TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA

(GU Parte Seconda n.46 del 16-4-2016)

 
  Ricorso per usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. e L. 346/76 
 

  Il sig. Andrea Parisi (C.F.: PRSNDR45D29C954U), nato il  29  aprile
1945 a Condofuri  (RC),  rappresentato  e  difeso,  congiuntamente  e
disgiuntamente,   dall'avv.    Filippo    Francesco    ROMEO    (C.F.
RMOFPP67P16F112C), presso  il  cui  studio  sito  in  Condofuri,  via
Aristotele n.5, elegge domicilio e  dall'avv.  Maria  Leonardo  (C.F.
LNRMRA62B44G082R),  avendo  posseduto  uti   domini,   pubblicamente,
pacificamente ed ininterrottamente per oltre  vent'anni  il  terreno,
avente destinazione agricola-seminativo, sito nel Comune di Condofuri
(RC), identificato al NCT del Comune di Condofuri al  foglio  n.  44,
particella n. 30, di are  35  ca  50,  reddito  dominicale  €  14,67,
agrario € 4,58, intestato catastalmente alla sig.ra Foti Giovanna  fu
Pietro  vedova  Scordo,  sussistendo  tutti  i  requisiti   richiesti
dall'art. 1159 bis, c.c.,  per  la  regolarizzazione  dei  titoli  di
proprieta' tramite la procedura prevista dalla legge  n.  346/76;  ha
proposto ricorso per usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c.  e  L.
346/76. 
  Il Giudice  del  Tribunale  di  Reggio  Calabria,  Sezione  civile,
dott.ssa Maria Grazia Crucitti, letto il ricorso ex art. 1159 bis del
C. c., depositato in cancelleria il l'8.06.2015, vista  la  legge  n.
346/76; ha disposto che la richiesta  di  usucapione  sia  resa  nota
mediante affissione dell'istanza, per 90 giorni all'Albo  del  Comune
in  cui  e'  situato  il  fondo  per  il  quale  viene   chiesto   il
riconoscimento del diritto di proprieta' ed all'Albo del Tribunale, e
che sia pubblicata per estratto per una  sola  volta  nella  Gazzetta
Ufficiale. Si indica il termine di 90  giorni  per  l'opposizione  ai
sensi dell'art. 3, comma 3,  della  citata  legge.  La  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dovra' essere  fatta  non  oltre  15  giorni
dalla data dell'avvenuta affissione nei due albi su indicati. 
  L'istanza sia notificata a  coloro  che  nei  registri  immobiliari
figurano come titolari dei diritti reali sull'immobile e a coloro che
nel ventennio antecedente abbiano trascritto domanda giudiziale. 

                    avv. Filippo Francesco Romeo 
                         avv. Maria Leonardo 

 
TX16ABM3338
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