TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

(GU Parte Seconda n.74 del 28-6-2018)

 
             Eredita' giacente di Bossoletti Pier Enrico 
 

  Il  Presidente,  vista  la  relazione  di  chiusura   dell'eredita'
giacente aperta in morte  di  Bossoletti  Pier  Enrico  dal  curatore
nominato  con  provvedimento  del  14/16.11.2012,  avv.to  Alessandra
Franco, con la quale il curatore ha presentato  il  rendiconto  e  ha
chiesto la chiusura della procedura e la liquidazione  del  compenso;
rilevato che all'udienza del 5.6.2018, fissata per l'approvazione del
rendiconto e la liquidazione del compenso nel  contraddittorio  degli
interessati, e' comparso il curatore e il  legale  della  ricorrente;
rilevato  che  l'eredita'  "giacente"  si   distingue   dall'eredita'
"vacante"; considerato invero che la prima presuppone la possibilita'
di una futura accettazione da parte del  chiamato  all'eredita',  dal
momento che la  "ratio"  dell'istituto  e'  di  evitare  che  i  beni
ereditari,  prima  dell'accettazione,   restino   privi   di   tutela
giuridica, con evidente danno dei soggetti che hanno  interesse  alla
loro conservazione (chiamati ulteriori, creditori  ereditari,  ecc.),
scopo questo che puo' essere  realizzato  attraverso  innanzitutto  i
poteri di amministrazione concessi  dalla  legge  al  chiamato  prima
dell'accettazione ex art. 460 c.c. e, nel caso in cui quest'ultimo si
disinteressi di quei beni, avendo  egli  solo  un  potere  e  non  un
obbligo di  amministrare,  proprio  con  la  nomina  di  un  curatore
dell'eredita' giacente; rilevato che  la  seconda  presuppone  invece
l'accertamento in via definitiva che  non  vi  siano  piu'  chiamati,
perche' essi mancano in modo assoluto, o  perche'  hanno  perduto  il
diritto  di  accettare  l'eredita'   (per   rinuncia,   prescrizione,
decadenza), essendo in tal caso  l'eredita'  devoluta  ex  lege  allo
Stato; rilevato che nel caso in cui il  defunto  non  abbia  lasciato
alcun successibile l'acquisto  dell'eredita'  da  parte  dello  Stato
avviene  immediatamente,  mentre  nel  caso  in  cui  i  successibili
esistono, ha hanno perso il diritto di accettare, l'acquisto da parte
dello  Stato  avviene  in  questo  momento  retroagendo  comunque  in
entrambi i casi al tempo dell'apertura  la  successione;  considerato
pertanto che le disposizioni degli artt. 528 e 529 c.c.  in  tema  di
nomina  e  di   attivita'   del   curatore   dell'eredita'   giacente
presuppongono l'esistenza  di  chiamati  all'eredita'  e  la  mancata
accettazione da parte dell'unico chiamato alla successione ovvero  di
tutti i destinatari della delazione ereditaria fino al momento in cui
gli stessi non abbiano perduto il relativo  diritto  (cfr.  Cass.  N.
5113/2000); rilevato  che,  nonostante  le  ricerche  effettuate  dal
curatore,  non  sono  stati  individuati  alla  data  del   15.4.2018
successibili entro il 6° grado di Bossoletti Pier  Enrico,  avendo  i
figli del de cuius a suo tempo rinunciato  all'eredita';  considerato
come del  resto  la  ricorrente,  sebbene  fosse  suo  preciso  onere
dimostrare l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 528 c.c.,  non
ha dimostrato l'esistenza in vita di successibili entro il 6°  grado;
ritenuto pertanto l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 528
c.c.,  dovendosi  quindi  procedere   alla   chiusura   dell'eredita'
giacente; rilevato che l'attivo dell'eredita', costituito  dal  saldo
del libretto postale  intestato  alla  procedura  per  complessivi  €
1.459,60 e da quote indivise di beni  immobili  siti  nel  comune  di
Fabbrica Curone,  e'  stato  interamente  individuato  dal  curatore;
ritenuto che le spese di procedura, da  porre  in  "prededuzione"  ex
artt. 2755 e 2777c.c. sull'attivo ereditario, costituito  dal  denaro
depositato nel predetto libretto e  in  difetto  da  porre  a  carico
dell'istante  Magrassi  Franca  ex  art.  8  D.P.R.  115/2002,   sono
costituite sostanzialmente  dal  compenso  dovuto  al  curatore,  dal
compenso dovuto al notaio dr. Enrico Butteri Rolandi per la redazione
dell'inventario  e  dalla  spese  da  sostenere  fino  alla  data  di
chiusura; ritenuto quanto al compenso per il  notaio  che  lo  stesso
puo' essere liquidato in € 961,60 per onorario ed  in  €  336,10  per
rimborso spese anticipate, oltre accessori di legge; ritenuto  quanto
al compenso del curatore che lo stesso possa essere liquidato ex art.
2233 c.c. facendo riferimento ai parametri normalmente applicati  per
lo svolgimento della professione da individuare, nel caso di  specie,
anche in via analogica in quelli previsti dal D.M. n. 55/14; ritenuto
pertanto che, tenuto conto della natura di  volontaria  giurisdizione
della procedura, del valore di beni amministrati quale e'  desumibile
dagli  atti,  dell'attivita'  concretamente  svolta  e  della  durata
dell'incarico, appare congro liquidare al curatore, avv.to Alessandra
Franco, a titolo di compenso, la somma di € 1.112,50 oltre  accessori
di legge ed oltre al rimborso delle spese sostenute pari ad €  497,44
e da  sostenersi  per  la  chiusura  della  procedura  (chiusura  del
libretto postale, pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ecc.); ritenuto
quanto ai beni immobili intestati al de cuius di non poter provvedere
in questa sede alla devoluzione allo Stato  dell'eredita'  non  tanto
per il mancato decorso del decennio dall'apertura della  successione,
ma  per  la  natura   del   presente   procedimento   di   volontaria
giurisdizione, non destinato ad accertare la qualita' di erede  e  di
cui lo Stato  non  e'  a  parte;  ritenuto  del  tutto  infondata  la
richiesta di parte ricorrente di porre a carico dell'Erario le  spese
di procedura, non trattandosi di eredita' giacente  aperta  d'ufficio
ed ostandovi altresi' il disposto dell'art. 148 D.P.R. 112/02; 
  PQM 
  approva il rendiconto presentato dal curatore; 
  liquida al dr. Enrico Butteri Rolandi € 961,60 per onorario ed in €
336,10 per rimborso spese anticipate, oltre accessori di legge; 
  liquida al curatore, avv.to Alessandra Franco, a titolo di compenso
la somma di € 1.112,50 oltre accessori di legge ed oltre al  rimborso
delle spese sostenute pari  ad  €  497,44  e  da  sostenersi  per  la
chiusura   della   procedura   (chiusura   del   libretto    postale,
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ecc.); 
  dispone che i suddetti importi siano  liquidati  in  "prededuzione"
sull'attivo ereditario,  come  sopra  individuato,  e  per  la  parte
residua siano posti a carico di parte ricorrente Magrassi  Franca  ex
art. 8 D.P.R. n. 115/2002; 
  autorizza il curatore al conseguente prelievo,  alla  chiusura  del
libretto postale  nonche'  a  pubblicare  in  Gazzetta  Ufficiale  il
decreto di chiusura dell'eredita'; 
  dichiara la chiusura dell'eredita' giacente aperta in morte di Pier
Enrico Bossoletti, nato a Tortona il 15.5.1935 e deceduto in  Tortona
il 5.7.2012. 
  Si comunichi 
  Alessandria, 5.6.2018 
  Il Presidente 
  (dott.ssa Caterina Santinello) 

                       Avv. Alessandra Franco 

 
TX18ABH6952
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