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Errata corrige
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Eredita' giacente di Iuzzolino Giuseppe - Proc. n. 30000177/12 R.G.V. - Approvazione del rendiconto, liquidazione del compenso del curatore e chiusura dell'eredita' giacente aperta in morte di Iuzzolino Giuseppe, nato il 26.1.1922 a San Gregorio Magno e deceduto in Salerno il 07.01.2009 Il giudice designato, dott.ssa Ilaria Bianchi; visto il rendiconto e la relazione finale depositati in data 22.01.2018 dal curatore dell'eredita' giacente, aperta a seguito della morte di Iuzzolino Giuseppe, nominato con provvedimento del 10.10.12, avv. Leo Alfredo, su istanza di Tozzi Gregorio e Tozzi Maria; rilevato che all'udienza del 17.5.18, fissata per l'approvazione del rendiconto, e' comparso l'avv. Mastrolia, nonche' gli stessi istanti Tozzi di persona, i quali non si sono opposti all'approvazione del rendiconto, contestando, invece, la liquidazione richiesta dal curatore per l'attivita' prestata, insistendo perche' essa sia posta a loro carico, rimettendosi, comunque, al giudice per le determinazioni del caso; esaminato il rendiconto; rilevato che, in assenza di opposizione, lo stesso puo' essere approvato, emergendo da esso, inoltre, che non sussiste piu' alcun attivo da liquidare; rilevato, altresi', che deve procedersi alla chiusura dell'eredita' giacente, per mancanza di attivo, come documentato in atti (il curatore evidenzia solo la presenza di due beni immobili privi di interesse economico, per di piu' nel possesso di terzi per i quali sarebbe anche antieconomico procedere ad accertamenti del diritto di proprieta'); considerato, difatti, che, oltre nelle ipotesi in cui vi e' l'accettazione di eredita' ai sensi dell'art. 532 c.c., si ha la chiusura dell'eredita' giacente anche quando non vi sia piu' alcuna posta attiva da liquidare, non sussistendo alcun interesse all'apertura di un procedimento che non ha piu' ragion d'essere, non potendo ne' liquidarsi altra attivo, ne' individuarsi soggetti successibili; ritenuto, pertanto, di dover dichiarare la chiusura dell'eredita' giacente, con conseguente cessazione dalle proprie funzioni del curatore, dovendo comunque procedersi alla sua liquidazione; ritenuto, in proposito, che, in mancanza di un criterio univoco e non potendo farsi applicazione dei criteri di liquidazione del curatore fallimentare (in considerazione della disomogeneita' dell'attivita' prestata, richiamandosi sul punto Cass. Civ. n. 12767/91), il compenso al curatore possa essere liquidato ex art. 2233 c.c., facendo riferimento ai parametri normalmente applicati per lo svolgimento della professione da individuare, nel caso di specie, anche in via analogica in quelli previsti dal D.M. n.55/14; ritenuto, pertanto, che, tenuto conto della natura di volontaria giurisdizione della procedura, del valore dei beni effettivamente amministrati quale e' desumibile dagli atti, dell'attivita' concretamente svolta, della partecipazione del curatore al giudizio civile, anche al fine di giungere alla accettazione della proposta conciliativa, della partecipazione alla procedura esecutiva al solo scopo di monitorare l'andamento della procedura (come risultante dalla comparsa di costituzione prodotta in atti), della denuncia querela per invasione di terreni ex art. 633 c.p. appare congruo liquidare al curatore, avv. Leo Alfredo, a titolo di compenso, la somma di € 2160,00 per l'attivita' di curatore dell'eredita' giacente (applicando la tariffa relativamente all'attivita' stragiudiziale), nonche' la somma di € 4015,00 per l'attivita' di procuratore costituito nel processo civile (tenendo conto anche dell'esito del giudizio concluso con proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.) ed € 350,00 per l'attivita' di redazione della denuncia querela, non riconoscendo alcunche' nella procedura esecutiva, vista la sola attivita' volta a monitorare la procedura, oltre accessori di legge; ritenuto, invece, di dover liquidare le spese come documentate per € 1614,25; ritenuto che il compenso del curatore, cosi' come tutte le spese della procedura, comprese quelle necessarie per la pubblicazione del decreto di chiusura in Gazzetta Ufficiale, devono essere poste a carico degli istanti nel presente procedimento ex art. 8 DPR 115/02, considerato invero che la procedura e' stata aperta su istanza di Tozzi Gregorio e Tozzi Maria; P.Q.M. Approva il rendiconto depositato dal curatore avv. Leo Alfredo in data 23.1.18; dichiara la chiusura dell'eredita' giacente aperta in morte di Iuzzolino Giuseppe, nato il 26.1.22 a San Gregorio Magno e deceduto in Salerno il 7.1.09; liquida a favore del curatore, avv.to Leo Alfredo, a titolo di compenso la somma di € 6175,00 ed accessori di legge, oltre ad € 1614,25 a titolo di rimborso spese, ponendo il relativo pagamento, così come tutte le spese di procedura compresa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, da effettuarsi a cura del curatore, a carico degli istanti Tozzi Gregorio e Tozzi Maria, in solido tra loro. Si comunichi. Salerno il 22.5.18 il giudice dott. Ilaria Bianchi RG n. 30000177/2012 Il curatore dell'eredita' giacente avv. Alfredo Leo TX18ABH8049