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Errata corrige
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Valutazione impatto ambientale Il direttore generale di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i trasporti la navigazione, gli affari generali ed il personale direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne Il direttore generale VISTA la legge n. 239 del 23 agosto 2004 di riordino del settore energetico, ed in particolare l'articolo 1, comma 8, lettera c), che ha attribuito allo Stato compiti e funzioni in materia di oli minerali, intesi come oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualita' di prodotti petroliferi derivati ed assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto ed il biodiesel, prevedendo inoltre all'art. 1, comma 7 l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici; VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con la legge 4 aprile 2012, n° 35, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", che agli articoli 57 e 57 bis ha individuato le infrastrutture ed insediamenti strategici per i quali, fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli impianti definiti costieri, d'intesa con le Regioni interessate; VISTO l'articolo 16, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.249, che ha modificato l'articolo unico, comma 8, lettera c) della legge 23 agosto 2004, n.239, ed al comma 4 ha modificato l'articolo 57 della gia' menzionata legge di conversione 35/2012 mediante la sostituzione al comma 1, lettera d) dello stesso articolo delle parole "di prodotti petroliferi" con le parole "di oli minerali", estendendo pertanto la definizione di oli minerali ad "oli minerali greggi, residui della loro distillazione e tutte le specie e qualita' dei prodotti petroliferi derivati ed assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto, i biocarburanti ed i bioliquidi". VISTO l'art. 52 del Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 concernente l'impianto e l'esercizio dei depositi costieri; VISTO il D. Lgs. n.249 del 31 dicembre 2012, concernente la disciplina delle scorte di riserva di prodotti petroliferi ed in particolare l'articolo 16, commi 3 e 4; VISTA l'istanza in data 30 gennaio 2015 con la quale la Societa' MASOL CONTINENTAL BIOFUEL S.r.l. con sede legale in Via Cusani 1, Milano - ha chiesto di essere autorizzata all'incremento della capacita' di lavorazione di oli minerali (BIODIESEL) rispetto a quanto gia' autorizzato con D.M. n. 231 del 6 agosto 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico, passando dagli attuali 250.000 t/a a 358.000 t/a, nonche' all'aumento della capacita' di stoccaggio gia' autorizzata con Atto Dirigenziale n. 113 del 14 giugno 2004 rilasciato dalla Provincia di Livorno, da realizzarsi all'interno dello stabilimento MASOL di Livorno, Via Leonardo da Vinci 35/A. VISTO il Certificato Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno in data 1 giugno 2011, n. 26983, rinnovato con durata quinquennale il 17 marzo 2014, prot. n. 3371, ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. N. 151 del 1 agosto 2011; VISTA la licenza di esercizio n. IT00LIO00064N del 7 agosto 2013 rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio delle Dogane di Livorno; CONSIDERATO che, ai sensi dei predetti artt. 57 e 57 bis della legge 4 aprile 2012, n. 35 e dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato, con note prot. 7770 del 9 aprile 2015, n. 18358 del 3 agosto 2015 e n. 11688 del 26 aprile 2016, le riunioni della Conferenza dei Servizi che si sono svolte rispettivamente in data 7 maggio 2015, 15 settembre 2015 e 12 maggio 2016 e che nell'ambito dei lavori sono pervenuti i pareri delle amministrazioni ed enti convocati; VISTA la nota inviata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 53102 RU del 5 maggio 2015 con la quale ha espresso parere favorevole alle opere oggetto del procedimento, subordinato all'osservanza di alcune prescrizioni e confermato con successive note datate 11 settembre 2015 prot. n. 98919 RU e 6 maggio 2016 prot. n. 53191 RU; VISTO il Nulla Osta Militare rilasciato alla societa' dall'Aeronautica Militare - Comando 1° Regione Aerea - Ufficio territorio e patrimonio, sede di Milano, datato 27 agosto 2015, prot. n. M_D.AMI001 12728, con le opportune indicazioni relative alla disciplina sulla navigazione aerea in considerazione delle installazioni verticali presenti nelle opere oggetto della presente autorizzazione; VISTA la nota del Comune di Livorno del 6 maggio 2015, di trasmissione del Parere Tecnico Istruttorio da parte del Nucleo Tecnico di Valutazione del 27 aprile 2015, contenente richieste di approfondimento per la parte di propria competenza; VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, datata 27 aprile 2015, n. 11121, con la quale a seguito delle istanze presentate in data 10 dicembre 2014 dalla societa' e relative alla richiesta di V.I.A. e di A.I.A. per il progetto di cui al presente procedimento, ha comunicato di aver provveduto ad unificare le procedure e che con nota del 3 marzo 2015 ha dato avvio al procedimento congiunto VIA/AIA; VISTA la nota del Comune di Livorno prot. n. 89587 del 14 settembre 2015, con la quale, nel fornire il Parere Tecnico Istruttorio rilasciato a seguito della convocazione del Nucleo Tecnico di Valutazione istituito in seno al Comune di Livorno, e rimandando ad eventuali indicazioni o prescrizioni nell'ambito del procedimento di V.I.A. attivato presso il Ministero dell'Ambiente, ha richiesto ulteriori integrazioni tra le quali: - una Relazione Geologica e Geotecnica redatta ai sensi della normativa vigente in materia; - una valutazione della Regione Toscana su attivazione della societa', relativa alla bonifica dei suoli ed acque sotterranee, visto il Decreto n. 147 del 22 maggio 2014 del Ministero dell'Ambiente che ha riperimetrato il S.I.N. di Livorno limitandolo e riportando le aree oggetto degli interventi in area di competenza della Regione; - integrazioni circa la gestione delle Terre da scavo e Demolizioni; VISTA la nota della societa' datata 19 ottobre 2015 con quale da' evidenza dell'invio, in pari data, al Comune di Livorno della Relazione Geologica/Geotecnica come da integrazioni richieste dall'amministrazione comunale; VISTA la nota del Comune di Livorno del 28 dicembre 2015, prot. 132270, con la quale esprime parere tecnico favorevole al rilascio della presente autorizzazione, viste le integrazioni prodotte dalla societa' e richiama prescrizioni e indicazioni contenute nei precedenti pareri espressi; VISTA la Delibera della Giunta Regionale della Regione Toscana n. 753 del 28 luglio 2015, di espressione del parere regionale favorevole nell'ambito della procedura di V.I.A. di competenza statale, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di cui al Parere del Nucleo Regionale di Valutazione del 24 luglio 2015; VISTO il decreto della Regione Toscana, Direzione ambiente ed energia, Settore rifiuti e bonifiche dei siti inquinati, n. 4288 del 29 settembre 2015 di approvazione della "Analisi di rischio sito specifica" ai sensi della D.G.R.T. 1151/2013 e autorizzazione al rilascio del titolo abilitativo edilizio ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. n. 25/1998 per l'area di proprieta' della Masol Continental Biofuel S.r.l.; VISTO il decreto n. 69 del 18 marzo 2016 di compatibilita' ambientale emanato dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare ai sensi del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152, relativo alla Valutazione dell'Impatto Ambientale e all'Autorizzazione Integrata Ambientale; VISTE le note della societa' Masol Continental Biofuel del 3 maggio 2016 e del 5 maggio 2016 indirizzate alla Regione Toscana e all'ARPAT, nonche' alle amministrazioni competenti per materia, con le quali trasmette il Documento di ottemperanza alle prescrizioni impartite dalla Regione Toscana a seguito di valutazione dell'intervento oggetto del presente procedimento, ricadente in area SIR, come da delibera della Giunta Regionale n. 753 del 28 luglio 2015; VISTE le note del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dip. Trasporti, navigazione, AA.GG. e Personale del 7 maggio 2015 prot. n. U.0004732 e n. 0017316 dell'11 settembre 2015 con le quali si richiama la necessita' di espletare le proprie procedure inerenti agli aspetti di cui all'art. 52 , 2° comma del Codice della Navigazione; CONSIDERATO il parere favorevole rilasciato nel corso della Conferenza dei Servizi del 12 maggio 2015, tenutasi presso il Ministero dello Sviluppo Economico, dal rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, viste le risultanze istruttorie ed acquisiti i pareri del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Toscana, Marche e Umbria e della Capitaneria di Porto di Livorno, espresso per gli aspetti di propria competenza di cui all'art. 52, secondo comma, del Codice della Navigazione; VISTA la nota del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, Direzione Regionale Toscana datata 1 marzo 2016 prot. n. 4556, con la quale esprime parere favorevole cosi' come da espressione del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Livorno datato 14 settembre 2015 prot. n. 0012312, rilasciato ai fini antincendio e subordinato all'osservanza di prescrizioni; CONSIDERATO il parere espresso nel corso della Conferenza dei Servizi del 12 maggio 2016 tenutasi presso il Ministero dello Sviluppo Economico dal rappresentante della Regione Toscana, contenuto nel verbale redatto nel corso della riunione della Conferenza dei Servizi del 12 maggio 2016, che prende atto della documentazione presentata dalla Societa' in ottemperanza alle prescrizioni impartite e rimanda all'intesa da esprimersi con Delibera di Giunta; CONSIDERATO il parere espresso nel corso della Conferenza dei Servizi del 12 maggio 2016 tenutasi presso il Ministero dello Sviluppo Economico dal rappresentante del comune di Livorno che conferma il parere favorevole gia' espresso e che relativamente alle prescrizioni impartite con decreto VIA/AIA n. 69 del 18 marzo 2016 dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e con Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 753/2015 specifica quanto segue come risulta nel verbale della seduta: - Relativamente al paragrafo 2 "aspetti progettuali" punto 1 l'Amministrazione Comunale ha acquisito la documentazione inerente la determinazione dei contributi ed oneri dovuti per quanto disposto dalla legge regionale n. 65/2014. La determinazione dei contributi ed oneri e' allegata al parere tecnico istruttorio reso in seno alla Conferenza dei Servizi del 15 settembre 2015. - Relativamente al paragrafo 3 "aspetti ambientali" lettera e) componente "rumori e vibrazioni" punto 1, l'Amministrazione Comunale ha acquisito al protocollo n. 51315 del 6/5/2016 la documentazione fornita dal proponente (piano di monitoraggio sia per la fase di esercizio che per la fase di cantiere)"; CONSIDERATO che la societa' ha dichiarato di accettare tutte le prescrizioni formulate dalle varie amministrazioni ed enti; CONSIDERATO, altresi', che non sono pervenute osservazioni ai verbali delle sedute della Conferenza dei Servizi, inviati a tutti gli enti e/o amministrazioni interessati al procedimento; VISTA la determina di chiusura della fase istruttoria prot. n. 13603 del 13 maggio 2016, trasmessa con nota n. 13606 del 13 maggio 2016, con la quale e' stato dichiarato concluso positivamente il procedimento avviato a seguito dell'istanza presentata in data 30 gennaio 2015 dalla Societa' MASOL CONTINENTAL BIOFUEL S.r.l. per incremento dell'impianto di lavorazione e degli stoccaggi nello stabilimento di Livorno; VISTA l'intesa espressa ai sensi dell'art 57 comma 2 del D.L. 9 febbraio 2015, n. 5 convertito con legge 4 aprile 2012 n. 35, dalla Regione Toscana con delibera di Giunta n. 470 del 24 maggio 2016 ai fini del rilascio della presente autorizzazione, vincolata al rispetto: - "delle prescrizioni e raccomandazioni dettate dalla deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 753 del 28 luglio 2015 (parere regionale all'interno del procedimento di VIA); - delle prescrizioni dettate dal decreto regionale 4288 del 29 settembre 2015 di approvazione della "Analisi di rischio sito" specifica e del "Piano di monitoraggio per l'efficacia/efficienza della barriera idraulica", ivi approvato; - delle prescrizioni/indicazioni contenute nel parere del Comune di Livorno prot. 132270 del 28/12/2015". D E C R E T A: Articolo 1 La societa' MASOL CONTINENTAL BIOFUEL S.r.l e' autorizzata, con le prescrizioni in premessa indicate, a realizzare all'interno dello stabilimento di Livorno, Via Leonardo da Vinci 35/A, l'incremento della capacita' di lavorazione di oli minerali (BIODIESEL) passando dalle attuali 250.000 t/a a 358.000 t/a, nonche' all'aumento della capacita' di stoccaggio gia' autorizzata con Atto Dirigenziale n. 113 del 14 giugno 2004 come di seguito descritto: - la dismissione dell'attuale linea produttiva denominata "Linea A"; - la realizzazione di una nuova linea produttiva denominata "Linea 3", che presenta una sezione verticale dell'altezza di circa m. 55; - parziale riassetto dell'area dedicata al carico/scarico dei prodotti; - l'introduzione di una nuova caldaia a servizio della nuova linea produttiva; - l'installazione di una ulteriore torre di raffreddamento; - l'installazione di un gruppo frigo a servizio della nuova linea di produzione; - l'installazione di un FLARE SYSTEM per la combustione eventuale del DME (Dimetiletere); - l'installazione di un nuovo serbatoio da 50 mc per miscela acqua / metanolo; - la realizzazione di n. 5 serbatoi di stoccaggio prodotto finito (Biodiesel da Palma, PME). I 5 nuovi serbatoi per lo stoccaggio di metilestere in uscita dall'impianto, oggetto del procedimento, saranno cosi' costituiti: n. 1 serbatoio fuori terra da 270 mc per metilestere (prodotto intermedio) n. 2 serbatoi fuori terra da 300 mc per metilestere (prodotto intermedio) n. 2 serbatoi fuori terra da 1000 mc per metilestere Inoltre sara' presente n. 1 serbatoio di servizio da 50 mc per lo stoccaggio di "reaction water" (miscele acquose di reazione). Dopo le modifiche la composizione totale del deposito e delle linee di produzione sara' costituita come di seguito descritto: Linea di produzione "B" con capacita' produttiva pari a 148.000 t/a di metilestere 16.874 t/a di glicerina. Linea di produzione "3" con capacita' produttiva pari a 210.000 t/a di metilestere per una capacita' complessiva di lavorazione pari a 358.000 t/a di Biodiesel e 16.874 t/a di glicerina. Nell'impianto saranno presenti i seguenti serbatoi per lo stoccaggio dei prodotti: 2 serbatoi fuori terra da 278 mc = 556 mc 2 serbatoi fuori terra da 213 mc = 426 mc 1 serbatoi fuori terra da 270 mc = 270 mc 2 serbatoi fuori terra da 300 mc = 600 mc Totale 1.852 mc per Metilestere prodotto intermedio 3 serbatoi fuori terra da 1.050 mc= 3.150 mc 1 serbatoi fuori terra da 1.490 mc= 1.490 mc 1 serbatoi fuori terra da 1.120 mc= 1.120 mc 2 serbatoi fuori terra da 1.000 mc= 2.000 mc Totale 7.760 mc per Metilestere 1 serbatoio fuori terra da 1.060 mc 1.060 mc 1 serbatoio fuori terra da 1.500 mc 1.500 mc Totale 2.560 mc per Olio Alimentazione bio 1 serbatoio fuori terra da 278 mc 278 mc 2 serbatoi fuori terra da 267 mc = 534 mc Totale 812 mc per Glicerina 1 serbatoio fuori terra da 90 mc per additivo 1 serbatoio fuori terra da 278 mc per acidi grassi 1 serbatoio fuori terra da 43 mc per metilato sodico 1 serbatoio fuori terra da 10 mc per soda caustica 2 serbatoio fuori terra da 22 mc per acido cloridrico 2 serbatoio fuori terra da 102 mc per olio vegetale/energetico 1 serbatoio interrato da 180 mc per metanolo n. 1 serbatoio di servizio da 50 mc per lo stoccaggio di "reaction water" (miscele acquose di reazione). Articolo 2 La Societa' Masol Continental Biofuel S.r.l., sotto pena di decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, e' tenuta ad ultimare i relativi lavori nel minor tempo possibile e, in ogni caso, non oltre due anni a decorrere dalla data del presente decreto, dandone comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. Eventuali proroghe potranno essere concesse con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Articolo 3 Alla Societa' Masol Continental Biofuel S.r.l., e' fatto obbligo di tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione l'impianto di lavorazione e stoccaggio di cui all'articolo 1. Articolo 4 La Societa', per quanto concerne l'obbligo della scorta di riserva di prodotti petroliferi, e' tenuta ad osservare le disposizioni stabilite dal D. Lgs. del 31 dicembre 2012, n. 249. Articolo 5 La Societa' non potra' iniziare l'esercizio definitivo delle nuove opere prima dei collaudi o delle verifiche definitive delle stesse da parte di apposite commissioni interministeriali, che saranno nominate con successivi decreti da parte, rispettivamente: - del Ministero dello Sviluppo Economico; - del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per quanto riguarda gli interessi marittimi e la sicurezza, ai sensi dei commi 2,3 e 4 dell'art. 48 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navi;gazione, approvato con DPR del 15 febbraio 1952, n. 328. La richiesta di collaudo o di verifica dovra' essere inoltrata dalla societa' al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, non appena completate tutte le opere citate in premessa. Articolo 6 Restano fermi tutti gli obblighi previsti nelle disposizioni citate nelle premesse, nonche' quelli derivanti dalla vigente normativa fiscale, di sicurezza ed ambientale. Articolo 7 Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. Il direttore generale della Direzione Generale per la Sicurezza degli Approvvigionamenti e per le Infrastrutture Energetiche: ing. Gilberto Dialuce Il direttore generale della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorita' Portuali, le Infrastrutture Portuali ed il Trasporto Marittimo per Vie d'Acqua Interne: dott. Enrico Maria Pujia Roma, 01 Giugno 2016 Direttore generale sicurezza approv. e infrastr. energetiche ing. Gilberto Dialuce Direttore generale per la vigilanza sulle autorita' portuali dott. Enrico Maria Pujia TX16ADE6655