TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

(GU Parte Seconda n.131 del 10-11-2018)

 
Riconoscimento di proprieta' -  R.G.  n.  1862/2017  -  Estratto  del
ricorso per usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. e legge 346/76,
                               art. 3 
 

  Si rende noto che la signora Tambasco Antonia, nata a  Vallo  della
Lucania (SA) il 28 agosto 1977 e residente in  Montano  Altilia  (SA)
alla via Malandrini n. 54 (CF: TMBNTN77M68L628Y), rappresentata e 
  difesa congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Maria  D'Anna,
(CF:   DNNMRA78M53C129K)   e   Maria   Antonietta   Tartaglia,   (CF:
TRTMNT81C44L628Z), ed elettivamente domiciliati presso lo studio di 
  quest'ultima in Camerota (Sa), alla Via S. Domenico, n. 66,  avendo
posseduto uti dominus pubblicamente, pacificamente, ininterrottamente
e senza opposizione da piu' di quindici anni la  seguente  proprieta'
rurale: immobile censito nel catasto terreni del  Comune  di  Montano
Antilia (Sa), in Loc. Barovile, identificato al foglio 3,  particella
n.  130,  classe  3  cast  frutto,  superficie  are  13,38,   reddito
dominicale  euro  1,04;  reddito   agrario   euro   1,17,   intestato
catastalmente a  Cito  Antonietta,  fu  Giuseppe;  Cito  Antonio,  fu
Giuseppe; Cito Giuseppina, fu Giuseppe; Cito  Michele,  fu  Giuseppe;
Cito Teresa, fu Giuseppe; Risi Rosina  di  Antonio,  nata  a  Montano
Antilia il 03.06.1889, non essendo emerso  nulla  da  ricerche  circa
informazioni anagrafiche eredi effettuate presso il Comune di Montano
Altilia, sussistendo tutti i requisiti richiesti  dall'art.  1159-bis
del codice civile, per la regolarizzazione dei titoli di  proprieta',
ha proposto ricorso per usucapione  speciale  ex  art.  1159-bis  del
codice civile e legge n. 346/76, art. 3. 
  Il Giudice del Tribunale di Vallo della  Lucania,  Sezione  civile,
dott. Francesco Guerra, con decreto del 07 dicembre 2017  e  come  da
verbale di  udienza  del  19  settembre  2018,  ha  disposto  che  la
richiesta di usucapione sia resa nota mediante affissione del ricorso
e del decreto per novanta  giorni  all'Albo  del  Comune  in  cui  e'
situato il fondo per il quale viene  chiesto  il  riconoscimento  del
diritto di  proprieta',  all'Albo  del  Tribunale,  nonche'  mediante
pubblicazione per estratto per una sola volta, nei termini di  legge,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha indicato  il
termine di novanta giorni per l'opposizione  ai  sensi  dell'art.  3,
comma 3, della  citata  legge  n.  346  del  1976,  decorrente  dalla
scadenza del termine di affissione ovvero dalla data di notificazione
del ricorso e del decreto. Il Giudice ha  disposto  altresi'  che  il
ricorso e il menzionato decreto vengano notificati a coloro  che  nei
registri  immobiliari  figurino  come  titolari  dei  diritti   reali
sull'immobile  ed  a  coloro  che,  nel  ventennio  antecedente  alla
presentazione della stessa, abbiano  trascritto  contro  l'istante  i
suoi  danti  causa  domanda  giudiziale  diretta  a  rivendicare   la
proprieta' o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi. 

                         avv. Luca De Marchi 

 
TX18ABM11182
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