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Errata corrige
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Valutazione di impatto ambientale Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile. 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" e dal decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)"; VISTI gli articoli 26 e 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.; VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. ed in particolare l'articolo 7, comma 5, che cosi' dispone: "In sede statale, l'autorita' competete e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. II provvedimento di VIA e il parere motivato in sede di VAS sono espressi dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, che collabora alla relativa attivita' istruttoria. Il provvedimento di AIA e' rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"; VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. ed in particolare l'articolo 10, comma 1, che cosi' dispone: "II provvedimento di valutazione di impatto ambientale fa luogo della autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che /ricadono nel campo di applicazione dell'allegato V del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59. Lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono, a tal fine, anche le informazioni previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del medesimo decreto n. 59 del 2005"; VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. ed in particolare l'articolo 8, comma 2, che cosi' dispone: "Nel caso di progetti per i quali la valutazione di impatto ambientale spetta allo Stato, e che ricadano nel campo di applicazione di cui all'allegato VIII alla Parte Seconda del presente decreto il supporto tecnico-scientifico viene assicurato in coordinamento con la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata di cui all'articolo 8-bis."; VISTO il punto 6) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. che, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, dello stesso, prevede la competenza di VIA statale per le "Impianti chimici integrati [...]"; VISTO il punto 4) dell'allegato XII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. che, ai sensi dell'articolo 7, comma 4-bis, dello stesso, prevede la procedura di AIA in sede statale per le "Impianti chimici [...]"; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilita' di cui all'art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377" e ss.mm.ii.; VISTO l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e ss.mm.ii. di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS e prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate; CONSIDERATO che, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS e' stata integrata dal rappresentante della Regione Puglia, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/153 del 25 settembre 2007, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC; VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 febbraio 2012, n. .33, di modifica della composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima Commissione; VISTA la domanda di pronuncia di compatibilita' ambientale e di autorizzazione integrata ambientale presentata dalla societa' Ital Bi Oil S.r.l. (nel seguito indicata come il Proponente) in data 5 settembre 2014 concernente il progetto "Aumento capacita' produttiva dell'esistente impianto di produzione di estere metilico da oli vegetali, nuova sezione di distillazione glicerina e nuova sezione di produzione di oli tecnici esterificati nel comune di Monopoli (BA)" da realizzarsi nel comune di Monopoli (BA) e acquisita al prot. DVA-2014-28826 del 10 settembre 2014; PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla richiesta di compatibilita' ambientale e autorizzazione integrata ambientale ed al deposito dello Studio di Impatto Ambientale e' avvenuta in data 5 settembre 2014 sui quotidiani "Corriere della Sera" e "Corriere del Mezzogiorno"; PRESO ATTO inoltre che la documentazione progettuale predisposta dal Proponente per le due procedure e' stata altresi' pubblicata sul sito web dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo 24, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.; VISTA la documentazione trasmessa dal soggetto proponente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale nonche' le integrazioni e i chiarimenti trasmessi nel corso dell'iter istruttorio; PRESO ATTO delle osservazioni pervenute ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., riportate alle pagine 5 e 6 del parere della Commissione tecnica VIA/VAS n. 2035 del 15 aprile 2016 considerate dalla medesima Commissione nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo; PRESO ATTO dei pareri pervenuti ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., riportati alle pagine 3, 4 e 5 del parere della Commissione tecnica VIA/VAS n. 2035 del 15 aprile 2016, considerati dalla medesima Commissione nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo; PRESO ATTO dell'elenco delle autorizzazioni ambientali trasmesso dal Proponente congiuntamente all'istanza di VIA/AIA, riportato alle pagine 4 e 5 del parere della Commissione tecnica VIA/VAS n. 2035 del 15 aprile 2016, sulla base del quale la Commissione ha valutato che, al momento, non e' richiesto alcun supplemento di attivita' istruttoria al fine di dare compiuta attuazione al combinato disposto di cui agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.; CONSIDERATO che: il progetto rientra nelle tipologie elencate nell'Allegato II alla parte seconda decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., al punto 6 "Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unita' produttive funzionalmente connesse tra di loro ..." e nell'Allegato XII alla parte seconda del medesimo decreto legislativo al punto 4 "Impianti chimici con capacita' produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi..."; il progetto prevede l'incremento della capacita' produttiva di biodiesel dell'esistente impianto mediante l'inserimento di una nuova linea di transesterificazione, nonche' la realizzazione di un impianto di distillazione di glicerina (sino ad ottenere glicerina di grado farmaceutico) e di una sezione di esterificazione per la produzione di oli tecnici esterificati; il progetto e' localizzato nel Comune di Monopoli (BA), Regione Puglia; CONSIDERATO che, relativamente al sistema delle aree protette e della rete Natura 2000, il Comune di Monopoli e' interessato in parte dal SIC IT9120002 Murgia dei Trulli e, nell'area marino-costiera, dal SIC - IT9120009 Posidonieto San Vito - Barletta e che ambedue tali aree sono distanti dal sito in oggetto oltre 5 km; PRESO ATTO che, come si evince dall'allegato parere, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, sulla base dell'istruttoria condotta, ha valutato che "non e' prevedibile alcuna incidenza significativa e irreversibile sull'integrita' degli ecosistemi presenti nell'intorno dell'impianto ne' sui Siti Natura 2000 presenti nell'area di interesse"; PRESO ATTO che in data 11 dicembre 2015 si e' svolta la Conferenza dei servizi prevista ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale dall'articolo 29-quater, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.11.; CONSIDERATO che nel corso della citata seduta della Conferenza dei servizi dell' 11 dicembre 2015, come si evince dal verbale trasmesso con nota prot. DVA-2015-32172 del 23 dicembre 2015, e' stato concordato di recepire nel provvedimento finale le seguenti prescrizioni formulate dalla Regione Puglia con il parere prot. 5327 del 10 dicembre 2015: "Considerata la prossimita' dell'area urbana di Monopoli e la presenza a confine dell'impianto di altre aziende soggette ad autorizzazione integrata ambientale e caratterizzate da possibili emissioni odorigene, il Gestore entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento autorizzativo, dovra' dare avvio al monitoraggio della concentrazione di odore in tre punti fissi individuati nell'area dell'installazione e sul suo perimetro (lato abitato), previa condivisione con ARPA-Puglia. Tale monitoraggio dovra' essere svolto sino alla piena attuazione della LR n. 23 del 16 Aprile 2015. Con riferimento alla prescrizione n. 54 del PIC (corrispondente alla prescrizione C.55 dell'all.1 al presente Decreto), l'elaborazione del Programma di monitoraggio delle emissioni odorigene dovra' essere comunque trasmesso all'Autorita' competente entro i termini temporali stabiliti dall'articolo l-quinques "Disposizioni transitorie e finali" della LR n. 23 del 16 aprile 2015. Qualora gli esiti del Programma di monitoraggio degli odori (LR 23/2015) evidenziassero la necessita' di interventi di adeguamento impiantistico, il Gestore dovra' presentare istanza di aggiornamento dell'AIA ai sensi dell'art. 29 nonies del D.lgs. 152/06 e smi, specificando anche la tempistica di realizza::jone che non potra' superare i 12 mesi. " VISTE la nota prot. CIPPC-00-2015-2267 del 23 novembre 2015 con la quale il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo e la nota prot. 53077 del 23 novembre 2015 con la quale ISPRA ha trasmesso il relativo piano di monitoraggio e controllo, approvati nella seduta della Conferenza dei servizi dell'll dicembre 2015; ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 2035 del 15 aprile 2016, assunto al prot. 11326/DVA del 27 aprile 2016, costituito da n. 196 pagine; CONSIDERATO che il Proponente ha provveduto ad integrare il versamento dovuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e ss.mm.ii., come indicato nel parere n. 2035 del 15 aprile 2016; PRESO ATTO che dal detto parere n. 2035 del 15 aprile 2016 emerge che l'istruttoria tecnica della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ha considerato il citato parere istruttorio conclusivo espresso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC ed il relativo piano di monitoraggio e controllo; ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, prot. 5519 del OS/07/2016, costituito da n. 11 pagine; PRESO ATTO che non risulta pervenuto, entro i termini previsti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., il parere della Regione Puglia; CONSIDERATO che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante i seguenti pareri: 1. parere della Commissione tecnica VIA/VAS n. 2035 del 15 aprile 2016, comprensivo del parere istruttorio conclusivo della Commissione istruttoria AIA-IPPC (prot. CIPPC-00-2015-2267 del 23 novembre 2015) e del relativo piano di monitoraggio e controllo (prot. 53077 del 23 novembre 2015); 2. Parere del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, prot. 5519 deI 08/07/2016; CONSIDERATO che: il presente provvedimento ha valenza di VIA e di AIA e come tale sostituisce le autorizzazioni ambientali di cui all'allegato IX della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.; ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., sulla base di quanto indicato dal Proponente in sede di istruttoria di VIA, si e' provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale e relativi al livello di progettazione oggetto del procedimento di VIA medesimo; sono fatte salve, e quindi non comprese nel presente provvedimento, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareti, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e della Regione; VALUTATA l'univocita' dei contenuti e delle conclusioni istruttorie previsti nel parere istruttorio conclusivo, nel relativo piano di monitoraggio e controllo e nel parere congiunto VIA-AIA positivo con prescrizioni n. 2035 del 15 aprile 2016; RITENUTO di dover richiamare espressamente nel presente provvedimento le prescrizioni relative all'AIA concordate nel corso della citata Conferenza dei servizi del 11 dicembre 2015; RITENUTO che, sulla base di quanto premesso, sussistono tutte le condizioni per provvedere, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., all'emanazione del presente provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale che, ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo, fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale; DECRETA La compatibilita' ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale del progetto di "Aumento della capacita' produttiva dell'esistente impianto di produzione di estere metilico da oli vegetali, nuova sezione di distillazione glicerina e nuova sezione di produzione di oli tecnici esterificati nel comune di Monopoli (BA)" da realizzarsi nello stabilimento sito nel comune di Monopoli (BA), presentato dalla societa' Ital Bi OiI S.r.l., con sede legale in via Orti 1/A - 37050 San Pietro di Morubio (VR), a condizione che vengano 'ottemperate le prescrizioni e gli adempimenti amministrativi indicate nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto: - Allegato 1: Quadro prescrittivo relativo a VIA, AIA e Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo (23 pagine) - Allegato 2: Adempimenti amministrativi relativi all'AIA. (5 pagine) - Allegato 3: Piano di monitoraggio e controllo relativo all'AIA (39 pagine) Il presente provvedimento sara' comunicato alla societa' Ital Bi Oil S.r.l., al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute, alla Regione Puglia, all'ISPRA, all'ARPA Puglia. Sara' cura della Regione Puglia comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati. Il presente decreto e' reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Proponente provvedera' alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, e trasmettera' al medesimo e al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. Il, comma 10, della legge 24 novembre 2000, n.340. Ai sensi dell'articolo 26, comma 6,' del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., il progetto di cui al presente decreto dovra' essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale; trascorso tale periodo, fatta salva la facolta' di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovra' essere reiterata. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ital Bi Oil S.r.l. - L'Amministratore unico Antonio Pecchia TX16ADE9457