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Errata corrige
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Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274. Medicinale: KIMURA Confezioni e numeri A.I.C.: 037248, in tutte le confezioni e presentazioni autorizzate. Comunicazione di notifica regolare per modifica stampati AIFA/PPA/P/114105 del 10/11/2016 Codice pratica: N1B/2015/1931 Tipologia delle variazioni: Single Variation di Tipo IB, categoria C.I.z) Modifica apportata: Aggiornamento RCP e adeguamento del foglio illustrativo al formato QRD attualmente in vigore e per assicurarne la leggibilita', la chiarezza ed il facile impiego, in ottemperanza alle Comunicazioni AIFA di applicazione del D.Leg.vo 219/2006 e ss.mm., art. 77, comma 4 e 5, art. 81 (comunicazioni AIFA del 23/07/2013 e del 25/09/2013). E' autorizzata la modifica degli stampati richiesta (tutti i paragrafi del Foglio Illustrativo e modifiche editoriali al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e alle etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilita' si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. Il Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura. Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. Il titolare AIC del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti normative in materia brevettuale. Il titolare AIC del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art.14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2016 e s.m.i., in virtu' del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico. Un procuratore Sante Di Renzo TX16ADD11644