TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

(GU Parte Seconda n.29 del 10-3-2018)

 
Avviso ai comproprietari ai sensi dell'articolo 599 c.p.c. notificato
       per pubblici proclami ai sensi dell'articolo 150 c.p.c. 
 

  Mario Tincani, nato a Toano RE il 24.09.1934,  residente  in  33100
Udine UD al viale Divisione Garibaldi - Osoppo 34, codice fiscale TNC
MRA 34P24 L184B, rappresentato e difeso, dall'avv. Paolo Coli (codice
fiscale       CLO       PLA       59R18       H223N       -       PEC
paolo.coli@ordineavvocatireggioemilia.it ) del Foro di Reggio Emilia,
premesso - che in data  31.03.2017  e'  stato  eseguito  pignoramento
immobiliare ad istanza di Mario Tincani, ed in odio a  Dino  Tincani,
nato a Toano RE il 11.12.1939 (codice fiscale TNC DNI 39T11 L184S)  e
residente in 42010 Toano RE alla via Codesino 10, avente ad  oggetto,
tra gli altri, gli immobili siti in Comune di Toano RE  catastalmente
identificati come segue: Catasto Terreni: foglio 39 mappale 169, fgl.
54 mappali 439, 465, 466, fgl. 54 mappali 565, fgl.  55  mappali  47,
48, 64, 76, 98; - che i predetti immobili risultano  complessivamente
cointestati altresi' a Rino Fiandri, nato a Sassuolo  il  15.01.1924,
codice fiscale FND RNI 24A15 I462A, Cleofe  Palladini  ved.  Mariani,
nata a Toano il 25.01.1889, Adriana Santi di Vittorio, Eugenio  Santi
di Vittorio, Ezio Santi di  Vittorio,  Giovanni  Santi  di  Vittorio,
Vittorio Santi fu Tommaso, Artemisia Croci di Sante,  Paolo  Gazzotti
fu Carlo, Alba Guidetti di Celso ved. Guidetti, Flaviano Guidetti  fu
Aldo, Guglielmo Guidetti fu Aldo,  Lucio  Guidetti  fu  Aldo,  Orazio
Guidetti fu Aldo, Aldo Tincani, nato a Toano  il  21.07.1945,  codice
fiscale TNC LDA 45L21 L184U, Antonietta Tincani fu Antonio,  Giuseppe
Tincani fu Pietro,  Maria  Tincani  fu  Antonio,  Pietro  Tincani  fu
Antonio, Annunziata Giordano, nata  a  Merana  il  19.12.1948,  Maria
Maddalena o Marilena Tincani, nata a Toano il 17.05.1940, Eredi Maria
Maddalena Tincani, nata a Toano il 17.05.1940; tanto premesso,  Mario
Tincani,   a   mezzo   del   sottoscritto   procuratore,   avvisa   i
comproprietari medesimi sui beni descritti in premessa, che  in  data
14.06.2017 ha provveduto a trascrivere il pignoramento immobiliare di
cui in premessa presso la Agenzia Entrate - Direzione Provinciale  di
Reggio Emilia -  Ufficio  Provinciale  -  Territorio  -  Servizio  di
Pubblicita' Immobiliare al n. 12246 di registro generale - n. 7817 di
registro particolare e  che  in  data  23.06.2017  ha  provveduto  al
deposito di istanza di vendita nonche' all'iscrizione dell'esecuzione
immobiliare che assumeva il n. 254/2017 di R.G. Esec. Im.  e  che  la
medesima risulta attualmente pendente avanti il Tribunale  di  Reggio
Emilia, in attesa che sia fissata  l'udienza  di  comparizione  delle
parti avanti il Giudice Istruttore; avvisa i comproprietari  medesimi
che  sottopone  detti  beni  ad   espropriazione   forzata   per   il
soddisfacimento dei propri  crediti  ammontanti  ad  euro  67.815,78,
corrispondente all'importo di cui all'atto di precetto notificato  in
data 03.02.2017 aumentato  della  meta'  e  che  l'atto  di  precetto
medesimo e' stato notificato in forza del seguente  titolo  esecutivo
(ed unitamente allo stesso): sentenza n. 346/13 depositata in data 26
marzo 2013 nella causa civile avanti la Corte d'Appello di Bologna  -
Sezione I Civile rubricata al n. 485/2007  R.G.,  causa  promossa  da
Igino  Tincani  e  Mario  Tincani  contro  Dino   Tincani,   sentenza
registrata in data  27.05.2014  presso  l'Agenzia  delle  Entrate  di
Bologna, munita di formula esecutiva in data 17.03.2016 e  notificata
in uno con atto di precetto in data  03.02.2017;  avvisa  i  medesimi
che, ai  sensi  dell'articolo  615  comma  2  periodo  terzo  c.p.c.,
l'opposizione al procedimento e' inammissibile qualora venga proposta
dopo l'ordinanza che dispone la  vendita  o  l'assegnazione  a  norma
degli articoli 530, 552 e 569 c.p.c., salvo che sia fondata su  fatti
sopravvenuti ovvero che  l'opponente  dimostri  di  non  aver  potuto
proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. 
  Rende noto ai medesimi  comproprietari  che  la  legge  fa  a  loro
divieto di lasciare separare da Dino Tincani la quota a lui spettante
sugli immobili comuni senza ordine del Giudice. 
  Reggio nell'Emilia, li 07 marzo 2018 

                           avv. Paolo Coli 

 
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