piazza del Mercato n. 23 - 36040 Brendola (VI), Banca di Credito Cooperativo di Corinaldo - Societa' Cooperativa, con sede legale in Via del Corso 45 - 60013 Corinaldo (AN), Banca di Credito Cooperativo di Fiumicello ed Aiello del Friuli (UD) Societa' Cooperativa, con sede legale in Via Gramsci n. 12 - 33050 Fiumicello (UD), Banca del Centroveneto Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa - Longare, con sede legale in Via Ponte Costozza n. 12 - 36023 Longare (VI), Banco Cooperativo Emiliano - Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa, con sede legale in Viale dei Mille 8 - 42121 Reggio dell'Emilia (RE), Banca di Credito Cooperativo di Monterenzio - Societa' Cooperativa, con sede legale in Monterenzio (BO), localita' San Benedetto del Querceto, Via Centrale n. 13 - C.A.P. 40050, Banca di Credito Cooperativo Di Piove Di Sacco S.C., con sede legale in via A. Valerio, 78 - 35028 Piove di Sacco (PD), Centromarca Banca Credito Cooperativo di Treviso Societa' Cooperativa per Azioni, con sede legale in Via Riccardo Selvatico 2 - 31100 Treviso, Cassa Rurale ed Artigiana di Roana - Credito Cooperativo Societa' Cooperativa, con sede legale in Piazza S. Giustina, 47 36010 Roana (VI), Banca San Giorgio Quinto Valle Agno Societa' Cooperativa, con sede legale in Via Perlena n. 78 - 36030 Fara Vicentino (VI) e Cassa Rurale - Banca di Credito Cooperativo di Treviglio, con sede legale in Via Carlo Carcano 6 - Treviglio (BG), ciascuna in qualita' di "Responsabile" designato dalla Societa' in relaziona ai Crediti da ciascuna di essi ceduti ai sensi dell'art. 29 del Codice della Privacy. Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa sulla "Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari" saranno adempiuti da ciascuna delle Banche Cedenti, in qualita' di soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione. Credico Finance 16 S.r.l. - L'amministratore unico dott. Pierpaolo Guzzo TX16AAB9575