TAR LAZIO - ROMA
Sezione II - quater

(GU Parte Seconda n.33 del 17-3-2016)

 
        Notificazione per pubblici proclami - RG. 10850/2015 
 

  Con ordinanza n. 559/2016, (r.g. 10850/2015) il TAR Lazio, sez.  II
quater, ha disposto che "parte ricorrente  -  che  ha  notificato  il
gravame proposto solamente a  tre  controinteressati  -  deve  essere
onerata  dell'integrazione  del   contraddittorio   processuale   nei
confronti di tutti gli altri organismi del settore teatrale anch'essi
beneficiari dei contributi a valere sul FUS alla stregua del  decreto
rep. n. 538 del 12 giugno 2015, atteso il fatto che nel ricorso  sono
contenuti anche profili di censura potenzialmente idonei  a  caducare
l'intera procedura". A tanto si provvede nei confronti di: Fondazione
Piccolo Teatro di  Milano  Teatro  d'Europa;  Fondazione  del  Teatro
Stabile di Torino; Associazione Teatro di Roma; Emilia Romagna Teatro
Fondazione; Associazione Teatro Stabile  del  Veneto  Carlo  Goldoni;
Fondazione Teatro della  Toscana;  Fondazione  Teatro  Stabile  della
citta' di Napoli;  Ente  Autonomo  Teatro  Stabile  di  Genova;  Ente
Autonomo Teatro Stabile Friuli Venezia Giulia; Ente Teatro  Nazionale
di Sicilia  della  Citta'  di  Catania;  Associazione  Teatro  Biondo
Stabile di Palermo; Teatro Franco Parenti Soc. Coop. Impresa Sociale;
Fondazione  Teatro  Due;  Fondazione  Teatro   Stabile   dell'Umbria;
Fondazione  Teatro  Metastasio  di  Prato;  Marche  Teatro   Societa'
consortile  arl;  Fondazione  Luzzati,  Teatro  della  Tosse   Onlus;
Associazione  Centro  Teatrale  Bresciano;  Ente  Teatrale  Regionale
Teatro Stabile d'Abruzzo; Fondazione Teatro Piemonte  Europa;  Teatri
di Bari - Consorzio societa' cooperativa; Casanova Teatro srl; Teatro
di Sardegna soc. coop arl; Ente Autonomo Teatro Stabile  di  Bolzano;
Associazione Teatro Stabile Sloveno Slovensko Stalno Gledalisce. 
  Il ricorso introduttivo del giudizio e' stato promosso  dal  Teatro
dell'Elfo S. C. Impresa sociale (C.F/P.IVA 03103010157), con sede  in
Milano, c.so Buenos Aires, 33, in persona del  legale  rappresentante
pro tempore, Sig. Elio De Capitani, rappresentato e difeso dal  Prof.
Avv.  Beniamino  Caravita  di  Toritto  (C.F.  CRVBMN54D19H501A),  ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via di  Porta
Pinciana n. 6, contro il MIBACT - Direzione Generale Spettacolo,  per
l'annullamento,   previa   sospensione,   della   nota    prot.    n.
11335/S.22.019.04/99.9, del Decreto del Direttore Generale Spettacolo
n. 538/2015, del DM MIBACT 1° luglio 2014, dei decreti del  Direttore
Generale Spettacolo del 7 e del 28 novembre 2014 e del 5 marzo  e  11
maggio 2015, delle "Linee Guida della Commissione  Consultiva  Teatro
per la valutazione dei Teatri Nazionali e  dei  Teatri  di  Rilevante
Interesse  Culturale"  del  17  febbraio  2015,  del   parere   della
Commissione consultiva teatro reso nelle sedute del 3 e 4  marzo,  24
aprile e 3 giugno 2015, nonche' di tutti gli atti connessi. 
  Sunto del ricorso 
  Con Decreto n. 538/2015 il Direttore Generale Spettacolo del MIBACT
ha accolto la domanda di accesso ai contributi del Fondo Unico per lo
Spettacolo  (FUS)  presentata   dal   Teatro   dell'Elfo.   Tuttavia,
nonostante tale organismo abbia ottenuto  il  massimo  del  punteggio
nella categoria Teatri di rilevante interesse culturale (TRIC) di cui
all'art. 11  del  DM  1°  luglio  2014,  lo  stesso  ha  ottenuto  un
finanziamento pari ad Euro 1.059.092,00, il quale,  oltre  ad  essere
inferiore a quello riconosciuto nel 2014,  evidenzia  uno  scarto  in
diminuzione che arriva fino  ad  oltre  800.000  Euro  rispetto  alla
contribuzione   conseguita   dal   primo   classificato   del   primo
sottoinsieme TRIC (Ente Autonomo Teatro Stabile di Genova). DIRITTO 
  1. Violazione e falsa  applicazione  degli  artt.  9  e  33  cost.,
nonche' 9 del Dl 91/2013, convertito,  con  modificazioni,  dalla  l.
112/2013. Irragionevolezza  del  dm  1°  luglio  2014  rispetto  alla
pregressa  disciplina.  Eccesso  di  potere  per  irragionevolezza  e
manifesta illogicita'. Il sistema ex novo introdotto dal DM 1° luglio
2014 pone in essere una grave svalutazione della  qualita'  artistica
nell'esame delle domande per l'accesso al FUS  in  aperta  violazione
degli art. 9 e 33  Cost.,  i  quali  invece  richiederebbero  che  il
sistema di finanziamento dello spettacolo dal vivo punti alla massima
valorizzazione economica dei progetti connotati da maggiore  spessore
artistico,  recedendo  con  riguardo  agli  aspetti  quantitativi.  A
riprova di cio', si consideri come il precedente DM 12 novembre  2007
(applicato  fino  all'annualita'  2014),  trasformasse  il   giudizio
qualitativo in un moltiplicatore che poteva incrementare fino  a  tre
volte i costi dichiarati dal  ricorrente,  definitivamente  incidendo
sull'ammontare complessivo del contributo anche  in  misura  pari  al
300%. Anche nell'ultimo intervento di fonte primaria in materia (art.
9 del DM  91/2013),  il  legislatore  ha  sancito  espressamente  che
"l'importanza  culturale   della   produzione   svolta"   rappresenta
parametro  primario  intorno  al  quale  modellare  i   criteri   per
l'erogazione dei  contributi  FUS,  mentre  gli  indici  quantitativi
dovrebbero costituire meri  elementi  complementari  di  riscontro  e
misurazione della meritevolezza del finanziamento. Il DM 1° luglio ha
invece clamorosamente ed  irragionevolmente  sovvertito  l'ordine  di
rilevanza degli indici quantitativi rispetto  a  quelli  qualitativi,
statuendo che mentre i primi concorrono a  determinare  fino  al  70%
dell'ammontare della contribuzione erogata, i secondi incidano  sulla
stessa in misura appena pari al  30%  (o,  addirittura,  al  20%).  I
profili di violazione di legge ed  irragionevolezza  denunciati  sono
immediatamente percepibili  ove  solo  si  consideri  che  il  Teatro
dell'Elfo, pur conseguendo ben 28 punti per la qualita' artistica  si
e' posizionata  al  secondo  posto  del  secondo  sottoinsieme  TRIC,
risultando cosi' assegnatario di una contribuzione fino ad 800.000,00
Euro inferiore rispetto ai TRIC del primo sotto-insieme  e  di  oltre
10.000 Euro in  diminuzione  rispetto  ai  concorrenti  del  medesimo
secondo sotto-insieme. 
  2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 17 della l. n. 400 del
1988. Esorbitando il perimetro oggettivo delineato dall'art. 9 del DL
91/13, con il DM 1° luglio 2014 il Ministero non  si  e'  limitato  a
definire  nuovi  criteri  per  l'erogazione  dei  contributi  per  lo
spettacolo dal vivo, ma ha integralmente riscritto il  sistema  delle
performing art attraverso un complesso articolato di previsioni  che,
per pervasivita' e portata innovativa, avrebbero piuttosto  richiesto
un intervento legislativo organico e di sistema. Cosi' facendo, il DM
presenta  i   caratteri   della   generalita'   e   dell'astrattezza,
rivolgendosi a qualsiasi  operatore  dello  spettacolo  dal  vivo  ed
essendo suscettibile di regolare una serie indefinita e indeterminata
di casi nel tempo. Alla luce di cio', risulta indubitabile la  natura
regolamentare del DM 1° luglio,  il  quale  rientra  nella  categoria
prevista dal comma 3 dell'art. 17 della L. n. 400  del  1988  di  cui
avrebbe dovuto seguire le regole procedimentali (non ha richiesto  il
parere obbligatorio del Consiglio di Stato, ne' e' stato  previamente
comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri). 
  3. Violazione e falsa applicazione  dell'art.  9  del  dl  91/2013,
convertito, con modificazioni, dalla l. 112/2013. Eccesso  di  potere
per irragionevolezza e  sproporzionalita'  del  sistema  dei  cluster
previsto dall'art. 5 del d.m.  1°  luglio  2014.  Contraddittorieta',
illogicita' e disparita' di trattamento. Contrasto con gli articoli 3
e 97 cost. Il sistema dei cluster e' illegittimo ed irragionevole sia
in quanto non e' idoneo a rappresentare la realta'  alla  quale  deve
essere applicato, sia in quanto maschera elementi di discrezionalita'
forieri di  paradossali  effetti  distorsivi  e  discriminatori.  Con
riguardo  al  primo  profilo,  il  sistema  poggia  sulla   esclusiva
valorizzazione dei dati afferenti  la  c.d.  dimensione  quantitativa
(giornate   lavorative,   oneri   sociali,    giornate    recitative,
spettatori),  conducendo  alla  formazione  di  una  graduatoria  che
pretermette totalmente  la  valutazione  degli  altri  due  parametri
(qualita' artistica  e  qualita'  indicizzata),  imprescindibili  per
correttamente fotografare le analogie e le differenze tra le  realta'
teatrali. Con riguardo al secondo profilo, nell'algoritmo  prodromico
alla composizione dei cluster, e' presente un valore numerico - ossia
il numero 3 - che non  corrisponde  ad  alcun  elemento  quantitativo
rappresentato nelle domande di contribuzione,  ne'  tantomeno  sembra
avere  una  giustificazione  di  ordine  logico-matematica.  Inoltre,
nonostante  l'apparente  meccanicismo  del  sistema,  non   e'   dato
comprendere sulla scorta di quale operazione o in base a quale  ratio
il Decreto 538 del 12.06.2015 abbia suddiviso l'ammontare complessivo
dei fondi attribuiti al settore dei TRIC (pari ad euro 14.800.000,00)
ai tre sottoinsiemi (5.300.000 euro al primo, 5.500.000  al  secondo,
4.000.000  al  terzo).  In  assenza  di   qualsivoglia   disposizione
normativa o regolamentare in tal senso, e' facile supporre  che  tale
suddivisione sia avvenuta  sulla  scorta  di  una  scelta  del  tutto
discrezionale del Direttore Generale, operata in base a  criteri  non
verificabili.  Ferma  restando  l'irragionevolezza   intrinseca   del
sistema,  l'applicazione  dei  cluster   produce   altresi'   effetti
discriminatori e paradossali. Ad esempio, due teatri ai  quali  viene
assegnato un punteggio per la dimensione quantitativa  che  varia  di
appena 0,29 possono essere  collocati  in  sottoinsiemi  diversi  con
conseguente percezione di un contributo che puo' differenziarsi anche
di centinaia di migliaia di euro. Per  effetto  di  tale  sistema  il
Teatro dell'Elfo risulta  collocato  al  secondo  posto  del  secondo
cluster con 1.059.092,00 Euro di contributi, pur avendo  ottenuto  un
punteggio addirittura  superiore  al  primo  classificato  del  primo
cluster (Ente Autonomo Teatro Stabile di  Genova),  che  ha  tuttavia
percepito un contributo di ben 800.000  Euro  superiore  rispetto  al
ricorrente. 
  4. Violazione e falsa applicazione  dell'art.  9  del  dl  91/2013,
convertito, con modificazioni, dalla l. 112/2013. Eccesso  di  potere
per irragionevolezza  e  manifesta  illogicita'.  Contraddittorieta',
ambiguita',  sproporzionalita'  ed  inadeguatezza  dei   criteri   di
ammissioni  delle  domande  e  assegnazione  dei  punteggi.  La  gia'
censurata deriva statistica cela plurimi elementi di discrezionalita'
che rendono la disciplina del  FUS  irragionevole  e  discriminatoria
anche   sotto   ulteriori   profili   che   attengono   al    sistema
complessivamente  considerato.  In  primo  luogo,  rileva   il   peso
assegnato, all'interno della qualita' indicizzata, alla variazione di
spettatori da un anno all'altro senza alcuna valutazione  in  termini
proporzionali rispetto  alla  capienza  del  teatro  e  all'effettivo
aumento complessivo. E' evidente infatti, tra le altre cose,  che  le
variazioni degli spettatori, ove non considerate  in  relazione  alla
proposta artistica  finiscono  con  l'integrare  parametri  meramente
quantitativi, nulla avendo a che fare con la qualita'  del  progetto.
Considerazioni  analoghe  possono  essere  svolte  con  riguardo   al
criterio afferente il tasso di incremento  di  utilizzo  delle  sale,
giacche', anche in tal caso, sono stati richiesti ed acquisiti  dagli
operatori, non gia' dati dinamici, bensi' elementi statici  quali  la
mera capienza delle sale. Rileva  altresi'  l'arbitraria  commistione
degli oneri sociali (quale unico  fattore  economico  rilevante)  con
altri   indicatori   di   diversa   natura   che    possono    essere
artificiosamente ed arbitrariamente incrementati, alterando il quadro
complessivo. La tenuta  del  sistema  e'  inoltre  compromessa  dalla
carente effettivita' del sistema di controlli  previsto  dall'art.  7
del DM dal momento che lo stesso prevede che le informazioni rese dai
partecipanti siano rimesse ad autocertificazioni. 
  Istanza cautelare Il danno grave ed irreparabile subito dal  Teatro
dell'Elfo consiste nella  radicale  impossibilita'  di  sostenere  il
progetto concernente l'annualita' in corso con  i  fondi  attualmente
stanziati. Ed infatti nonostante il FUS sia stato dotato di  maggiori
risorse complessive, l'entita' del finanziamento assegnato al  Teatro
dell'Elfo, pari a € 1.059.092, si e' rivelata  inferiore  del  24,90%
rispetto  alla  richiesta  di  contributo  presentata,  pari  ad   un
fabbisogno di € 1.410.244. Cio' ha cagionato  gravissime  difficolta'
nel  portare  a  termine  l'attivita'  artistica   gia'   programmata
determinando altresi' un grave deficit del bilancio  economico  2015.
In attesa di un intervento sistematico di ridefinizione  dei  criteri
di assegnazione, l'amministrazione dovra' concedere una  proroga  del
modello di contribuzione applicato all'annualita'  2014,  provvedendo
alle necessarie integrazioni dei fondi spettanti al ricorrente. 
  PQM il  Teatro  dell'Elfo  S.C.  Impresa  Sociale  chiede,  omnibus
contrariis reiectis, che piaccia a Codesto Ecc.mo TAR Lazio:  in  via
cautelare: sospendere gli effetti  dei  provvedimenti  impugnati  nei
sensi di cui in  motivazione;  nel  merito:  accogliere  il  presente
ricorso e, per l'effetto, annullare tutti gli  atti  richiamati,  ivi
altresi' ordinando, se del caso, l'esibizione di tutti gli atti e dei
documenti della procedura  ai  quali  l'amministrazione  non  dovesse
concedere l'accesso. 

                 avv. Beniamino Caravita di Toritto 

 
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