Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di cessione di crediti pro soluto - ai sensi dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il "Decreto Legislativo 385/1993") - ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice della Privacy") Banco Popolare Societa' Cooperativa (il "Cessionario" o "Banco Popolare"), comunica che, in forza di un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 13 ottobre 2016 ai sensi dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 385/1993, ha acquistato pro soluto da BPL Mortgages S.r.l. (la "Cedente" o la "Societa'"), con effetti economici dalle ore 00:01 del 9 ottobre 2016 (la "Data di Valutazione"), un portafoglio di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 385/1993, ed identificati sulla base di criteri oggettivi come di seguito indicati. In particolare, sono stati oggetto della cessione tutti i crediti derivanti dai mutui che alla Data di Valutazione (ovvero alla diversa data specificata nel relativo criterio) soddisfacevano i seguenti criteri di selezione (i "Crediti"): A) mutui che siano stati erogati ai sensi di contratti di mutuo disciplinati dalla legge della Repubblica Italiana; e B) mutui denominati in Euro; e C) mutui i cui crediti siano stati ceduti, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti, dal Banco Popolare Societa' Cooperativa e da Credito Bergamasco S.p.A. (prima della fusione della medesima nel Banco Popolare Societa' Cooperativa) a BPL Mortgages S.r.l., ai sensi di quattro contratti di cessione stipulati in data 7 dicembre 2012 e 14 marzo 2013, come da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale no. 145 del 13 dicembre 2012, parte II, sezione "Altri annunzi commerciali" e no. 34 del 21 marzo 2013, parte II, sezione "Altri annunzi commerciali"; e D) mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche: (i) presentino, alla Data di Valutazione, rate scadute e non pagate da 60 giorni di calendario o piu'; (ii) i cui debitori principali siano diversi da (a) persone fisiche (incluse ditte individuali) residenti in Italia o (b) enti giuridici (incluse societa' di persone) costituite ai sensi dell'ordinamento italiano ed aventi sede legale in Italia; (iii) mutui che, alla data del 9 ottobre 2016, presentano tutte le caratteristiche indicate ai punti da (1) a (11) e non presentano alcuna delle caratteristiche indicate ai punti da (12) a (26): 1) mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun obbligo o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; 2) mutui che abbiano almeno una rata, comprensiva di una componente capitale, scaduta e pagata; 3) mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) il debito residuo in linea capitale del mutuo alla data del 9 ottobre 2016 e (ii) il valore di stima dell'immobile di cui al criterio 4 che segue, determinato in prossimita' della stipulazione del medesimo mutuo, e' pari o inferiore all'80%. Ai fini del presente criterio, per "valore di stima dell'immobile" si intende il valore di stima utilizzato dalla banca mutuante nella fase di istruttoria del relativo mutuo. Al fine di valutare la conformita' del proprio mutuo al presente criterio, ciascun mutuatario potra', laddove non disponga gia' di tale informazione, conoscere il valore di stima del relativo immobile rivolgendosi alla filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo; 4) mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica Italiana aventi caratteristiche residenziali, per tali intendendosi gli immobili che, alla data di stipulazione del relativo mutuo, ricadevano in almeno una delle seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 e A11 (ivi inclusi i mutui la cui ipoteca e' costituita oltre che sugli immobili di cui alle categorie precedenti anche sulle c.d. pertinenze che ricadono in una delle seguenti categorie catastali C2, C6 e C7); 5) mutui che presentino un tasso di interesse contrattuale che appartiene ad una delle seguenti categorie: (a) mutui a tasso fisso il cui tasso d'interesse non sia inferiore all'uno per cento su base annua e non sia superiore all'8,5% (otto virgola cinque per cento) su base annua. Per "mutui a tasso fisso" si intendono quei mutui il cui tasso di interesse applicato, contrattualmente stabilito, non preveda variazioni per tutta la durata residua del finanziamento; (b) mutui a tasso variabile la cui maggiorazione (o spread) sopra l'indice di riferimento sia superiore allo zero per cento su base annua e pari o inferiore al 4% (quattro per cento) su base annua. Per "mutui a tasso variabile" si intendono quei mutui il cui tasso di interesse sia parametrato all'euribor; (c) mutui c.d. "misti". Per mutui c.d. "misti" si intendono quei mutui che prevedono un passaggio obbligatorio contrattualmente stabilito da una modalita' di calcolo degli interessi a tasso fisso ad una modalita' di calcolo degli interessi a tasso variabile parametrato all'euribor; e (d) mutui c.d. "modulari". Per mutui c.d. "modulari" si intendono quei mutui che attribuiscono al mutuatario l'opzione di modificare, anche piu' volte durante la durata residua del finanziamento, la modalita' di calcolo degli interessi (A) da una modalita' a tasso variabile parametrato all'euribor ad (B) una modalita' a tasso fisso pari alla somma tra (i) il tasso swap del periodo di riferimento (IRS), rilevato alla data di esercizio da parte del mutuatario della facolta' di modifica della modalita' di calcolo, fino alla scadenza del periodo di applicazione della modalita' di calcolo degli interessi a tasso fisso scelto dal medesimo mutuatario (ii) la maggiorazione (o spread), contrattualmente stabilita, sopra l'indice di riferimento come determinato ai sensi del paragrafo (i) che precede. 6) mutui: (a) ipotecari la cui data di stipulazione sia compresa tra il 15 novembre 1999 (incluso) ed il 1 gennaio 2016 (incluso); o (b) stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di cui all'articolo 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 la cui data di stipulazione sia compresa tra il 5 gennaio 1999 (incluso) ed il 1 aprile 2014 (incluso); 7) mutui le cui rate scadute al 9 ottobre 2016 risultino interamente pagate; 8) mutui il cui pagamento rateale abbia una scadenza mensile, trimestrale o semestrale; 9) mutui il cui debito residuo in linea capitale sia maggiore o uguale ad Euro 10.000; 10) mutui il cui debito residuo in linea capitale sia inferiore o uguale ad Euro 1.500.000; 11) mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico su immobili, intendendosi per tale: (a) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero (b) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo nel caso in cui le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale precedente siano interamente estinte. Sono tuttavia esclusi i crediti nascenti dai mutui che alla data del 9 ottobre 2016 pur presentando le caratteristiche da (1) a (11) sopra indicate, presentano altresi' alla medesima data (salvo ove diversamente previsto) una o piu' delle seguenti caratteristiche: 12) mutui che hanno una o piu' rate insolute (per tale intendendosi una rata che sia scaduta e non pagata interamente alla data del 9 ottobre 2016); 13) mutui che siano stati concessi, anche in qualita' di cointestatari del relativo mutuo, a soggetti che, alla data del 9 ottobre 2016, erano dipendenti di Banco Popolare Societa' Cooperativa ovvero di qualsiasi altra societa' del Gruppo Bancario Banco Popolare Societa' Cooperativa; 14) mutui che siano stati stipulati con erogazione ai sensi di qualsiasi legge (anche regionale e/o provinciale) o normativa che preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti mutui agevolati); 15) mutui classificati alla data di stipulazione come mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; 16) mutui che siano stati concessi a enti pubblici; 17) mutui che siano stati concessi a una o piu' societa' per azioni, societa' a responsabilita' limitata, societa' in nome collettivo o societa' in accomandita semplice; 18) mutui che presentino una o piu' rate, non ancora scadute al 9 ottobre 2016, che siano state, al 9 ottobre 2016, pagate anticipatamente in tutto o in parte; 19) mutui il cui debito residuo, a fronte di un complessivo importo erogato, e' suddiviso in quote e le cui quote sono disciplinate da condizioni economiche e finanziarie specifiche per ciascuna di esse; 20) mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Regione Abruzzo; 21) mutui in relazione ai quali non sono decorsi i termini per la revocatoria della costituzione delle relative ipoteche ai sensi dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 22) mutui che non rispettino i requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 575 del 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento: Parte Tre, Titolo II, Capo 2, Sezione 2, articoli 124, 125, 126 e Parte Tre, Titolo II, Capo 4, Sezione 3, Sottosezione 1, articolo 208. Al fine di valutare la conformita' del proprio mutuo al presente criterio, ciascun mutuatario potra', laddove non disponga gia' di tale informazione, conoscere se il proprio mutuo rispetti o meno tali requisiti rivolgendosi alla filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo; 23) mutui in relazione ai quali (a) e' stata imposta la sospensione del pagamento delle rate ai sensi di norme primarie o secondarie inderogabili ovvero di una disposizione dell'autorita' di vigilanza ovvero (b) il relativo mutuatario abbia ottenuto la sospensione del pagamento delle rate, in entrambi i casi, (c) tale sospensione sia in corso alla data del 9 ottobre 2016; 24) mutui che siano stati concessi a enti ecclesiastici; 25) mutui in relazione ai quali (i) il relativo mutuatario abbia aderito, mediante invio a mezzo posta della lettera di adesione ovvero mediante presentazione della lettera di adesione presso una filiale della banca mutuante, alla proposta di rinegoziazione formulata ai sensi del decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito con legge n. 126 del 24 luglio 2008 e della convenzione stipulata tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione Bancaria Italiana e (ii) tale rinegoziazione sia in corso alla data del 9 ottobre 2016; e 26) mutui erogati da Banca Italease S.p.A. e successivamente confluiti in Banco Popolare Societa' Cooperativa a seguito di fusione, scissione, conferimento di ramo/i d'azienda o cessione di ramo/i d'azienda. In relazione ai criteri esposti nei paragrafi che precedono, per "data di stipulazione" deve intendersi la data originaria di effettiva stipulazione del mutuo, indipendentemente da eventuali accolli intervenuti successivamente a tale data ovvero, in caso di frazionamento, la data del relativo frazionamento. Unitamente ai Crediti sono stati altresi' trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalita' e annotazione, salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese e salvo eventuali forme alternative di pubblicita' della cessione stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 385/1993, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti alla Societa' in relazione ai Crediti, incluse le garanzie ipotecarie e le altre garanzie reali e personali, i privilegi e le cause di prelazione, gli accessori, i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti, ai relativi contratti di mutuo ed ai relativi beni immobili e, piu' in generale, ogni diritto, ragione e pretesa (anche ai danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facolta' e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti da ogni legge applicabile. Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario e' divenuto esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, "Titolare" del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti e con la presente intende fornire ai debitori ceduti e agli eventuali garanti (gli "Interessati") alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, il Cessionario non trattera' dati definiti dal Codice della Privacy come "sensibili" se non in stretta ottemperanza con quanto previsto dal Codice della Privacy e dalla relativa normativa di attuazione. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati. I dati personali continueranno ad essere trattati con le stesse modalita' e per le stesse finalita' per le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, cosi' come a suo tempo illustrate. In particolare, il Cessionario trattera' i dati personali secondo le finalita' legate: (i) all'adempimento agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorita' a cio' legittimate da legge o da organi di vigilanza e di controllo; e (ii) per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonche' sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonche' alla valutazione ed analisi dei Crediti. In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Per lo svolgimento della propria attivita' di gestione e recupero crediti, il Cessionario comunichera' i dati personali per le "finalita' del trattamento cui sono destinati i dati", a persone, societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale e societa' di recupero crediti. I dati potranno essere comunicati anche a societa' esterne per (i) lo svolgimento di attivita' necessarie per l'esecuzione delle disposizioni ricevute dalla clientela; (ii) il controllo delle frodi e il recupero dei crediti; (iii) il controllo della qualita' dei servizi forniti alla clientela nonche' l'espansione dell'offerta di prodotti. Un elenco dettagliato di tali soggetti e' disponibile presso la sede del Cessionario, come sotto indicato. I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati sensibili del cliente a seguito del suo espresso consenso, utilizzeranno i medesimi in qualita' di "titolari" ai sensi del Codice della Privacy, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso il Cessionario. I diritti previsti all'articolo 7 del Codice della Privacy potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta al nuovo "Titolare", Banco Popolare Societa' Cooperativa, Via Polenghi Lombardo, 13, Lodi, all'attenzione di Anna di Paolo - Daniela Antonini. Lodi, 14 ottobre 2016 Banco Popolare Societa' Cooperativa - Il procuratore Daniela Antonini TX16AAB9856