ITALIANA GESTIONI IMMOBILIARI S.R.L.

Unipersonale

(GU Parte Seconda n.123 del 15-10-2016)

 
Fusione transfrontaliera  per  incorporazione  di  Italiana  Gestioni
  Immobiliari S.R.L. Unipersonale in International Properties S.A. 
 

  Pubblicazione ai sensi dell'articolo 7, D.Lgs. n. 108/2008 
  Societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera 
  - International Properties S.A. ("Societa' Incorporante"), con sede
legale in Lussemburgo L-8525 Calmus, 9A, Um Waschbur, numero  B208989
di immatricolazione al Registro  di  Commercio  e  delle  Aziende  di
Lussemburgo, capitale sociale di euro 5.000.000, interamente versato.
Societa' di diritto del Granducato di Lussemburgo. 
  -  Italiana  Gestioni  Immobiliari  Srl   Unipersonale   ("Societa'
Incorporanda"), societa' a  responsabilita'  limitata,  costituita  e
regolata secondo la legge italiana, con sede sociale in Roma,  Piazza
in Piscinula, 1, Italia, codice fiscale, partita IVA e iscrizione  al
registro delle imprese di Roma n. 13516251009. 
  Modalita' di esercizio dei diritti da parte  dei  creditori  e  dei
soci di minoranza nonche'  modalita'  con  cui  si  possono  ottenere
gratuitamente tali informazioni dalla societa' 
  Conformemente all'art. 268 della LSC, i  creditori  della  societa'
incorporante i cui crediti sono anteriori alla data di  pubblicazione
dell'assemblea generale della societa' incorporante  che  approva  la
fusione, possono, nonostante ogni convenzione, entro due mesi da tale
pubblicazione, richiedere ad un magistrato  presidente  della  camera
del  tribunale  del  circondariato  della  citta'   di   Lussemburgo,
competente in materia commerciale e come materia di  riferimento,  la
costituzione di garanzie per dei crediti scaduti oppure non  scaduti,
nel caso in cui la fusione andasse a ridurre  le  garanzie  dei  loro
crediti.  Il  presidente  respinge  tale  domanda,  se  i   creditori
dispongono  di  garanzie  adeguate,  oppure  se   queste   non   sono
necessarie, tenendo conto della patrimonio  della  societa'  dopo  la
fusione. Le societa' debitrice puo' evitare questa domanda pagando  i
creditori anche se il credito non e' ancora giunto a termine.  Se  la
garanzia non e'  fornita  entro  il  termine  stabilito,  il  credito
diviene immediatamente esigibile. 
  Informazioni supplementari possono essere  richieste  gratuitamente
alla sede della societa' Incorporante. 
  Conformemente agli articoli 2503 e  2505-quater  c.c.  italiano,  i
creditori della societa' incorporata i  cui  crediti  sono  anteriori
alla  pubblicazione  dell'assemblea  che  approva  la  fusione  della
societa' incorporante, possono  fare  opposizione  a  la  fusione  al
tribunale  di  Roma  entro  il  mese  successivo  alla  pubblicazione
dell'assemblea della societa' incorporata approvante la  fusione.  Il
tribunale di Roma autorizzera' la fusione nonostante l'opposizione se
considera che il rischio  di  pregiudizio  per  i  creditori  non  e'
fondato oppure se la societa' incorporata fornisce garanzie adeguate.
Non esistono soci di minoranza della  Societa'  Incorporanda  poiche'
l'intero capitale  della  Societa'  Incorporanda  e'  detenuto  dalla
Societa'  Incorporante.  Informazioni  supplementari  possono  essere
richieste gratuitamente alla sede della societa' Incorporata. 
  Italiana Gestioni Immobiliari S.r.l. Unipersonale 

                       L'amministratore unico 
                          Enrico Pigliucci 

 
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