TAR LAZIO - ROMA
Sezione I

(GU Parte Seconda n.36 del 24-3-2016)

 
                 Notificazione per pubblici proclami 
 

  I dott. Laura Racchi, c.f. RCCLRA80L64A783A, Cosimo  Nazzaro,  c.f.
NZZCSM83L07A783N, Chiara Angela Boenzi, c.f. BNZCRN76M51A783H,  Maria
Domenica Ceriello, c.f.  CRLMDM79L53A509D,  Vincenza  Mastrogiovanni,
c.f.  MSTVCN81T66L259E,  Maria  Augusto,  c.f.  GSTMRA83E56F839K,   e
Antonio  D'Anna,  c.f.  DNNNTN78H02A783D,  rappresentati   e   difesi
dall'avv. Giuseppe Iannelli, hanno proposto  ricorso  al  TAR  Lazio,
Roma,  iscritto   al   n.   1839/2016   reg.ric.,   avverso   e   per
l'annullamento,  previa  adozione  di   misure   cautelari:   -   del
provvedimento del 9/12/2015 del Direttore Generale  del  Dipartimento
dell'Organizzazione  Giudiziaria,  del  Personale  e  dei  Servizi  -
Direzione Generale del Personale e  della  Formazione  del  Ministero
della Giustizia di  "approvazione  delle  graduatorie  dei  vincitori
relative  alla  procedura  di  selezione   di   1.502   tirocinanti",
pubblicato  sul  sito  internet  del  Ministero  della  Giustizia  il
9/12/2015; - del decreto del 20/10/2015 (G.U. n. 257  del  4/11/2015)
emanato dal Ministro della Giustizia  di  concerto  con  il  Ministro
dell'Economia e delle  Finanze,  di  "Indizione  della  procedura  di
selezione di 1502 tirocinanti ai fini dello svolgimento, da parte  di
coloro  che  hanno  svolto  il  periodo  di  perfezionamento  di  cui
all'articolo 37, comma 11, del decreto legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, di
un ulteriore periodo di perfezionamento della durata di dodici mesi";
- di ogni  atto  antecedente,  conseguente  o  comunque  connesso.  I
ricorrenti,  i  quali  hanno  partecipato  alla  suddetta   procedura
selettiva senza risultarne vincitori, denunciano i seguenti  vizi  di
legittimita': 1) violazione art. 21-ter, comma 1, d.l. 27/6/2015,  n.
83, poiche' il numero dei tirocinanti da selezionarsi  non  e'  stato
fissato  in  base  alle  esigenze  degli  uffici  del  processo;   2)
violazione principi generali di buon andamento,  di  adeguatezza,  di
parita' di trattamento, di imparzialita' -  violazione  art.  21-ter,
comma 1, d.l. 27/6/2015, n. 83, poiche' non sono  state  valutate  le
competenze dei candidati; 3) violazione art. 21-ter,  comma  1,  d.l.
27/6/2015, n. 83, poiche' la distribuzione territoriale dei posti non
e' avvenuta in proporzione  alle  esigenze  di  ciascun  ufficio  del
processo; 4) violazione art. 21-ter, comma 1, d.l. 27/6/2015, n. 83 -
irragionevolezza manifesta, poiche' non e' stata data priorita'  alla
minore eta' anagrafica, e' stato limitato il numero  delle  sedi  per
cui concorrere e sono  stati  preferiti,  per  ciascuna  di  esse,  i
candidati  provenienti  dal  medesimo  distretto   giudiziario.   Con
ordinanza presidenziale n. 673/2016 depositata il 17/3/2016,  il  TAR
ha autorizzato che l'integrazione del contraddittorio  nei  confronti
dei vincitori della procedura selettiva avvenga tramite notifica  del
ricorso per pubblici proclami. 

                       avv. Giuseppe Iannelli 

 
TX16ABA1917
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.