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Errata corrige
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Notificazione per pubblici proclami - RG. 10850/2015 Con ordinanza n. 559/2016, (r.g. 10850/2015) il TAR Lazio, sez. II quater, ha disposto che "parte ricorrente - che ha notificato il gravame proposto solamente a tre controinteressati - deve essere onerata dell'integrazione del contraddittorio processuale nei confronti di tutti gli altri organismi del settore teatrale anch'essi beneficiari dei contributi a valere sul FUS alla stregua del decreto rep. n. 538 del 12 giugno 2015, atteso il fatto che nel ricorso sono contenuti anche profili di censura potenzialmente idonei a caducare l'intera procedura". A tanto si provvede nei confronti di: Fondazione Piccolo Teatro di Milano Teatro d'Europa; Fondazione del Teatro Stabile di Torino; Associazione Teatro di Roma; Emilia Romagna Teatro Fondazione; Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni; Fondazione Teatro della Toscana; Fondazione Teatro Stabile della citta' di Napoli; Ente Autonomo Teatro Stabile di Genova; Ente Autonomo Teatro Stabile Friuli Venezia Giulia; Ente Teatro Nazionale di Sicilia della Citta' di Catania; Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo; Teatro Franco Parenti Soc. Coop. Impresa Sociale; Fondazione Teatro Due; Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria; Fondazione Teatro Metastasio di Prato; Marche Teatro Societa' consortile arl; Fondazione Luzzati, Teatro della Tosse Onlus; Associazione Centro Teatrale Bresciano; Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile d'Abruzzo; Fondazione Teatro Piemonte Europa; Teatri di Bari - Consorzio societa' cooperativa; Casanova Teatro srl; Teatro di Sardegna soc. coop arl; Ente Autonomo Teatro Stabile di Bolzano; Associazione Teatro Stabile Sloveno Slovensko Stalno Gledalisce. Il ricorso introduttivo del giudizio e' stato promosso dal Teatro dell'Elfo S. C. Impresa sociale (C.F/P.IVA 03103010157), con sede in Milano, c.so Buenos Aires, 33, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Elio De Capitani, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto (C.F. CRVBMN54D19H501A), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via di Porta Pinciana n. 6, contro il MIBACT - Direzione Generale Spettacolo, per l'annullamento, previa sospensione, della nota prot. n. 11335/S.22.019.04/99.9, del Decreto del Direttore Generale Spettacolo n. 538/2015, del DM MIBACT 1° luglio 2014, dei decreti del Direttore Generale Spettacolo del 7 e del 28 novembre 2014 e del 5 marzo e 11 maggio 2015, delle "Linee Guida della Commissione Consultiva Teatro per la valutazione dei Teatri Nazionali e dei Teatri di Rilevante Interesse Culturale" del 17 febbraio 2015, del parere della Commissione consultiva teatro reso nelle sedute del 3 e 4 marzo, 24 aprile e 3 giugno 2015, nonche' di tutti gli atti connessi. Sunto del ricorso Con Decreto n. 538/2015 il Direttore Generale Spettacolo del MIBACT ha accolto la domanda di accesso ai contributi del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) presentata dal Teatro dell'Elfo. Tuttavia, nonostante tale organismo abbia ottenuto il massimo del punteggio nella categoria Teatri di rilevante interesse culturale (TRIC) di cui all'art. 11 del DM 1° luglio 2014, lo stesso ha ottenuto un finanziamento pari ad Euro 1.059.092,00, il quale, oltre ad essere inferiore a quello riconosciuto nel 2014, evidenzia uno scarto in diminuzione che arriva fino ad oltre 800.000 Euro rispetto alla contribuzione conseguita dal primo classificato del primo sottoinsieme TRIC (Ente Autonomo Teatro Stabile di Genova). DIRITTO 1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 33 cost., nonche' 9 del Dl 91/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. 112/2013. Irragionevolezza del dm 1° luglio 2014 rispetto alla pregressa disciplina. Eccesso di potere per irragionevolezza e manifesta illogicita'. Il sistema ex novo introdotto dal DM 1° luglio 2014 pone in essere una grave svalutazione della qualita' artistica nell'esame delle domande per l'accesso al FUS in aperta violazione degli art. 9 e 33 Cost., i quali invece richiederebbero che il sistema di finanziamento dello spettacolo dal vivo punti alla massima valorizzazione economica dei progetti connotati da maggiore spessore artistico, recedendo con riguardo agli aspetti quantitativi. A riprova di cio', si consideri come il precedente DM 12 novembre 2007 (applicato fino all'annualita' 2014), trasformasse il giudizio qualitativo in un moltiplicatore che poteva incrementare fino a tre volte i costi dichiarati dal ricorrente, definitivamente incidendo sull'ammontare complessivo del contributo anche in misura pari al 300%. Anche nell'ultimo intervento di fonte primaria in materia (art. 9 del DM 91/2013), il legislatore ha sancito espressamente che "l'importanza culturale della produzione svolta" rappresenta parametro primario intorno al quale modellare i criteri per l'erogazione dei contributi FUS, mentre gli indici quantitativi dovrebbero costituire meri elementi complementari di riscontro e misurazione della meritevolezza del finanziamento. Il DM 1° luglio ha invece clamorosamente ed irragionevolmente sovvertito l'ordine di rilevanza degli indici quantitativi rispetto a quelli qualitativi, statuendo che mentre i primi concorrono a determinare fino al 70% dell'ammontare della contribuzione erogata, i secondi incidano sulla stessa in misura appena pari al 30% (o, addirittura, al 20%). I profili di violazione di legge ed irragionevolezza denunciati sono immediatamente percepibili ove solo si consideri che il Teatro dell'Elfo, pur conseguendo ben 28 punti per la qualita' artistica si e' posizionata al secondo posto del secondo sottoinsieme TRIC, risultando cosi' assegnatario di una contribuzione fino ad 800.000,00 Euro inferiore rispetto ai TRIC del primo sotto-insieme e di oltre 10.000 Euro in diminuzione rispetto ai concorrenti del medesimo secondo sotto-insieme. 2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 17 della l. n. 400 del 1988. Esorbitando il perimetro oggettivo delineato dall'art. 9 del DL 91/13, con il DM 1° luglio 2014 il Ministero non si e' limitato a definire nuovi criteri per l'erogazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo, ma ha integralmente riscritto il sistema delle performing art attraverso un complesso articolato di previsioni che, per pervasivita' e portata innovativa, avrebbero piuttosto richiesto un intervento legislativo organico e di sistema. Cosi' facendo, il DM presenta i caratteri della generalita' e dell'astrattezza, rivolgendosi a qualsiasi operatore dello spettacolo dal vivo ed essendo suscettibile di regolare una serie indefinita e indeterminata di casi nel tempo. Alla luce di cio', risulta indubitabile la natura regolamentare del DM 1° luglio, il quale rientra nella categoria prevista dal comma 3 dell'art. 17 della L. n. 400 del 1988 di cui avrebbe dovuto seguire le regole procedimentali (non ha richiesto il parere obbligatorio del Consiglio di Stato, ne' e' stato previamente comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri). 3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del dl 91/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. 112/2013. Eccesso di potere per irragionevolezza e sproporzionalita' del sistema dei cluster previsto dall'art. 5 del d.m. 1° luglio 2014. Contraddittorieta', illogicita' e disparita' di trattamento. Contrasto con gli articoli 3 e 97 cost. Il sistema dei cluster e' illegittimo ed irragionevole sia in quanto non e' idoneo a rappresentare la realta' alla quale deve essere applicato, sia in quanto maschera elementi di discrezionalita' forieri di paradossali effetti distorsivi e discriminatori. Con riguardo al primo profilo, il sistema poggia sulla esclusiva valorizzazione dei dati afferenti la c.d. dimensione quantitativa (giornate lavorative, oneri sociali, giornate recitative, spettatori), conducendo alla formazione di una graduatoria che pretermette totalmente la valutazione degli altri due parametri (qualita' artistica e qualita' indicizzata), imprescindibili per correttamente fotografare le analogie e le differenze tra le realta' teatrali. Con riguardo al secondo profilo, nell'algoritmo prodromico alla composizione dei cluster, e' presente un valore numerico - ossia il numero 3 - che non corrisponde ad alcun elemento quantitativo rappresentato nelle domande di contribuzione, ne' tantomeno sembra avere una giustificazione di ordine logico-matematica. Inoltre, nonostante l'apparente meccanicismo del sistema, non e' dato comprendere sulla scorta di quale operazione o in base a quale ratio il Decreto 538 del 12.06.2015 abbia suddiviso l'ammontare complessivo dei fondi attribuiti al settore dei TRIC (pari ad euro 14.800.000,00) ai tre sottoinsiemi (5.300.000 euro al primo, 5.500.000 al secondo, 4.000.000 al terzo). In assenza di qualsivoglia disposizione normativa o regolamentare in tal senso, e' facile supporre che tale suddivisione sia avvenuta sulla scorta di una scelta del tutto discrezionale del Direttore Generale, operata in base a criteri non verificabili. Ferma restando l'irragionevolezza intrinseca del sistema, l'applicazione dei cluster produce altresi' effetti discriminatori e paradossali. Ad esempio, due teatri ai quali viene assegnato un punteggio per la dimensione quantitativa che varia di appena 0,29 possono essere collocati in sottoinsiemi diversi con conseguente percezione di un contributo che puo' differenziarsi anche di centinaia di migliaia di euro. Per effetto di tale sistema il Teatro dell'Elfo risulta collocato al secondo posto del secondo cluster con 1.059.092,00 Euro di contributi, pur avendo ottenuto un punteggio addirittura superiore al primo classificato del primo cluster (Ente Autonomo Teatro Stabile di Genova), che ha tuttavia percepito un contributo di ben 800.000 Euro superiore rispetto al ricorrente. 4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del dl 91/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. 112/2013. Eccesso di potere per irragionevolezza e manifesta illogicita'. Contraddittorieta', ambiguita', sproporzionalita' ed inadeguatezza dei criteri di ammissioni delle domande e assegnazione dei punteggi. La gia' censurata deriva statistica cela plurimi elementi di discrezionalita' che rendono la disciplina del FUS irragionevole e discriminatoria anche sotto ulteriori profili che attengono al sistema complessivamente considerato. In primo luogo, rileva il peso assegnato, all'interno della qualita' indicizzata, alla variazione di spettatori da un anno all'altro senza alcuna valutazione in termini proporzionali rispetto alla capienza del teatro e all'effettivo aumento complessivo. E' evidente infatti, tra le altre cose, che le variazioni degli spettatori, ove non considerate in relazione alla proposta artistica finiscono con l'integrare parametri meramente quantitativi, nulla avendo a che fare con la qualita' del progetto. Considerazioni analoghe possono essere svolte con riguardo al criterio afferente il tasso di incremento di utilizzo delle sale, giacche', anche in tal caso, sono stati richiesti ed acquisiti dagli operatori, non gia' dati dinamici, bensi' elementi statici quali la mera capienza delle sale. Rileva altresi' l'arbitraria commistione degli oneri sociali (quale unico fattore economico rilevante) con altri indicatori di diversa natura che possono essere artificiosamente ed arbitrariamente incrementati, alterando il quadro complessivo. La tenuta del sistema e' inoltre compromessa dalla carente effettivita' del sistema di controlli previsto dall'art. 7 del DM dal momento che lo stesso prevede che le informazioni rese dai partecipanti siano rimesse ad autocertificazioni. Istanza cautelare Il danno grave ed irreparabile subito dal Teatro dell'Elfo consiste nella radicale impossibilita' di sostenere il progetto concernente l'annualita' in corso con i fondi attualmente stanziati. Ed infatti nonostante il FUS sia stato dotato di maggiori risorse complessive, l'entita' del finanziamento assegnato al Teatro dell'Elfo, pari a € 1.059.092, si e' rivelata inferiore del 24,90% rispetto alla richiesta di contributo presentata, pari ad un fabbisogno di € 1.410.244. Cio' ha cagionato gravissime difficolta' nel portare a termine l'attivita' artistica gia' programmata determinando altresi' un grave deficit del bilancio economico 2015. In attesa di un intervento sistematico di ridefinizione dei criteri di assegnazione, l'amministrazione dovra' concedere una proroga del modello di contribuzione applicato all'annualita' 2014, provvedendo alle necessarie integrazioni dei fondi spettanti al ricorrente. PQM il Teatro dell'Elfo S.C. Impresa Sociale chiede, omnibus contrariis reiectis, che piaccia a Codesto Ecc.mo TAR Lazio: in via cautelare: sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati nei sensi di cui in motivazione; nel merito: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare tutti gli atti richiamati, ivi altresi' ordinando, se del caso, l'esibizione di tutti gli atti e dei documenti della procedura ai quali l'amministrazione non dovesse concedere l'accesso. avv. Beniamino Caravita di Toritto TX16ABA1622