MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le
infrastrutture energetiche

(GU Parte Seconda n.82 del 12-7-2016)

 
                   Valutazione impatto ambientale 
 

  Il  direttore  generale  di  concerto  con   il   Ministero   delle
Infrastrutture e  dei  Trasporti  Dipartimento  per  i  trasporti  la
navigazione, gli affari generali ed il personale  direzione  generale
per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali
ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne 
  Il direttore generale 
  VISTA la legge n. 239 del 23 agosto 2004 di  riordino  del  settore
energetico, ed in particolare l'articolo 1, comma 8, lettera c),  che
ha attribuito allo  Stato  compiti  e  funzioni  in  materia  di  oli
minerali,  intesi  come  oli  minerali  greggi,  residui  delle  loro
distillazioni e tutte le specie e qualita'  di  prodotti  petroliferi
derivati ed assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto ed  il
biodiesel, prevedendo inoltre all'art. 1,  comma  7  l'individuazione
delle infrastrutture e degli insediamenti strategici; 
  VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012,  n.  5  convertito  con  la
legge  4  aprile  2012,  n°  35,  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni,   recante   "Disposizioni   urgenti   in   materia   di
semplificazione e di sviluppo", che agli articoli  57  e  57  bis  ha
individuato le infrastrutture ed insediamenti strategici per i quali,
fatte salve le competenze delle Regioni a statuto  speciale  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano e le  normative  in  materia
ambientale, le autorizzazioni  previste  all'articolo  1,  comma  56,
della legge 23 agosto 2004, n. 239,  sono  rilasciate  dal  Ministero
dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti per gli  impianti  definiti  costieri,
d'intesa con le Regioni interessate; 
  VISTO l'articolo 16, del  decreto  legislativo  31  dicembre  2012,
n.249, che ha modificato l'articolo unico, comma 8, lettera c)  della
legge 23 agosto 2004, n.239, ed al comma 4 ha  modificato  l'articolo
57 della gia' menzionata legge di  conversione  35/2012  mediante  la
sostituzione al comma 1,  lettera  d)  dello  stesso  articolo  delle
parole "di prodotti petroliferi" con le  parole  "di  oli  minerali",
estendendo pertanto la definizione di oli minerali ad  "oli  minerali
greggi, residui della loro distillazione e tutte le specie e qualita'
dei prodotti petroliferi derivati ed assimilati, compresi il  gas  di
petrolio liquefatto, i biocarburanti ed i bioliquidi". 
  VISTO l'art. 52 del Codice della Navigazione  approvato  con  Regio
Decreto 30 marzo 1942, n. 327 concernente  l'impianto  e  l'esercizio
dei depositi costieri; 
  VISTO il D.  Lgs.  n.249  del  31  dicembre  2012,  concernente  la
disciplina delle scorte di riserva  di  prodotti  petroliferi  ed  in
particolare l'articolo 16, commi 3 e 4; 
  VISTA l'istanza in data 30 gennaio 2015 con la  quale  la  Societa'
MASOL CONTINENTAL BIOFUEL S.r.l. con sede legale  in  Via  Cusani  1,
Milano -  ha  chiesto  di  essere  autorizzata  all'incremento  della
capacita' di lavorazione  di  oli  minerali  (BIODIESEL)  rispetto  a
quanto gia' autorizzato con  D.M.  n.  231  del  6  agosto  2013  del
Ministero dello Sviluppo Economico, passando  dagli  attuali  250.000
t/a a 358.000 t/a, nonche' 
  all'aumento della capacita' di stoccaggio gia' autorizzata con Atto
Dirigenziale n. 113 del 14 giugno 2004 rilasciato dalla Provincia  di
Livorno, da  realizzarsi  all'interno  dello  stabilimento  MASOL  di
Livorno, Via Leonardo da Vinci 35/A. 
  VISTO il Certificato Prevenzione  Incendi  rilasciato  dal  Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno in data 1 giugno 2011, n.
26983, rinnovato con durata quinquennale il 17 marzo 2014,  prot.  n.
3371, ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. N. 151 del 1 agosto 2011; 
  VISTA la licenza di esercizio n. IT00LIO00064N del  7  agosto  2013
rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei  Monopoli,  Ufficio  delle
Dogane di Livorno; 
  CONSIDERATO che, ai sensi dei predetti artt.  57  e  57  bis  della
legge 4 aprile 2012, n. 35 e dell'art. 14 della legge 7 agosto  1990,
n. 241, e successive modifiche ed integrazioni,  il  Ministero  dello
Sviluppo Economico ha convocato, con note prot.  7770  del  9  aprile
2015, n. 18358 del 3 agosto 2015 e n. 11688 del 26  aprile  2016,  le
riunioni  della  Conferenza  dei   Servizi   che   si   sono   svolte
rispettivamente in data 7 maggio 2015, 15 settembre 2015 e 12  maggio
2016 e che nell'ambito dei  lavori  sono  pervenuti  i  pareri  delle
amministrazioni ed enti convocati; 
  VISTA la nota inviata dall'Agenzia  delle  Dogane  e  dei  Monopoli
prot. n. 53102 RU del 5 maggio 2015 con la quale ha  espresso  parere
favorevole  alle  opere   oggetto   del   procedimento,   subordinato
all'osservanza di alcune prescrizioni  e  confermato  con  successive
note datate 11 settembre 2015 prot. n. 98919 RU e 6 maggio 2016 prot.
n. 53191 RU; 
  VISTO   il   Nulla   Osta   Militare   rilasciato   alla   societa'
dall'Aeronautica Militare  -  Comando  1°  Regione  Aerea  -  Ufficio
territorio e patrimonio, sede di Milano, datato 27 agosto 2015, prot.
n. M_D.AMI001 12728,  con  le  opportune  indicazioni  relative  alla
disciplina  sulla   navigazione   aerea   in   considerazione   delle
installazioni verticali presenti nelle opere oggetto  della  presente
autorizzazione; 
  VISTA la  nota  del  Comune  di  Livorno  del  6  maggio  2015,  di
trasmissione del Parere  Tecnico  Istruttorio  da  parte  del  Nucleo
Tecnico di Valutazione del 27 aprile 2015,  contenente  richieste  di
approfondimento per la parte di propria competenza; 
  VISTA  la  nota  del  Ministero  dell'Ambiente  della  Tutela   del
Territorio e del Mare, datata 27 aprile 2015, n. 11121, con la  quale
a seguito delle istanze presentate in data  10  dicembre  2014  dalla
societa' e relative alla richiesta di  V.I.A.  e  di  A.I.A.  per  il
progetto di cui al  presente  procedimento,  ha  comunicato  di  aver
provveduto ad unificare le procedure e che con nota del 3 marzo  2015
ha dato avvio al procedimento congiunto VIA/AIA; 
  VISTA la nota del Comune di Livorno prot. n. 89587 del 14 settembre
2015, con  la  quale,  nel  fornire  il  Parere  Tecnico  Istruttorio
rilasciato  a  seguito  della  convocazione  del  Nucleo  Tecnico  di
Valutazione istituito in seno al Comune di Livorno, e  rimandando  ad
eventuali indicazioni o prescrizioni nell'ambito del procedimento  di
V.I.A. attivato  presso  il  Ministero  dell'Ambiente,  ha  richiesto
ulteriori integrazioni tra le quali: 
  - una Relazione Geologica  e  Geotecnica  redatta  ai  sensi  della
normativa vigente in materia; 
  - una  valutazione  della  Regione  Toscana  su  attivazione  della
societa', relativa alla bonifica  dei  suoli  ed  acque  sotterranee,
visto  il  Decreto  n.  147  del  22  maggio   2014   del   Ministero
dell'Ambiente che ha riperimetrato il S.I.N. di Livorno limitandolo e
riportando le aree oggetto degli interventi  in  area  di  competenza
della Regione; 
  -  integrazioni  circa  la  gestione  delle  Terre   da   scavo   e
Demolizioni; 
  VISTA la nota della societa' datata 19 ottobre 2015 con  quale  da'
evidenza dell'invio,  in  pari  data,  al  Comune  di  Livorno  della
Relazione  Geologica/Geotecnica  come   da   integrazioni   richieste
dall'amministrazione comunale; 
  VISTA la nota del Comune di Livorno del  28  dicembre  2015,  prot.
132270, con la quale esprime parere tecnico  favorevole  al  rilascio
della presente autorizzazione, viste le integrazioni  prodotte  dalla
societa'  e  richiama  prescrizioni  e  indicazioni   contenute   nei
precedenti pareri espressi; 
  VISTA la Delibera della Giunta Regionale della Regione  Toscana  n.
753  del  28  luglio  2015,  di  espressione  del  parere   regionale
favorevole  nell'ambito  della  procedura  di  V.I.A.  di  competenza
statale,  subordinatamente   al   rispetto   delle   prescrizioni   e
raccomandazioni di cui al Parere del Nucleo Regionale di  Valutazione
del 24 luglio 2015; 
  VISTO il decreto  della  Regione  Toscana,  Direzione  ambiente  ed
energia, Settore rifiuti e bonifiche dei siti inquinati, n. 4288  del
29 settembre 2015 di approvazione  della  "Analisi  di  rischio  sito
specifica" ai sensi della  D.G.R.T.  1151/2013  e  autorizzazione  al
rilascio del titolo abilitativo edilizio ai sensi  dell'art.  13  bis
della  L.R.  n.  25/1998  per  l'area  di  proprieta'   della   Masol
Continental Biofuel S.r.l.; 
  VISTO il  decreto  n.  69  del  18  marzo  2016  di  compatibilita'
ambientale emanato dal Ministero dell'Ambiente  e  della  tutela  del
Territorio e del Mare ai sensi  del  D.lgs  3  aprile  2006  n.  152,
relativo    alla    Valutazione     dell'Impatto     Ambientale     e
all'Autorizzazione Integrata Ambientale; 
  VISTE le note della societa' Masol Continental Biofuel del 3 maggio
2016  e  del  5  maggio  2016  indirizzate  alla  Regione  Toscana  e
all'ARPAT, nonche' alle amministrazioni competenti per  materia,  con
le quali trasmette il Documento  di  ottemperanza  alle  prescrizioni
impartite  dalla   Regione   Toscana   a   seguito   di   valutazione
dell'intervento oggetto del presente procedimento, ricadente in  area
SIR, come da delibera della Giunta Regionale n.  753  del  28  luglio
2015; 
  VISTE le note del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  -
Dip. Trasporti, navigazione, AA.GG. e Personale  del  7  maggio  2015
prot. n. U.0004732 e n. 0017316 dell'11 settembre 2015 con  le  quali
si richiama la necessita' di espletare le proprie procedure  inerenti
agli aspetti  di  cui  all'art.  52  ,  2°  comma  del  Codice  della
Navigazione; 
  CONSIDERATO  il  parere  favorevole  rilasciato  nel  corso   della
Conferenza dei  Servizi  del  12  maggio  2015,  tenutasi  presso  il
Ministero dello Sviluppo Economico, dal rappresentante del  Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, viste le risultanze istruttorie
ed acquisiti i pareri del Comando Provinciale dei Vigili  del  Fuoco,
del Provveditorato Interregionale  per  le  Opere  Pubbliche  per  la
Toscana, Marche e Umbria e della Capitaneria  di  Porto  di  Livorno,
espresso per gli aspetti di propria competenza di  cui  all'art.  52,
secondo comma, del Codice della Navigazione; 
  VISTA la nota del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili  del
Fuoco, Direzione Regionale Toscana datata 1 marzo 2016 prot. n. 4556,
con la quale esprime parere favorevole cosi' come da espressione  del
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Livorno datato  14  settembre
2015 prot. n. 0012312, rilasciato ai fini antincendio  e  subordinato
all'osservanza di prescrizioni; 
  CONSIDERATO il parere  espresso  nel  corso  della  Conferenza  dei
Servizi del  12  maggio  2016  tenutasi  presso  il  Ministero  dello
Sviluppo  Economico  dal  rappresentante   della   Regione   Toscana,
contenuto  nel  verbale  redatto  nel  corso  della  riunione   della
Conferenza dei Servizi del 12 maggio  2016,  che  prende  atto  della
documentazione  presentata  dalla  Societa'  in   ottemperanza   alle
prescrizioni  impartite  e  rimanda  all'intesa  da  esprimersi   con
Delibera di Giunta; 
  CONSIDERATO il parere  espresso  nel  corso  della  Conferenza  dei
Servizi del  12  maggio  2016  tenutasi  presso  il  Ministero  dello
Sviluppo Economico dal  rappresentante  del  comune  di  Livorno  che
conferma il parere favorevole gia' espresso e che relativamente  alle
prescrizioni impartite con decreto VIA/AIA n. 69 del  18  marzo  2016
dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del  Mare
e con Delibera della Giunta Regionale Toscana n.  753/2015  specifica
quanto segue come risulta nel verbale della seduta: 
  - Relativamente  al  paragrafo  2  "aspetti  progettuali"  punto  1
l'Amministrazione Comunale ha acquisito la documentazione inerente la
determinazione dei contributi ed oneri  dovuti  per  quanto  disposto
dalla legge regionale n. 65/2014. La determinazione dei contributi ed
oneri e' allegata al parere tecnico istruttorio  reso  in  seno  alla
Conferenza dei Servizi del 15 settembre 2015. 
  - Relativamente al paragrafo  3  "aspetti  ambientali"  lettera  e)
componente "rumori e vibrazioni" punto 1, l'Amministrazione  Comunale
ha acquisito al protocollo n. 51315 del  6/5/2016  la  documentazione
fornita dal proponente (piano di monitoraggio  sia  per  la  fase  di
esercizio che per la fase di cantiere)"; 
  CONSIDERATO che la societa' ha dichiarato  di  accettare  tutte  le
prescrizioni formulate dalle varie amministrazioni ed enti; 
  CONSIDERATO, altresi',  che  non  sono  pervenute  osservazioni  ai
verbali delle sedute della Conferenza dei Servizi,  inviati  a  tutti
gli enti e/o amministrazioni interessati al procedimento; 
  VISTA la determina di chiusura  della  fase  istruttoria  prot.  n.
13603 del 13 maggio 2016, trasmessa con nota n. 13606 del  13  maggio
2016, con la quale e'  stato  dichiarato  concluso  positivamente  il
procedimento avviato a seguito dell'istanza  presentata  in  data  30
gennaio 2015 dalla Societa'  MASOL  CONTINENTAL  BIOFUEL  S.r.l.  per
incremento dell'impianto  di  lavorazione  e  degli  stoccaggi  nello
stabilimento di Livorno; 
  VISTA l'intesa espressa ai sensi dell'art 57 comma  2  del  D.L.  9
febbraio 2015, n. 5 convertito con legge 4 aprile 2012 n.  35,  dalla
Regione Toscana con delibera di Giunta n. 470 del 24 maggio  2016  ai
fini  del  rilascio  della  presente  autorizzazione,  vincolata   al
rispetto: 
  - "delle prescrizioni e raccomandazioni dettate dalla deliberazione
di Giunta Regionale  Toscana  n.  753  del  28  luglio  2015  (parere
regionale all'interno del procedimento di VIA); 
  - delle prescrizioni dettate dal  decreto  regionale  4288  del  29
settembre 2015  di  approvazione  della  "Analisi  di  rischio  sito"
specifica e del "Piano  di  monitoraggio  per  l'efficacia/efficienza
della barriera idraulica", ivi approvato; 
  - delle prescrizioni/indicazioni contenute nel parere del Comune di
Livorno prot. 132270 del 28/12/2015". 
  D E C R E T A: 
  Articolo 1 
  La societa' MASOL CONTINENTAL BIOFUEL S.r.l e' autorizzata, con  le
prescrizioni in premessa indicate,  a  realizzare  all'interno  dello
stabilimento di Livorno, Via Leonardo  da  Vinci  35/A,  l'incremento
della capacita' di lavorazione di oli minerali  (BIODIESEL)  passando
dalle attuali 250.000 t/a a 358.000 t/a,  nonche'  all'aumento  della
capacita' di stoccaggio gia' autorizzata con Atto Dirigenziale n. 113
del 14 giugno 2004 come di seguito descritto: 
  - la dismissione dell'attuale linea  produttiva  denominata  "Linea
A"; 
  - la realizzazione di una nuova linea produttiva denominata  "Linea
3", che presenta una sezione verticale dell'altezza di circa m. 55; 
  - parziale  riassetto  dell'area  dedicata  al  carico/scarico  dei
prodotti; 
  - l'introduzione di una nuova caldaia a servizio della nuova  linea
produttiva; 
  - l'installazione di una ulteriore torre di raffreddamento; 
  - l'installazione di un gruppo frigo a servizio della  nuova  linea
di produzione; 
  - l'installazione di un FLARE SYSTEM per la  combustione  eventuale
del DME (Dimetiletere); 
  - l'installazione di un nuovo serbatoio da 50 mc per miscela  acqua
/ metanolo; 
  - la realizzazione di n. 5 serbatoi di stoccaggio  prodotto  finito
(Biodiesel da Palma, PME). 
  I 5 nuovi serbatoi per  lo  stoccaggio  di  metilestere  in  uscita
dall'impianto, oggetto del procedimento, saranno cosi' costituiti: 
  n. 1 serbatoio fuori terra da  270  mc  per  metilestere  (prodotto
intermedio) 
  n. 2 serbatoi fuori terra  da  300  mc  per  metilestere  (prodotto
intermedio) 
  n. 2 serbatoi fuori terra da 1000 mc per metilestere 
  Inoltre sara' presente n. 1 serbatoio di servizio da 50 mc  per  lo
stoccaggio di "reaction water" (miscele acquose di reazione). 
  Dopo le modifiche la composizione totale del deposito e delle linee
di produzione sara' costituita come di seguito descritto: 
  Linea di produzione "B" con capacita' produttiva pari a 148.000 t/a
di metilestere 16.874 t/a di glicerina. 
  Linea di produzione "3" con capacita' produttiva pari a 210.000 t/a
di metilestere 
  per una capacita' complessiva di lavorazione pari a 358.000 t/a  di
Biodiesel e 16.874 t/a di glicerina. 
  Nell'impianto  saranno  presenti  i  seguenti   serbatoi   per   lo
stoccaggio dei prodotti: 
  2 serbatoi fuori terra da 278 mc = 556 mc 
  2 serbatoi fuori terra da 213 mc = 426 mc 
  1 serbatoi fuori terra da 270 mc = 270 mc 
  2 serbatoi fuori terra da 300 mc = 600 mc 
  Totale 1.852 mc per Metilestere prodotto intermedio 
  3 serbatoi fuori terra da 1.050 mc= 3.150 mc 
  1 serbatoi fuori terra da 1.490 mc= 1.490 mc 
  1 serbatoi fuori terra da 1.120 mc= 1.120 mc 
  2 serbatoi fuori terra da 1.000 mc= 2.000 mc 
  Totale 7.760 mc per Metilestere 
  1 serbatoio fuori terra da 1.060 mc 1.060 mc 
  1 serbatoio fuori terra da 1.500 mc 1.500 mc 
  Totale 2.560 mc per Olio Alimentazione bio 
  1 serbatoio fuori terra da 278 mc 278 mc 
  2 serbatoi fuori terra da 267 mc = 534 mc 
  Totale 812 mc per Glicerina 
  1 serbatoio fuori terra da 90 mc per additivo 
  1 serbatoio fuori terra da 278 mc per acidi grassi 
  1 serbatoio fuori terra da 43 mc per metilato sodico 
  1 serbatoio fuori terra da 10 mc per soda caustica 
  2 serbatoio fuori terra da 22 mc per acido cloridrico 
  2 serbatoio fuori terra da 102 mc per olio vegetale/energetico 
  1 serbatoio interrato da 180 mc per metanolo 
  n. 1 serbatoio di servizio da 50 mc per lo stoccaggio di  "reaction
water" (miscele acquose di reazione). 
  Articolo 2 
  La  Societa'  Masol  Continental  Biofuel  S.r.l.,  sotto  pena  di
decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo  1,  e'  tenuta  ad
ultimare i relativi lavori nel minor tempo possibile e, in ogni caso,
non oltre due anni a  decorrere  dalla  data  del  presente  decreto,
dandone  comunicazione  al  Ministero   dello   Sviluppo   Economico.
Eventuali proroghe potranno essere  concesse  con  provvedimento  del
Ministero  dello  Sviluppo  Economico  sentito  il  Ministero   delle
Infrastrutture e dei Trasporti. 
  Articolo 3 
  Alla Societa' Masol Continental Biofuel S.r.l., e' fatto obbligo di
tenere  costantemente  in  efficienza  ed  in   perfetto   stato   di
conservazione  l'impianto  di  lavorazione  e   stoccaggio   di   cui
all'articolo 1. 
  Articolo 4 
  La Societa', per quanto concerne l'obbligo della scorta di  riserva
di prodotti petroliferi,  e'  tenuta  ad  osservare  le  disposizioni
stabilite dal D. Lgs. del 31 dicembre 2012, n. 249. 
  Articolo 5 
  La Societa' non potra' iniziare l'esercizio definitivo delle  nuove
opere prima dei collaudi o delle verifiche definitive delle stesse da
parte di apposite commissioni interministeriali, che saranno nominate
con successivi decreti da parte, rispettivamente: 
  - del Ministero dello Sviluppo Economico; 
  - del Ministero delle Infrastrutture e dei  Trasporti,  per  quanto
riguarda gli interessi marittimi e la sicurezza, ai sensi  dei  commi
2,3 e 4 dell'art. 48 del  Regolamento  per  l'esecuzione  del  Codice
della Navi;gazione, approvato con DPR del 15 febbraio 1952, n. 328. 
  La richiesta di collaudo o  di  verifica  dovra'  essere  inoltrata
dalla societa' al Ministero  dello  Sviluppo  Economico  -  Direzione
generale  per  la  sicurezza   dell'approvvigionamento   e   per   le
infrastrutture energetiche e al Ministero delle Infrastrutture e  dei
Trasporti - Direzione  generale  per  la  vigilanza  sulle  autorita'
portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e  per
vie d'acqua interne, non appena completate tutte le opere  citate  in
premessa. 
  Articolo 6 
  Restano fermi tutti gli obblighi previsti nelle disposizioni citate
nelle premesse, nonche'  quelli  derivanti  dalla  vigente  normativa
fiscale, di sicurezza ed ambientale. 
  Articolo 7 
  Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale da presentarsi entro sessanta  giorni  dalla
data  di  notifica  del  presente  provvedimento,   oppure   in   via
alternativa, al Presidente della Repubblica entro  centoventi  giorni
dalla stessa data. 
  Il direttore generale della Direzione  Generale  per  la  Sicurezza
degli Approvvigionamenti e per le  Infrastrutture  Energetiche:  ing.
Gilberto Dialuce 
  Il direttore generale della Direzione  Generale  per  la  Vigilanza
sulle Autorita' Portuali, le Infrastrutture Portuali ed il  Trasporto
Marittimo per Vie d'Acqua Interne: dott. Enrico Maria Pujia 
  Roma, 01 Giugno 2016 

    Direttore generale sicurezza approv. e infrastr. energetiche 
                        ing. Gilberto Dialuce 
    Direttore generale per la vigilanza sulle autorita' portuali 
                      dott. Enrico Maria Pujia 

 
TX16ADE6655
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.