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Errata corrige
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Notifica per pubblici proclami in ottemperanza all'ordinanza del TAR Molise 203/2018, resa nel giudizio N.R.G. 268/2017 I sig.ri Romano Giovambattista, Zecchini Elio, Soave Anna, Maccarelli Angela Maria, Venditti Maria, Venditti Domenico, Bartolomeo Maria Luisa, Venditti Antonio, titolari di aziende zootecniche ubicate nei Comuni di Venafro, Sesto Campano e Pozzilli, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alfredo Ricci e Vincenzo Colalillo, hanno proposto ricorso dinanzi al TAR Molise, Campobasso, contro la Regione Molise e altri, per l'annullamento della determinazione del Direttore del IV Dipartimento della Regione Molise n. 67 del 18.4.2017 e allegato Bando attuativo per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento anno 2017, relativo al Programma di Sviluppo Rurale Molise 2014/2020 - Misura 13 "Indennita' a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" - Sottomisura 13.1 "Pagamenti compensativi per le aree montane", nella parte in cui si e' limitato l'ambito di applicazione ai soli Comuni montani, non ricomprendendo anche le zone montane ubicate in Comuni parzialmente montani (con particolare riferimento a quelle dei Comuni di Venafro, Sesto Campano e Pozzilli), unitamente a tutti gli atti ad essi connessi, in parte qua, con richiesta di declaratoria del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alla procedura indetta con il predetto Bando e di condanna delle Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, subiti e subendi dai ricorrenti, in misura comunque non inferiore all'ammontare che spetterebbe per effetto dell'ammissione al predetto Bando. Avverso tali atti sono stati proposti i seguenti motivi di gravame: violazione e falsa applicazione del regolamento UE n. 1305/2013 e della direttiva 75/268/CEE e s.m.i. - violazione e falsa applicazione del programma di sviluppo rurale Molise 2014/2020, approvato con delibera di Giunta Regionale del Molise n. 412 del 3.8.2015 - difetto e insufficienza di istruttoria e di motivazione - violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 3 - eccesso di potere per illogicita', disparita' di trattamento, contraddittorieta', sviamento e sotto ulteriori diversi profili - violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 41 e 97 Cost. In particolare, i ricorrenti hanno impugnato i predetti atti, nella parte in cui si e' illegittimamente limitata la possibilita' di partecipare alla procedura alle sole aziende collocate in Comuni totalmente montani (classificati tali secondo i dati ISTAT), cosi' escludendo tutte quelle aziende (come quelle dei ricorrenti) situate in aree a tutti gli effetti montane, ma appartenenti amministrativamente a Comuni classificati statisticamente come "parzialmente montani" (quali Venafro, Pozzilli e Sesto Campano). Il ricorso pende dinanzi al TAR Molise con n.r.g. 268/2017, con udienza fissata al 10/10/2018. Con ordinanza n. 203/2018 il TAR Molise ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, individuati in tutti gli ammessi al beneficio economico di che trattasi. Sulla base della predetta ordinanza n. 203/2018, i controinteressati sono elencati al seguente link: https://drive.google.com/file/d/1RK8yV_XZjPnUbNOTZCME7WM7NC4LLFYC/vie w?usp=sharing avv. Vincenzo Colalillo avv. Alfredo Ricci TX18ABA9938