CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Sezione di Sassari

(GU Parte Seconda n.8 del 20-1-2018)

 
     Atto di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. 
 

  Il Presidente f.f. della Corte di Appello di Cagliari,  Sezione  di
Sassari, ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei  confronti
di tutti i consorziati del  Consorzio  Costa  Smeralda,  nelle  cause
riunite R.G. nn. 532/2015,  228/2016  e  132/2016,  promosse  da  (1)
Monica Licenziati e Isabella Natalina Giovanzana, (R.G. n. 532/2015),
rappresentate e difese dagli Avv.ti  Michele  Di  Francesco,  Sabrina
Cherchi  e  Andrea  Piredda  ed  elettivamente   domiciliate   presso
quest'ultimo in Alghero (SS), via Sassari 6 (le "Prime  Appellanti");
(2) Angela Ancorini, Barbara Caprotti, Tiziana Alda Agostina  Maucci,
Ingrid Helene Bergesen (R.G. n. 228/2016) nonche' da Alberto Bignardi
e Giancarlo Perini (R.G.  132/2016),  rappresentati  e  difesi  dagli
Avv.ti Pietro  Natale  Diaz  e  Daniela  Eugenia  Maria  Nardozza  ed
elettivamente domiciliati  presso  il  primo  in  Sassari  (SS),  via
Principessa Jolanda 6 (i "Successivi Appellanti"), ha autorizzato  in
data 21.09.2017 tutti gli Appellanti alla rinnovazione della notifica
per pubblici proclami ex art.  150  c.p.c.  dei  rispettivi  atti  di
citazione in appello, con cui hanno  impugnato  la  sentenza  n.  608
dell'11.11.2015 del Tribunale di Tempio Pausania e hanno convenuto in
giudizio  il  Consorzio  Costa  Smeralda,  in  persona   del   legale
rappresentante pro tempore, con sede legale a Porto Cervo - Arzachena
(OT), Casa il Ginepro 1/A, con il patrocinio degli Avv.ti F.  Gianni,
A. Ciminelli, G. Carboni, Antonio Auricchio  e  dell'Avv.  S.  Pinna,
elettivamente domiciliato a Olbia, in Corso Umberto I, n. 103, presso
il difensore domiciliatario Avv. Sergio  Pinna.  Cio'  premesso,  gli
Appellanti citano tutti i "Consorziati del Consorzio Costa  Smeralda"
a comparire davanti alla Corte di Appello  di  Cagliari,  Sezione  di
Sassari, Pres. Rel. Dott.ssa Spanu, all'udienza che ivi sara'  tenuta
il giorno  venerdi'  15  giugno  2018  ore  di  rito,  con  invito  a
costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dagli artt. 347  e  166
c.p.c., nel termine di 20 giorni prima dell'udienza, con avvertimento
che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze  di
cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in caso di mancata costituzione
si procedera' in loro legittima contumacia e assenza per  ivi  sentir
accogliere le seguenti: 
  CONCLUSIONI DELLE PRIME APPELLANTI: (I)  in  via  principale  e  in
riforma del Capo  n.  2  della  Sentenza  Impugnata,  salvo  gravame,
dichiarare che, per effetto della dichiarazione di uso pubblico delle
opere consortili, e' venuto meno il presupposto in base al  quale  e'
stato costituito  il  Consorzio  e,  di  conseguenza,  dichiarare  la
cessazione del Consorzio e  che  i  consorziati  sono  svincolati  da
qualsiasi obbligo giuridico nei  confronti  del  Consorzio  con  ogni
correlativa pronuncia di legge e di ragione, oppure  dichiarare,  con
effetti ex tunc, il contratto di Consorzio sciolto tra le  parti  per
il  conseguimento  dell'oggetto  sociale  o,  in   alternativa,   per
l'impossibilita' di conseguirlo, essendo divenute  le  infrastrutture
di natura pubblica con ogni consequenziale pronuncia  del  caso.  Per
l'effetto,  condannare  il  Consorzio  a   restituire   alle   Sig.re
Licenziati e Giovanzana tutte le somme versate a titolo di contributi
consortili entro negli anni 1997-2000, pari ad attuali Euro 9.182,38,
oltre rivalutazione ed interessi legali sino all'effettivo  soddisfo;
(II) in via subordinata e in  riforma  dei  Capi  nn.  3  e  4  della
Sentenza  Impugnata,   salvo   gravame,   dichiarare   la   nullita',
inefficacia  e/o  inopponibilita'   alle   attrici   della   delibera
dell'assemblea straordinaria del Consorzio del 10  maggio  1973,  con
cui e' stata prorogata la durata del Consorzio  al  2000  e/o  dell'8
luglio 1987, con cui e' stata prorogata la durata  del  Consorzio  al
2050 e, per l'effetto, dichiarare la cessazione del Consorzio e/o  lo
scioglimento del relativo contratto a decorrere dal 1981 e/o 2000 con
ogni consequenziale pronuncia, inclusa la declaratoria di non debenza
degli oneri consortili dal 2001 ad oggi non ancora versati; (III)  in
via ulteriormente subordinata e  in  riforma  del  Capo  n.  5  della
Sentenza  Impugnata,   salvo   gravame,   dichiarare   la   nullita',
inefficacia e/o inopponibilita' delle clausole del Consorzio  nn.  9,
19, 21 e 28 per le ragioni sopra illustrate in  quanto  contra  legem
con ogni consequenziale pronuncia, ivi  inclusa  la  declaratoria  di
nullita', inefficacia e/o inopponibilita' agli  attori  di  tutte  le
delibere  assembleari  del  Consorzio  di  approvazione  dei  bilanci
adottate nella vigenza di detti  articoli,  con  ogni  consequenziale
pronuncia  del  caso,  ivi  inclusa  la  condanna  del  Consorzio   a
restituire alle Sig.re Licenziati e Giovanzana tutte le somme versate
a titolo di contributi consortili entro negli anni 1997-2000, pari ad
Euro  9.182,38,  oltre  rivalutazione  ed   interessi   legali   sino
all'effettivo soddisfo, nonche' la declaratoria di non debenza  degli
oneri consortili dal 2001 ad oggi, non ancora versati; (IV)  in  ogni
caso, salvo gravame, condannare il Consorzio al pagamento delle spese
di giudizio delle Sig.re Licenziati e Giovanzana per entrambi i gradi
di giudizio, da  liquidarsi  nell'ammontare  massimo  previsto  dalle
ultime Tariffe Professionali in vigore, in ragione della temerarieta'
delle difese del Consorzio e della sua condotta processuale dilatoria
ed ostruzionistica o, in via ulteriormente  subordinata,  ridurre  le
spese  di  lite  liquidate  in  primo   grado,   tenuto   conto   del
comportamento ostruzionistico del Consorzio. 
  CONCLUSIONI DEI SUCCESSIVI APPELLANTI 
  Voglia l'On.le Corte d'Appello di Cagliari, sezione  distaccata  di
Sassari, previa riunione ex art. 335 c.p.c.  di  tutte  le  cause  di
appello pendenti avverso la stessa sentenza n. 608/2015 del Tribunale
Civile di Tempio Pausania, previa valutazione di  ammissibilita'  del
presente  atto  e  respinta  ogni  contraria  istanza  ed  eccezione,
dichiarare  nulla  perche'  ultra   petita   e   comunque   riformare
l'impugnata sentenza n. 608/2015 nella parte in cui e'  andata  ultra
petita e ha statuito, la valida esistenza del Consorzio, la validita'
della proroga fino al 2050 e delle modifiche apportate all'originario
statuto con delibere nulle  perche'  adottate  con  voti  sestupli  a
favore dei cd. soci fondatori, la validita' delle clausole statutarie
invece di  dichiararle  nulle,  l'inammissibilita'  del  recesso  dal
consorzio immobiliare, respingendo la domanda di  ammissibilita'  del
recesso dal Consorzio Costa Smeralda e, sulla scorta  dei  suindicati
motivi di dissenso, accolga il progetto alternativo di  decisione  e,
per l'effetto, previo accertamento e  declaratoria  che:  -  1  -  le
disposizioni  in  materia  di  condominio  non  sono  estensibili  al
consorzio costituito tra proprietari  di  immobili  per  la  gestione
delle parti e dei servizi comuni in una zona residenziale (Cassazione
Civile 5888/2010); - 2 - il consorzio immobiliare, che ha un  livello
di organizzazione piu' elevato rispetto  al  condominio,  appartiene,
invece,  alla  categoria  delle  associazioni  e  comunioni,  con  la
conseguente rilevanza della volonta' del  singolo  di  partecipare  o
meno all'ente  sociale  (Cassazione  Civile  5888/2010);  -  3  -  il
consorzio volontario costituito tra proprietari di  immobili  per  la
gestione di parti e servizi comuni non determina la  costituzione  di
una obbligazione propter rem, per la  tipicita'  legale  dei  diritti
reali, con la conseguenza che  la  partecipazione,  la  permanenza  o
l'adesione ad esso da parte dell'acquirente di un  immobile  compreso
nel consorzio non e' automatica  ma  deve  risultare  da  una  valida
manifestazione di volonta' (Cassazione Civile  6666/2005,  Cassazione
Civile 25289/2007 e Cassazione Civile 5888/2010);- 4 -  le  finalita'
dell'originario Consorzio di  urbanizzazione  primaria  di  cui  allo
Statuto sono state raggiunte e l'area-frazione  e'  stata  dichiarata
pubblica dal Comune di Arzachena (OT); e per l'effetto,-1  -  In  via
principale  e  nel  merito,  dichiarare  che,   per   effetto   della
dichiarazione di uso pubblico delle opere consortili, e' venuto  meno
il presupposto in base al quale e' stato costituito il  Consorzio  e,
di conseguenza, dichiarare  la  cessazione  del  Consorzio  e  che  i
consorziati  sono  svincolati  da  qualsiasi  obbligo  giuridico  nei
confronti del Consorzio con ogni correlativa pronuncia di legge e  di
ragione, oppure dichiarare, con effetti  ex  tunc,  il  contratto  di
Consorzio sciolto tra le  parti  per  il  conseguimento  dell'oggetto
sociale o, in alternativa, per impossibilita' di conseguirlo, essendo
divenute   le   infrastrutture   di   natura   pubblica,   con   ogni
consequenziale pronuncia  del  caso.  Per  l'effetto,  condannare  il
consorzio a restituire agli  appellanti  tutte  le  somme  versate  a
titolo di contributi consortili dal  dovuto  oltre  rivalutazione  ed
interessi legali sino all'effettivo soddisfo; 2 - In via  subordinata
e nel merito, dichiarare la nullita', inefficacia e/o inopponibilita'
alle parti appellanti della delibera dell'assemblea straordinaria del
Consorzio in atti, con cui e' stata prorogata la durata del Consorzio
al 2050 e, per l'effetto, dichiarare  cessato  il  Consorzio  e/o  lo
scioglimento del relativo contratto a decorrere  dal  2000  con  ogni
consequenziale  pronuncia,  inclusa  la  non  debenza   degli   oneri
consortili dal 2001 ad oggi e la ripetizione  dell'indebito  versato,
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo
effettivo; 3 - in via ancor piu' subordinata e nel merito: nella  non
creduta ipotesi  di  accertamento  della  vigenza  del  Consorzio  ed
efficacia della proroga nei confronti degli appellanti, limitarne  la
durata  al  decennio,  dichiarare  la   nullita',   inefficacia   e/o
inopponibilita' delle clausole del Consorzio artt. 9, 17, 19, 21 e 28
per le ragioni sopra illustrate in  quanto  contra  legem,  con  ogni
consequenziale pronuncia, ivi inclusa la  declaratoria  di  nullita',
inefficacia e/o inopponibilita' agli appellanti di tutte le  delibere
assembleari del Consorzio Costa Smeralda di approvazione dei  bilanci
adottate nella vigenza di detti  articoli,  con  ogni  consequenziale
pronuncia  del  caso,  ivi  inclusa  la  condanna  del  Consorzio   a
restituire agli  appellanti  tutte  le  somme  versate  a  titolo  di
contributi consortili oltre rivalutazione  ed  interessi  legali  dal
dovuto sino all'effettivo soddisfo, ovvero dichiarare la declaratoria
di non debenza dei contributi dal  2001  ad  oggi  se  e  non  ancora
versati. - 4 - in ogni caso e nel merito: dichiarare  il  diritto  di
recesso  dei  consorziati  dal  Consorzio   Costa   Smeralda,   quale
unilaterale manifestazione di volonta', valido  ed  ammissibile,  con
rinuncia all'utilizzo dei servizi comuni  messi  a  disposizione  dei
partecipanti e conseguente non debenza delle somme  quali  contributi
per i servizi medesimi (Cassazione  Civile  11035/2015  e  Cassazione
Civile 22641/2013); - 5 - in ogni caso:  accogliere  l'appello  della
sentenza impugnata e condannare il Consorzio al pagamento delle spese
di giudizio. 
  Arzachena, localita' Porto Cervo - Sassari - Alghero  -  Roma,  li'
17/01/2018 

                      avv. Michele Di Francesco 
             avv. Sabrina Cherchi - avv. Andrea Piredda 

 
TX18ABA591
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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