TAR LAZIO - ROMA
Sezione III

(GU Parte Seconda n.33 del 17-3-2016)

 
                 Notificazione per pubblici proclami 
 

  Con ordinanza n. 2285 del 22/2/2016, la Sez. III^ del T.A.R.  Lazio
- Roma autorizzava la notificazione per  pubblici  proclami  mediante
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai  fini  della  integrazione
del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che hanno  proposto
nei termini della lex  specialis  la  domanda  di  partecipazione  al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il  conferimento  di  403
posti di dirigente di seconda fascia, indetto con  provvedimento  del
Direttore  dell'Agenzia  delle  Entrate  prot.  n.   65107/2014   del
6/5/2014,  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell'Agenzia   delle
Entrate in data 13/5/2014, come da avviso  pubblicato  in  pari  data
sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale,  n.  37,  impugnato  con
ricorso iscritto al n.  R.G.  8028/2014  proposto  dalla  Dirpubblica
(Federazione del  Pubblico  Impiego),  con  il  patrocinio  dell'avv.
Carmine  Medici,  contro  l'Agenzia  delle  Entrate  e  il  Ministero
dell'Economia e delle Finanze. 
  Con il predetto ricorso la  Dirpubblica,  dopo  essersi  soffermata
sulla propria legittimazione a ricorrere sulla base  delle  finalita'
statutarie -  volte  alla  tutela  degli  interessi  delle  categorie
rappresentate, identificate nei dirigenti e nei funzionari dipendenti
delle pubbliche amministrazioni - nei confronti del datore di lavoro,
e nel ripercorrere le principali iniziative giudiziarie promosse,  ha
impugnato la determinazione con cui l'Agenzia delle Entrate  in  data
13/5/2014  ha  indetto  un  concorso  pubblico  e  il  relativo  D.M.
14.2.2014, di indizione per il conferimento di 403 posti di dirigente
di seconda fascia. Sostiene, in particolare,  parte  ricorrente  come
tale  concorso  risponda,  piuttosto  che  all'esigenza  di   coprire
posizioni dirigenziali vacanti, all'obiettivo di sanare le  posizioni
dei dipendenti, con la qualifica di funzionario, ai quali, nel tempo,
sono stati assegnati incarichi dirigenziali ai sensi del  Regolamento
di amministrazione dell'Agenzia, senza peraltro bandire concorsi  per
l'accesso  alla  qualifica  dirigenziale.  Con  il  primo  motivo  di
ricorso,  la  ricorrente  deduceva  l'illegittimita'  del  bando   di
concorso per violazione e falsa applicazione degli artt,  3,  co.  2,
51, co. 1, 70, 97, 100, 117, co. 2, lett. g), cost.,  per  violazione
della  riserva  (relativa)  di  legge,  del  principio  di  legalita'
sostanziale, dei principi di buon andamento  ed  imparzialita'  della
p.a., nonche' l'illegittimita' costituzionale dell'art.  11,  co.  1,
del 6 luglio 2012, n. 95, conv., con mod., dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, se interpretati nel senso di  consentire  la  reintroduzione,
mediante regolamento autorizzato, del concorso pubblico per titoli ed
esami, omettendo la fissazione di norme regolatrici della materia, la
violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma  2,  della  legge
della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  succ.  int.   e   mod.,
l'illegittimita' del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 70, nella parte in cui
ha reintrodotto il concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami,  e  la
conseguente illegittimita' derivata del bando di concorso. 
  Il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 70,  impugnato  in  via  autonoma  con
ricorso n. R.G. 10362/2013, e' illegittimo in quanto ha  reintrodotto
nell'ordinamento  il  concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami,  in
violazione dei criteri direttivi in tal senso contenuti  nella  legge
delega di cui all'articolo 11, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il D.M.  14.2.2014,  ai
sensi del quale e' stato bandito il concorso pubblico (speciale)  per
il  reclutamento  di  403  dirigenti  e  il  provvedimento  prot.  n.
65107/2014 del 6/5/2014,  sono  illegittimi  in  quanto  adottati  in
violazione della disciplina generale sul reclutamento  dei  dirigenti
di cui all'art. 28 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e del d.P.R.  24
settembre 2004, n. 272, recante la disciplina in materia di  "accesso
alla  qualifica  di  dirigente".  Deduceva,  ancora,  la   ricorrente
l'illegittimita'  del  bando  di  concorso  per  violazione  e  falsa
applicazione degli artt, 3, co. 2, 51, co. 1, 70, 97, 100,  117,  co.
2, lett. g), cost., per violazione della riserva (relativa) di legge,
del  principio  di  legalita'  sostanziale,  dei  principi  di   buon
andamento  ed  imparzialita'  della  p.a.,  la  violazione  e   falsa
applicazione dell'art. 17, co. 2, della legge della legge  23  agosto
1988, n. 400, e succ. int. e mod.,  l'illegittimita'  del  d.P.R.  16
aprile 2013, n. 70, nella parte in cui ha demandato al presidente del
consiglio  dei  ministri  l'individuazione  dei   titoli   valutabili
nell'ambito del concorso pubblico per titoli ed esami senza stabilire
alcun criterio  direttivo,  l'eccesso  di  potere  e  la  conseguente
illegittimita' derivata del bando di concorso. Il d.P.R.  n.  70  del
2013 e' illegittimo nella parte in cui  demanda  ad  un  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  Ministri  l'individuazione  dei  titoli
valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla  dirigenza  ed
il valore massimo assegnabile agli stessi nell'ambito concorsuale, in
assenza di criteri predeterminati  sulla  cui  base  esercitare  tale
potere. Di conseguenza dall'illegittimita' in parte qua del d.P.R. 16
aprile 2013, n. 70, deriva l'illegittimita' del D.M. 14/2/2014 e  del
provvedimento  prot.  n.  65107/2014  del  6/5/2014,  con  il   quale
l'Agenzia delle Entrate ha indetto il concorso per il reclutamento di
403 dirigenti  di  seconda  fascia,  richiedendosene  l'annullamento.
Ancora,  deduceva  l'illegittimita'  del  bando   di   concorso   per
violazione e falsa applicazione degli artt, 3, co. 2, 51, co. 1,  70,
97, 100, 117, co. 2, lett. g), cost., per  violazione  della  riserva
(relativa) di legge, del  principio  di  legalita'  sostanziale,  dei
principi di buon andamento ed imparzialita' della p.a., la violazione
e falsa applicazione dell'art. 3, co. 2-bis, del d.p.r. 24  settembre
2004, n. 272, e succ. int. e mod., nella parte in cui ha demandato al
Presidente del Consiglio dei  Ministri  l'individuazione  dei  titoli
valutabili nell'ambito del concorso pubblico per titoli ed esami,  la
carenza di presupposto, la violazione falsa e applicazione  dell'art.
21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e succ. int. e mod., la
nullita' del D.M. 14/2/2014 e  del  bando  di  concorso  per  difetto
assoluto di attribuzione. Con riferimento alla previsione,  contenuta
nel bando, relativa all'attribuzione di un punteggio  massimo  di  45
punti per "incarichi professionali conferiti formalmente da pubbliche
amministrazioni"  su  80  (con  incidenza  del  40%   sul   punteggio
complessivo e del 22,5% per quanto  concerne  il  valore  dei  titoli
costituiti dall'espletamento  di  incarichi  dirigenziali  presso  la
predetta  Agenzia  del  punteggio  complessivo  massimo)  e'  dedotta
l'illegittimita' del  bando  per  essere  stati  introdotti,  in  via
amministrativa, criteri di valutazione dei titoli,  pur  non  essendo
stato ancora adottato il D.P.C.M. di individuazione dei titoli e  dei
punteggi, previsto dall'art. 3, comma 2 bis, del d.P.R. n.  272/2004,
come  introdotto  dal  d.P.R.  n.   70   del   2013.   Nel   ribadire
l'illegittimita' del d.P.R. n. 70 del 2013 nella parte in cui demanda
ad un D.P.C.M. l'individuazione dei titoli valutabili, la  ricorrente
deduce l'illegittimita' del bando prot. n. 65107/2014  del  6/5/2014,
per difetto assoluto di attribuzione (ex art. 21-septies della  legge
n. 241/1990), in quanto l'Agenzia delle Entrate si e'  sostituita  al
Presidente dei Consiglio dei Ministri nella individuazione dei titoli
valutabili e  del  valore  massimo  assegnabile  ad  ognuno  di  essi
nell'ambito della procedura concorsuale. Inoltre,  l'attribuzione  di
45 punti per gli incarichi dirigenziali sul punteggio complessivo  di
80 ha introdotto un favor per coloro che, senza averne la  qualifica,
hanno svolto tali incarichi sulla base del Regolamento dell'Agenzia e
della prassi ritenuta illegittima con sentenza del TAR Lazio n.  7636
del   2011.   La   federazione   ricorrente    deduceva,    altresi',
l'illegittimita' degli impugnati provvedimenti per violazione e falsa
applicazione degli  artt.  3,  co.  2,  51,  co.  1,  97  cost.,  per
violazione del principio di legalita' sostanziale,  dei  principi  di
buon andamento ed imparzialita' della p.a.,  la  violazione  e  falsa
applicazione dell'art. 52, co. 2, 4 e 5, del digs. 30 marzo 2001,  n.
165 , delle norme in materia  di  assegnazione  allo  svolgimento  di
mansioni superiori,  dell'allegato  "a"  del  c.c.n.l,  del  comparto
agenzie fiscali sottoscritto il 28 maggio 2004, la  carenza  assoluta
di presupposto e l'eccesso di potere per sviamento. 
  Il bando di concorso e' illegittimo nella parte in cui  attribuisce
il punteggio  con  riferimento  agli  incarichi  dirigenziali  svolti
presso l'Agenzia, dovendo tali incarichi ritenersi nulli  o  comunque
illegittimi per violazione delle disposizioni dettate dal  d.lgs.  n.
165/2001, in quanto integranti assegnazione di mansioni superiori  al
di fuori delle ipotesi tassativamente previste, come  rilevato  dalla
sentenza   del   TAR   Lazio   n.   6884/2011.    Ancora,    deduceva
l'illegittimita'  del  bando  di  concorso  per  violazione  e  falsa
applicazione degli artt, 3, co. 2, 51, co. 1, 70, 97, 100,  117,  co.
2, lett. g), cost., per violazione della riserva (relativa) di legge,
del  principio  di  legalita'  sostanziale,  dei  principi  di   buon
andamento   ed    imparzialita'    della    p.a.,    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2, co. 2, del D.L.  30  settembre  2005,  n.
203, conv., con mod., dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,  dell'art.
1, co. 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'art. 8,  co.
24, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv., con  mod.,  dalla  legge  26
aprile 2012, n. 44,  se  interpretati  nel  senso  di  consentire  la
deroga, con regolamento ministeriale ovvero  in  via  amministrativa,
alla disciplina generale e  ordinaria  in  materia  di  accesso  alla
dirigenza, omettendo la fissazione dei tempi, dei principi e  criteri
direttivi nell'esercizio del potere di deroga,  la  violazione  falsa
applicazione dell'art. 21-septies della legge 7 agosto 1990, n.  241,
e succ. int. e mod., la  nullita'  del  D.M.  14/2/2014  per  difetto
assoluto di attribuzione e la conseguente illegittimita' derivata del
bando di concorso. Premesso che il bando di concorso e' stato indetto
ai sensi dell'art. 8, comma 24, del decreto legge n. 16 del 2012,  il
quale a sua volta rinvia all'art. 1, co. 530, della legge n. 296  del
2006 e all'art. 2, co. 2, del  D.L.  n.  203/2005,  dette  previsioni
devono  essere  interpretate  nel  senso   della   preclusione   alla
possibilita' di introduzione di deroghe alla disciplina  generale  in
materia di accesso alla dirigenza ad opera di strumenti regolamentari
o amministrativi, in assenza di criteri direttivi, in  ragione  della
riserva relativa di legge. Avuto riguardo  alla  previsione,  di  cui
all'art. 2, comma 2, del decreto legge  n.  203/2005,  in  base  alla
quale con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze  possono
essere previste modalita',  anche  speciali,  di  reclutamento,  tale
potere  derogatorio  non  puo'  implicare,  una  volta   optato   per
l'espletamento del concorso pubblico, una deroga alle  norme  che  ne
disciplinano  lo  svolgimento,  incorrendosi,  diversamente,  in  una
violazione della  riserva  di  legge  stante  l'assenza  di  criteri,
stabiliti  con  sufficiente  determinatezza,   volti   ad   orientare
l'esercizio del potere di deroga. Ne consegue che la citata norma, se
interpretata  nel  senso  di  consentire  il  ricorso   a   modalita'
alternative, rispetto al concorso, di reclutamento  del  personale  -
quale  lo  scorrimento  di  graduatorie   -   unica   conforme   alla
Costituzione, non puo' legittimare il D.M. 24 aprile 2013,  il  quale
ha introdotto  una  procedura  concorsuale  a  carattere  speciale  e
derogatoria rispetto alle previsioni dettate dal d.lgs.  n.  165  del
2001 e dal D.P.R. n. 272 del 2004. Tra  le  deroghe  illegittimamente
introdotte - per non avere il Ministro dell'Economia e delle  Finanze
alcun potere di deroga - si evidenzia: 1) la previsione della riserva
del 50% dei posti messi a concorso al personale  dipendente,  laddove
tale riserva e' indicata nel 30% dall'art. 28 del d.lgs. n.  165  del
2001 e dall'art. 3  del  d.P.R.  n.  272  del  2004;  2)  la  mancata
previsione  della  riserva  del  50%   dei   posti   disponibili   al
corso-concorso  di  formazione   bandito   dalla   Scuola   nazionale
dell'Amministrazione, come previsto dagli artt. 3, co. 1,  e  7,  del
d.P.R. n. 272/2004. I vizi cui e' affetto il D.M. 24 aprile  2013  si
estendono al bando, che ne costituisce applicazione, con il quale  si
tende a favorire i funzionari  in  servizio  presso  l'Agenzia  delle
Entrate.  Deduceva,  ancora,  la  ricorrente  l'illegittimita'  degli
impugnati provvedimenti per violazione  e  falsa  applicazione  degli
artt. 97 e 113 cost., dell'art. l della legge 7 agosto 1990, n.  241,
e succ. int. e mod., degli artt. 1, 3, 6, 9 e 12 del d.lgs. 14  marzo
2013, n. 33, dei principi di pubblicita' e trasparenza dell'attivita'
amministrativa. Il provvedimento prot. n.  65107/2014  del  6/5/2014,
con il quale il Direttore  dell'Agenzia  delle  Entrate  ha  disposto
l'avviso di un  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  il
conferimento  di  403  posti  di  dirigente  di  seconda  fascia   e'
illegittimo per violazione del principio di pubblicita' e trasparenza
ai quali deve essere ispirata  l'attivita'  amministrativa.  Il  D.M.
14/2/2014, pur avendo natura regolamentare, non  e'  stato  adottato,
ne' pubblicato con le forme previste per i regolamenti, in violazione
dell'articoli 17, commi 1, 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e succ. int. e mod., e
degli artt. 1, 3, 6, 9 e 12 del d.lgs.  14  marzo  2013,  n.  33;  lo
stesso, infatti, non e' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ne'
risulta altrimenti reperibile sul sito ufficiale  dell'Agenzia  delle
Entrate ne' su quello dei Ministero dell'Economia e Finanze. 
  L'omessa  pubblicazione  del  predetto  decreto  ministeriale   non
consente ai potenziali  interessati  alla  procedura  concorsuale  di
comprendere le finalita'  del  concorso  e  la  natura  della  deroga
introdotta dal bando alla disciplina generale e ordinaria in  materia
di conferimento della qualifica dirigenziale. A seguito del  deposito
della  sentenza  17  marzo  2015,  n.  37,  con  la  quale  la  Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' dell'articolo 8,  comma
24  del  decreto  legge  n.  16/2012  e,   in   via   consequenziale,
dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 150/2013 e dell'articolo
1, comma 8, del decreto-legge 192/2014, la  ricorrente,  in  data  18
giugno 2015, ha depositato motivi aggiunti  con  i  quali  impugna  i
medesimi atti  oggetto  del  ricorso  introduttivo.  Al  riguardo  ha
dedotto l'illegittimita' degli impugnati provvedimenti per violazione
e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., l'  illegittimita'
costituzionale dell'art. 8, co. 24 del D.L. n. 16/2012, dell'art.  1,
co. 14, del D.L. 150/2013 e dell'art. 1, co. 8, del D.L. 192/2014, la
violazione  e  falsa  applicazione   della   sentenza   della   Corte
Costituzionale 17 marzo 2015, n. 17, la violazione falsa applicazione
dell'art. 4, co. 3 quinquies, 3 sexies e 3 septies del D.L. 31 agosto
2013, n. 101, convertito dalla legge 30  ottobre  2013,  n.  125,  la
carenza di potere sopravvenuta, l'eccesso  di  potere.  Il  bando  di
concorso e' illegittimo perche' emanato sull'errato presupposto della
legittimita', applicabilita' e validita' dell'art.  8,  co.  24,  del
D.L. n. 16/2012, conv.  dalla  legge  n.  44/2012,  norma  dichiarata
illegittima con la sentenza della Corte Costituzionale 17 marzo 2015,
n. 37, per effetto della quale e' venuto meno il potere  dell'Agenzia
delle Entrate di indire il concorso per il conferimento di 403  posti
di  dirigenti   di   seconda   fascia,   essendo   stata   dichiarata
incostituzionale  la  disposizione  che  autorizzava   l'agenzia   ad
espletare  un  concorso  per  il  reclutamento  dei   dirigenti.   Si
costituivano in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze e
l'Agenzia   delle   entrate   eccependo,    in    via    preliminare,
l'inammissibilita' del ricorso per difetto di  legittimazione  attiva
in capo alla federazione ricorrente, stante l'assenza di un interesse
comune ed omogeneo della categoria rappresentata e il conflitto della
proposta azione con gli interessi  della  categoria  dei  funzionari,
sostenendo, quanto al merito del ricorso  la  sua  infondatezza.  Con
ordinanza n. 3387 del 18 novembre 2015 e' stata respinta  la  domanda
di   sospensione   degli   effetti    dei    gravati    provvedimenti
incidentalmente proposta. 
  Con ordinanza 22 ottobre 2014, n. 4811, il Consiglio di  Stato  ha,
invece, accolto l'appello cautelare ed e' stata, quindi, fissata  per
la trattazione di  merito  dinanzi  al  T.A.R.  Lazio  l'udienza  del
10/2/2016. All'esito, e' stata pronunciata l'ordinanza  n.  2285  del
22/2/2016, con la quale  la  Sez.  III^  del  T.A.R.  Lazio  -  Roma,
richiamato il disposto di cui all'art. 41, co. 2,  c.p.a.,  osservava
che in  relazione  all'atto  impugnato  costituito  da  un  bando  di
concorso nel quale, evidentemente, non sono espressamente individuati
controinteressati,   il   ricorso   non   puo'   essere    dichiarato
inammissibile. Nondimeno, il Collegio ha ritenuto  che,  sebbene  non
individuati nell'atto, debbano essere  considerati  controinteressati
al ricorso tutti i soggetti che,  nei  termini  previsti  dal  bando,
abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso, titolari di
un  interesse  legittimo  strumentale,  che   verrebbe   pregiudicato
nell'ipotesi  di  accoglimento   del   ricorso   e   di   conseguente
annullamento del bando di concorso,  e  pertanto  qualificabili  come
controinteressati. Alla luce di tali considerazioni, con ordinanza n.
2285 del  22/2/2016,  la  Sez.  III^  del  T.A.R.  Lazio  -  Roma  ha
autorizzato  la  notificazione   per   pubblici   proclami   mediante
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai  fini  della  integrazione
del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che hanno  proposto
nei termini della lex specialis la  domanda  di  partecipazione  alla
procedura per cui e'  causa,  rinviando  per  la  prosecuzione  della
trattazione del merito alla pubblica udienza del 22/6/2016. 

                         avv. Carmine Medici 

 
TX16ABA1550
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