Avviso di rettifica
Errata corrige
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Notificazione per pubblici proclami I dott. Laura Racchi, c.f. RCCLRA80L64A783A, Cosimo Nazzaro, c.f. NZZCSM83L07A783N, Chiara Angela Boenzi, c.f. BNZCRN76M51A783H, Maria Domenica Ceriello, c.f. CRLMDM79L53A509D, Vincenza Mastrogiovanni, c.f. MSTVCN81T66L259E, Maria Augusto, c.f. GSTMRA83E56F839K, e Antonio D'Anna, c.f. DNNNTN78H02A783D, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Iannelli, hanno proposto ricorso al TAR Lazio, Roma, iscritto al n. 1839/2016 reg.ric., avverso e per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari: - del provvedimento del 9/12/2015 del Direttore Generale del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia di "approvazione delle graduatorie dei vincitori relative alla procedura di selezione di 1.502 tirocinanti", pubblicato sul sito internet del Ministero della Giustizia il 9/12/2015; - del decreto del 20/10/2015 (G.U. n. 257 del 4/11/2015) emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di "Indizione della procedura di selezione di 1502 tirocinanti ai fini dello svolgimento, da parte di coloro che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, di un ulteriore periodo di perfezionamento della durata di dodici mesi"; - di ogni atto antecedente, conseguente o comunque connesso. I ricorrenti, i quali hanno partecipato alla suddetta procedura selettiva senza risultarne vincitori, denunciano i seguenti vizi di legittimita': 1) violazione art. 21-ter, comma 1, d.l. 27/6/2015, n. 83, poiche' il numero dei tirocinanti da selezionarsi non e' stato fissato in base alle esigenze degli uffici del processo; 2) violazione principi generali di buon andamento, di adeguatezza, di parita' di trattamento, di imparzialita' - violazione art. 21-ter, comma 1, d.l. 27/6/2015, n. 83, poiche' non sono state valutate le competenze dei candidati; 3) violazione art. 21-ter, comma 1, d.l. 27/6/2015, n. 83, poiche' la distribuzione territoriale dei posti non e' avvenuta in proporzione alle esigenze di ciascun ufficio del processo; 4) violazione art. 21-ter, comma 1, d.l. 27/6/2015, n. 83 - irragionevolezza manifesta, poiche' non e' stata data priorita' alla minore eta' anagrafica, e' stato limitato il numero delle sedi per cui concorrere e sono stati preferiti, per ciascuna di esse, i candidati provenienti dal medesimo distretto giudiziario. Con ordinanza presidenziale n. 673/2016 depositata il 17/3/2016, il TAR ha autorizzato che l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei vincitori della procedura selettiva avvenga tramite notifica del ricorso per pubblici proclami. avv. Giuseppe Iannelli TX16ABA1917