Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto (i) degli articoli 7-bis e 4 della legge numero 130 del 30 aprile 1999, come di seguito modificata e integrata, (la "Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite"), (ii) dell'articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993, come di seguito modificato e integrato (il "Testo Unico Bancario") (iii) degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR"), (iv) della normativa nazionale (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) e (v) del Provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (congiuntamente dal (iii) al (v) la "Normativa Privacy Applicabile"). Desio OBG S.r.l. comunica che, nel contesto di un'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di Banco di Desio e della Brianza S.p.A., in data 5 luglio 2017 Desio OBG S.r.l. ha concluso con Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ("BDB" o "Banco Desio") un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. In virtu' di tale contratto di cessione BDB ha ceduto e cedera' e Desio OBG S.r.l. ha acquistato e dovra' acquistare da BDB, periodicamente e pro soluto, secondo un programma di cessioni da effettuarsi ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito derivante dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati da BDB con i propri clienti (i "Contratti di Mutuo BDB") nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i "Crediti BDB"). Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, si comunica che, in data 7 novembre 2018, Desio OBG S.r.l. ha acquistato pro soluto da BDB ogni e qualsiasi Credito BDB derivante dai Contratti di Mutuo BDB che alla data del 7 novembre 2018 ("Data di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi (i) comuni e (ii) specifici: (i) CRITERI COMUNI PER LA SELEZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI CREDITI BDB: 1) che sono crediti ipotecari residenziali (i) il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non sia superiore all'80% del valore aggiornato del bene immobile a garanzia del finanziamento in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non sia superiore all'80% del valore aggiornato dell'immobile residenziale; 2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 3) che sono stati erogati da o che sono di titolarita' di Banco Desio; 4) che sono disciplinati dalla legge italiana; 5) che sono in bonis; 6) in relazione ai quali almeno una rata, anche di soli interessi, e' stata pagata dal debitore; 7) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro; 8) che prevedono un rimborso mediante corresponsione di rate mensili, bimestrali, trimestrali o semestrali; 9) che sono stati interamente erogati; 10) che sono stati concessi a una persona fisica o a piu' persone fisiche cointestatarie; 11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso di interesse variabile (includendo anche il tasso di interesse variabile con un tasso cap) determinato di volta in volta da Banco Desio, fisso, misto o modulare; 12) garantiti da ipoteca di primo grado economico (intendendosi per "primo grado economico" un'ipoteca di primo grado legale o di grado diverso dal primo, ma rispetto alla quale sono state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado precedente); 13) il cui debito residuo in linea capitale alla relativa Data di Valutazione non risulta superiore a Euro 10 milioni. Ai fini di cui sopra: "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310, il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad uso di abitazione, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato ammesso. "Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. "Stati ammessi" indica, ai sensi del Decreto 310, gli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione Elvetica. (ii) CRITERI SPECIFICI PER LA SELEZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI CREDITI BDB: 1) mutui garantiti da ipoteca su immobili con destinazione residenziale. A tale fine per "mutui garantiti da ipoteca su immobili con destinazione residenziale" si intendono mutui garantiti da ipoteca su immobili che ricadono in almeno una delle seguenti categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, con le relative pertinenze; 2) che sono stati interamente erogati (facendosi riferimento, nel caso di mutui erogati "a stato avanzamento lavori", alla relativa data dell'ultima erogazione) nel periodo compreso tra il 1 settembre 2003 e il 31 dicembre 2017 e rispetto ai quali i mutuatari non hanno diritto ad ulteriori erogazioni ai sensi del relativo contratto di mutuo; 3) che non prevedono il completo rimborso ad una data precedente al 10 aprile 2019; 4) che non sono mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati) ovvero garantiti da o erogati ai sensi di convenzioni stipulate con consorzi di garanzia fidi (e.g., CONSAP); 5) che sono stati erogati da banche del Gruppo Banco Desio e, alla relativa Data di Valutazione, siano di titolarita' di Banco Desio; 6) il cui piano di ammortamento, decorso l'eventuale periodo di preammortamento, e' alla "francese" (per tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono comprensive di una componente capitale fissata al momento dell'erogazione e crescente nel tempo e di una componente interesse variabile, cosi' come rilevabile alla data di stipula del mutuo o, se esiste, dell'ultimo accordo relativo al sistema di ammortamento) ovvero "a rata costante e quota capitale variabile (per tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono composte da una componente capitale variabile nel tempo) ovvero a "rata costante e durata del finanziamento variabile" (c.d "flextime"); 7) in relazione ai quali, alla Data di Valutazione, il relativo mutuatario non beneficia di una sospensione volontaria concordata con Banco Desio o di una sospensione del pagamento delle rate ai sensi di iniziative o misure applicabili, e che non siano stati rinegoziati ai sensi della convenzione conclusa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'associazione Bancaria Italiana in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'articolo 3 del Decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 (il cd "Decreto Tremonti") convertito in legge ai sensi della Legge n. 126 del 24 Luglio 2008); 8) i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo e/o frazionamento) sono persone fisiche residenti, alla Data di Valutazione, in Italia e non sono, anche in qualita' di cointestatari del relativo mutuo, soggetti che, alla Data di Valutazione, erano dipendenti o ex-dipendenti in pensione o amministratori o esponenti bancari (ai sensi dell'articolo 136 del Testo Unico Bancario) di Banco Desio; 9) il cui debito residuo in linea capitale alla Data di Valutazione non risulta superiore a Euro 2 milioni; 10) garantiti da ipoteca di primo grado economico su un solo immobile dislocato nel territorio italiano; 11) in relazione ai quali il rapporto tra (i) l'importo erogato alla data di stipula del contratto di mutuo e (ii) il minore tra (a) il valore dell'immobile ipotecato, determinato in prossimita' della stipulazione del medesimo mutuo, e (b) il valore dell'iscrizione ipotecaria in essere in relazione a tale bene, e' pari o inferiore al 100%; 12) in relazione ai quali il rapporto tra (i) l'importo capitale residuo alla Data di Valutazione, eventualmente sommato all'importo capitale residuo di altri finanziamenti aventi il medesimo bene immobile a garanzia, e (ii) il minore tra (a) il valore piu' aggiornato dell'immobile ipotecato e (b) il valore dell'iscrizione ipotecaria in essere in relazione a tale bene, e' pari o inferiore al 80%; 13) in relazione ai quali il rapporto tra (i) l'importo capitale residuo alla Data di Valutazione e (ii) il minore tra (a) il valore dell'immobile ipotecato, determinato in prossimita' della stipulazione del medesimo mutuo e (b) il valore dell'iscrizione ipotecaria in essere, e' pari o inferiore al 80%; 14) conclusi da Banco Desio con Debitori classificati con codice SAE (Settore di Attivita' Economica) 600; 15) che alla Data di Valutazione non siano inclusi tra i crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione realizzate da banche del Gruppo Banco Desio; 16) in relazione ai quali, se a tasso variabile, lo spread e' maggiore o uguale allo 0%. Sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti BDB nascenti da Contratti di Mutuo BDB che, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano, altresi', una o piu' delle seguenti caratteristiche: 1) mutui classificati alla data di stipulazione come mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385; 2) mutui erogati in pool con altri istituti finanziari; 3) mutui garantiti da ipoteca su un immobile sito nel territorio italiano, per i quali il medesimo debitore abbia ricevuto da Banco Desio un ulteriore mutuo la cui garanzia ipotecaria e' rilasciata a valere sul medesimo immobile entro il 31 dicembre 2017; 4) mutui che, contemporaneamente, (i) abbiano un importo erogato minore di Euro 75.000, e (ii) siano stati erogati prima del 1 gennaio 2010; 5) mutui che alla Data di Valutazione presentavano un importo capitale residuo inferiore ad Euro 15.000; 6) mutui per i quali Banco Desio abbia concordato con il relativo debitore l'intenzione di quest'ultimo a procedere al rimborso anticipato totale o di procedere ad una surroga presso un altro istituto bancario; 7) mutui erogati per il consolidamento di precedenti finanziamenti chirografari del medesimo cliente presso Banco Desio. Desio OBG S.r.l. comunica che, nel contesto di un'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di Banco di Desio e della Brianza S.p.A., in data 5 luglio 2017 Desio OBG S.r.l. ha concluso con Banca Popolare di Spoleto S.p.A. ("BPS" o "BP Spoleto") un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. In virtu' di tale contratto di cessione BPS ha ceduto e cedera' e Desio OBG S.r.l. ha acquistato e dovra' acquistare da BPS, periodicamente e pro soluto, secondo un programma di cessioni da effettuarsi ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito derivante dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati da BPS con i propri clienti (i "Contratti di Mutuo BPS") nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i "Crediti BPS"). Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, si comunica che, in data 7 novembre 2018, Desio OBG S.r.l. ha acquistato pro soluto da BPS ogni e qualsiasi Credito derivante dai Contratti di Mutuo BPS che alla Data di Valutazione rispettavano i seguenti criteri cumulativi (i) comuni e (ii) specifici: (i) CRITERI COMUNI PER LA SELEZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI CREDITI BPS: 1) che sono crediti ipotecari residenziali (i) il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non sia superiore all'80% del valore aggiornato del bene immobile a garanzia del finanziamento in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non sia superiore all'80% del valore aggiornato dell'immobile residenziale; 2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 3) che sono stati erogati da o che sono di titolarita' di BP Spoleto; 4) che sono disciplinati dalla legge italiana; 5) che sono in bonis; 6) in relazione ai quali almeno una rata, anche di soli interessi, e' stata pagata dal debitore; 7) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro; 8) che prevedono un rimborso mediante corresponsione di rate mensili, bimestrali, trimestrali o semestrali; 9) che sono stati interamente erogati; 10) che sono stati concessi a una persona fisica o a piu' persone fisiche cointestatarie; 11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso di interesse variabile (includendo anche il tasso di interesse variabile con un tasso cap) determinato di volta in volta da BP Spoleto, fisso, misto o modulare; 12) garantiti da ipoteca di primo grado economico (intendendosi per "primo grado economico" un'ipoteca di primo grado legale o di grado diverso dal primo, ma rispetto alla quale sono state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado precedente); 13) il cui debito residuo in linea capitale alla relativa Data di Valutazione non risulta superiore a Euro 10 milioni. Ai fini di cui sopra: "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310, il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad uso di abitazione, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato ammesso. "Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. "Stati ammessi" indica, ai sensi del Decreto 310, gli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione Elvetica. (ii) CRITERI SPECIFICI PER LA SELEZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI CREDITI BPS: 1) mutui garantiti da ipoteca su immobili con destinazione residenziale. A tale fine per "mutui garantiti da ipoteca su immobili con destinazione residenziale" si intendono mutui garantiti da ipoteca su immobili che ricadono in almeno una delle seguenti categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, con le relative pertinenze; 2) che sono stati interamente erogati (facendosi riferimento, nel caso di mutui erogati "a stato avanzamento lavori", alla relativa data dell'ultima erogazione) nel periodo compreso tra il 1 maggio 2001 e il 31 dicembre 2017 e rispetto ai quali i mutuatari non hanno diritto ad ulteriori erogazioni ai sensi del relativo contratto di mutuo; 3) che non prevedono il completo rimborso ad una data precedente al 10 marzo 2019; 4) che non sono mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati) ovvero garantiti da o erogati ai sensi di convenzioni stipulate con consorzi di garanzia fidi (e.g., CONSAP); 5) che sono stati erogati da banche del Gruppo Banco Desio e, alla relativa Data di Valutazione, siano di titolarita' di BP Spoleto; 6) il cui piano di ammortamento, decorso l'eventuale periodo di preammortamento, e' alla "francese" (per tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono comprensive di una componente capitale fissata al momento dell'erogazione e crescente nel tempo e di una componente interesse variabile, cosi' come rilevabile alla data di stipula del mutuo o, se esiste, dell'ultimo accordo relativo al sistema di ammortamento) ovvero "a rata costante e quota capitale variabile (per tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono composte da una componente capitale variabile nel tempo) ovvero a "rata costante e durata del finanziamento variabile" (c.d "flextime"); 7) in relazione ai quali, alla Data di Valutazione, il relativo mutuatario non beneficia di una sospensione volontaria concordata con BP Spoleto o di una sospensione del pagamento delle rate ai sensi di iniziative o misure applicabili, e che non siano stati rinegoziati ai sensi della convenzione conclusa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'associazione Bancaria Italiana in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'articolo 3 del Decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 (il cd "Decreto Tremonti") convertito in legge ai sensi della Legge n. 126 del 24 Luglio 2008); 8) i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo e/o frazionamento) sono persone fisiche residenti, alla Data di Valutazione, in Italia e non sono, anche in qualita' di cointestatari del relativo mutuo, soggetti che, alla Data di Valutazione, erano dipendenti o ex-dipendenti in pensione o amministratori o esponenti bancari (ai sensi dell'articolo 136 del Testo Unico Bancario) di BP Spoleto; 9) il cui debito residuo in linea capitale alla Data di Valutazione non risulta superiore a Euro 1 milione; 10) garantiti da ipoteca di primo grado economico su un solo immobile dislocato nel territorio italiano; 11) in relazione ai quali il rapporto tra (i) l'importo erogato alla data di stipula del contratto di mutuo e (ii) il minore tra (a) il valore dell'immobile ipotecato, determinato in prossimita' della stipulazione del medesimo mutuo, e (b) il valore dell'iscrizione ipotecaria in essere in relazione a tale bene, e' pari o inferiore al 100%; 12) in relazione ai quali il rapporto tra (i) l'importo capitale residuo alla Data di Valutazione, eventualmente sommato all'importo capitale residuo di altri finanziamenti aventi il medesimo bene immobile a garanzia, e (ii) il minore tra (a) il valore piu' aggiornato dell'immobile ipotecato e (b) il valore dell'iscrizione ipotecaria in essere in relazione a tale bene, e' pari o inferiore al 80%; 13) in relazione ai quali il rapporto tra (i) l'importo capitale residuo alla Data di Valutazione e (ii) il minore tra (a) il valore dell'immobile ipotecato, determinato in prossimita' della stipulazione del medesimo mutuo e (b) il valore dell'iscrizione ipotecaria in essere, e' pari o inferiore al 80%; 14) conclusi da BP Spoleto con Debitori classificati con codice SAE (Settore di Attivita' Economica) 600; 15) che alla Data di Valutazione non siano inclusi tra i crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione realizzate da banche del Gruppo Banco Desio; 16) in relazione ai quali, se a tasso variabile, lo spread e' maggiore o uguale allo 0%. Sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti BPS nascenti da Contratti di Mutuo BPS che, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano, altresi', una o piu' delle seguenti caratteristiche: 1) mutui classificati alla data di stipulazione come mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385; 2) mutui erogati in pool con altri istituti finanziari; 3) mutui garantiti da ipoteca su un immobile sito nel territorio italiano, per i quali il medesimo debitore abbia ricevuto da BP Spoleto un ulteriore mutuo la cui garanzia ipotecaria e' rilasciata a valere sul medesimo immobile entro il 31 dicembre 2017; 4) mutui che, contemporaneamente, (i) abbiano un importo erogato minore di Euro 75.000, e (ii) siano stati erogati prima del 1 gennaio 2010; 5) mutui che alla Data di Valutazione presentavano un importo capitale residuo inferiore ad Euro 15.000; 6) mutui per i quali BP Spoleto abbia concordato con il relativo debitore l'intenzione di quest'ultimo a procedere al rimborso anticipato totale o di procedere ad una surroga presso un altro istituto bancario; 7) mutui erogati per il consolidamento di precedenti finanziamenti chirografari del medesimo cliente presso BP Spoleto; 8) mutui garantiti da ipoteca su un solo immobile sito nei territori colpiti dal terremoto del 28 agosto 2016 e del 31 ottobre 2016 (i.e., in particolare, nei comuni di cui all'Allegato 1 (Zona Cratere 1) e all'Allegato 2 (Zona Cratere 2) del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229). L'elenco dei crediti acquistati pro soluto da Desio OBG S.r.l. che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati e' disponibile presso il sito internet https://www.bancodesio.it/it/content/programma-di-obbligazioni-bancar ie-garantite-covered-bonds e presso tutte le filiali di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e Banca Popolare di Spoleto S.p.A. ed e' depositato presso l'Avv. Cristiana Martino, coadiutore del Notaio Dario Restuccia, avente sede in Milano, con atto di deposito Repertorio n. 4989 Raccolta n. 2784. BDB e BPS sono di seguito congiuntamente denominati i "Cedenti" e, ciascuno di essi, un "Cedente". I Crediti BDB e i Crediti BPS sono di seguito congiuntamente denominati i "Crediti" e, ciascuno di essi, un "Credito". I Contratti di Mutuo BDB e i Contratti di Mutuo BPS sono di seguito congiuntamente denominati i "Contratti di Mutuo" e, ciascuno di essi, un "Contratto di Mutuo". Desio OBG S.r.l. ha conferito incarico a Banco di Desio e della Brianza S.p.A., capogruppo del gruppo bancario Banco di Desio e della Brianza, ai sensi della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite, affinche' per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute e Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ha accettato detto incarico, impegnandosi a delegare a Banca Popolare di Spoleto S.p.A. le attivita' di amministrazione, gestione e incasso dei crediti dalla stessa ceduti a Desio OBG S.r.l.. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti continueranno a pagare ai Cedenti ogni somma dovuta in relazione ai Crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti. Tutto cio' premesso, ai sensi (i) degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR"), (ii) della normativa nazionale (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) e (iii) del Provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (congiuntamente dal (iii) al (v) la "Normativa Privacy Applicabile"), informiamo i debitori ceduti ai sensi del presente avviso (i "Debitori Ceduti") sull'uso dei Loro dati personali e sui Loro diritti. I dati personali in possesso di Desio OBG S.r.l. sono stati raccolti presso il rispettivo Cedente e si riferiscono ad informazioni anagrafiche (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico), patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti, relativi ai Debitori Ceduti come periodicamente aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel corso dei rapporti contrattuali in essere con i Debitori Ceduti (i "Dati Personali"). I Dati Personali saranno ottenuti anche attraverso fonti accessibili al pubblico (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i registri tenuti presso l'Agenzia delle Entrate). Cio' premesso, Desio OBG S.r.l. - in qualita' di titolare del trattamento e' tenuta a fornire ai Debitori Ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (i "Soggetti Interessati") la presente informativa - assolve a tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali, emessa con provvedimento emanato dalla medesima Autorita' in data 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007) (il "Provvedimento"), che si ritiene essere una misura appropriata anche ai sensi dell'art. 14, comma 5, lett. b), secondo periodo, GDPR. Il trattamento dei Dati Personali viene effettuato in quanto necessario all'esecuzione degli obblighi di pagamento dei Debitori Ceduti e/o per adempiere agli obblighi legali cui e' soggetta Desio OBG S.r.l.. I Dati Personali dei Soggetti Interessati saranno trattati nell'ambito della normale attivita' del Titolare e, precisamente, per finalita' connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti, finalita' connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonche' da disposizioni impartite da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalita' connesse alla gestione ed al recupero del credito. Per quanto riguarda Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e Banca Popolare di Spoleto S.p.A. - ciascuno Responsabile del trattamento - per finalita' connesse all'effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei Crediti oggetto della cessione e taluni servizi di carattere amministrativo fra i quali la tenuta della documentazione relativa all'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite e della documentazione societaria. In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Si precisa che i dati personali dei Debitori Ceduti in nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell'interessato non e', quindi, richiesto). I dati personali dei Debitori Ceduti verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate finalita' del trattamento e, in particolare, a societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale, societa' controllate e societa' collegate, societa' di recupero crediti, ecc.. I Dati Personali potranno anche essere comunicati all'estero per le finalita' sopra indicate ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all'Unione Europea. I soggetti destinatari dei Dati Personali utilizzeranno i dati in qualita' di (i) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalita' ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali o (ii) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare. In linea generale, i Dati Personali sono conservati per un periodo temporale di 10 anni a decorrere dalla chiusura del singolo rapporto contrattuale da cui originano i Crediti. I Dati Personali potranno, altresi', essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione dei dati. Desio OBG S.r.l. impartisce specifiche istruzioni a tutti i dipendenti e collaboratori, anche occasionali, che svolgono mansioni che comportano il trattamento dei Dati Personali. Resta inteso che non verranno trattate "categorie particolari" di Dati Personali. Sono considerati tali i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche, all'adesione a sindacati ed alle convinzioni religiose dei Soggetti Interessati (art. 9 del GDPR). Si informa, infine, che il GDPR attribuisce ai Soggetti Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15 - 22, tra cui in particolare il diritto di accesso, il diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione (ove ne ricorrano i presupposti), il diritto di limitazione del trattamento (ove ne ricorrano i presupposti), il diritto alla portabilita' dei dati. Si informa che i Soggetti Interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR nei confronti di Desio OBG S.r.l., in qualita' di titolare del trattamento, ovvero nei confronti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A.. Si informa che Banco di Desio e della Brianza ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati del Gruppo Banco Desio (domiciliato per le funzioni presso la Sede legale di Desio - Via Rovagnati, 1) a cui possono essere inviate le richieste anche mediante posta elettronica all'indirizzo privacy@bancodesio.it o mediante PEC all'indirizzo: responsabileprotezionedati@pec.bancodesio.it, allegando un valido documento di riconoscimento. Conegliano, 7 novembre 2018 Desio OBG S.R.L. - Il consigliere delegato Paolo Gabriele TX18AAB11289