Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Estratto del ricorso per usucapione speciale per la piccola proprieta' rurale ex art. 1159 bis e della legge 346/76 ex art. 3 Si rende noto che il signor Dario Braggio (c.f.: BRGDRA46S24D927U), nato a Garlenda (SV), il 24.11.1946 ed ivi residente in Via Lerrone, 71, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Marmentini (c.f.: MRMNDR82M06A145F pec andrea.marmentini@ordineavvocatisv.it), presso il cui studio sito in Albenga, Viale Martiri della Liberta' 59/2 elegge domicilio, avendo posseduto uti dominus pubblicamente, pacificamente, ininterrottamente e senza opposizione per oltre quindici anni (e precisamente dal 1970) il terreno, avente destinazione agricola-seminativo, sito nel Comune di Garlenda (SV), localita' Casoni, identificato al NCT del Comune di Garlenda al foglio n. 8, particella n. 296, classe Semin. Arbor., di are 02,80, reddito dominicale € 1,74 - reddito agrario € 2,02, intestato catastalmente alla signora Anita LUPI (c.f.: LPUNTA29T65D319L), nata a Dolcedo (IM), il 25.12.1929, residente in 17033 Garlenda (SV), Via Roma, 13/A, sussistendo tutti i requisiti richiesti dall'art. 1159-bis del codice civile, per la regolarizzazione dei titoli di proprieta' tramite la procedura prevista dalla legge n. 346/76, ha proposto ricorso per usucapione speciale ex art. 1159-bis del codice civile e legge n. 346/76, art. 3. Il Giudice del Tribunale di Savona, Sezione civile, dott. Giovanni Zerilli, letto il ricorso ex art. 1159-bis del codice civile, depositato in cancelleria il 7 dicembre 2017 , vista la legge n. 346/76, con decreto del 11 dicembre 2017 ha disposto che la richiesta di usucapione sia resa nota mediante affissione del ricorso e del decreto per novanta giorni all'Albo del Comune in cui e' situato il fondo per il quale viene chiesto il riconoscimento del diritto di proprieta', all'Albo del Tribunale, nonche' mediante pubblicazione per estratto per una sola volta, nei termini di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Si indica il termine di novanta giorni per l'opposizione ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata legge n. 346 del 1976, decorrente dalla scadenza del termine di affissione ovvero dalla data di notificazione del ricorso e del decreto. Il Giudice ha disposto altresi' che il ricorso e il menzionato decreto vengano notificati a coloro che nei registri immobiliari figurino come titolari dei diritti reali sull'immobile ed a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione della stessa, abbiano trascritto contro l'istante i suoi danti causa domanda giudiziale diretta a rivendicare la proprieta' o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi. avv. Andrea Marmentini TX17ABM12833