Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami L'Associazione Culturale Artestudio difesa dall'Avv. Antonio Pazzaglia proponeva ricorso straordinario al Capo dello Stato, trasposto dinanzi al Tar del Lazio e qui iscritto al n.r.g. 2633/2016, contro il Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo (MIBACT) e nei confronti di: Associazione Culturale Cittadina Universitaria Aenigma, Associazione Culturale La Ribalta Centro Studi Enrico Maria Salerno, Associazione Culturale Animali Celesti/Teatro D'Arte Civile, Associazione Culturale Carte Blanche, Associazione del Teatro Patologico; Accademia Arte Diversita-Teatro La Ribalta Coop Onlus; La Bilancia Coop a r.l. Con il ricorso proposto, l'Associazione chiedeva l'annullamento: a) della nota prot. 12416/S.22.19.04/100.14 del 3.8.2015 con cui e' stato negato alla ricorrente l'accesso al contributo a valere sul fondo unico per lo spettacolo (FUS) ex lege 163/1985 per il triennio 2015-2017; b) del decreto del 22.7.2015 rep. 890 del 23.07.2015 del direttore generale recante i nominativi degli Organismi i cui progetti artistici sono stati ritenuti idonei ad accedere al suddetto finanziamento pubblico; c) della nota prot.15429/S.22.19.04/100.14 del 6.10.2015 di rigetto dell'istanza di autotutela presentata dalla ricorrente; d) del decreto del Direttore Generale 28.11.2014 rep. 1891 del 1.12.2014 di attribuzione dei punteggi; e) dei verbali nn. 4 e 12 della procedura per l'attribuzione dei contributi pubblici a valere sul FUS; f) del d.m. MIBACT 1 luglio 2014 recante la disciplina della procedura; g) del d.m. prot. 17431 del 30.07.2014 di nomina della commissione; h) del d.m. 10 febbraio 2014, i) del d.m. MIBACT 5.03.2015, l) del decreto rep. 357/2015; m) del d.m. MIBACT 17/06/2015, n) dei provvedimenti di assegnazione/ripartizione dei fondi e di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali a quelli impugnati. A sostegno della propria pretesa, la ricorrente deduceva l'illegittimita' degli atti impugnati per i seguenti motivi: I) Sulla ripartizione del FUS e sui criteri di assegnazione del sostegno economico: Violazione e falsa applicazione della legge 30 aprile 1985 n. 163. Violazione dell'art. 9 del decreto legge 8 agosto 2013 n. 91. Violazione della riserva di legge. Eccesso di potere per falsa rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto. Sviamento. Carenza di istruttoria e incompetenza. Al riguardo lamenta la ricorrente che: e' stata prevista (e disposta) una ripartizione triennale del FUS, con esclusione del sostegno economico su base triennale, quando invece la legge e' chiaramente nel senso della ripartizione annuale; l'assegnazione del FUS e' stata effettuata sulla base di criteri che non tengono conto "...dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico nonche' della regolarita' gestionale degli organismi", come invece prescritto dal citato art. 9 del decreto legge 8 agosto 2013 n. 91; il sostegno finanziario e' stato utilizzato quale leva per orientare, anziche' sostenere, la produzione artistica, in aperta violazione della legge e delle finalita' di incentivazione, diffusione e sviluppo della produzione artistica che questa attribuisce al FUS; i provvedimenti non sono stati preceduti dalle proposte del Consiglio nazionale per lo spettacolo (oggi Consulta per lo spettacolo) in ordine alla formulazione del programma triennale 2015-2017; per il settore promozione sono stati previsti limiti quantitativi (punteggio e numero massimo progetti finanziabili) irragionevole e non coerenti rispetto a quelli previsti per gli altri settori. II) Sugli indicatori di cui all'allegato E al D.M. 1 luglio 2014 e sui punteggi massimi attribuiti dalla Commissione: Violazione dell'art. 9 del d.l. n. 91 del 2013 e della legge 30 aprile 1985 n. 163. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5, commi 2 e 3, e dell'art. 43 del D.M. 1 luglio 2014. Violazione del d.m. 10 febbraio 2014. Eccesso di potere per contraddittorieta', carenza di motivazione e perplessita' manifesta. Violazione dei principi in materia trasparenza, non discriminazione e incompatibilita'. Sviamento. Al riguardo lamenta che: il progetto della ricorrente, secondo la corretta (e uguale) ponderazione, avrebbe dovuto ricevere un maggior punteggio (almeno tre punti) tale da portare la valutazione al di sopra del limite dei sessanta punti previsti dal D.M. 1 luglio 2014; la Commissione ha delimitato i 'tetti' di punteggio per singolo indicatore in modo del tutto arbitrario, immotivato, contraddittorio e irragionevole; la ponderazione del punteggio e' stata definita dalla Commissione prima della scadenza del termini per la presentazione delle domande, con la partecipazione di un componente del quale poi e' stata rilevata l'incompatibilita' e con la partecipazione del Direttore generale quale 'componente aggiuntivo' non previsto. III) Sulla composizione della Commissione consultiva per il teatro nella seduta del 15 luglio 2015: Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.p.r. 14 maggio 2007 n. 89, dell'art. 8 del d.m. MiBACT 29 ottobre 2007, dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, dell'art. 13 del d.l. 8 agosto 2013 n. 9 e del d.m. 10 febbraio 2014. Violazione dei principi di riservatezza e non discriminazione e di composizione della commissione. Al riguardo la ricorrente ha lamentato che: la Commissione ha operato con quattro membri anziche' cinque, come previsto dalla disciplina richiamata. IV) Sul rigetto della domanda di riesame: Violazione dei principi in materia di incompatibilita'. Eccesso di potere per contraddittorieta' tra piu' atti. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. La ricorrente ha osservato che il riesame doveva ritenersi illegittimo per i motivi gia' dedotti ai punti che precedono e, sotto autonomo profilo, perche' il diniego risulta sorretto da motivazione solo apparente. V) Sui lavori della Commissione nella seduta del 15 luglio 2015: Eccesso di potere per falsa rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria, irragionevolezza e perplessita' manifesta. Arbitrarieta' e sviamento. Violazione dei principi di trasparenza, buona amministrazione e imparzialita'. Violazione e falsa applicazione del D.M. 1 luglio 2014. Al riguardo la ricorrente ha lamentato che le operazioni di attribuzione del punteggio da parte della Commissione sono risultate contrarie ai principi e disposizioni richiamate. Per i motivi dedotti, pertanto, la ricorrente chiedeva, previa adozione di misure cautelari, l'accoglimento del ricorso e l'annullamento degli atti impugnati. Alla camera di consiglio del 21.6.2016, il Collegio, con ordinanza n.3692 depositata in segreteria il 6.7.2016, rilevato che le censure proposte dalla ricorrente erano idonee a caducare l'intera procedura, ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli organismi beneficiari dei contributi del FUS anche a mezzo notifica per pubblici proclami "con dispensa dall'indicazione nominativa dei controinteressati individuabili". L'udienza per la discussione del merito e' stata fissata al 31.01.2017. Tanto premesso, l'Associazione Culturale Artestudio a mezzo del proprio difensore, provvede all'incombente ordinato mediante la presente pubblicazione nei modi autorizzati. avv. Antonio Pazzaglia TX16ABA9134