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Errata corrige
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Notificazione per pubblici proclami Con ordinanza n. 2285 del 22/2/2016, la Sez. III^ del T.A.R. Lazio - Roma autorizzava la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai fini della integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che hanno proposto nei termini della lex specialis la domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 403 posti di dirigente di seconda fascia, indetto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 65107/2014 del 6/5/2014, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate in data 13/5/2014, come da avviso pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale, n. 37, impugnato con ricorso iscritto al n. R.G. 8028/2014 proposto dalla Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego), con il patrocinio dell'avv. Carmine Medici, contro l'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con il predetto ricorso la Dirpubblica, dopo essersi soffermata sulla propria legittimazione a ricorrere sulla base delle finalita' statutarie - volte alla tutela degli interessi delle categorie rappresentate, identificate nei dirigenti e nei funzionari dipendenti delle pubbliche amministrazioni - nei confronti del datore di lavoro, e nel ripercorrere le principali iniziative giudiziarie promosse, ha impugnato la determinazione con cui l'Agenzia delle Entrate in data 13/5/2014 ha indetto un concorso pubblico e il relativo D.M. 14.2.2014, di indizione per il conferimento di 403 posti di dirigente di seconda fascia. Sostiene, in particolare, parte ricorrente come tale concorso risponda, piuttosto che all'esigenza di coprire posizioni dirigenziali vacanti, all'obiettivo di sanare le posizioni dei dipendenti, con la qualifica di funzionario, ai quali, nel tempo, sono stati assegnati incarichi dirigenziali ai sensi del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia, senza peraltro bandire concorsi per l'accesso alla qualifica dirigenziale. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduceva l'illegittimita' del bando di concorso per violazione e falsa applicazione degli artt, 3, co. 2, 51, co. 1, 70, 97, 100, 117, co. 2, lett. g), cost., per violazione della riserva (relativa) di legge, del principio di legalita' sostanziale, dei principi di buon andamento ed imparzialita' della p.a., nonche' l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, co. 1, del 6 luglio 2012, n. 95, conv., con mod., dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, se interpretati nel senso di consentire la reintroduzione, mediante regolamento autorizzato, del concorso pubblico per titoli ed esami, omettendo la fissazione di norme regolatrici della materia, la violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 2, della legge della legge 23 agosto 1988, n. 400, e succ. int. e mod., l'illegittimita' del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 70, nella parte in cui ha reintrodotto il concorso pubblico per titoli ed esami, e la conseguente illegittimita' derivata del bando di concorso. Il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 70, impugnato in via autonoma con ricorso n. R.G. 10362/2013, e' illegittimo in quanto ha reintrodotto nell'ordinamento il concorso pubblico per titoli ed esami, in violazione dei criteri direttivi in tal senso contenuti nella legge delega di cui all'articolo 11, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il D.M. 14.2.2014, ai sensi del quale e' stato bandito il concorso pubblico (speciale) per il reclutamento di 403 dirigenti e il provvedimento prot. n. 65107/2014 del 6/5/2014, sono illegittimi in quanto adottati in violazione della disciplina generale sul reclutamento dei dirigenti di cui all'art. 28 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e del d.P.R. 24 settembre 2004, n. 272, recante la disciplina in materia di "accesso alla qualifica di dirigente". Deduceva, ancora, la ricorrente l'illegittimita' del bando di concorso per violazione e falsa applicazione degli artt, 3, co. 2, 51, co. 1, 70, 97, 100, 117, co. 2, lett. g), cost., per violazione della riserva (relativa) di legge, del principio di legalita' sostanziale, dei principi di buon andamento ed imparzialita' della p.a., la violazione e falsa applicazione dell'art. 17, co. 2, della legge della legge 23 agosto 1988, n. 400, e succ. int. e mod., l'illegittimita' del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 70, nella parte in cui ha demandato al presidente del consiglio dei ministri l'individuazione dei titoli valutabili nell'ambito del concorso pubblico per titoli ed esami senza stabilire alcun criterio direttivo, l'eccesso di potere e la conseguente illegittimita' derivata del bando di concorso. Il d.P.R. n. 70 del 2013 e' illegittimo nella parte in cui demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione dei titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla dirigenza ed il valore massimo assegnabile agli stessi nell'ambito concorsuale, in assenza di criteri predeterminati sulla cui base esercitare tale potere. Di conseguenza dall'illegittimita' in parte qua del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 70, deriva l'illegittimita' del D.M. 14/2/2014 e del provvedimento prot. n. 65107/2014 del 6/5/2014, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha indetto il concorso per il reclutamento di 403 dirigenti di seconda fascia, richiedendosene l'annullamento. Ancora, deduceva l'illegittimita' del bando di concorso per violazione e falsa applicazione degli artt, 3, co. 2, 51, co. 1, 70, 97, 100, 117, co. 2, lett. g), cost., per violazione della riserva (relativa) di legge, del principio di legalita' sostanziale, dei principi di buon andamento ed imparzialita' della p.a., la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, co. 2-bis, del d.p.r. 24 settembre 2004, n. 272, e succ. int. e mod., nella parte in cui ha demandato al Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione dei titoli valutabili nell'ambito del concorso pubblico per titoli ed esami, la carenza di presupposto, la violazione falsa e applicazione dell'art. 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e succ. int. e mod., la nullita' del D.M. 14/2/2014 e del bando di concorso per difetto assoluto di attribuzione. Con riferimento alla previsione, contenuta nel bando, relativa all'attribuzione di un punteggio massimo di 45 punti per "incarichi professionali conferiti formalmente da pubbliche amministrazioni" su 80 (con incidenza del 40% sul punteggio complessivo e del 22,5% per quanto concerne il valore dei titoli costituiti dall'espletamento di incarichi dirigenziali presso la predetta Agenzia del punteggio complessivo massimo) e' dedotta l'illegittimita' del bando per essere stati introdotti, in via amministrativa, criteri di valutazione dei titoli, pur non essendo stato ancora adottato il D.P.C.M. di individuazione dei titoli e dei punteggi, previsto dall'art. 3, comma 2 bis, del d.P.R. n. 272/2004, come introdotto dal d.P.R. n. 70 del 2013. Nel ribadire l'illegittimita' del d.P.R. n. 70 del 2013 nella parte in cui demanda ad un D.P.C.M. l'individuazione dei titoli valutabili, la ricorrente deduce l'illegittimita' del bando prot. n. 65107/2014 del 6/5/2014, per difetto assoluto di attribuzione (ex art. 21-septies della legge n. 241/1990), in quanto l'Agenzia delle Entrate si e' sostituita al Presidente dei Consiglio dei Ministri nella individuazione dei titoli valutabili e del valore massimo assegnabile ad ognuno di essi nell'ambito della procedura concorsuale. Inoltre, l'attribuzione di 45 punti per gli incarichi dirigenziali sul punteggio complessivo di 80 ha introdotto un favor per coloro che, senza averne la qualifica, hanno svolto tali incarichi sulla base del Regolamento dell'Agenzia e della prassi ritenuta illegittima con sentenza del TAR Lazio n. 7636 del 2011. La federazione ricorrente deduceva, altresi', l'illegittimita' degli impugnati provvedimenti per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, co. 2, 51, co. 1, 97 cost., per violazione del principio di legalita' sostanziale, dei principi di buon andamento ed imparzialita' della p.a., la violazione e falsa applicazione dell'art. 52, co. 2, 4 e 5, del digs. 30 marzo 2001, n. 165 , delle norme in materia di assegnazione allo svolgimento di mansioni superiori, dell'allegato "a" del c.c.n.l, del comparto agenzie fiscali sottoscritto il 28 maggio 2004, la carenza assoluta di presupposto e l'eccesso di potere per sviamento. Il bando di concorso e' illegittimo nella parte in cui attribuisce il punteggio con riferimento agli incarichi dirigenziali svolti presso l'Agenzia, dovendo tali incarichi ritenersi nulli o comunque illegittimi per violazione delle disposizioni dettate dal d.lgs. n. 165/2001, in quanto integranti assegnazione di mansioni superiori al di fuori delle ipotesi tassativamente previste, come rilevato dalla sentenza del TAR Lazio n. 6884/2011. Ancora, deduceva l'illegittimita' del bando di concorso per violazione e falsa applicazione degli artt, 3, co. 2, 51, co. 1, 70, 97, 100, 117, co. 2, lett. g), cost., per violazione della riserva (relativa) di legge, del principio di legalita' sostanziale, dei principi di buon andamento ed imparzialita' della p.a., l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, co. 2, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, conv., con mod., dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dell'art. 1, co. 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'art. 8, co. 24, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv., con mod., dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, se interpretati nel senso di consentire la deroga, con regolamento ministeriale ovvero in via amministrativa, alla disciplina generale e ordinaria in materia di accesso alla dirigenza, omettendo la fissazione dei tempi, dei principi e criteri direttivi nell'esercizio del potere di deroga, la violazione falsa applicazione dell'art. 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e succ. int. e mod., la nullita' del D.M. 14/2/2014 per difetto assoluto di attribuzione e la conseguente illegittimita' derivata del bando di concorso. Premesso che il bando di concorso e' stato indetto ai sensi dell'art. 8, comma 24, del decreto legge n. 16 del 2012, il quale a sua volta rinvia all'art. 1, co. 530, della legge n. 296 del 2006 e all'art. 2, co. 2, del D.L. n. 203/2005, dette previsioni devono essere interpretate nel senso della preclusione alla possibilita' di introduzione di deroghe alla disciplina generale in materia di accesso alla dirigenza ad opera di strumenti regolamentari o amministrativi, in assenza di criteri direttivi, in ragione della riserva relativa di legge. Avuto riguardo alla previsione, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legge n. 203/2005, in base alla quale con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze possono essere previste modalita', anche speciali, di reclutamento, tale potere derogatorio non puo' implicare, una volta optato per l'espletamento del concorso pubblico, una deroga alle norme che ne disciplinano lo svolgimento, incorrendosi, diversamente, in una violazione della riserva di legge stante l'assenza di criteri, stabiliti con sufficiente determinatezza, volti ad orientare l'esercizio del potere di deroga. Ne consegue che la citata norma, se interpretata nel senso di consentire il ricorso a modalita' alternative, rispetto al concorso, di reclutamento del personale - quale lo scorrimento di graduatorie - unica conforme alla Costituzione, non puo' legittimare il D.M. 24 aprile 2013, il quale ha introdotto una procedura concorsuale a carattere speciale e derogatoria rispetto alle previsioni dettate dal d.lgs. n. 165 del 2001 e dal D.P.R. n. 272 del 2004. Tra le deroghe illegittimamente introdotte - per non avere il Ministro dell'Economia e delle Finanze alcun potere di deroga - si evidenzia: 1) la previsione della riserva del 50% dei posti messi a concorso al personale dipendente, laddove tale riserva e' indicata nel 30% dall'art. 28 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dall'art. 3 del d.P.R. n. 272 del 2004; 2) la mancata previsione della riserva del 50% dei posti disponibili al corso-concorso di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'Amministrazione, come previsto dagli artt. 3, co. 1, e 7, del d.P.R. n. 272/2004. I vizi cui e' affetto il D.M. 24 aprile 2013 si estendono al bando, che ne costituisce applicazione, con il quale si tende a favorire i funzionari in servizio presso l'Agenzia delle Entrate. Deduceva, ancora, la ricorrente l'illegittimita' degli impugnati provvedimenti per violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 113 cost., dell'art. l della legge 7 agosto 1990, n. 241, e succ. int. e mod., degli artt. 1, 3, 6, 9 e 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, dei principi di pubblicita' e trasparenza dell'attivita' amministrativa. Il provvedimento prot. n. 65107/2014 del 6/5/2014, con il quale il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha disposto l'avviso di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 403 posti di dirigente di seconda fascia e' illegittimo per violazione del principio di pubblicita' e trasparenza ai quali deve essere ispirata l'attivita' amministrativa. Il D.M. 14/2/2014, pur avendo natura regolamentare, non e' stato adottato, ne' pubblicato con le forme previste per i regolamenti, in violazione dell'articoli 17, commi 1, 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e succ. int. e mod., e degli artt. 1, 3, 6, 9 e 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33; lo stesso, infatti, non e' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ne' risulta altrimenti reperibile sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate ne' su quello dei Ministero dell'Economia e Finanze. L'omessa pubblicazione del predetto decreto ministeriale non consente ai potenziali interessati alla procedura concorsuale di comprendere le finalita' del concorso e la natura della deroga introdotta dal bando alla disciplina generale e ordinaria in materia di conferimento della qualifica dirigenziale. A seguito del deposito della sentenza 17 marzo 2015, n. 37, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' dell'articolo 8, comma 24 del decreto legge n. 16/2012 e, in via consequenziale, dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 150/2013 e dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 192/2014, la ricorrente, in data 18 giugno 2015, ha depositato motivi aggiunti con i quali impugna i medesimi atti oggetto del ricorso introduttivo. Al riguardo ha dedotto l'illegittimita' degli impugnati provvedimenti per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., l' illegittimita' costituzionale dell'art. 8, co. 24 del D.L. n. 16/2012, dell'art. 1, co. 14, del D.L. 150/2013 e dell'art. 1, co. 8, del D.L. 192/2014, la violazione e falsa applicazione della sentenza della Corte Costituzionale 17 marzo 2015, n. 17, la violazione falsa applicazione dell'art. 4, co. 3 quinquies, 3 sexies e 3 septies del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la carenza di potere sopravvenuta, l'eccesso di potere. Il bando di concorso e' illegittimo perche' emanato sull'errato presupposto della legittimita', applicabilita' e validita' dell'art. 8, co. 24, del D.L. n. 16/2012, conv. dalla legge n. 44/2012, norma dichiarata illegittima con la sentenza della Corte Costituzionale 17 marzo 2015, n. 37, per effetto della quale e' venuto meno il potere dell'Agenzia delle Entrate di indire il concorso per il conferimento di 403 posti di dirigenti di seconda fascia, essendo stata dichiarata incostituzionale la disposizione che autorizzava l'agenzia ad espletare un concorso per il reclutamento dei dirigenti. Si costituivano in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle entrate eccependo, in via preliminare, l'inammissibilita' del ricorso per difetto di legittimazione attiva in capo alla federazione ricorrente, stante l'assenza di un interesse comune ed omogeneo della categoria rappresentata e il conflitto della proposta azione con gli interessi della categoria dei funzionari, sostenendo, quanto al merito del ricorso la sua infondatezza. Con ordinanza n. 3387 del 18 novembre 2015 e' stata respinta la domanda di sospensione degli effetti dei gravati provvedimenti incidentalmente proposta. Con ordinanza 22 ottobre 2014, n. 4811, il Consiglio di Stato ha, invece, accolto l'appello cautelare ed e' stata, quindi, fissata per la trattazione di merito dinanzi al T.A.R. Lazio l'udienza del 10/2/2016. All'esito, e' stata pronunciata l'ordinanza n. 2285 del 22/2/2016, con la quale la Sez. III^ del T.A.R. Lazio - Roma, richiamato il disposto di cui all'art. 41, co. 2, c.p.a., osservava che in relazione all'atto impugnato costituito da un bando di concorso nel quale, evidentemente, non sono espressamente individuati controinteressati, il ricorso non puo' essere dichiarato inammissibile. Nondimeno, il Collegio ha ritenuto che, sebbene non individuati nell'atto, debbano essere considerati controinteressati al ricorso tutti i soggetti che, nei termini previsti dal bando, abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso, titolari di un interesse legittimo strumentale, che verrebbe pregiudicato nell'ipotesi di accoglimento del ricorso e di conseguente annullamento del bando di concorso, e pertanto qualificabili come controinteressati. Alla luce di tali considerazioni, con ordinanza n. 2285 del 22/2/2016, la Sez. III^ del T.A.R. Lazio - Roma ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai fini della integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che hanno proposto nei termini della lex specialis la domanda di partecipazione alla procedura per cui e' causa, rinviando per la prosecuzione della trattazione del merito alla pubblica udienza del 22/6/2016. avv. Carmine Medici TX16ABA1550