TRIBUNALE DI RAGUSA

ex Tribunale di Modica

(GU Parte Seconda n.77 del 1-7-2017)

 
Estratto di ordinanza di dichiarazione  di  usucapione  speciale  nel
                  procedimento n. 1432/2011 r.g.c. 
 

  Il Tribunale di Ragusa, ex Tribunale  di  Modica,  in  persona  del
Giudice Istruttore, dott.ssa Rosanna Scollo, in seguito  al  "Ricorso
per riconoscimento di proprieta' per intervenuta usucapione  speciale
ai sensi dell'art. 3 della legge n. 346/1976", iscritto a  ruolo  con
il n. 1432/2011, r.gen. civ. del  Tribunale  di  Ragusa,  ex  Modica,
promosso dalla sig.ra Giummarra Carmela (c.f. GMMCML42T56H163L), nata
a Ragusa il 16/12/1942 ed ivi residente in Via Salita delle  Erbe  n.
5, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo  Giampiccolo,  al  fine  di
usucapire e cosi' acquistare la proprieta' del fabbricato rurale sito
in Modica, C.da Crucia', contraddistinto nel catasto terreni di  quel
comune al foglio 184, particella 85,  ed  ivi  tuttavia  intestato  a
Amministrazione Trigona di Frigintini, Assenza Giuseppe fu Vincenzo e
Ragusa Giorgia  fu  Raffaele,  udite  le  conclusioni  formulate  dal
procuratore della sig.ra Giummarra,  ritenuta  la  regolarita'  delle
notifiche e dichiarata la contumacia delle controparti, ascoltate  le
dichiarazioni  dei  testi,  accertato  che   nessuna   iscrizione   o
trascrizione di domande tese ad accertare la proprieta' o l'esistenza
di altro diritto reale sull'immobile  in  questione,  risulta  essere
stata  effettuata  nei  venti  anni  interiori   alla   presentazione
dell'istanza;  ritenuto  il   possesso   pacifico   ed   ininterrotto
esercitato dalla ricorrente sul  fabbricato,  ha  cosi'  deciso,  con
Ordinanza n. cronol. 565/2017 del 06/02/2017, resa  nel  giudizio  n.
1432/2011, r.gen. civ. del Tribunale di Ragusa,  ex  Modica:  "P.Q.M.
Visti gli artt. 3 l.n. 346/1976, 1159 bis c.c., nella contumacia  dei
resistenti, accoglie il ricorso,  presentato  da  Giummarra  Carmela,
onerando  quest'ultima  di  ottemperare  alle  forme  di  pubblicita'
previste dal comma 2 dell'art. 3 l.n. 346/1976, cui si fa rinvio  nel
comma 5 della norma  citata.  Condanna  i  resistenti  in  solido  al
pagamento delle spese  processuali  sostenute  dalla  ricorrente,  da
liquidarsi in euro 214,00 per spese vive e in euro 2.500,00 a  titolo
di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come
per legge. Cosi' deciso in Ragusa  il  06/02/2017.  F.to  Il  Giudice
Rosanna Scollo". 

                           Il richiedente 
                       avv. Paolo Giampiccolo 

 
TX17ABM7189
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