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Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialita' medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 Titolare: Hikma Italia SpA, Viale Certosa, 10 - Pavia Oggetto: Estratto Comunicazione notifica regolare V&A. Tipo di modifica: Modifica Stampati - Codice Pratica N. N1B/2015/5924 Medicinale: CLINDAMICINA FOSFATO HIKMA Codice Farmaco: 035388014, 035388026 Tipologia variazione oggetto di modifica: grouping IB di 2 variazioni IB CIz Numero e data della Comunicazione: AIFA V&A/P/51658 del 16/05/2016 Modifica apportata: La variazione IB CIz) consiste nell'aggiornamento del FI del medicinale Clindamicina fosfato Hikma in seguito ai risultati del readibility user test, con constestuale adeguamento del Foglio Illustrativo al QRD template; La variazione IB CIz) consiste nella modifica del paragrafo 4.5 del RCP (e relativa sezione FI) in accordo con raccomandazione PRAC per medicinali a base di clindamicina (EMA/PRAC/229812/2014). E' autorizzata la modifica degli stampati richiesta (RCP e relativi paragrafi FI) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilita' si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura. Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella GURI della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il FI aggiornato entro il medesimo termine. Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art.14 comma 2 del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtu' del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico. Decorrenza modifica: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella GURI. Il consigliere di amministrazione Tiago Muñoz Duarte TX16ADD4691