TAR TOSCANA - FIRENZE

(GU Parte Seconda n.24 del 25-2-2016)

 
                  Integrazione del contraddittorio 
 

  a) Leda  Burchi(c.f.BRCLDE33L61G7020)nata  a  Pisa  il  21/07/33  e
residente a Viareggio (LU) Fraz. Torre del Lago, Via Don Lazzeri, 26,
Claudio Menichetti (c.f.MMCCLD55T29L833Y)nato a Viareggio il 29/12/55
ed ivi residente  in  Fraz.  Torre  del  Lago,  Via  Vespucci,  84/A,
Valentina Menichetti (c.f. MNC VNT 80T58 L833L) nata a  Viareggio  il
18/12/1980  ed  ivi  residente  in  Fraz.   Torre   del   Lago,   Via
Minghetti,17, Daniela Rombi (c.f. RMBDNL59D41L833X)nata  a  Viareggio
il 01/04/1959 ed ivi residente in Fraz. Torre del Lago, Via Vespucci,
84/A, Giuseppe Rombi (c.f. RMBGPP 32M06L833W)  nato  a  Viareggio  il
06/08/1932 ed ivi residente in Fraz. Torre del Lago, Via Don Lazzeri,
26 e Riccardo Rombi (c.f.  RMBRCR64M19  L833C)nato  a  Viareggio,  il
19/08/1964 e residente in S. Giuliano Terme (PI) Fraz. Arena  Metato,
Via P.l'Aretino, 74/A, con  ricorso  rubricato  al  numero  1498/2013
REG.RIC. contro il Comune di Viareggio, la Regione Toscana, l'Azienda
USL  12  Viareggio,  il  Presidente  della  Regione   Toscana   quale
Commissario Delegato ed il  Sig.  Andrea  Maccioni,  quest'ultimo  in
qualita' di controinteressato, hanno  chiesto  l'annullamento,  della
disposizione  dirigenziale  n.  8  del  14.06.13,   notificata   alla
ricorrente Burchi Leda il 19 giugno  2013,  con  la  quale  e'  stata
rigettata la richiesta presentata in data 01.09.2011 e finalizzata ad
ottenere i benefici previsti dalla  legge  7.07.2010,  n.  106,  come
modificata ed integrata dalla legge n. 107/2012;  della  disposizione
dirigenziale n. 15 del 14.06.13, notificata al ricorrente  Menichetti
Claudio il 19.06.2013, con la quale e' stata rigettata  la  richiesta
presentata in data 01.09.2011 e finalizzata ad  ottenere  i  benefici
previsti dalla legge 7.07.2010, n. 106, come modificata ed  integrata
dalla legge n. 107/2012; della disposizione dirigenziale  n.  16  del
14.06.13,  notificata  alla  ricorrente   Menichetti   Valentina   il
20.07.2013, con la quale e' stata rigettata la  richiesta  presentata
in data 01.09.2011 e finalizzata  ad  ottenere  i  benefici  previsti
dalla legge 7.07.2010, n. 106, come  modificata  ed  integrata  dalla
legge  n.  107/2012;  della  disposizione  dirigenziale  n.  19   del
14.06.13, notificata alla ricorrente Rombi Daniela il 19.06.2013, con
la  quale  e'  stata  rigettata  la  richiesta  presentata  in   data
01.09.2011 e finalizzata ad ottenere i benefici previsti dalla  legge
7.07.2010, n. 106,  come  modificata  ed  integrata  dalla  legge  n.
107/2012;  della  disposizione  dirigenziale  n.  20  del   14.06.13,
notificata al ricorrente Rombi Giuseppe il 19  giugno  2013,  con  la
quale e' stata rigettata la richiesta presentata in data 01.09.2011 e
finalizzata ad ottenere i benefici previsti dalla legge 7.07.2010, n.
106, come modificata ed integrata  dalla  legge  n.  107/2012;  della
disposizione dirigenziale n. 21 del 14.06.13, il cui avviso e'  stato
notificato al ricorrente Rombi Riccardo il 19.06.2013, con  la  quale
e'  stata  rigettata  la  richiesta  presentata  in  data  01.09.2011
finalizzata ad ottenere i benefici previsti dalla legge 7.07.2010, n.
106, come modificata ed integrata  dalla  legge  n.  107/2012;  della
disposizione dirigenziale n. 21 del 14.06.13, il cui avviso e'  stato
notificato al ricorrente Rombi Riccardo il 19.06.2013, con  la  quale
e' stata rigettata la  richiesta  presentata  in  data  01.09.2011  e
finalizzata ad ottenere i benefici previsti dalla legge 7.07.2010, n.
106, come modificata ed integrata dalla legge n.  107/2012;  di  ogni
altro atto presupposto - tra cui la disposizione sindacale n. 10  del
25.07.2011 integrata dalla n. 13 dell'8.06.2012,  i  pareri  negativi
del Servizio di Medicina  legale  dell'ASL  e,  per  quanto  occorrer
possa, le comunicazioni ex art. 10 bis della legge n. 241/1990  prot.
rispettivamente nn. 74778, 74782, 74781, 74783,  74779  e  74780  del
19.12.2011,la disposizione sindacale n. 62 del 25.11.2010 -  connesso
e consequenziale; 
  b) Pucci  Sabrina  (c.f.  PCCSRN73E42L833X)  nata  a  Viareggio  il
02.05.1973 ed ivi residente, in Via  De  Ambris  n.45,  Pucci  Moreno
(c.f.  PCCMRN38R15L833Q)nato  a  Viareggio  il  15.10.1938   ed   ivi
residente in Via del Terminetto n. 38, Pescaglini Enrica (c.f. PSCNRC
43S61L833P)nata a Viareggio il 21.11.1943 ed ivi residente in Via del
Terminetto n. 38, Pucci  Catia  (c.f.  PCC  CTA  68A45  L833D)nata  a
Viareggio il 05.01.1968 ed ivi residente in Via  del  Terminetto,  38
con ricorso rubricato al numero 1695/2013 REG.RIC promosso avanti  il
TAR TOSCANA contro  il  Comune  di  Viareggio,  la  Regione  Toscana,
l'Azienda USL 12 Viareggio, il Presidente della Regione Toscana quale
Commissario Delegato ed il  Sig.  Andrea  Maccioni,  quest'ultimo  in
qualita' di controinteressato, hanno  chiesto  l'annullamento,  della
disposizione  dirigenziale  n.  32  del  14.06.13,  notificata   alla
ricorrente Pucci  Sabrina  il  17.06.2013,  con  la  quale  e'  stata
rigettata la richiesta presentata in data 23.08.11 e  finalizzata  ad
ottenere i benefici previsti dalla  legge  7.07.2010,  n.  106,  come
modificata ed integrata dalla legge n. 107/2012;  della  disposizione
dirigenziale n. 31  del  14.06.13,  notificata  al  ricorrente  Pucci
Moreno il 17.06.2013, con la quale e' stata  rigettata  la  richiesta
presentata in data 23.08.2011 e finalizzata ad  ottenere  i  benefici
previsti dalla legge 7.07.2010, n. 106, come modificata ed  integrata
dalla legge n. 107/2012, della disposizione dirigenziale  n.  29  del
14.06.13, notificata alla ricorrente Pescaglini Enrica il 17.07.2013,
con la quale e' stata  rigettata  la  richiesta  presentata  in  data
01.09.2011 e finalizzata ad ottenere i benefici previsti dalla  legge
7.07.2010,  n.106,  come  modificata  ed  integrata  dalla  legge  n.
107/2012;  della  disposizione  dirigenziale  n.  30  del   14.06.13,
notificata alla ricorrente Pucci Catia il 17.06.2013, con la quale e'
stata  rigettata  la  richiesta  presentata  in  data  01.09.2011   e
finalizzata ad ottenere i benefici previsti dalla legge 7.07.2010, n.
106, come modificata ed integrata  dalla  legge  n.  107/2012;  della
disposizione  dirigenziale  n.  42  del  13.09.13,  notificata   alla
ricorrente Pucci Sabrina il 25.09.13, con la quale e' stato rigettato
il ricorso gerarchico presentato dalla stessa in data 15.07.13; della
disposizione  dirigenziale  n.  39  del   13.09.13,   notificata   al
ricorrente Pucci Moreno il 19.09.13, con la quale e' stato  rigettato
il ricorso gerarchico presentato dallo stesso in data 15.07.13; della
disposizione  dirigenziale  n.  40  del  13.09.13,  notificata   alla
ricorrente Pucci Sabrina il 19.09.13, con la quale e' stato rigettato
il ricorso gerarchico presentato dalla stessa in data 15.07.13; della
disposizione  dirigenziale  n.  41  del  13.09.13,  notificata   alla
ricorrente Pucci Catia il 17.09.13, con la quale e'  stato  rigettato
il ricorso gerarchico presentato dalla stessa in  data  15.07.13,  di
ogni altro atto presupposto - tra cui la disposizione sindacale  n.10
del  25.07.2011  integrata  dalla  n.  13  dell'8.06.2012,  i  pareri
negativi del Servizio di  Medicina  Legale  dell'ASL  e,  per  quanto
occorrer  possa,  le  comunicazioni  ex  art.  10  bis  della   legge
n.241/1990 prot. rispettivamente nn. 74778,74782,74781,74783,74779  e
74780 del 19.12.2011, la disposizione sindacale n. 62 del  25.11.2010
- connesso e consequenziali;tutti rappresentati  e  difesi  dall'Avv.
Tiziana  Pedonese  -  pec  tiziana.pedonese@pec.avvocatilucca.it   ed
elettivamente domciliati presso la  Segreteria  del  T.A.R.  sita  in
Firenze, Via Ricasoli, 40. 
  In  sintesi  ai  ricorrenti  era  negata  la  speciale  elargizione
riconosciuta  dalla  legge  n.  106/2010   in   quanto   le   lesioni
psicologiche riportate a seguito della perdita dei rispettivi parenti
non sarebbero state riconducibili  direttamente  all'impatto  diretto
dell'incidente sull'interessato, senza chiarire in alcun modo in base
a quale iter logico giuridico l'Asl e il Comune fossero giunti a tale
determinazione. Da qui il  difetto  assoluto  di  motivazione.  Posto
tuttavia che  l'Asl  aveva  interpretato,  seppur  informalmente,  l'
"impatto diretto" come la presenza fisica sui luoghi della strage  al
momento dell'incidente, si deduceva anche  l'illegittimita'  di  tale
interpretazione perche'  non  fondata  su  alcuna  fonte,  ne'  sulle
disposizioni sindacali n. 10 e 13/2011, ne' sulla legge n.  106/2010.
L'interpretazione  compiuta  risultava  dunque  destituita  di   ogni
presupposto in fatto e in diritto, i provvedimenti impugnati illogici
e  contraddittori  e,  per  tali  ragioni,  del  tutto   illegittimi.
Nonostante quanto riferito in ordine all'interpretazione dell'impatto
diretto adottata dagli Enti competenti, risultava ai  ricorrenti  che
un  certo  numero  di  soggetti  avesse  beneficiato  della  speciale
elargizione  prevista  dalla  legge  n.  106/2010,  pur  non  essendo
presenti sul luogo dell'incidente la notte  della  strage.  A  titolo
esemplificativo: Antonio Lunardi, Valentina Cortopassi, Carlo Beretti
, Roberto Piagentini ed Andrea Maccioni. La disparita' di trattamento
era palese, l'illegittimita' dei provvedimenti altrettanto certa. 
  Infine,  unicamente  in  ordine   al   ricorso   1498/2013   veniva
sottolineato come  l'Amministrazione  non  avesse  affatto  preso  in
considerazione  le  ragioni   espresse   dai   ricorrenti   in   sede
procedimentale. In sostanza rimanevano del tutto oscure ai ricorrenti
le  ragioni  dei  dinieghi   opposti   e   le   ragioni   della   non
condivisibilita' delle proprie  argomentazioni.  Si  costituivano  il
Comune di Viareggio, il  quale  replicava  puntualmente,  la  Regione
Toscana, la quale eccepiva il difetto  di  legittimazione  passiva  e
l'Avvocatura dello Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento Protezione Civile, la quale replicava nel merito  alle
deduzioni dei ricorrenti. All'udienza del 9 dicembre  2015  le  cause
erano trattenute in decisione. Con  ordinanza  n.  80/2016  Reg.Prov.
Coll. depositata il 18 gennaio 2016, il T.A.R. Toscana Sez. I, previa
riunione  delle  cause  per   ragioni   di   connessione,   disponeva
l'integrazione del contraddittorio  con  le  seguenti  modalita':  1)
notifica  dei  ricorsi  personalmente  ai  beneficiari  indicati  nei
ricorsi; 2) notificazione per  pubblici  proclami  nei  confronti  di
tutti i beneficiari; 3) inserimento nel sito del Comune di  Viareggio
di un link all'estratto  del  ricorso.  Il  tutto  entro  il  termine
perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla comunicazione  o
se anteriore dalla notificazione dell'ordinanza anzidetta. 
  Si procede pertanto alla notifica nei confronti di tutti i soggetti
indicati nelle ordinanze commissariali  di  Viareggio,  ovvero  Cheli
Orlando (n.  24.10.1936),  Ariq  Mohammed  (n.  03.11.1976),  Parrini
Federico (n. 03.08.1970),  Cappelli  Ilio  (n.  25.01.1935),  Lunardi
sabrina (n. 04.04.1969), Marsili Oreste (n. 4.11.1975), Cordoni Luigi
(n. 1.8.1964), Manfredi Irene (n. 25.12.1943), Baldassarri  Francesca
(n. 22.4.1995), Baldassarri Fabrizio (n. 03.09.1983), Lippi Antonella
(n. 20.02.1958), Baldassarri Daniele (n. 25.06.1957), Pinto Francesco
(n. 13.09.1969), Pinto Vincenzo (n. 23.05.1968),  Pasquinucci  Duilio
(n. 08.10.1951), Paquinucci Martina (n.  09.12.1987),  Cirilli  Siria
(n. 07.04.1953), De Vitis Paolo (n. 13.11.1961), Lippi Annamaria  (n.
02.02.1965), De Vitis  Massimiliano  (  n.  08.06.1995),  Francesconi
Marco  (n.  02.03.1975),  Vivaldi  Mariella  (07.08.1944)  Mezzasalma
Annamaria  (n.13.05.1931),  Billet   Lidia   (n.11.08.1951),   Billet
Ceccardo (n. 01.05.1926), Fiorentino Emilio (n. 25.02.1952), Lombardi
Donatella  (n.  21.09.1956),  Fiorentino  Lorenzo  (n.   16.12.1988),
Fiorentino  Simone  (n.  25.07.1977),  Forasiepi   Giuseppe   (   (n.
31.10.1946), Da Silva  Clarinda  Rafael  (n.  24.01.1952),  Lucatelli
Daniela (n. 26.04.1977), Gigliotti Massimo  (n.  20.04.1970),  Orsini
Valeria (n. 16.06.1961), Marracci Giuseppe (n. 21.06.1937),  Mugnaini
Anna Maria (n. 13.05.1940), Ferrari Maurizio  (n.  10.07.1968),  Dati
Mirena (n. 25.04.1939), Courrier  Giorgia  (n.  18.07.1962),  Ferrari
Italo (n. 20.10.1936), Pellegrini  Giacomo  (n.  25.07.1997),  Gerard
Renata M. (n. 28.08.1953), Courrier Giorgio (n.  06.06.1951),  Setaro
Rita (n. 02.12.1937), Guidi Carla (n. 18.06.1951),  Barsanti  Alfredo
(n. 22.12.1946), Barsanti Simone (n.  14.02.1978),  Puritani  Tiziano
(n. 27.09.1971), Germani  Maria  Ademia  (n.  19.10.1954),  Lucatelli
Gianfranco  (n.  15.01.1956),  Vignatelli  Miranda  (n.  10.03.1944),
Fagioli Aurora (n. 15.10.1954), Brunelli  Brunella  (n.  25.07.1939),
Crivello Paolo (n. 02.12.1950),  Coscia  Antonella  (n.  20.01.1957),
Grandi Silvia (n.  17.10.1970),  Comelli  Marcella  (n.  25.08.1943),
Pellegrini  Rolando   (n.   10.08.1938),   Ramaioli   Francesca   (n.
20.02.2005), Salvadori Cristiana (n. 19.04.1971), Ramaioli Davide (n.
02.09.2000), Gagnesi Ivano (n. 22.03.1930), Lombardi  Brunella  (  n.
17.09..1943) Marracci Roberta (n. 01.02.1953), Marcelli  Roberta  (n.
01.11.1948), Poli Angela (n. 09.12.1945),  del  Lupo  Alessandro  (n.
15.04.1960), Tancredi  Dario  (n.  30.08.1966),  Pinto  Fabrizio  (n.
02.09.1964), Baldi Donatella (n.  28.02.1968),  Morri  Emiliano,  (n.
02.01.1953),  Germani  Marco  (n.  24.07.1973),  Trevisani  Luca  (n.
09.02.1979), Maccaferro Manuel (n. 21.04.1987), Maccaferro Serena (n.
06.05.1991), Pierotti Catia (n. 18.05.1966),  Falorni  Cristiano  (n.
06.07.1964), Biancalana Alessandra (m. 01.08.1968),  Farnocchia  Sara
(03.03.1999), Chiavoni Alessandra (n. 25.03.1980), Puzello Caterina (
n. 25.06.1975), Belluomini Giulio (n. 04.03.1984) Gigliotti  Ludovico
(n. 10.02.2008), Garcia Mariana Capilla (n. 18.11.1947),  Orsi  Mario
(n. 15.03.1952), Tognocchi Stefano (n. 18.09.1976), Cherubini Barbara
(n. 01.06.1971), Piagentini Leonardo (n. 16.06.2001), Bini Gianni (n.
27.01.1969), Lunardi  Alvaro  (n.  21.11.1942),  Doveri  Stefano  (n.
05.11.1965), Verona Chiara (n. 14.11.1973), Malek  Marcin  Piotr  (n.
30.10.1977), Germani Marino (n. 17.11.1949). 

                        avv. Tiziana Pedonese 

 
TX16ABA903
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.