Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Fusione transfrontaliera per incorporazione di Italiana Gestioni Immobiliari S.R.L. Unipersonale in International Properties S.A. Pubblicazione ai sensi dell'articolo 7, D.Lgs. n. 108/2008 Societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera - International Properties S.A. ("Societa' Incorporante"), con sede legale in Lussemburgo L-8525 Calmus, 9A, Um Waschbur, numero B208989 di immatricolazione al Registro di Commercio e delle Aziende di Lussemburgo, capitale sociale di euro 5.000.000, interamente versato. Societa' di diritto del Granducato di Lussemburgo. - Italiana Gestioni Immobiliari Srl Unipersonale ("Societa' Incorporanda"), societa' a responsabilita' limitata, costituita e regolata secondo la legge italiana, con sede sociale in Roma, Piazza in Piscinula, 1, Italia, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al registro delle imprese di Roma n. 13516251009. Modalita' di esercizio dei diritti da parte dei creditori e dei soci di minoranza nonche' modalita' con cui si possono ottenere gratuitamente tali informazioni dalla societa' Conformemente all'art. 268 della LSC, i creditori della societa' incorporante i cui crediti sono anteriori alla data di pubblicazione dell'assemblea generale della societa' incorporante che approva la fusione, possono, nonostante ogni convenzione, entro due mesi da tale pubblicazione, richiedere ad un magistrato presidente della camera del tribunale del circondariato della citta' di Lussemburgo, competente in materia commerciale e come materia di riferimento, la costituzione di garanzie per dei crediti scaduti oppure non scaduti, nel caso in cui la fusione andasse a ridurre le garanzie dei loro crediti. Il presidente respinge tale domanda, se i creditori dispongono di garanzie adeguate, oppure se queste non sono necessarie, tenendo conto della patrimonio della societa' dopo la fusione. Le societa' debitrice puo' evitare questa domanda pagando i creditori anche se il credito non e' ancora giunto a termine. Se la garanzia non e' fornita entro il termine stabilito, il credito diviene immediatamente esigibile. Informazioni supplementari possono essere richieste gratuitamente alla sede della societa' Incorporante. Conformemente agli articoli 2503 e 2505-quater c.c. italiano, i creditori della societa' incorporata i cui crediti sono anteriori alla pubblicazione dell'assemblea che approva la fusione della societa' incorporante, possono fare opposizione a la fusione al tribunale di Roma entro il mese successivo alla pubblicazione dell'assemblea della societa' incorporata approvante la fusione. Il tribunale di Roma autorizzera' la fusione nonostante l'opposizione se considera che il rischio di pregiudizio per i creditori non e' fondato oppure se la societa' incorporata fornisce garanzie adeguate. Non esistono soci di minoranza della Societa' Incorporanda poiche' l'intero capitale della Societa' Incorporanda e' detenuto dalla Societa' Incorporante. Informazioni supplementari possono essere richieste gratuitamente alla sede della societa' Incorporata. Italiana Gestioni Immobiliari S.r.l. Unipersonale L'amministratore unico Enrico Pigliucci TX16AAB9725