TRIBUNALE DI SALERNO
Volontaria Giurisdizione

(GU Parte Seconda n.87 del 28-7-2018)

 
Eredita' giacente di Iuzzolino Giuseppe - Proc. n. 30000177/12 R.G.V.
- Approvazione del rendiconto, liquidazione del compenso del curatore
e chiusura  dell'eredita'  giacente  aperta  in  morte  di  Iuzzolino
Giuseppe, nato il 26.1.1922  a  San  Gregorio  Magno  e  deceduto  in
                        Salerno il 07.01.2009 
 

  Il giudice designato, dott.ssa Ilaria Bianchi; 
  visto il rendiconto  e  la  relazione  finale  depositati  in  data
22.01.2018 dal curatore  dell'eredita'  giacente,  aperta  a  seguito
della morte di Iuzzolino Giuseppe,  nominato  con  provvedimento  del
10.10.12, avv. Leo Alfredo, su istanza  di  Tozzi  Gregorio  e  Tozzi
Maria; 
  rilevato che all'udienza del 17.5.18,  fissata  per  l'approvazione
del rendiconto, e' comparso  l'avv.  Mastrolia,  nonche'  gli  stessi
istanti  Tozzi  di   persona,   i   quali   non   si   sono   opposti
all'approvazione del rendiconto, contestando, invece, la liquidazione
richiesta dal curatore per l'attivita' prestata,  insistendo  perche'
essa sia posta a loro carico, rimettendosi, comunque, al giudice  per
le determinazioni del caso; 
  esaminato il rendiconto; 
  rilevato che, in assenza di  opposizione,  lo  stesso  puo'  essere
approvato, emergendo da esso, inoltre, che non  sussiste  piu'  alcun
attivo da liquidare; 
  rilevato, altresi', che deve procedersi alla chiusura dell'eredita'
giacente, per mancanza  di  attivo,  come  documentato  in  atti  (il
curatore evidenzia solo la presenza di due  beni  immobili  privi  di
interesse economico, per di piu' nel possesso di terzi  per  i  quali
sarebbe anche antieconomico procedere ad accertamenti del diritto  di
proprieta'); 
  considerato, difatti,  che,  oltre  nelle  ipotesi  in  cui  vi  e'
l'accettazione di eredita' ai sensi dell'art.  532  c.c.,  si  ha  la
chiusura dell'eredita' giacente anche quando non vi sia  piu'  alcuna
posta  attiva  da  liquidare,   non   sussistendo   alcun   interesse
all'apertura di un procedimento che non ha piu' ragion d'essere,  non
potendo  ne'  liquidarsi  altra  attivo,  ne'  individuarsi  soggetti
successibili; 
  ritenuto, pertanto, di dover dichiarare la  chiusura  dell'eredita'
giacente, con  conseguente  cessazione  dalle  proprie  funzioni  del
curatore, dovendo comunque procedersi alla sua liquidazione; 
  ritenuto, in proposito, che, in mancanza di un criterio  univoco  e
non potendo  farsi  applicazione  dei  criteri  di  liquidazione  del
curatore  fallimentare  (in   considerazione   della   disomogeneita'
dell'attivita'  prestata,  richiamandosi  sul  punto  Cass.  Civ.  n.
12767/91), il compenso al curatore possa  essere  liquidato  ex  art.
2233 c.c., facendo riferimento ai parametri normalmente applicati per
lo svolgimento della professione da individuare, nel caso di  specie,
anche in via analogica in quelli previsti dal D.M. n.55/14; 
  ritenuto, pertanto, che, tenuto conto della  natura  di  volontaria
giurisdizione della procedura, del  valore  dei  beni  effettivamente
amministrati  quale  e'   desumibile   dagli   atti,   dell'attivita'
concretamente svolta, della partecipazione del curatore  al  giudizio
civile, anche al fine di giungere alla  accettazione  della  proposta
conciliativa, della partecipazione alla procedura esecutiva  al  solo
scopo di monitorare  l'andamento  della  procedura  (come  risultante
dalla comparsa di costituzione  prodotta  in  atti),  della  denuncia
querela per invasione di terreni ex  art.  633  c.p.  appare  congruo
liquidare al curatore, avv. Leo Alfredo, a  titolo  di  compenso,  la
somma di € 2160,00 per l'attivita' di curatore dell'eredita' giacente
(applicando la tariffa relativamente  all'attivita'  stragiudiziale),
nonche'  la  somma  di  €  4015,00  per  l'attivita'  di  procuratore
costituito nel processo civile (tenendo conto  anche  dell'esito  del
giudizio concluso con proposta conciliativa ex art. 185  bis  c.p.c.)
ed € 350,00 per l'attivita' di redazione della denuncia querela,  non
riconoscendo alcunche'  nella  procedura  esecutiva,  vista  la  sola
attivita' volta a monitorare la procedura, oltre accessori di legge; 
  ritenuto, invece, di dover liquidare le spese come documentate  per
€ 1614,25; 
  ritenuto che il compenso del curatore, cosi' come  tutte  le  spese
della procedura, comprese quelle necessarie per la pubblicazione  del
decreto di chiusura in Gazzetta  Ufficiale,  devono  essere  poste  a
carico degli istanti nel presente procedimento ex art. 8 DPR  115/02,
considerato invero che la procedura e' stata  aperta  su  istanza  di
Tozzi Gregorio e Tozzi Maria; 
  P.Q.M. 
  Approva il rendiconto depositato dal curatore avv. Leo  Alfredo  in
data 23.1.18; 
  dichiara la chiusura dell'eredita'  giacente  aperta  in  morte  di
Iuzzolino Giuseppe, nato il 26.1.22 a San Gregorio Magno  e  deceduto
in Salerno il 7.1.09; 
  liquida a favore del curatore, avv.to  Leo  Alfredo,  a  titolo  di
compenso la somma di € 6175,00 ed accessori  di  legge,  oltre  ad  €
1614,25 a titolo di rimborso spese, ponendo  il  relativo  pagamento,
così come tutte le spese di procedura compresa la  pubblicazione  in
Gazzetta Ufficiale del presente decreto, da effettuarsi  a  cura  del
curatore, a carico degli istanti Tozzi Gregorio  e  Tozzi  Maria,  in
solido tra loro. 
  Si comunichi. 
  Salerno il 22.5.18 
  il giudice 
  dott. Ilaria Bianchi 
  RG n. 30000177/2012 

                 Il curatore dell'eredita' giacente 
                          avv. Alfredo Leo 

 
TX18ABH8049
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