CARIPARMA OBG S.R.L.
Sede sociale: via Alessandro Pestalozza, 12/14 - 20131 Milano
Registro delle imprese: Milano n. 07893100961
Codice Fiscale: 07893100961

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA S.P.A.

Iscritta al numero 5435 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 385 del
1° settembre 1993


Capogruppo del Gruppo Bancario Credit Agricole Italia, iscritto al n.
6230.7 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 64 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993

Sede sociale: via Universita', 1 - 43100 Parma - Italia
Registro delle imprese: Parma n. 02113530345
Codice Fiscale: 02113530345

CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA S.P.A.

Iscritta al numero 5160 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 385 del
1° settembre 1993


Parte del Gruppo Bancario Credit Agricole Italia, iscritto al n.
6230.7 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 64 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993

Sede legale: corso Cavour, 86 - 19121 La Spezia - Italia
Registro delle imprese: Spezia n. 00057340119
Codice Fiscale: 00057340119

BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.

Iscritta al numero 5391 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 385 del
1° settembre 1993


Parte del Gruppo Bancario Credit Agricole Italia, iscritto al n.
6230.7 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 64 del D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993

Sede legale: piazza XX Settembre, 2 - 33170 Pordenone - Italia
Registro delle imprese: Pordenone n. 01369030935
Codice Fiscale: 01369030935

(GU Parte Seconda n.24 del 25-2-2017)

 
Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4  della  Legge  numero  130  del  30
aprile 1999 (come successivamente integrata e modificata,  la  "Legge
sulle Obbligazioni Bancarie Garantite"), dell'articolo 58 del  D.Lgs.
numero 385 del 1° settembre 1993, come successivamente  modificato  e
integrato (il "Testo Unico Bancario") e dell'articolo  13  del  D.Lgs
numero 196 del 30 giugno  2003,  come  successivamente  modificato  e
                   integrato (il "Codice Privacy") 
 

  Nel contesto di un programma di emissione di obbligazioni  bancarie
garantite da parte di Credit Agricole Cariparma S.p.A.  ("Cariparma")
costituito in data 12 luglio 2013  (il  "Programma"),  Cariparma  OBG
S.r..l.  ("Cariparma  OBG"  o  il  "Cessionario")  ha  concluso   con
Cariparma un contratto quadro di cessione in  data  20  maggio  2013,
come successivamente modificato e  integrato,  ai  sensi  e  per  gli
effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4  della  Legge
sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e dell'articolo  58  del  Testo
Unico Bancario (il "Contratto  Quadro  di  Cessione  Cariparma").  In
virtu' del Contratto Quadro di Cessione Cariparma, Cariparma  (i)  ha
ceduto pro soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato  pro
soluto da Cariparma, alcuni crediti derivanti dai mutui ipotecari  in
bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati  da  Cariparma
con i propri clienti (i "Contratti di  Mutuo  Cariparma")  nel  corso
della propria ordinaria attivita' di impresa e (ii) potra' o  dovra',
a seconda del caso, cedere e trasferire pro soluto al Cessionario,  e
il Cessionario acquistera' pro soluto da Cariparma, ulteriori crediti
derivanti da Contratti di Mutuo Cariparma, nonche'  ulteriori  attivi
ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del D.M. n.  310  del  14  dicembre
2006 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (il "Decreto
310"). 
  Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, Cariparma OBG
comunica che, in data 20 febbraio 2017, Cariparma OBG  ha  acquistato
pro soluto da  Cariparma  ogni  e  qualsiasi  credito  derivante  dai
Contratti di Mutuo Cariparma (i "Crediti Cariparma")  che  alla  data
del 18 febbraio 2017 ("Data di Valutazione") rispettavano i  seguenti
criteri cumulativi comuni e specifici  (collettivamente,  i  "Criteri
Cariparma"): 
  Crediti derivanti da contratti di mutuo: 
  (1) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e in relazione al quale
il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale  residuo
di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  (2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del Decreto Legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (3) che sono stati erogati o acquistati da banche  appartenenti  al
Gruppo Bancario Cariparma  Credit  Agricole  (ora  denominato  Gruppo
Bancario Credit Agricole Italia); 
  (4) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (5) in relazione ai quali non sussiste alcuna rata  scaduta  e  non
pagata  da  piu'  di  30  giorni  dalla  relativa  data  prevista  di
pagamento; 
  (6) che non prevedono clausole che  limitano  la  possibilita'  per
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (ora denominata  Credit
Agricole Cariparma S.p.A) di cedere i crediti derivanti dal  relativo
contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore  sia
necessario ai fini di tale cessione e Cassa di Risparmio di  Parma  e
Piacenza S.p.A. (ora  denominata  Credit  Agricole  Cariparma  S.p.A)
abbia ottenuto tale consenso; 
  (7) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il periodo di
pre-ammortamento eventualmente previsto  dal  relativo  contratto  di
mutuo e almeno una rata sia scaduta e sia stata pagata; 
  (8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (9) che sono stati interamente erogati; 
  (10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse  persone
fisiche  che  sono,  o  erano  alla  relativa  data  di   erogazione,
dipendenti di societa'  appartenenti  al  Gruppo  Bancario  Cariparma
Credit Agricole  (ora  denominato  Gruppo  Bancario  Credit  Agricole
Italia), a una  persona  giuridica  (ad  esclusione  degli  enti  del
settore pubblico, enti  territoriali  e  amministrazioni  centrali  e
banche  centrali)  o  a   piu'   persone   fisiche,   o   giuridiche,
cointestatarie; 
  (11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di  un  tasso
di interesse variabile (determinato di volta in  volta  da  Cassa  di
Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (ora denominata Credit  Agricole
Cariparma S.p.A)) o fisso; 
  (12) che sono crediti  ipotecari  residenziali  aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto 310; 
  (13) che non presentino alcuna rata scaduta e non pagata; 
  (14) il cui debitore e' una persona fisica (o piu' persone  fisiche
cointestatarie) residente in Italia che, in accordo con i criteri  di
classificazione di Banca d'Italia definiti dalla Circolare n. 140 del
11 febbraio 1991, come successivamente modificata, rientra nei Codici
Attivita'   SAE   600,   614   o   615   (rispettivamente   "Famiglie
consumatrici", "Artigiani" e "Altre Famigli Produttrici"); 
  (15) garantiti da ipoteca di primo grado, 
  con esclusione dei: 
  (a) crediti derivanti da contratti di mutuo erogati  prima  del  1°
gennaio 2004; 
  (b) crediti derivanti da contratti di mutuo erogati successivamente
al 31 dicembre 2016; 
  (c) crediti derivanti da mutui che presentino un debito residuo  in
linea capitale inferiore o uguale ad Euro 2.000; 
  (d) crediti derivanti da mutui la cui ultima rata scade in data non
posteriore al 31 dicembre 2017; 
  (e) crediti  derivanti  da  mutui  denominati  "Mutui  Atipici"  in
relazione ai quali, cioe', il relativo piano di ammortamento  prevede
la possibilita' di sospendere il pagamento di un massimo di tre rate,
senza che cio' determini la  maturazione  di  ulteriori  interessi  a
valere sulle somme non corrisposte, poiche' tale costo e' coperto (a)
per le prime due rate non pagate da una polizza  assicurativa  e  (b)
per la terza da Cassa di Risparmio di Parma e  Piacenza  S.p.A.  (ora
denominata Credit Agricole Cariparma S.p.A); 
  (f) crediti derivanti da mutui denominati "Sonni Tranquilli"; 
  (g) crediti derivanti  da  mutui  con  piano  di  ammortamento  che
prevede il pagamento anticipato di interessi; 
  (h) crediti derivanti da mutui (individuali o cointestati)  erogati
in  favore  di  soggetti  che   alla   Data   di   Valutazione   sono
amministratori o ex  amministratori  del  Gruppo  Bancario  Cariparma
Credit Agricole  (ora  denominato  Gruppo  Bancario  Credit  Agricole
Italia); 
  (i) crediti derivanti da mutui in relazione ai quali  il  pagamento
delle rate (comprensive della componente capitale e della  componente
interessi) (i) e' oggetto di una  richiesta  di  sospensione,  ovvero
(ii) e' oggetto di sospensione ancora in corso, ovvero (iii) e' stato
oggetto di sospensione e, nonostante la sospensione sia terminata, vi
siano interessi maturati durante il periodo di  sospensione  che  non
siano stati ancora pagati ovvero (iv) e' stato oggetto di sospensione
ma la posizione debitoria e' in fase di recupero; 
  (j) crediti derivanti da mutui denominati "Gran Mutuo  2016"  cioe'
mutui il cui relativo  contratto  di  mutuo  preveda  in  favore  del
mutuatario,  tra  l'altro,  la  facolta'  di  richiedere  una   volta
all'anno,  a  partire  dal  tredicesimo  mese  di  ammortamento  e  a
condizione che i pagamenti dovuti ai sensi  del  contratto  di  mutuo
siano stati regolarmente eseguiti, che la data di  pagamento  di  una
rata  (comprensiva  della  componente  capitale  e  della  componente
interessi) sia posticipata  al  termine  del  piano  di  ammortamento
originariamente concordato  con  la  Banca  Cedente  determinando  un
allungamento  dello  stesso  piano,  senza  che  cio'  determini   la
maturazione di ulteriori interessi a valere sulle  somme  della  rata
posticipata, che siano stati interamente erogati entro il  30  aprile
2016 (incluso); 
  (k) crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati ai  sensi  di
qualsivoglia legge o normativa che preveda  agevolazioni  finanziarie
(mutui agevolati), contributi pubblici di qualunque natura, sconti di
legge, limiti massimi contrattuali al  tasso  d'interesse  e/o  altre
previsioni che concedano agevolazioni o  riduzioni  ai  debitori,  ai
datori di  ipoteca  o  ai  garanti  riguardo  al  capitale  e/o  agli
interessi; 
  (l) crediti relativi a debitori  che,  alla  Data  di  Valutazione,
risultino classificati come "attivita' finanziarie deteriorate"  (nel
significato di cui alla circolare della Banca d'Italia n. 272 del  30
luglio 2008 ("Matrice dei Conti"), come successivamente modificata ed
integrata); 
  (m) crediti derivanti da mutui (i) concessi  a  soggetti  che  sono
dipendenti, ex dipendenti o figli di dipendenti del  Gruppo  Bancario
Cariparma Credit Agricole  (ora  denominato  Gruppo  Bancario  Credit
Agricole Italia), e (ii)  il  cui  contratto  di  mutuo  prevede  che
l'importo finanziato sia suddiviso in fasce di importo alle quali  si
applicano diverse condizioni economiche; 
  (n) crediti derivanti da contratti di mutuo che siano stati oggetto
di rinegoziazione ai sensi dell'articolo 3 del Decreto  Legge  n.  93
del 27 maggio 2008, come convertito con Legge n. 126  del  24  luglio
2008,  in  forza  della  convenzione  sottoscritta  dall'Associazione
Bancaria Italiana e il Ministero dell'Economia  e  delle  Finanze  in
data 19 giugno 2008 e per i quali tale rinegoziazione sia  ancora  in
essere; 
  (o) crediti derivanti da  mutui  per  i  quali  il  debitore  abbia
corrisposto anticipatamente una o piu' rate ancora non scadute; 
  (p)  crediti  che  siano  costituiti  in  garanzia  attraverso   la
procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita
da Banca d'Italia; 
  (q) crediti derivanti da  mutui  che  prevedono  la  corresponsione
differita, rateizzata sul relativo piano di ammortamento, di spese di
gestione del relativo mutuo salvo il pagamento integrale in occasione
del rimborso anticipato del mutuo stesso. 
  Ai fini di cui sopra: 
  "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca  su  immobili  destinati  ad  uso  di
abitazione, a condizione che l'immobile costituito  in  garanzia  sia
situato in uno Stato ammesso. 
  "Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. 
  "Stati ammessi"  indica,  ai  sensi  del  Decreto  310,  gli  Stati
appartenenti  allo  Spazio  Economico  Europeo  e  la  Confederazione
Elvetica. 
  L'elenco  dei  Crediti  Cariparma   acquistati   pro   soluto   dal
Cessionario (individuati sulla base del  rispettivo  codice  pratica)
che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi  sopra
elencati   e'   (i)   disponibile    presso    il    sito    internet
http://gruppo.credit-agricole.it/documentazione-primo-programma-di-em
issioni,  (ii)  disponibile  presso  ciascuna  filiale  delle  banche
appartenenti al  Gruppo  Bancario  Credit  Agricole  Italia  e  (iii)
depositato presso il Notaio Maria Paola Salsi, avente sede in  Parma,
con atto di deposito Repertorio n. 44.522 Raccolta n. 15.287. 
  ***** 
  Nel contesto del Programma, Cariparma OBG ha concluso con Cassa  di
Risparmio della Spezia S.p.A. ("Carispezia") un contratto  quadro  di
cessione in data 20 maggio 2013, come  successivamente  modificato  e
integrato, ai sensi e per gli effetti del  combinato  disposto  degli
articoli 7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie  Garantite
e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro  di
Cessione Carispezia"). In virtu' del  Contratto  Quadro  di  Cessione
Carispezia, Carispezia (i) ha ceduto pro soluto al Cessionario, e  il
Cessionario ha acquistato pro soluto da  Carispezia,  alcuni  crediti
derivanti dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di  contratti
di mutuo stipulati da Carispezia con i propri clienti  (i  "Contratti
di Mutuo Carispezia") nel corso della propria ordinaria attivita'  di
impresa e (ii)  potra'  o  dovra',  a  seconda  del  caso,  cedere  e
trasferire pro soluto al Cessionario, e  il  Cessionario  acquistera'
pro soluto da Carispezia, ulteriori crediti derivanti da Contratti di
Mutuo Carispezia, nonche' ulteriori attivi ai sensi dell'articolo  2,
comma 1 del Decreto 310. 
  Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, Cariparma OBG
comunica che, in data 20 febbraio 2017, Cariparma OBG  ha  acquistato
pro soluto da Carispezia  ogni  e  qualsiasi  credito  derivante  dai
Contratti di Mutuo Carispezia (i "Crediti Carispezia") che alla  data
del 18 febbraio 2017 ("Data di Valutazione") rispettavano i  seguenti
criteri cumulativi comuni e specifici  (collettivamente,  i  "Criteri
Carispezia"): 
  Crediti derivanti da contratti di mutuo: 
  (1) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e in relazione al quale
il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale  residuo
di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  (2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del Decreto Legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (3) che sono stati erogati o acquistati da banche  appartenenti  al
Gruppo Bancario Cariparma  Credit  Agricole  (ora  denominato  Gruppo
Bancario Credit Agricole Italia); 
  (4) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (5) in relazione ai quali non sussiste alcuna rata  scaduta  e  non
pagata  da  piu'  di  30  giorni  dalla  relativa  data  prevista  di
pagamento; 
  (6) che non prevedono clausole che  limitano  la  possibilita'  per
Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A. di cedere i crediti  derivanti
dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del  relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Cassa di Risparmio
della Spezia S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  (7) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il periodo di
pre-ammortamento eventualmente previsto  dal  relativo  contratto  di
mutuo e almeno una rata sia scaduta e sia stata pagata; 
  (8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (9) che sono stati interamente erogati; 
  (10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse  persone
fisiche  che  sono,  o  erano  alla  relativa  data  di   erogazione,
dipendenti di societa'  appartenenti  al  Gruppo  Bancario  Cariparma
Credit Agricole  (ora  denominato  Gruppo  Bancario  Credit  Agricole
Italia)), a una persona  giuridica  (ad  esclusione  degli  enti  del
settore pubblico, enti  territoriali  e  amministrazioni  centrali  e
banche  centrali)  o  a   piu'   persone   fisiche,   o   giuridiche,
cointestatarie; 
  (11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di  un  tasso
di interesse variabile (determinato di volta in  volta  da  Cassa  di
Risparmio della Spezia S.p.A.) o fisso; 
  (12) che sono crediti  ipotecari  residenziali  aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto 310; 
  (13) che non presentino alcuna rata scaduta e non pagata; 
  (14) il cui debitore e' una persona fisica (o piu' persone  fisiche
cointestatarie) residente in Italia che, in accordo con i criteri  di
classificazione di Banca d'Italia definiti dalla Circolare n. 140 del
11 febbraio 1991, come successivamente modificata, rientra nei Codici
Attivita'   SAE   600,   614   o   615   (rispettivamente   "Famiglie
consumatrici", " Artigiani" e "Altre Famigli Produttrici"); 
  (15) garantiti da ipoteca di primo grado, 
  con esclusione dei: 
  (a) crediti derivanti da contratti di mutuo erogati  prima  del  1°
gennaio 2004; 
  (b) crediti derivanti da contratti di mutuo erogati successivamente
al 31 dicembre 2016; 
  (c) crediti derivanti da mutui che presentino un debito residuo  in
linea capitale inferiore o uguale ad Euro 2.000; 
  (d) crediti derivanti da mutui la cui ultima rata scade in data non
posteriore al 31 dicembre 2017; 
  (e) crediti  derivanti  da  mutui  denominati  "Mutui  Atipici"  in
relazione ai quali, cioe', il relativo piano di ammortamento  prevede
la possibilita' di sospendere il pagamento di un massimo di tre rate,
senza che cio' determini la  maturazione  di  ulteriori  interessi  a
valere sulle somme non corrisposte, poiche' tale costo e' coperto (a)
per le prime due rate non pagate da una polizza  assicurativa  e  (b)
per la terza da Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A.; 
  (f) crediti derivanti da mutui denominati "Sonni Tranquilli"; 
  (g) crediti derivanti  da  mutui  con  piano  di  ammortamento  che
prevede il pagamento anticipato di interessi; 
  (h) crediti derivanti da mutui (individuali o cointestati)  erogati
in  favore  di  soggetti  che   alla   Data   di   Valutazione   sono
amministratori o ex  amministratori  del  Gruppo  Bancario  Cariparma
Credit Agricole  (ora  denominato  Gruppo  Bancario  Credit  Agricole
Italia); 
  (i) crediti derivanti da mutui in relazione ai quali  il  pagamento
delle rate (comprensive della componente capitale e della  componente
interessi) (i) e' oggetto di una  richiesta  di  sospensione,  ovvero
(ii) e' oggetto di sospensione ancora in corso, ovvero (iii) e' stato
oggetto di sospensione e, nonostante la sospensione sia terminata, vi
siano interessi maturati durante il periodo di  sospensione  che  non
siano stati ancora pagati ovvero (iv) e' stato oggetto di sospensione
ma la posizione debitoria e' in fase di recupero; 
  (j) crediti derivanti da mutui denominati "Gran Mutuo  2016"  cioe'
mutui il cui relativo  contratto  di  mutuo  preveda  in  favore  del
mutuatario,  tra  l'altro,  la  facolta'  di  richiedere  una   volta
all'anno,  a  partire  dal  tredicesimo  mese  di  ammortamento  e  a
condizione che i pagamenti dovuti ai sensi  del  contratto  di  mutuo
siano stati regolarmente eseguiti, che la data di  pagamento  di  una
rata  (comprensiva  della  componente  capitale  e  della  componente
interessi) sia posticipata  al  termine  del  piano  di  ammortamento
originariamente concordato  con  la  Banca  Cedente  determinando  un
allungamento  dello  stesso  piano,  senza  che  cio'  determini   la
maturazione di ulteriori interessi a valere sulle  somme  della  rata
posticipata, che siano stati interamente erogati entro il  30  aprile
2016 (incluso); 
  (k) crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati ai  sensi  di
qualsivoglia legge o normativa che preveda  agevolazioni  finanziarie
(mutui agevolati), contributi pubblici di qualunque natura, sconti di
legge, limiti massimi contrattuali al  tasso  d'interesse  e/o  altre
previsioni che concedano agevolazioni o  riduzioni  ai  debitori,  ai
datori di  ipoteca  o  ai  garanti  riguardo  al  capitale  e/o  agli
interessi; 
  (l) crediti relativi a debitori  che,  alla  Data  di  Valutazione,
risultino classificati come "attivita' finanziarie deteriorate"  (nel
significato di cui alla circolare della Banca d'Italia n. 272 del  30
luglio 2008 ("Matrice dei Conti"), come successivamente modificata ed
integrata); 
  (m) crediti derivanti da mutui (i) concessi  a  soggetti  che  sono
dipendenti, ex dipendenti o figli di dipendenti del  Gruppo  Bancario
Cariparma Credit Agricole  (ora  denominato  Gruppo  Bancario  Credit
Agricole Italia), e (ii)  il  cui  contratto  di  mutuo  prevede  che
l'importo finanziato sia suddiviso in fasce di importo alle quali  si
applicano diverse condizioni economiche; 
  (n) crediti derivanti da contratti di mutuo che siano stati oggetto
di rinegoziazione ai sensi dell'articolo 3 del Decreto  Legge  n.  93
del 27 maggio 2008, come convertito con Legge n. 126  del  24  luglio
2008,  in  forza  della  convenzione  sottoscritta  dall'Associazione
Bancaria Italiana e il Ministero dell'Economia  e  delle  Finanze  in
data 19 giugno 2008 e per i quali tale rinegoziazione sia  ancora  in
essere; 
  (o) crediti derivanti da  mutui  per  i  quali  il  debitore  abbia
corrisposto anticipatamente una o piu' rate ancora non scadute; 
  (p)  crediti  che  siano  costituiti  in  garanzia  attraverso   la
procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita
da Banca d'Italia; 
  (q) crediti derivanti da  mutui  che  prevedono  la  corresponsione
differita, rateizzata sul relativo piano di ammortamento, di spese di
gestione del relativo mutuo salvo il pagamento integrale in occasione
del rimborso anticipato del mutuo stesso. 
    
  Ai fini di cui sopra: 
  "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca  su  immobili  destinati  ad  uso  di
abitazione, a condizione che l'immobile costituito  in  garanzia  sia
situato in uno Stato ammesso. 
  "Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. 
  "Stati ammessi"  indica,  ai  sensi  del  Decreto  310,  gli  Stati
appartenenti  allo  Spazio  Economico  Europeo  e  la  Confederazione
Elvetica. 
  L'elenco  dei  Crediti  Carispezia  acquistati   pro   soluto   dal
Cessionario (individuati sulla base del  rispettivo  codice  pratica)
che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi  sopra
elencati   e'   (i)   disponibile    presso    il    sito    internet
http://gruppo.credit-agricole.it/documentazione-primo-programma-di-em
issioni,  (ii)  disponibile  presso  ciascuna  filiale  delle  banche
appartenenti al  Gruppo  Bancario  Credit  Agricole  Italia  e  (iii)
depositato presso il Notaio Maria Paola Salsi, avente sede in  Parma,
con atto di deposito Repertorio n. 44.522 Raccolta n. 15.287. 
  Nel contesto del Programma, Cariparma OBG  ha  concluso  con  Banca
Popolare Friuladria  Sp.A.  ("Friuladria")  un  contratto  quadro  di
cessione in data 20 maggio 2013, come  successivamente  modificato  e
integrato, ai sensi e per gli effetti del  combinato  disposto  degli
articoli 7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie  Garantite
e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro  di
Cessione Friuladria"). In virtu' del  Contratto  Quadro  di  Cessione
Friuladria, Friuladria (i) ha ceduto pro soluto al Cessionario, e  il
Cessionario ha acquistato pro soluto da  Friuladria,  alcuni  crediti
derivanti dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di  contratti
di mutuo stipulati da Friuladria con i propri clienti  (i  "Contratti
di Mutuo Friuladria") nel corso della propria ordinaria attivita'  di
impresa e (ii)  potra'  o  dovra',  a  seconda  del  caso,  cedere  e
trasferire pro soluto al Cessionario, e  il  Cessionario  acquistera'
pro soluto da Friuladria, ulteriori crediti derivanti da Contratti di
Mutuo Friuladria, nonche' ulteriori attivi ai sensi dell'articolo  2,
comma 1 del Decreto 310. 
  Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, Cariparma OBG
comunica che, in data 20 febbraio 2017, Cariparma OBG  ha  acquistato
pro soluto da Friuladria  ogni  e  qualsiasi  credito  derivante  dai
Contratti di Mutuo Friuladria (i "Crediti Friuladria") che alla  data
del 18 febbraio 2017 ("Data di Valutazione") rispettavano i  seguenti
criteri cumulativi comuni e specifici  (collettivamente,  i  "Criteri
Friuladria"): 
  Crediti derivanti da contratti di mutuo: 
  (1) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e in relazione al quale
il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale  residuo
di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  (2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del Decreto Legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (3) che sono stati erogati o acquistati da banche  appartenenti  al
Gruppo Bancario Cariparma  Credit  Agricole  (ora  denominato  Gruppo
Bancario Credit Agricole Italia); 
  (4) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (5) in relazione ai quali non sussiste alcuna rata  scaduta  e  non
pagata  da  piu'  di  30  giorni  dalla  relativa  data  prevista  di
pagamento; 
  (6) che non prevedono clausole che  limitano  la  possibilita'  per
Banca Popolare Friuladria S.p.A. di cedere i  crediti  derivanti  dal
relativo contratto o che dispongono  che  il  consenso  del  relativo
debitore sia necessario ai fini di tale  cessione  e  Banca  Popolare
Friuladria S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  (7) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il periodo di
pre-ammortamento eventualmente previsto  dal  relativo  contratto  di
mutuo e almeno una rata sia scaduta e sia stata pagata; 
  (8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (9) che sono stati interamente erogati; 
  (10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse  persone
fisiche  che  sono,  o  erano  alla  relativa  data  di   erogazione,
dipendenti di societa'  appartenenti  al  Gruppo  Bancario  Cariparma
Credit Agricole  (ora  denominato  Gruppo  Bancario  Credit  Agricole
Italia)), a una persona  giuridica  (ad  esclusione  degli  enti  del
settore pubblico, enti  territoriali  e  amministrazioni  centrali  e
banche  centrali)  o  a   piu'   persone   fisiche,   o   giuridiche,
cointestatarie; 
  (11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di  un  tasso
di interesse variabile  (determinato  di  volta  in  volta  da  Banca
Popolare Friuladria S.p.A.) o fisso; 
  (12) che sono crediti  ipotecari  residenziali  aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto 310; 
  (13) che non presentino alcuna rata scaduta e non pagata; 
  (14) il cui debitore e' una persona fisica (o piu' persone  fisiche
cointestatarie) residente in Italia che, in accordo con i criteri  di
classificazione di Banca d'Italia definiti dalla Circolare n. 140 del
11 febbraio 1991, come successivamente modificata, rientra nei Codici
Attivita'   SAE   600,   614   o   615   (rispettivamente   "Famiglie
consumatrici", " Artigiani" e "Altre Famigli Produttrici"); 
  (15) garantiti da ipoteca di primo grado, 
  con esclusione dei: 
  (a) crediti derivanti da contratti di mutuo erogati  prima  del  1°
gennaio 2004; 
  (b) crediti derivanti da contratti di mutuo erogati successivamente
al 31 dicembre 2016; 
  (c) crediti derivanti da mutui che presentino un debito residuo  in
linea capitale inferiore o uguale ad Euro 2.000; 
  (d) crediti derivanti da mutui la cui ultima rata scade in data non
posteriore al 31 dicembre 2017; 
  (e) crediti  derivanti  da  mutui  denominati  "Mutui  Atipici"  in
relazione ai quali, cioe', il relativo piano di ammortamento  prevede
la possibilita' di sospendere il pagamento di un massimo di tre rate,
senza che cio' determini la  maturazione  di  ulteriori  interessi  a
valere sulle somme non corrisposte, poiche' tale costo e' coperto (a)
per le prime due rate non pagate da una polizza  assicurativa  e  (b)
per la terza da Banca Popolare Friuladria S.p.A.; 
  (f) crediti derivanti da mutui denominati "Sonni Tranquilli"; 
  (g) crediti derivanti  da  mutui  con  piano  di  ammortamento  che
prevede il pagamento anticipato di interessi; 
  (h) crediti derivanti da mutui (individuali o cointestati)  erogati
in  favore  di  soggetti  che   alla   Data   di   Valutazione   sono
amministratori o ex  amministratori  del  Gruppo  Bancario  Cariparma
Credit Agricole  (ora  denominato  Gruppo  Bancario  Credit  Agricole
Italia); 
  (i) crediti derivanti da mutui in relazione ai quali  il  pagamento
delle rate (comprensive della componente capitale e della  componente
interessi) (i) e' oggetto di una  richiesta  di  sospensione,  ovvero
(ii) e' oggetto di sospensione ancora in corso, ovvero (iii) e' stato
oggetto di sospensione e, nonostante la sospensione sia terminata, vi
siano interessi maturati durante il periodo di  sospensione  che  non
siano stati ancora pagati ovvero (iv) e' stato oggetto di sospensione
ma la posizione debitoria e' in fase di recupero; 
  (j) crediti derivanti da mutui denominati "Gran Mutuo  2016"  cioe'
mutui il cui relativo  contratto  di  mutuo  preveda  in  favore  del
mutuatario,  tra  l'altro,  la  facolta'  di  richiedere  una   volta
all'anno,  a  partire  dal  tredicesimo  mese  di  ammortamento  e  a
condizione che i pagamenti dovuti ai sensi  del  contratto  di  mutuo
siano stati regolarmente eseguiti, che la data di  pagamento  di  una
rata  (comprensiva  della  componente  capitale  e  della  componente
interessi) sia posticipata  al  termine  del  piano  di  ammortamento
originariamente concordato  con  la  Banca  Cedente  determinando  un
allungamento  dello  stesso  piano,  senza  che  cio'  determini   la
maturazione di ulteriori interessi a valere sulle  somme  della  rata
posticipata, che siano stati interamente erogati entro il  30  aprile
2016 (incluso); 
  (k) crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati ai  sensi  di
qualsivoglia legge o normativa che preveda  agevolazioni  finanziarie
(mutui agevolati), contributi pubblici di qualunque natura, sconti di
legge, limiti massimi contrattuali al  tasso  d'interesse  e/o  altre
previsioni che concedano agevolazioni o  riduzioni  ai  debitori,  ai
datori di  ipoteca  o  ai  garanti  riguardo  al  capitale  e/o  agli
interessi; 
  (l) crediti relativi a debitori  che,  alla  Data  di  Valutazione,
risultino classificati come "attivita' finanziarie deteriorate"  (nel
significato di cui alla circolare della Banca d'Italia n. 272 del  30
luglio 2008 ("Matrice dei Conti"), come successivamente modificata ed
integrata); 
  (m) crediti derivanti da mutui (i) concessi  a  soggetti  che  sono
dipendenti, ex dipendenti o figli di dipendenti del  Gruppo  Bancario
Cariparma Credit Agricole  (ora  denominato  Gruppo  Bancario  Credit
Agricole Italia), e (ii)  il  cui  contratto  di  mutuo  prevede  che
l'importo finanziato sia suddiviso in fasce di importo alle quali  si
applicano diverse condizioni economiche; 
  (n) crediti derivanti da contratti di mutuo che siano stati oggetto
di rinegoziazione ai sensi dell'articolo 3 del Decreto  Legge  n.  93
del 27 maggio 2008, come convertito con Legge n. 126  del  24  luglio
2008,  in  forza  della  convenzione  sottoscritta  dall'Associazione
Bancaria Italiana e il Ministero dell'Economia  e  delle  Finanze  in
data 19 giugno 2008 e per i quali tale rinegoziazione sia  ancora  in
essere; 
  (o) crediti derivanti da  mutui  per  i  quali  il  debitore  abbia
corrisposto anticipatamente una o piu' rate ancora non scadute; 
  (p)  crediti  che  siano  costituiti  in  garanzia  attraverso   la
procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita
da Banca d'Italia; 
  (q) crediti derivanti da  mutui  che  prevedono  la  corresponsione
differita, rateizzata sul relativo piano di ammortamento, di spese di
gestione del relativo mutuo salvo il pagamento integrale in occasione
del rimborso anticipato del mutuo stesso. 
  Ai fini di cui sopra: 
  "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca  su  immobili  destinati  ad  uso  di
abitazione, a condizione che l'immobile costituito  in  garanzia  sia
situato in uno Stato ammesso. 
  "Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. 
  "Stati ammessi"  indica,  ai  sensi  del  Decreto  310,  gli  Stati
appartenenti  allo  Spazio  Economico  Europeo  e  la  Confederazione
Elvetica. 
  L'elenco  dei  Crediti  Friuladria  acquistati   pro   soluto   dal
Cessionario (individuati sulla base del  rispettivo  codice  pratica)
che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi  sopra
elencati   e'   (i)   disponibile    presso    il    sito    internet
http://gruppo.credit-agricole.it/documentazione-primo-programma-di-em
issioni,  (ii)  disponibile  presso  ciascuna  filiale  delle  banche
appartenenti al  Gruppo  Bancario  Credit  Agricole  Italia  e  (iii)
depositato presso il Notaio Maria Paola Salsi, avente sede in  Parma,
con atto di deposito Repertorio n. 44.522 Raccolta n. 15.287. 
  Cariparma, Carispezia e Friuladria sono di  seguito  congiuntamente
denominati i "Cedenti" e, ciascuno di essi, un "Cedente". 
  I Crediti Cariparma, i Crediti Carispezia e  i  Crediti  Friuladria
sono di seguito congiuntamente denominati i "Crediti" e, ciascuno  di
essi, un "Credito". 
  I Contratti di Mutuo Cariparma, i Contratti di Mutuo Carispezia e i
Contratti  di  Mutuo  Friuladria  sono  di   seguito   congiuntamente
denominati i "Contratti di Mutuo" e, ciascuno di essi, un  "Contratto
di Mutuo". 
  Cariparma OBG ha conferito incarico a  Cariparma,  ai  sensi  della
Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite, affinche' per suo conto,
in qualita' di soggetto  incaricato  della  riscossione  dei  crediti
ceduti, proceda alla gestione, incasso ed  eventuale  recupero  delle
somme dovute in relazione ai  Crediti.  A  sua  volta,  Cariparma  ha
demandato a Carispezia e Friuladria le attivita' di gestione, incasso
ed  eventuale  recupero  dei  Crediti  ceduti,  rispettivamente,   da
Carispezia e Friuladria  a  Cariparma  OBG.  Per  effetto  di  quanto
precede, i debitori ceduti ai sensi del presente avviso continueranno
a pagare al relativo  Cedente  ogni  somma  dovuta  in  relazione  ai
Crediti nelle forme previste dai relativi Contratti  di  Mutuo  o  in
forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che  potranno
essere comunicate ai debitori ceduti. 
  Tutto cio' premesso, ai sensi dell'articolo 13 del Codice  Privacy,
informiamo i debitori ceduti ai sensi del presente avviso e i garanti
dei Crediti (i "Debitori") sull'uso dei Loro  dati  personali  e  sui
Loro diritti. I dati personali in  possesso  di  Cariparma  OBG  sono
stati raccolti presso  il  rispettivo  Cedente.  Ai  Debitori  Ceduti
precisiamo  che  non  verranno  trattati   dati   "sensibili".   Sono
considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Loro  stato  di
salute, alle  Loro  opinioni  politiche  e  sindacali  ed  alle  Loro
convinzioni  religiose  (articolo  4  del  Codice  Privacy).  I  dati
personali dell'interessato saranno trattati nell'ambito della normale
attivita' dei titolari  del  trattamento  e,  precisamente,  (i)  per
quanto riguarda Cariparma OBG, in qualita' di titolare autonomo,  per
finalita' connesse e strumentali alla  gestione  del  portafoglio  di
Crediti, finalita' connesse  agli  obblighi  previsti  da  leggi,  da
regolamenti e dalla normativa  comunitaria  nonche'  da  disposizioni
impartite da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi  di
vigilanza  e  controllo,  finalita'  connesse  alla  gestione  ed  al
recupero  del  credito  e,  (ii)  per  quanto   riguarda   Cariparma,
Carispezia e Friuladria, in qualita' di titolari autonomi aggiuntivi,
per finalita' connesse all'effettuazione di servizi di calcolo  e  di
reportistica in merito agli incassi dei Crediti e taluni  servizi  di
carattere amministrativo fra i quali la tenuta  della  documentazione
relativa  all'operazione  di  emissione  di   obbligazioni   bancarie
garantite  e  della  documentazione  societaria.  In  relazione  alle
indicate  finalita',  il  trattamento  dei  dati  personali   avviene
mediante strumenti manuali,  informatici  e  telematici  con  logiche
strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo  da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Si  precisa
che  i  dati  personali  dei  Debitori  in  nostro  possesso  vengono
registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un  obbligo
di legge  ovvero  sono  strettamente  funzionali  all'esecuzione  del
rapporto contrattuale (per i quali il consenso  dell'interessato  non
e', quindi, richiesto). I dati personali dei Debitori potranno essere
comunicati per le sopraindicate finalita' del trattamento a societa',
associazioni  o  studi  professionali  che  prestano   attivita'   di
assistenza o consulenza in materia  legale,  societa'  controllate  e
societa' collegate, societa' di recupero  crediti,  ecc.  I  soggetti
appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati
utilizzeranno i dati in qualita' di "titolari autonomi".  I  Debitori
potranno rivolgersi ai titolari  del  trattamento  per  esercitare  i
diritti  riconosciuti  loro  dall'articolo  13  del  Codice   Privacy
(cancellazione, integrazione, opposizione, ecc.): (i) se a  Cariparma
OBG: presso la Sede  Legale  di  Cariparma  OBG  S.r.l.,  Srl  -  Via
Alessandro Pestalozza n. 12/14 - 20131 Milano; (ii) se  a  Cariparma:
presso Credit Agricole Cariparma S.p.A.  -  Via  Mazzini  -  Galleria
Bassa dei Magnani, 3 - 43121 Parma - Italia (Servizio Reclami); (iii)
se a  Friuladria:  presso  Banca  Popolare  FriulAdria  -  Piazza  XX
Settembre,  2  -  33170  Pordenone  -  Italia  (Servizio   Segreteria
Generale); (iv) se a Carispezia:  presso  Credit  Agricole  Cariparma
S.p.A. - Via Mazzini - Galleria Bassa dei Magnani, 3 - 43121 Parma  -
Italia (Servizio Reclami). 
  I Debitori e gli eventuali loro successori o aventi causa  potranno
rivolgersi per ogni ulteriore  informazione  presso  le  filiali  del
Gruppo Bancario Credit Agricole Italia o contattare il  Numero  Verde
800.771100. 
  Milano, 21 febbraio 2017 

Cariparma OBG S.r.l. - Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        dott. Stefano Marlat 

 
TX17AAB1844
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.